Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/1974, n. 3537
CASS
Sentenza 11 novembre 1974

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Il vizio di extrapetizione sussiste solo quando il giudice abbia attribuito alla parte un bene diverso o maggiore di quello richiesto, non gia quando abbia pronunciato nei limiti del petitum, sia pure sulla base di ragioni diverse da quelle addotte dalla parte. ( V 1920'74, mass n 370137; 2765'73, mass n 366299).*

Nel caso in cui venga stipulata una promessa di prelazione l'Obbligo di preferire il promissario che incombe sul promittente non si esaurisce nella semplice denuntiatio di eventuali proposte ricevute da terzi,ma si adempie prestandosi alla stipulazione del contratto di vendita con il promissario per l'ipotesi in cui egli si dichiari disposto ad accettare le condizioni offerte. Tale Obbligo perdura, percio, fino a quando non divenga impossibile in conseguenza della effettiva vendita al terzo della cosa l'Esercizio della prelazione, o fino alla scadenza del termine pattuito non vi e, invece, ragione di considerarlo estinto a seguito del rifiuto del promissario ad avvalersi della preferenza in relazione ad una prima proposta non seguita dalla effettiva conclusione del contratto con il terzo. *

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/1974, n. 3537
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3537
    Data del deposito : 11 novembre 1974

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