Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 12/05/2025 nella causa n. 188/2024 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti GRASSI GIOVANNI e MACCHI GIORGIO ANDREA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 22.2.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001255089 notificatagli dall in data 25.1.2024, con la quale gli è CP_1 stato intimato il pagamento della somma di € 1.151,22, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa irrogata per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, come modificato dall'art. 23 D.L. 48/2023, conv in L. 85/202, accertata con atto del 20.8.2018 con riferimento all'annualità 2017.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza dell dal CP_1 diritto di esercitare il potere sanzionatorio riconosciutogli per violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981 e ha rimarcato la sproporzione delle sanzioni irrogate, senza alcuna motivazione circa i criteri utilizzati, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare (di merito): annullare l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001255089 (Protocollo
0200.02/01/2024.0000706) del 2/1/2024, notificata il 25.1.2024, emessa dall di Alessandria CP_1 nei confronti del Sig. per carenza di legittimazione passiva in capo a quest'ultimo e Parte_1
1
comunque per infondatezza della richiesta;
In via principale (di merito): dichiarata la decadenza ed estinzione dell'obbligazione per violazione dei termini ex art. 14, comma 2, della L. 689/1981 per le causali di cui in narrativa, annullare l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001255089 (Protocollo
0200.02/01/2024.0000706) del 2/1/2024, notificata il 25.1.2024 ed emessa dall di CP_1
Alessandria nei confronti del Sig. In via subordinata: annullare l'ordinanza di ingiunzione Parte_1
n. OI-001255089 (Protocollo 0200.02/01/2024.0000706) del 2/1/2024, notificata il 25.1.2024, emessa dall per carenza di motivazione per le causali di cui in narrativa;
In via ulteriormente CP_1 subordinata: ridurre la sanzione amministrativa comminata nella misura minima per le causali di cui in narrativa In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria e ne ha CP_1 chiesto quindi il rigetto.
All'udienza odierna la causa, di natura documentale, è stata discussa e così decisa.
Considerato che:
− è fondata l'eccezione di decadenza per violazione del termine previsto dall'art. 14, co. 2, L.
689/1981 sollevata da parte ricorrente;
− il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 3, comma 6, ha parzialmente depenalizzato- e trasformato in illecito amministrativo- il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L.
11 novembre 1983 n. 463;
− l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689";
− nella specie, la violazione contestata riguarda l'annualità 2017 (gennaio 2017) e si è verificata pertanto successivamente alla depenalizzazione di cui al D.Lgs. 8/2016;
− l'art. 14 L. 689/1981, contenuto nella Sezione II del Capo I, pacificamente applicabile alla fattispecie oggetto di causa, prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”;
− in caso di mancata contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento - in relazione al quale scatta la decorrenza del termine previsto dall'art. 14 comma 2 della l. n. 689 del 1981
2 RGL n. 188/2024
per la notifica degli estremi della violazione - va collocato non nel momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità, ma nel momento in cui l'autorità ha acquisito tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. Corte d'appello Torino n. 11/2024);
− l'atto prodromico del 20.8.2018, richiamato nell'ordinanza ingiunzione, indica che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato
Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle CP_1 retribuzioni dei lavoratori”; ebbene, il prospetto allegato fa riferimento ad importi dichiarati dallo stesso datore di lavoro trattenuti a carico del lavoratore nei DMAG inviati all;
è CP_1 noto che tale documentazione deve essere inviata per il primo trimestre dell'anno di competenza al più tardi il 1° aprile e nella specie non si dà conto di eventuali omissioni o ritardi;
né risultano compiuti altri atti istruttori da parte dell , se non una “verifica degli CP_2 archivi”; sicchè deve ritenersi che già alla data del 1.4.2017 l fosse nella condizione CP_2 di poter contestare al ricorrente l'inadempienza; è da tale momento, quindi, che deve farsi decorrere il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, co. 2, L. 689/1981;
− d'altra parte, la difficoltà di contestare l'illecito nel termine di 90 giorni costituisce mero ostacolo materiale a cui il legislatore ha ritenuto di far fronte introducendo una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 14 L. 689/1981 soltanto con riferimento alle omissioni dei versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, relative ai periodi dal 1° gennaio
2023, senza prevedere alcuna applicazione retroattiva della norma (art. 23, co. 2, D.L.
48/2023, conv. in L. 85/2023);
− essendo stato l'atto di accertamento e contestazione dell'addebito notificato in data
5.9.2018, oltre un anno più tardi, deve ritenersi verificata la decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell;
CP_1
− l'opposizione va pertanto accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione;
− resta assorbita ogni altra questione;
− le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D.Lgs. 150/2016 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
3 RGL n. 188/2024
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001255089 emessa e notificata all a CP_1 Parte_1
;
[...]
- condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 900,00, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge e c.u. versato.
Alessandria, 12.5.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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