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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 704/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5559/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG AB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di AB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250012030444000 BOLLO 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250012030444000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250012030444000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 24.9.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e NE CA depositato in data 25.9.2025, Ricorrente_1, col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420250012030444000 notificatagli in data 26.6.2025 e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2020 e 2022, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 1.594,73. Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria.
Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva pure NE CA e, resistendo al ricorso, evidenziava di aver provveduto al discarico in autotutela della pretesa per l'annualità 2020 (non essendo in grado di dimostrare la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto); quanto poi all'annualità 2022 deduceva che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento.
Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite. Con memoria successiva parte resistente chiedeva comunque dirsi la EG virtualmente soccombente in relazione all'annualità 2020 con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite;
quanto all'annualità 2022 opponeva l'illegittimità delle previsioni della legge regionale per contrasto con la legislazione statale e in particolare lo statuto del contribuente;
ne opponeva in ogni caso la inapplicabilità retroattiva all'annualità 2022.
All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Certamente cessata, dopo il parziale annullamento in autotutela del ruolo disposto da EG AB (che s'è detta non in grado di dimostrare la notifica dell'atto presupposto), la materia del contendere in relazione all'annualità 2020; quantunque evidentemente intervenuta solo a motivo della proposizione del ricorso.
Passando poi all'annualità 2022, la pretesa tributaria è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, appunto in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario. Fatica il giudicante a seguire parte ricorrente nelle sue avventurose sollecitazioni circa la presunta illegittimità costituzionale della legge regionale n. 56/2023, emessa peraltro nell'esercizio di una potestà legislativa propria dell'ente regionale che ha pure superato il vaglio (notoriamente tutt'altro che benevolo) del commissario del governo circa il rispetto delle attribuzioni costituzionali statali in materia e che in sé non solo si pone nel medesimo grado (primario) della gerarchia delle fonti in cui si colloca la legge L. 212/2000 c.d. Statuto del contribuente, ma non si pone affatto in contrasto con il principio del contraddittorio sancito da detta normativa potendo il contribuente (anche per quanto ci si accinge a dire in merito al noto versamento per importo predeterminato e in autoliquidazione della tassa auto) esercitare verso la cartella tutte le difese opponibili verso l'avviso di accertamento. Pure infondata l'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per essere stata applicata retroattivamente la norma di legge in questione;
ed infatti, la disposizione richiamata prevede esclusivamente una diversa modalità di accertamento riscossione del tributo , senza apportare alcuna innovazione sostanziale sulla disciplina di esso;
si tratta peraltro di modalità tutt'altro che sconosciuta all'ordinamento tributario e comune ad altri crediti tributari analoghi, locali, come i contributi consortili, o erariali, come le pretese ex art. 36 bis DPR 600/1973; del resto anche la tassa auto è tributo che non abbisogna di determinazione periodica ma si versa per importi predeterminati e in autoliquidazione. Pertanto, l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza, senza meno rispettato nella circostanza.
Si impone dunque il rigetto del ricorso in relazione all'annualità 2022. Quanto al riparto delle spese del giudizio, la reciproca soccombenza ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'annualità 2020. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5559/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG AB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di AB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250012030444000 BOLLO 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250012030444000 BOLLO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250012030444000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 24.9.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e NE CA depositato in data 25.9.2025, Ricorrente_1, col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420250012030444000 notificatagli in data 26.6.2025 e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2020 e 2022, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 1.594,73. Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria.
Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva pure NE CA e, resistendo al ricorso, evidenziava di aver provveduto al discarico in autotutela della pretesa per l'annualità 2020 (non essendo in grado di dimostrare la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto); quanto poi all'annualità 2022 deduceva che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento.
Entrambe le resistenti invocavano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite. Con memoria successiva parte resistente chiedeva comunque dirsi la EG virtualmente soccombente in relazione all'annualità 2020 con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite;
quanto all'annualità 2022 opponeva l'illegittimità delle previsioni della legge regionale per contrasto con la legislazione statale e in particolare lo statuto del contribuente;
ne opponeva in ogni caso la inapplicabilità retroattiva all'annualità 2022.
All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Certamente cessata, dopo il parziale annullamento in autotutela del ruolo disposto da EG AB (che s'è detta non in grado di dimostrare la notifica dell'atto presupposto), la materia del contendere in relazione all'annualità 2020; quantunque evidentemente intervenuta solo a motivo della proposizione del ricorso.
Passando poi all'annualità 2022, la pretesa tributaria è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, appunto in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario. Fatica il giudicante a seguire parte ricorrente nelle sue avventurose sollecitazioni circa la presunta illegittimità costituzionale della legge regionale n. 56/2023, emessa peraltro nell'esercizio di una potestà legislativa propria dell'ente regionale che ha pure superato il vaglio (notoriamente tutt'altro che benevolo) del commissario del governo circa il rispetto delle attribuzioni costituzionali statali in materia e che in sé non solo si pone nel medesimo grado (primario) della gerarchia delle fonti in cui si colloca la legge L. 212/2000 c.d. Statuto del contribuente, ma non si pone affatto in contrasto con il principio del contraddittorio sancito da detta normativa potendo il contribuente (anche per quanto ci si accinge a dire in merito al noto versamento per importo predeterminato e in autoliquidazione della tassa auto) esercitare verso la cartella tutte le difese opponibili verso l'avviso di accertamento. Pure infondata l'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per essere stata applicata retroattivamente la norma di legge in questione;
ed infatti, la disposizione richiamata prevede esclusivamente una diversa modalità di accertamento riscossione del tributo , senza apportare alcuna innovazione sostanziale sulla disciplina di esso;
si tratta peraltro di modalità tutt'altro che sconosciuta all'ordinamento tributario e comune ad altri crediti tributari analoghi, locali, come i contributi consortili, o erariali, come le pretese ex art. 36 bis DPR 600/1973; del resto anche la tassa auto è tributo che non abbisogna di determinazione periodica ma si versa per importi predeterminati e in autoliquidazione. Pertanto, l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che , quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza, senza meno rispettato nella circostanza.
Si impone dunque il rigetto del ricorso in relazione all'annualità 2022. Quanto al riparto delle spese del giudizio, la reciproca soccombenza ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'annualità 2020. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)