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Sentenza breve 26 marzo 2026
Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 26/03/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01804/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00602 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01804/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2025, proposto da NT GG, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Cretella e Francesca Salucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regione Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno
e Ministero della Pubblica Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
DD IG, non costituita in giudizio; N. 01804/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
previa adozione di ogni più idonea misura cautelare:
1) del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale per la Provincia di Salerno, prot.
U0019052 del 12.08.2025, di approvazione della graduatoria definitiva relativa all'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2025/26, classe di concorso AS12 discipline letterarie II grado,
2) degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni di assegnazione provvisoria suddette;
3) dei successivi eventuali decreti di rettifica ed integrazione della graduatoria de qua;
4) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Scolastico Regione Campania -
Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno e del Ministero della Pubblica
Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RO AN
OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con atto notificato il 10 ottobre 2025 e depositato il 10 novembre 2025 GG
NT ha chiesto l'annullamento del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale per N. 01804/2025 REG.RIC.
la Provincia di Salerno, prot. U0019052 del 12.08.2025 di approvazione della graduatoria definitiva relative all'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico
2025/26, classe di concorso AS12 discipline letterarie II grado, contestando la sua esclusione e presentando contestualmente istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, cod. proc. amm.;
- con decreto presidenziale del 13 novembre 2025, n. 149, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei numerosi possibili controinteressati, corrispondenti ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del presente decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;
- si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, rientrando la controversia nell'ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, in considerazione della natura degli atti impugnati e della posizione di diritto soggettivo posta a fondamento della domanda giudiziale proposta dal ricorrente;
Considerato che:
- a norma dell'articolo 63 d.lgs. 165/2001 «Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4» (comma 1), mentre «restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (comma 4);
- la giurisprudenza ha più volte chiarito che «le graduatorie di istituto sono state pensate dal legislatore come strumento per la copertura delle supplenze temporanee N. 01804/2025 REG.RIC.
ed a tal fine sono utilizzate dai dirigenti scolastici. Ed, infatti, già con la L. n. 124 del
1999, e con il regolamento adottato con D.M. n. 201 del 2000, si è riconosciuta prevalenza, nel conferimento di tutte le tipologie di supplenze, all'iscrizione nelle graduatorie permanenti, prevedendosi, solo come eccezionale e del tutto residuale, la possibilità di utilizzare per le supplenze annuali le graduatorie di istituto, la cui funzione è dunque, precipuamente quella di consentire ai dirigenti scolastici di sopperire alla coperture delle supplenze temporanee (L. n. 124 del 1999, art. 4, commi
3 e 6 ter e del D.M. n. 201 del 2000, art. 5). La formazione di tali graduatorie non presuppone, dunque, alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella Regolamentare attuativa della prima (così, appunto, il D.M. n. 2012 del 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4) nonché, quanto ad esempio alla validità temporale ed alle modalità di aggiornamento, da specifiche ordinanze ministeriali. Inoltre, a siffatte graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina, essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di ordinanze ministeriali.
Peraltro, una volta ottenuto l'inserimento e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico. Così, in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atti inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla N. 01804/2025 REG.RIC.
costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego» (cfr. Consiglio di Stato, VII
Sez., 9 marzo 2023, n. 2497 e Cassazione civile, Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693);
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato la graduatoria per ottenere l'accertamento del suo diritto a partecipare alla procedura di assegnazione provvisoria;
- la procedura oggetto di causa non è finalizzata all'assunzione di personale - interessando esclusivamente personale che è già legato da un rapporto di dipendenza a tempo indeterminato al Ministero dell'istruzione e del merito e non ha carattere concorsuale;
Ritenuto, quindi, che:
- nel caso in esame, si è in presenza della richiesta da parte del ricorrente di un intervento modificativo, il quale si situa al di fuori di una procedura concorsuale in senso stretto e non è espressivo di alcuna potestà discrezionale, essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico e che, pertanto, viene in rilievo una posizione di diritto soggettivo, la quale deve essere conosciuta dal Giudice Ordinario;
- va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice
Amministrativo, dovendosi indicare il Giudice Ordinario come munito di giurisdizione; innanzi a quest'ultimo la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.;
- le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della natura processuale della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in N. 01804/2025 REG.RIC.
favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all'art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL ZA, Presidente
NT Andolfi, Consigliere
RO AN OZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO AN OZ AL ZA
IL SEGRETARIO N. 01804/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00602 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01804/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2025, proposto da NT GG, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Cretella e Francesca Salucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regione Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno
e Ministero della Pubblica Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
DD IG, non costituita in giudizio; N. 01804/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
previa adozione di ogni più idonea misura cautelare:
1) del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale per la Provincia di Salerno, prot.
U0019052 del 12.08.2025, di approvazione della graduatoria definitiva relativa all'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2025/26, classe di concorso AS12 discipline letterarie II grado,
2) degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni di assegnazione provvisoria suddette;
3) dei successivi eventuali decreti di rettifica ed integrazione della graduatoria de qua;
4) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Scolastico Regione Campania -
Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno e del Ministero della Pubblica
Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RO AN
OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con atto notificato il 10 ottobre 2025 e depositato il 10 novembre 2025 GG
NT ha chiesto l'annullamento del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale per N. 01804/2025 REG.RIC.
la Provincia di Salerno, prot. U0019052 del 12.08.2025 di approvazione della graduatoria definitiva relative all'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico
2025/26, classe di concorso AS12 discipline letterarie II grado, contestando la sua esclusione e presentando contestualmente istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, cod. proc. amm.;
- con decreto presidenziale del 13 novembre 2025, n. 149, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei numerosi possibili controinteressati, corrispondenti ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del presente decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;
- si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, rientrando la controversia nell'ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, in considerazione della natura degli atti impugnati e della posizione di diritto soggettivo posta a fondamento della domanda giudiziale proposta dal ricorrente;
Considerato che:
- a norma dell'articolo 63 d.lgs. 165/2001 «Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4» (comma 1), mentre «restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (comma 4);
- la giurisprudenza ha più volte chiarito che «le graduatorie di istituto sono state pensate dal legislatore come strumento per la copertura delle supplenze temporanee N. 01804/2025 REG.RIC.
ed a tal fine sono utilizzate dai dirigenti scolastici. Ed, infatti, già con la L. n. 124 del
1999, e con il regolamento adottato con D.M. n. 201 del 2000, si è riconosciuta prevalenza, nel conferimento di tutte le tipologie di supplenze, all'iscrizione nelle graduatorie permanenti, prevedendosi, solo come eccezionale e del tutto residuale, la possibilità di utilizzare per le supplenze annuali le graduatorie di istituto, la cui funzione è dunque, precipuamente quella di consentire ai dirigenti scolastici di sopperire alla coperture delle supplenze temporanee (L. n. 124 del 1999, art. 4, commi
3 e 6 ter e del D.M. n. 201 del 2000, art. 5). La formazione di tali graduatorie non presuppone, dunque, alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella Regolamentare attuativa della prima (così, appunto, il D.M. n. 2012 del 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4) nonché, quanto ad esempio alla validità temporale ed alle modalità di aggiornamento, da specifiche ordinanze ministeriali. Inoltre, a siffatte graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina, essendo la formazione determinata dall'attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di ordinanze ministeriali.
Peraltro, una volta ottenuto l'inserimento e l'attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico. Così, in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atti inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla N. 01804/2025 REG.RIC.
costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego» (cfr. Consiglio di Stato, VII
Sez., 9 marzo 2023, n. 2497 e Cassazione civile, Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693);
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato la graduatoria per ottenere l'accertamento del suo diritto a partecipare alla procedura di assegnazione provvisoria;
- la procedura oggetto di causa non è finalizzata all'assunzione di personale - interessando esclusivamente personale che è già legato da un rapporto di dipendenza a tempo indeterminato al Ministero dell'istruzione e del merito e non ha carattere concorsuale;
Ritenuto, quindi, che:
- nel caso in esame, si è in presenza della richiesta da parte del ricorrente di un intervento modificativo, il quale si situa al di fuori di una procedura concorsuale in senso stretto e non è espressivo di alcuna potestà discrezionale, essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico e che, pertanto, viene in rilievo una posizione di diritto soggettivo, la quale deve essere conosciuta dal Giudice Ordinario;
- va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice
Amministrativo, dovendosi indicare il Giudice Ordinario come munito di giurisdizione; innanzi a quest'ultimo la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.;
- le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della natura processuale della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in N. 01804/2025 REG.RIC.
favore del Giudice Ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all'art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL ZA, Presidente
NT Andolfi, Consigliere
RO AN OZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO AN OZ AL ZA
IL SEGRETARIO N. 01804/2025 REG.RIC.