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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1899 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Marco FACCIN e Elena SANTACATTERINA
e
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro PONCINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1
Conclusioni delle parti:
i coniugi dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“
1. la casa familiare, sita a Cogollo del Cengio, Via Colombara 17/g, rimarrà, arredi
compresi, nella disponibilità della sig.ra ; CP_2
2. il Sig. si trasferirà temporaneamente presso l'abitazione dei propri genitori, sita CP_1
a Schio, via Ressecco Vecchio n. 32;
3.i figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la Per_1 Per_2
madre, nell'abitazione di Cogollo del Cengio, Via Colombara, 17/g dove saranno residenti;
4. il padre potrà tenere con sé i figli, a settimane alterne, dalla serata del venerdì al lunedì
mattina, allorquando li riporterà a scuola;
egli terrà i figli anche tutti i mercoledì pomeriggio
fino alla mattina del giovedì; nei fine settimana in cui i figli staranno con la madre, il padre,
oltre al mercoledì appena indicato, potrà tenere i figli anche nel pomeriggio e sera del
giovedì precedente al fine settimana da passarsi con la madre, con impegno a riportarli
direttamente a scuola il mattino successivo;
5. i figli staranno presso ciascun genitore ad anni alterni i giorni principali delle Festività,
quali Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, Primo Maggio, 25 Aprile, 2 Giugno.
Il giorno del compleanno dei figli entrambi i genitori parteciperanno agli eventuali
festeggiamenti; nei periodi di vacanze scolastiche (natalizie ed estive) trascorreranno
almeno sette (per le natalizie) e quindici (per le estive) giorni, anche non continuativi, con
ciascun genitore. I genitori prenderanno tra loro in tal senso accordi con ragionevole
preavviso;
6. il padre, sig. , verserà alla madre, sig.ra , l'importo Controparte_1 Controparte_2
mensile di €. 400,00 (€. 200,00 ciascuno) a titolo di concorso al mantenimento dei figli. La
somma sarà corrisposta entro il giorno 10 d'ogni mese per mezzo di bonifico bancario;
7. l'assegno unico universale ed ogni altro beneficio equiparabile sarà suddiviso al 50% tra
2 i coniugi;
8. le spese straordinarie concordate per i figli saranno ripartite tra i genitori al 50% secondo
criteri e modi di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
9. ciascun ricorrente rimane proprietario della propria autovettura;
10. i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti;
11. spese di procedura compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cogollo del Cengio (VI) in data 30/07/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente collocazione degli stessi presso la Per_1 Per_2
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
3 - neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e come regolamentate dal Per_1 Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
Contr a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio in Cogollo del Cengio (VI) in data 30/07/2011 con atto trascritto al
[...]
n. 1, parte II, serie A, anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cogollo del
Cengio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
4 c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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