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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/08/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1568 / 2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA LI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Fumagalli Presidente rel. Dott. Arianna Carimati Giudice Dott. Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.1568/2025, promossa con ricorso depositato il 17/04/2025 da:
1) Parte_1
Nata a HONG KONG il 8/07/1975 cittadina: LI , Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] ANGERA ITALIA con l'Avv. MURDOLO AGNESE
e
2) Parte_2
Nato a Somma Lombardo il 25/04/1979
Cittadino: , Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...], 21029 VERGIATE ITALIA con l'Avv. FIORE FABIO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AS VI (No), in data 17/04/2010
(anno 2010, atto n. 1, parte II, serie C)
□ separati consensualmente con verbale in data 17/2/2017 omologato con decreto del Tribunale di TO SI, depositato il 17/2/2017
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni: nato a [...], il [...], divenuto maggiorenne nelle more della procedura Pt_4
nata a [...] l'[...] Per_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/04/2025, chiedevano pronuncia divorzile;
in particolare le parti, pur dando atto che era sopravvenuto decreto provvisorio del Tribunale per i minorenni di AN in data 1/12/2022, chiedevano la conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata dal Tribunale di TO SI e pertanto rassegnavano le conclusioni qui riportate:
“ 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in MA VI (NO) il 17 aprile 2010, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA VI a cura della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri e con ulteriori annotazioni sui rispettivi comuni di residenza. 2) Confermare le condizioni di separazione per quanto necessario e di ragione omologate con Decreto del Tribunale di TO SI il 17 febbraio 2017. 3) Modificare la sola condizione di cui al ricorso di separazione relativa al contributo al mantenimento dei figli minori, operando un aumento ad €. 800,00 mensili a carico del sig.
soggetto a rivalutazione monetaria, fino al momento in cui i due figli minori Parte_2 non siano autosufficienti o, in ogni caso, sino al compimento del venticinquesimo anno di età di entrambi, oltre il pagamento delle spese straordinarie in misura del 50% come definito secondo il protocollo del Tribunale di Varese. Facendo presente che nel caso in cui il sig. dovesse Pt_2 fare rientro in Italia e le sue condizioni economiche lavorative dovessero modificarsi chiederà la modifica di suddette condizioni. 4) Il sig. secondo quanto stabilito Parte_2 verbalmente trai due coniugi, si impegna a consegnare alla sig.ra un anello di Jane Pt_1
Austen”. Con decreto di fissazione udienza in data 8/05/2025, il Giudice designato così disponeva: “Visto il ricorso congiunto depositato in data 17/04/2025; dato atto che occorre convocare le parti per avere chiarimenti in ordine al procedimento avanti al TM, che ha modificato le statuizioni relative all'affidamento dei figli ….; ritenuto di dover invitare le parti a discutere una possibile diversa formulazione della clausola n. 2 e a fornire al giudice, nel corso della fissanda udienza, la documentazione relativa al procedimento del TM”, fissava udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 18/06/2025. Del citato decreto veniva data comunicazione al Pubblico Ministero che apponeva il proprio visto in data 12/06/2025. All'udienza del 18/06/2025 sono comparsi le parti personalmente ed i loro procuratori. Il Giudice rilevava impedimenti, nell'ambito della presente procedura consensuale, in ordine alla richiesta conferma delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di TO SI (ove era stato previsto l'affido condiviso dei figli minori) essendo stato emesso successivamente decreto del Tribunale per i Minorenni che aveva modificato il regime di affidamento. Dava atto della possibilità di svolgere la domanda nell'ambito di un giudizio contenzioso con istruttoria sul punto da parte del Tribunale. Preso atto di ciò, le parti insistevano nella domanda congiunta con modifica della clausola n. 2 del ricorso come segue: “2) in conformità a quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di AN, disporre l'affido di e all'Ente, allo stato individuato nel Comune Persona_2 Controparte_2 di Angera, con limitazione della responsabilità genitoriale con riferimento al collocamento dei minori e alle scelte di cure, educazione e istruzione, sfera sanitaria nonché con riferimento agli incarichi conferiti all'Ente affidatario secondo il decreto del TM in data 2/12/2022. Con conferma delle ulteriori condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto”. Il Giudice, dato atto, si riservava di riferire al Collegio.
* * * * * * Deve darsi atto che nelle more del giudizio (e cioè in data 29 giugno 2025) il figlio è divenuto Pt_4 maggiorenne, con la conseguenza che non devono essere assunti provvedimenti riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale su tale figlio.
Pertanto, dato atto che sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, ritiene il Tribunale di poter accogliere la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in MA VI (NO) il 17 aprile 2010, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA VI a cura della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri e con ulteriori annotazioni sui rispettivi comuni di residenza.
“2) in conformità a quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di AN, disporre l'affido di all'Ente, allo stato individuato nel Comune di Angera, con limitazione della Controparte_2 responsabilità genitoriale con riferimento al collocamento della minore e alle scelte di cure, educazione e istruzione, sfera sanitaria nonché con riferimento agli incarichi conferiti all'Ente affidatario secondo il decreto del TM in data 2/12/2022; 3) Modificare la sola condizione di cui al ricorso di separazione relativa al contributo al mantenimento dei figli, operando un aumento ad €. 800,00 mensili a carico del sig.
[...]
, soggetto a rivalutazione monetaria, fino al momento in cui i due figli non siano Parte_2 autosufficienti o, in ogni caso, sino al compimento del venticinquesimo anno di età di entrambi, oltre il pagamento delle spese straordinarie in misura del 50% come definito secondo il protocollo del Tribunale di Varese. Facendo presente che nel caso in cui il sig. dovesse fare rientro in Pt_2
Italia e le sue condizioni economiche lavorative dovessero modificarsi chiederà la modifica di suddette condizioni. 4) Il sig. secondo quanto stabilito verbalmente tra i due coniugi, si impegna Parte_2
a consegnare alla sig.ra un anello di Jane Austen”. Pt_1
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli (uno maggiorenne e l'altra ancora minorenne) non sono in contrasto con gli interessi degli stessi e che appaiono conformi alle statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di AN, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile dei signori , nata ad [...] Parte_1 in data 8/07/1975, e , nato il [...] a [...], contratto Parte_2 in data 17/04/2010 in AS VI (No), come da relativo Atto di Matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MA VI (anno 2010, atto n. 1, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come rettificate in corso di giudizio e indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza al Tribunale per i Minorenni di AN ( R.G./E 2839/22- CRON. 10802/22 del 01 dicembre 2022 – dott. Ciro Iacomino) per quanto di competenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/7/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA LI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Fumagalli Presidente rel. Dott. Arianna Carimati Giudice Dott. Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.1568/2025, promossa con ricorso depositato il 17/04/2025 da:
1) Parte_1
Nata a HONG KONG il 8/07/1975 cittadina: LI , Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] ANGERA ITALIA con l'Avv. MURDOLO AGNESE
e
2) Parte_2
Nato a Somma Lombardo il 25/04/1979
Cittadino: , Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...], 21029 VERGIATE ITALIA con l'Avv. FIORE FABIO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AS VI (No), in data 17/04/2010
(anno 2010, atto n. 1, parte II, serie C)
□ separati consensualmente con verbale in data 17/2/2017 omologato con decreto del Tribunale di TO SI, depositato il 17/2/2017
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni: nato a [...], il [...], divenuto maggiorenne nelle more della procedura Pt_4
nata a [...] l'[...] Per_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/04/2025, chiedevano pronuncia divorzile;
in particolare le parti, pur dando atto che era sopravvenuto decreto provvisorio del Tribunale per i minorenni di AN in data 1/12/2022, chiedevano la conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata dal Tribunale di TO SI e pertanto rassegnavano le conclusioni qui riportate:
“ 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in MA VI (NO) il 17 aprile 2010, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA VI a cura della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri e con ulteriori annotazioni sui rispettivi comuni di residenza. 2) Confermare le condizioni di separazione per quanto necessario e di ragione omologate con Decreto del Tribunale di TO SI il 17 febbraio 2017. 3) Modificare la sola condizione di cui al ricorso di separazione relativa al contributo al mantenimento dei figli minori, operando un aumento ad €. 800,00 mensili a carico del sig.
soggetto a rivalutazione monetaria, fino al momento in cui i due figli minori Parte_2 non siano autosufficienti o, in ogni caso, sino al compimento del venticinquesimo anno di età di entrambi, oltre il pagamento delle spese straordinarie in misura del 50% come definito secondo il protocollo del Tribunale di Varese. Facendo presente che nel caso in cui il sig. dovesse Pt_2 fare rientro in Italia e le sue condizioni economiche lavorative dovessero modificarsi chiederà la modifica di suddette condizioni. 4) Il sig. secondo quanto stabilito Parte_2 verbalmente trai due coniugi, si impegna a consegnare alla sig.ra un anello di Jane Pt_1
Austen”. Con decreto di fissazione udienza in data 8/05/2025, il Giudice designato così disponeva: “Visto il ricorso congiunto depositato in data 17/04/2025; dato atto che occorre convocare le parti per avere chiarimenti in ordine al procedimento avanti al TM, che ha modificato le statuizioni relative all'affidamento dei figli ….; ritenuto di dover invitare le parti a discutere una possibile diversa formulazione della clausola n. 2 e a fornire al giudice, nel corso della fissanda udienza, la documentazione relativa al procedimento del TM”, fissava udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 18/06/2025. Del citato decreto veniva data comunicazione al Pubblico Ministero che apponeva il proprio visto in data 12/06/2025. All'udienza del 18/06/2025 sono comparsi le parti personalmente ed i loro procuratori. Il Giudice rilevava impedimenti, nell'ambito della presente procedura consensuale, in ordine alla richiesta conferma delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di TO SI (ove era stato previsto l'affido condiviso dei figli minori) essendo stato emesso successivamente decreto del Tribunale per i Minorenni che aveva modificato il regime di affidamento. Dava atto della possibilità di svolgere la domanda nell'ambito di un giudizio contenzioso con istruttoria sul punto da parte del Tribunale. Preso atto di ciò, le parti insistevano nella domanda congiunta con modifica della clausola n. 2 del ricorso come segue: “2) in conformità a quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di AN, disporre l'affido di e all'Ente, allo stato individuato nel Comune Persona_2 Controparte_2 di Angera, con limitazione della responsabilità genitoriale con riferimento al collocamento dei minori e alle scelte di cure, educazione e istruzione, sfera sanitaria nonché con riferimento agli incarichi conferiti all'Ente affidatario secondo il decreto del TM in data 2/12/2022. Con conferma delle ulteriori condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto”. Il Giudice, dato atto, si riservava di riferire al Collegio.
* * * * * * Deve darsi atto che nelle more del giudizio (e cioè in data 29 giugno 2025) il figlio è divenuto Pt_4 maggiorenne, con la conseguenza che non devono essere assunti provvedimenti riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale su tale figlio.
Pertanto, dato atto che sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, ritiene il Tribunale di poter accogliere la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in MA VI (NO) il 17 aprile 2010, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA VI a cura della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri e con ulteriori annotazioni sui rispettivi comuni di residenza.
“2) in conformità a quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di AN, disporre l'affido di all'Ente, allo stato individuato nel Comune di Angera, con limitazione della Controparte_2 responsabilità genitoriale con riferimento al collocamento della minore e alle scelte di cure, educazione e istruzione, sfera sanitaria nonché con riferimento agli incarichi conferiti all'Ente affidatario secondo il decreto del TM in data 2/12/2022; 3) Modificare la sola condizione di cui al ricorso di separazione relativa al contributo al mantenimento dei figli, operando un aumento ad €. 800,00 mensili a carico del sig.
[...]
, soggetto a rivalutazione monetaria, fino al momento in cui i due figli non siano Parte_2 autosufficienti o, in ogni caso, sino al compimento del venticinquesimo anno di età di entrambi, oltre il pagamento delle spese straordinarie in misura del 50% come definito secondo il protocollo del Tribunale di Varese. Facendo presente che nel caso in cui il sig. dovesse fare rientro in Pt_2
Italia e le sue condizioni economiche lavorative dovessero modificarsi chiederà la modifica di suddette condizioni. 4) Il sig. secondo quanto stabilito verbalmente tra i due coniugi, si impegna Parte_2
a consegnare alla sig.ra un anello di Jane Austen”. Pt_1
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli (uno maggiorenne e l'altra ancora minorenne) non sono in contrasto con gli interessi degli stessi e che appaiono conformi alle statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di AN, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile dei signori , nata ad [...] Parte_1 in data 8/07/1975, e , nato il [...] a [...], contratto Parte_2 in data 17/04/2010 in AS VI (No), come da relativo Atto di Matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MA VI (anno 2010, atto n. 1, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come rettificate in corso di giudizio e indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza al Tribunale per i Minorenni di AN ( R.G./E 2839/22- CRON. 10802/22 del 01 dicembre 2022 – dott. Ciro Iacomino) per quanto di competenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/7/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli