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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 27/11/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE ANZIANITA' DI (art. 429 c.p.c.) SERVIZIO
definitiva nella causa iscritta al n. 202/2025 R.G. Lav. promossa da: _________________
Parte_1
Avv. Sacha BIONAZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e MA CADIN
Resistente
PREMESSO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 25.8.2025, il ricorrente adiva il
Tribunale di Aosta in funzione di giudice del lavoro lamentando la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n.1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea realizzata dalla successivamente alla sua immissione CP_1 in ruolo laddove, in occasione della ricostruzione dell'anzianità corrispondente al servizio precedentemente prestato in forza di contratti a termine, aveva conteggiato gli anni di servizio successivi ai primi quattro soltanto per due terzi e non per intero;
chiedeva, altresì, il riconoscimento di differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento del cd. “assegno ad personam” per l'anno di prova e per il periodo immediatamente successivo all'immissione in ruolo;
- che, in particolare, il prof. sosteneva che, a causa del denunciato abbattimento Pt_1 dell'anzianità maturata, il decreto di ricostruzione della carriera non l'avesse inserito tardivamente nella posizione stipendiale fascia 9-14, per cui sarebbe risultato creditore della somma lorda di euro 1.959,29, per differenze retributive maturate in relazione ai periodi lavorati nell'anno di prova ed a seguito dell'immissione in ruolo;
- che si costituiva tempestivamente la , contestando le Controparte_1 pretese attoree in punto ricostruzione carriera ed assegno d personam e, in subordine, depositando conteggi alternativi per le differenze retributive;
- che alla prima udienza il ricorrente -alla luce della memoria di controparte, rinunciava alla domanda in punto anzianità di servizio relativa alla ricostruzione della carriera, mentre
1 insisteva per il riconoscimento delle differenze retributive per il cd. “assegno ad personam”, aderendo integralmente ai conteggi della convenuta;
- che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc, di cui dava immediata lettura
OSSERVA
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio relativo alla domanda di ricostruzione della carriera in punto anzianità di servizio, a seguito della rinuncia alla domanda formulata dal difensore del ricorrente munito della necessaria procura speciale.
Quanto alle residue differenze retributive, si è già detto che le stesse concernono esclusivamente il cd. “assegno ad personam”.
In punto diritto, costituisce ormai ius receptum (vds. Cass.
7.2.2020 n.2924) il principio per cui
“in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”.
Più in particolare, la Suprema Corte ha affermato che
“sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata, quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del CCNL 48 del 2011.
Trattasi anzitutto di una norma che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo CCNL riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2 lettera I del CCNL quadro sottoscritto 11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso CCNL quadro, tutto il personale della scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data del 01.09.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che “… il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01.09.2010 inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3 che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01.09.2010 inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire “ad personam” al compimento di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. Il discrimine temporale, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali fissato al 01.09.2010, e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato … nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli della
2 amministrazione con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine poi immesso nei ruolo dall'amministrazione dell'intero servizio effettivo prestato in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'accordo Quadro CES, UNICE, CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE non può che essere considerato applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Secondo la migliore giurisprudenza di merito, poi, (vds. C. app. Torino Sentenza n. 367/2022 pubbl. il 25/06/2022 RG n. 105/2022, pres. Fierro, Est. Rocchetti)
“la Corte Suprema di Cassazione ha pertanto chiarito in maniera assolutamente inequivocabile che la cosiddetta clausola di salvaguardia ai fini dell'ultra vigenza della fascia stipendiale 3-8 deve intendersi valevole tanto per il personale immesso in ruolo quanto per coloro che hanno al tempo sottoscritto contratti a tempo determinato. La predetta clausola opera nei commi due e tre con duplice intento: da un lato tutela chi la fascia de qua ha raggiunto, dall'altro specifica che il diritto permane anche in coloro i quali hanno prestato servizio antecedentemente al 1.9.2010 pur rimanendo nella fascia 0-2. Ed è questa l'unica limitazione che la norma contrattuale prevede: avere servizio valido maturato prima del
1.9.2010, circostanza che consente di applicare la clausola di salvaguardia”.
Orbene, poiché l'attore ha prestato servizio nell'anno scolastico 2010/2011 solo dal 13.9.2010, ritiene il Tribunale che, nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa attorea, non possa essere riconosciuto l'assegno de quo, stante il chiaro tenore letterale della norma.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato in parte qua.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la particolarità della vicenda processuale e le condizioni delle parti, possono essere integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) dichiara l'estinzione del giudizio in ordine all'anzianità di ruolo derivante dalla ricostruzione della carriera del ricorrente;
Parte_1
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Aosta, il 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE ANZIANITA' DI (art. 429 c.p.c.) SERVIZIO
definitiva nella causa iscritta al n. 202/2025 R.G. Lav. promossa da: _________________
Parte_1
Avv. Sacha BIONAZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e MA CADIN
Resistente
PREMESSO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 25.8.2025, il ricorrente adiva il
Tribunale di Aosta in funzione di giudice del lavoro lamentando la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n.1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea realizzata dalla successivamente alla sua immissione CP_1 in ruolo laddove, in occasione della ricostruzione dell'anzianità corrispondente al servizio precedentemente prestato in forza di contratti a termine, aveva conteggiato gli anni di servizio successivi ai primi quattro soltanto per due terzi e non per intero;
chiedeva, altresì, il riconoscimento di differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento del cd. “assegno ad personam” per l'anno di prova e per il periodo immediatamente successivo all'immissione in ruolo;
- che, in particolare, il prof. sosteneva che, a causa del denunciato abbattimento Pt_1 dell'anzianità maturata, il decreto di ricostruzione della carriera non l'avesse inserito tardivamente nella posizione stipendiale fascia 9-14, per cui sarebbe risultato creditore della somma lorda di euro 1.959,29, per differenze retributive maturate in relazione ai periodi lavorati nell'anno di prova ed a seguito dell'immissione in ruolo;
- che si costituiva tempestivamente la , contestando le Controparte_1 pretese attoree in punto ricostruzione carriera ed assegno d personam e, in subordine, depositando conteggi alternativi per le differenze retributive;
- che alla prima udienza il ricorrente -alla luce della memoria di controparte, rinunciava alla domanda in punto anzianità di servizio relativa alla ricostruzione della carriera, mentre
1 insisteva per il riconoscimento delle differenze retributive per il cd. “assegno ad personam”, aderendo integralmente ai conteggi della convenuta;
- che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc, di cui dava immediata lettura
OSSERVA
Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio relativo alla domanda di ricostruzione della carriera in punto anzianità di servizio, a seguito della rinuncia alla domanda formulata dal difensore del ricorrente munito della necessaria procura speciale.
Quanto alle residue differenze retributive, si è già detto che le stesse concernono esclusivamente il cd. “assegno ad personam”.
In punto diritto, costituisce ormai ius receptum (vds. Cass.
7.2.2020 n.2924) il principio per cui
“in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”.
Più in particolare, la Suprema Corte ha affermato che
“sulla base delle considerazioni che precedono è, poi, corretta la motivazione della sentenza impugnata, quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del CCNL 48 del 2011.
Trattasi anzitutto di una norma che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo CCNL riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2 lettera I del CCNL quadro sottoscritto 11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso CCNL quadro, tutto il personale della scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data del 01.09.2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che “… il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01.09.2010 inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3 che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01.09.2010 inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire “ad personam” al compimento di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. Il discrimine temporale, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali fissato al 01.09.2010, e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato … nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli della
2 amministrazione con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine poi immesso nei ruolo dall'amministrazione dell'intero servizio effettivo prestato in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'accordo Quadro CES, UNICE, CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE non può che essere considerato applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Secondo la migliore giurisprudenza di merito, poi, (vds. C. app. Torino Sentenza n. 367/2022 pubbl. il 25/06/2022 RG n. 105/2022, pres. Fierro, Est. Rocchetti)
“la Corte Suprema di Cassazione ha pertanto chiarito in maniera assolutamente inequivocabile che la cosiddetta clausola di salvaguardia ai fini dell'ultra vigenza della fascia stipendiale 3-8 deve intendersi valevole tanto per il personale immesso in ruolo quanto per coloro che hanno al tempo sottoscritto contratti a tempo determinato. La predetta clausola opera nei commi due e tre con duplice intento: da un lato tutela chi la fascia de qua ha raggiunto, dall'altro specifica che il diritto permane anche in coloro i quali hanno prestato servizio antecedentemente al 1.9.2010 pur rimanendo nella fascia 0-2. Ed è questa l'unica limitazione che la norma contrattuale prevede: avere servizio valido maturato prima del
1.9.2010, circostanza che consente di applicare la clausola di salvaguardia”.
Orbene, poiché l'attore ha prestato servizio nell'anno scolastico 2010/2011 solo dal 13.9.2010, ritiene il Tribunale che, nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa attorea, non possa essere riconosciuto l'assegno de quo, stante il chiaro tenore letterale della norma.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato in parte qua.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la particolarità della vicenda processuale e le condizioni delle parti, possono essere integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) dichiara l'estinzione del giudizio in ordine all'anzianità di ruolo derivante dalla ricostruzione della carriera del ricorrente;
Parte_1
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Aosta, il 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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