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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/04/2024, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1046 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1046/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.ta Cinzia Parte_1 C.F._1
Nunziata, presso il cui studio in Palma Campiani (NA), via Nuona Nola n. 273, ha eletto domicilio;
ATTRICE contro
(codice fiscale e partita IVA ,), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Luisa Maresca del foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.ta Mariagrazia Ravera del foro di Lodi, sito in Via Pace di Lodi, n. 1, Lodi (LO),
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Giudicante, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare, stante quanto premesso in narrativa, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma;
b) per l'effetto, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 2.978,44; c) accertare, altresì, il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 8.836,61;
d) condannare, pertanto, la convenuta società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in €
11.871,80;
e) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario”. Con Per parte convenuta :
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
In via preliminare di rito 1) ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nell'atto, la carenza di titolarità e/o legittimazione passiva di in quanto mera cessionaria del credito CP_1 estromettendola immediatamente dal presente giudizio;
NEL MERITO:
In via principale di merito 2) rigettare, per i motivi esposti nelle difese svolte in via subordinata, tutte le domande contro di essa proposte essendo le stesse illegittime e infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
Con In via subordinata di merito 3) limitare la condanna di , rispetto al totale delle somme che dovessero essere accertate come illegittimamente corrisposte da parte attrice, alla quota Con effettivamente incassata da dalla data di cessione del credito (14 marzo 2017) e sino alla scadenza del contratto (28 febbraio 2018);
IN OGNI CASO:
4) rifuse le spese di lite del presente giudizio, con condanna anche al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, oltre oneri accessori come per legge.”.
§§§
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25/02/2023 parte attrice ha convenuto in giudizio deducendo di avere stipulato in data 9/02/2009 un contratto CP_1
2 di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio con e Organizzazione_1 precisamente il contratto n. 0085264, e lamentando l'applicazione a detto rapporto di tassi usurari;
domandava pertanto l'accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati e la conseguente condanna di controparte alla restituzione delle somme versate illegittimamente, quantificate in complessivi
€11.871,80 e imputate quanto ad €2.978,44 agli interessi indebitamente corrisposti e quanto ad €
8.836,61 a titolo di oneri, spese, commissioni e premio assicurativo.
A sostegno della domanda, dando atto di avere esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, l'attrice depositava copia del contratto di finanziamento unitamente all'estratto conto attestante l'avvenuta estinzione anticipata e consulenza tecnica di parte;
in via istruttoria chiedeva disporsi CTU tecnico contabile.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva quale cessionario del credito e non del contratto di finanziamento;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda sul rilievo della mancata prova del superamento del tasso soglia nel periodo di stipula del contratto – febbraio 2009, nonché in considerazione del fatto che i costi assicurativi del finanziamento non siano da includere nel calcolo del TEG.
Alla prima udienza, su istanza di parte attrice, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito delle quali, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
2. L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta
è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. ha provato di essere cessionaria del solo credito di cui al contratto di finanziamento n. CP_1
0085264, intercorso originariamente tra la sig.ra e , in forza di Pt_1 Organizzazione_1 operazione di cessione dei crediti in blocco, ai sensi dell'art 58 TUB, con la quale il predetto credito le è stato ceduto da (precedente cessionaria) solo a far data dal 14 Org_2 CP_2 marzo 2017 (cfr. doc. 5 parte convenuta – pubblicazione in G.U. n 45 del 15/05/2017).
Come noto, al cessionario del credito possono essere sollevate le sole eccezioni che derivano dal rapporto principale al fine di paralizzare la pretesa creditoria, ma non possono essere promosse domande restitutorie per asseriti vizi genetici del rapporto, la titolarità del rapporto rimanendo, anche dopo la cessione del credito, in capo alla sola cedente.
Nella cessione dei crediti in blocco, infatti, la cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti oggetto di cessione, e non nei singoli rapporti contrattuali da cui scaturiscono i crediti ceduti.
3 In questi termini, deve dunque darsi lettura dell'art. 125 septies, n. 1, TUB, richiamato dalla stessa parte attrice, ai sensi del quale “
1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile …”.
Trattasi invero di disposizione che prevede la facoltà per il debitore (consumatore) ceduto di opporre anche al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, al fine di paralizzarne eventuali pretese creditorie. Di contro, la disposizione in parola non riconosce al debitore ceduto alcuna facoltà di agire nei confronti del cessionario per domandare l'accertamento della nullità delle previsioni contrattuali e, conseguentemente, la restituzione di quanto indebitamente corrisposto in adempimento del contratto in forza delle clausole nulle (cfr.
Corte d'Appello Roma n. 5855/2023).
Conseguentemente, la domanda volta alla restituzione di somme corrisposte in forza di clausole contrattuali asseritamente nulle deve essere proposta non già nei confronti della cessionaria, in quanto appunto estranea al rapporto contrattuale sottostante, bensì nei confronti del cedente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto (…). Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, (…), poiché afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del contratto”. (Cass. Civ. Sez. III
Civile, n. 17727/2018).
Alla luce di quanto precede, stante la carenza di legittimazione passiva della convenuta CP_1 in qualità di mera cessionaria del credito nascente dal contratto di finanziamento n. 0085264,
[...] la domanda di parte attrice non può dunque essere esaminata nel merito.
3. Sulle spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di parte attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m.
147/2022, in assenza di questioni di particolare complessità.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_3
Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Lodi, 19 aprile 2024
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1046/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.ta Cinzia Parte_1 C.F._1
Nunziata, presso il cui studio in Palma Campiani (NA), via Nuona Nola n. 273, ha eletto domicilio;
ATTRICE contro
(codice fiscale e partita IVA ,), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Luisa Maresca del foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.ta Mariagrazia Ravera del foro di Lodi, sito in Via Pace di Lodi, n. 1, Lodi (LO),
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Giudicante, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare, stante quanto premesso in narrativa, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma;
b) per l'effetto, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 2.978,44; c) accertare, altresì, il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 8.836,61;
d) condannare, pertanto, la convenuta società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in €
11.871,80;
e) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario”. Con Per parte convenuta :
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
In via preliminare di rito 1) ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nell'atto, la carenza di titolarità e/o legittimazione passiva di in quanto mera cessionaria del credito CP_1 estromettendola immediatamente dal presente giudizio;
NEL MERITO:
In via principale di merito 2) rigettare, per i motivi esposti nelle difese svolte in via subordinata, tutte le domande contro di essa proposte essendo le stesse illegittime e infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
Con In via subordinata di merito 3) limitare la condanna di , rispetto al totale delle somme che dovessero essere accertate come illegittimamente corrisposte da parte attrice, alla quota Con effettivamente incassata da dalla data di cessione del credito (14 marzo 2017) e sino alla scadenza del contratto (28 febbraio 2018);
IN OGNI CASO:
4) rifuse le spese di lite del presente giudizio, con condanna anche al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, oltre oneri accessori come per legge.”.
§§§
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25/02/2023 parte attrice ha convenuto in giudizio deducendo di avere stipulato in data 9/02/2009 un contratto CP_1
2 di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio con e Organizzazione_1 precisamente il contratto n. 0085264, e lamentando l'applicazione a detto rapporto di tassi usurari;
domandava pertanto l'accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati e la conseguente condanna di controparte alla restituzione delle somme versate illegittimamente, quantificate in complessivi
€11.871,80 e imputate quanto ad €2.978,44 agli interessi indebitamente corrisposti e quanto ad €
8.836,61 a titolo di oneri, spese, commissioni e premio assicurativo.
A sostegno della domanda, dando atto di avere esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, l'attrice depositava copia del contratto di finanziamento unitamente all'estratto conto attestante l'avvenuta estinzione anticipata e consulenza tecnica di parte;
in via istruttoria chiedeva disporsi CTU tecnico contabile.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva quale cessionario del credito e non del contratto di finanziamento;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda sul rilievo della mancata prova del superamento del tasso soglia nel periodo di stipula del contratto – febbraio 2009, nonché in considerazione del fatto che i costi assicurativi del finanziamento non siano da includere nel calcolo del TEG.
Alla prima udienza, su istanza di parte attrice, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito delle quali, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
2. L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta
è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. ha provato di essere cessionaria del solo credito di cui al contratto di finanziamento n. CP_1
0085264, intercorso originariamente tra la sig.ra e , in forza di Pt_1 Organizzazione_1 operazione di cessione dei crediti in blocco, ai sensi dell'art 58 TUB, con la quale il predetto credito le è stato ceduto da (precedente cessionaria) solo a far data dal 14 Org_2 CP_2 marzo 2017 (cfr. doc. 5 parte convenuta – pubblicazione in G.U. n 45 del 15/05/2017).
Come noto, al cessionario del credito possono essere sollevate le sole eccezioni che derivano dal rapporto principale al fine di paralizzare la pretesa creditoria, ma non possono essere promosse domande restitutorie per asseriti vizi genetici del rapporto, la titolarità del rapporto rimanendo, anche dopo la cessione del credito, in capo alla sola cedente.
Nella cessione dei crediti in blocco, infatti, la cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti oggetto di cessione, e non nei singoli rapporti contrattuali da cui scaturiscono i crediti ceduti.
3 In questi termini, deve dunque darsi lettura dell'art. 125 septies, n. 1, TUB, richiamato dalla stessa parte attrice, ai sensi del quale “
1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile …”.
Trattasi invero di disposizione che prevede la facoltà per il debitore (consumatore) ceduto di opporre anche al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, al fine di paralizzarne eventuali pretese creditorie. Di contro, la disposizione in parola non riconosce al debitore ceduto alcuna facoltà di agire nei confronti del cessionario per domandare l'accertamento della nullità delle previsioni contrattuali e, conseguentemente, la restituzione di quanto indebitamente corrisposto in adempimento del contratto in forza delle clausole nulle (cfr.
Corte d'Appello Roma n. 5855/2023).
Conseguentemente, la domanda volta alla restituzione di somme corrisposte in forza di clausole contrattuali asseritamente nulle deve essere proposta non già nei confronti della cessionaria, in quanto appunto estranea al rapporto contrattuale sottostante, bensì nei confronti del cedente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto (…). Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, (…), poiché afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del contratto”. (Cass. Civ. Sez. III
Civile, n. 17727/2018).
Alla luce di quanto precede, stante la carenza di legittimazione passiva della convenuta CP_1 in qualità di mera cessionaria del credito nascente dal contratto di finanziamento n. 0085264,
[...] la domanda di parte attrice non può dunque essere esaminata nel merito.
3. Sulle spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di parte attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m.
147/2022, in assenza di questioni di particolare complessità.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_3
Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Lodi, 19 aprile 2024
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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