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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10099/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10099/2019 promossa da:
rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. DI GRADO VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Maqueda nr. 8 giusta procura in atti
Parte appellante
Contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
DI STEFANO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Giuseppe Alessi nr. 25 giusta procura in atti
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 1393/2019 emessa dal Giudice di
Pace di Palermo in data 19.04.2019
Conclusioni: come in atti introduttivi.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza nr. 1393/2019 resa il 19.04.2019, il Giudice di Pace di
Palermo, in accoglimento dell'opposizione proposta dal
[...]
, ha revocato il decreto ingiuntivo nr. 3025/2018 (con il quale Controparte_1
di aveva chiesto il pagamento dei propri Parte_1 Parte_1
compensi quale amministratore del ) ed ha condannato in via CP_1
riconvenzionale l'opposta al pagamento di € 3.879,98, quale risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della propria attività di amministratore del condominio, oltre alle spese del giudizio.
ha interposto gravame deducendo la nullità dell'atto di Parte_1
citazione per omesso avviso dell'avvertimento di cui all'art. 163, n.7 c.p.c. e l'omessa pronuncia del primo giudice sul difetto di poteri rappresentativi del nuovo amministratore in assenza di preventiva autorizzazione assembleare;
ha poi contestato nel merito la decisione, sostenendo che non era stata fornita alcuna prova della sua mala gestio.
Il ha contestato le avverse doglianze;
in via Controparte_1
gradata, ha chiesto, nel caso di accoglimento delle pretese attoree, la compensazione delle somme eventualmente riconosciute a
[...]
con le somme dovute dal Condominio ai creditori e Parte_1 CP_2
Sirma.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccepita nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, considerato che il contenuto dell'atto di citazione nel procedimento avanti il giudice di pace è disciplinato analiticamente in via esclusiva dall'art. 318 c.p.c., il quale non include tra i pagina 2 di 6 suoi requisiti l'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n.7 c.p.c., previsto invece per il procedimento innanzi al tribunale, non essendo applicabili in tale sede le decadenze e le preclusioni proprie del processo ordinario innanzi al
Tribunale (Cass. civ., Sez. II, n. 5919/1999; Cass. civ., Sez. I, n. 10909/2003,).
Ancora, in via preliminare, va respinto l'eccepito difetto di legittimazione processuale dell'amministratore del appellato. CP_1
Sul punto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
“l'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del dal terzo CP_1
creditore (quale l'ex amministratore che agisce per i rimborsi ex art. 1720
c.c.) in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese correnti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali (Cass. Sez. 2,
03/08/2016, n. 16260)” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 4179/2023).
L'appello è infondato anche nel merito.
Deve invero rammentarsi che l'amministratore di condominio, che rivendica dei crediti a titolo di compensi non corrisposti, deve provare il requisito della esigibilità e liquidità con l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea condominiale.
pagina 3 di 6 Il contratto di amministrazione di condominio è pacificamente riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso (Cass. civ., S.U., sent. n.
20957/2004), sicché il diritto del mandatario al proprio compenso è subordinato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea alla previsione e ratifica delle spese condominiali in difetto della quale, il diritto al compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14197/2011; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7874/2021; Cass. civ., n. 17713/2023).
Nel caso che ci occupa, dalla produzione in atti risulta che la nomina di
[...]
di è stata approvata con delibera del 1.12.2008 Parte_1 Parte_1
per la gestione dell'anno 2009 con il compenso di € 120,00.
Dal 12.5.2010 al 10.4.2018, data in cui l'appellante è stato revocato ed è stata nominato quale nuovo amministratore Ve.Ra di , non risulta Controparte_3
essere mai stata convocata l'assemblea, né presentato un rendiconto: la mancanza di una contabilità regolare e della predisposizione ed approvazione del rendiconto annuale di gestione non consente quindi di ritenere sussistente il credito vantato dall'appellante, né vale a superare le predette omissioni la consegna della documentazione effettuata all'atto del passaggio di consegne del 23.05.2018.
E' inoltre infondato l'ulteriore motivo di appello relativo alla condanna dell'appellante al risarcimento del danno cagionato dalla propria condotta inadempiente.
pagina 4 di 6 Orbene, è risultato provato che l'appellante non ha mai tenuto una contabilità regolare e non ha mai approvato il rendiconto annuale di gestione;
inoltre, non risulta avere pagato la polizza assicurativa del fabbricato, né i creditori del condominio per il complessivo importo di € 3.789,98: lo stesso appellante conferma di avere consegnato al nuovo amministratore le fatture da pagare ed i solleciti della compagnia assicurativa soltanto al momento del passaggio di consegne, ossia nel giugno del 2018.
Va poi sottolineato che a nulla rileva la difesa del circa l'impossibilità Pt_1
di pagare i creditori del a causa delle forti morosità di diversi CP_1
condomini: di ciò non è stata fornita alcuna prova, né tantomeno risulta dimostrando che l'appellante si sia mai attivato per ottenere il pagamento degli oneri condominiali dai presunti morosi.
Deve allora reputarsi corretta la decisione del primo giudice che ha ritenuto comprovato l'inadempimento contrattuale dell'ex amministratore rispetto alle obbligazioni nascenti dal mandato gestorio;
il risarcimento del danno è stato poi altrettanto correttamente determinato nell'importo dei debiti non onorati dal a causa della condotta del , che, con le sue omissioni, CP_1 Pt_1
non ha consentito al di accertare se, effettivamente, detti debiti CP_1
ancora sussistessero, così dovendo fare fronte nuovamente ai pagamenti indicati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.276,00
(applicati per lo scaglione di valore i medi per la fase di studio ed introduttiva ed i minimi per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
pagina 5 di 6 Al rigetto del gravame segue ai sensi dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo da parte del reclamante soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Rigetta l'appello proposto da di avverso Parte_1 Parte_1
la sentenza nr. 1393/2019 emessa dal Giudice di Pace in data 19.04.2019 che per l'effetto conferma.;
Condanna l'appellante al pagamento in favore del appellato delle CP_1
spese di lite liquidate in € 1.276,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 D.P.R.
115/2002.
Palermo, 5.2.2025 La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10099/2019 promossa da:
rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. DI GRADO VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Maqueda nr. 8 giusta procura in atti
Parte appellante
Contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
DI STEFANO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Giuseppe Alessi nr. 25 giusta procura in atti
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 1393/2019 emessa dal Giudice di
Pace di Palermo in data 19.04.2019
Conclusioni: come in atti introduttivi.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza nr. 1393/2019 resa il 19.04.2019, il Giudice di Pace di
Palermo, in accoglimento dell'opposizione proposta dal
[...]
, ha revocato il decreto ingiuntivo nr. 3025/2018 (con il quale Controparte_1
di aveva chiesto il pagamento dei propri Parte_1 Parte_1
compensi quale amministratore del ) ed ha condannato in via CP_1
riconvenzionale l'opposta al pagamento di € 3.879,98, quale risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della propria attività di amministratore del condominio, oltre alle spese del giudizio.
ha interposto gravame deducendo la nullità dell'atto di Parte_1
citazione per omesso avviso dell'avvertimento di cui all'art. 163, n.7 c.p.c. e l'omessa pronuncia del primo giudice sul difetto di poteri rappresentativi del nuovo amministratore in assenza di preventiva autorizzazione assembleare;
ha poi contestato nel merito la decisione, sostenendo che non era stata fornita alcuna prova della sua mala gestio.
Il ha contestato le avverse doglianze;
in via Controparte_1
gradata, ha chiesto, nel caso di accoglimento delle pretese attoree, la compensazione delle somme eventualmente riconosciute a
[...]
con le somme dovute dal Condominio ai creditori e Parte_1 CP_2
Sirma.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccepita nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, considerato che il contenuto dell'atto di citazione nel procedimento avanti il giudice di pace è disciplinato analiticamente in via esclusiva dall'art. 318 c.p.c., il quale non include tra i pagina 2 di 6 suoi requisiti l'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n.7 c.p.c., previsto invece per il procedimento innanzi al tribunale, non essendo applicabili in tale sede le decadenze e le preclusioni proprie del processo ordinario innanzi al
Tribunale (Cass. civ., Sez. II, n. 5919/1999; Cass. civ., Sez. I, n. 10909/2003,).
Ancora, in via preliminare, va respinto l'eccepito difetto di legittimazione processuale dell'amministratore del appellato. CP_1
Sul punto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
“l'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del dal terzo CP_1
creditore (quale l'ex amministratore che agisce per i rimborsi ex art. 1720
c.c.) in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese correnti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali (Cass. Sez. 2,
03/08/2016, n. 16260)” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 4179/2023).
L'appello è infondato anche nel merito.
Deve invero rammentarsi che l'amministratore di condominio, che rivendica dei crediti a titolo di compensi non corrisposti, deve provare il requisito della esigibilità e liquidità con l'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea condominiale.
pagina 3 di 6 Il contratto di amministrazione di condominio è pacificamente riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso (Cass. civ., S.U., sent. n.
20957/2004), sicché il diritto del mandatario al proprio compenso è subordinato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea alla previsione e ratifica delle spese condominiali in difetto della quale, il diritto al compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14197/2011; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7874/2021; Cass. civ., n. 17713/2023).
Nel caso che ci occupa, dalla produzione in atti risulta che la nomina di
[...]
di è stata approvata con delibera del 1.12.2008 Parte_1 Parte_1
per la gestione dell'anno 2009 con il compenso di € 120,00.
Dal 12.5.2010 al 10.4.2018, data in cui l'appellante è stato revocato ed è stata nominato quale nuovo amministratore Ve.Ra di , non risulta Controparte_3
essere mai stata convocata l'assemblea, né presentato un rendiconto: la mancanza di una contabilità regolare e della predisposizione ed approvazione del rendiconto annuale di gestione non consente quindi di ritenere sussistente il credito vantato dall'appellante, né vale a superare le predette omissioni la consegna della documentazione effettuata all'atto del passaggio di consegne del 23.05.2018.
E' inoltre infondato l'ulteriore motivo di appello relativo alla condanna dell'appellante al risarcimento del danno cagionato dalla propria condotta inadempiente.
pagina 4 di 6 Orbene, è risultato provato che l'appellante non ha mai tenuto una contabilità regolare e non ha mai approvato il rendiconto annuale di gestione;
inoltre, non risulta avere pagato la polizza assicurativa del fabbricato, né i creditori del condominio per il complessivo importo di € 3.789,98: lo stesso appellante conferma di avere consegnato al nuovo amministratore le fatture da pagare ed i solleciti della compagnia assicurativa soltanto al momento del passaggio di consegne, ossia nel giugno del 2018.
Va poi sottolineato che a nulla rileva la difesa del circa l'impossibilità Pt_1
di pagare i creditori del a causa delle forti morosità di diversi CP_1
condomini: di ciò non è stata fornita alcuna prova, né tantomeno risulta dimostrando che l'appellante si sia mai attivato per ottenere il pagamento degli oneri condominiali dai presunti morosi.
Deve allora reputarsi corretta la decisione del primo giudice che ha ritenuto comprovato l'inadempimento contrattuale dell'ex amministratore rispetto alle obbligazioni nascenti dal mandato gestorio;
il risarcimento del danno è stato poi altrettanto correttamente determinato nell'importo dei debiti non onorati dal a causa della condotta del , che, con le sue omissioni, CP_1 Pt_1
non ha consentito al di accertare se, effettivamente, detti debiti CP_1
ancora sussistessero, così dovendo fare fronte nuovamente ai pagamenti indicati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.276,00
(applicati per lo scaglione di valore i medi per la fase di studio ed introduttiva ed i minimi per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
pagina 5 di 6 Al rigetto del gravame segue ai sensi dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo da parte del reclamante soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Rigetta l'appello proposto da di avverso Parte_1 Parte_1
la sentenza nr. 1393/2019 emessa dal Giudice di Pace in data 19.04.2019 che per l'effetto conferma.;
Condanna l'appellante al pagamento in favore del appellato delle CP_1
spese di lite liquidate in € 1.276,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 D.P.R.
115/2002.
Palermo, 5.2.2025 La Giudice
Daniela Galazzi
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