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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
44
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3359/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Osvaldo Galizia Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Maria Tuccimei , Controparte_1
Carlo Tabellini e Margherita Sarasino appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7163/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 6.9.19 la ha proposto opposizione al verbale di Parte_1
accertamento ispettivo n. PE3926 del 17.11.17, in cui gli Ispettori verbalizzanti hanno qualificato come rapporto di agenzia le collaborazioni in essere tra e le società Parte_1
in forza delle Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
quali queste hanno percepito compensi provvigionali dalla società opponente.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'insussistenza di un rapporto di agenzia con le predette, che avevano collaborato con la società in veste di mediatori e collaudatori e non di agenti. Ha poi
1 contestato le modalità di calcolo dei contributi e delle sanzioni applicate.
Ha chiesto pertanto l'annullamento del verbale ispettivo o, in subordine la riduzione degli importi dovuti.
L , regolarmente costituitasi, ha affermato l'infondatezza dei motivi posti a base del CP
ricorso in ordine ai nominativi che gli Ispettori avevano qualificato come agenti. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda avversa e chiesto in via riconvenzionale la condanna de al pagamento della complessiva somma di € 38.318,51, di cui € 13.264,00 a titolo Parte_1
C di contributi Fondo Previdenza, € 7.385,41 a titolo di contributi Fondo Integrativo
Previdenza, € 16.669,10 a titolo di sanzioni ex art. 34 e 37 del Regolamento delle Attività istituzionali, € 1.000,00 per le sanzioni ex art. 40 Regolamento delle attività istituzionali della
, oltre interessi successivi sino al soddisfo, o quella maggiore o minore Controparte_1
somma che emergerà nel corso di causa.
Escussi i testi di entrambe le parti il Tribunale ha così deciso: “Rigetta la domanda principale e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 38.318,51 a favore della CP
, oltre interessi dalla domanda, ed al pagamento dei compensi di lite a favore della
[...] resistente, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e
CPA come per legge”.
2.Proponeva gravame la lamentando l'errata e lacunosa valutazione della causa Parte_1
petendi e delle risultanze istruttorie relativamente alla sussistenza del rapporto di agenzia e l'errata valutazione sulla richiesta dei contributi.
L'appellante così concludeva: “In via principale e nel merito:
1) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo contributivo Enasarco in capo alle aziende indicate nel verbale di accertamento ispettivo opposto, avendo queste svolto attività di mediazione e non già di agenzia e comunque non riconducibili al contratto di agenzia;
2) conseguentemente annullare il verbale di accertamento impugnato e la richiesta di pagamento dei contributi e delle relative sanzioni;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto innanzi:
3) rideterminare i contributi dovuti e le relative sanzioni per la sola posizione delle aziende con esclusione del fatturato derivante dal collaudo e controllo dei prodotti pari ad CP_2
€ 20.012,00 e E.P. di , annullando il verbale di accertamento per il resto;
CP_5
4) annullare il verbale di accertamento nella parte in cui vengono applicate le sanzioni per evasione, ritenendo conseguentemente applicabili le sanzioni ridotte al tasso legale ai sensi dell'art. 38 del regolamento Attività Istituzionali Enasarco;
2 5) annullare il verbale di accertamento relativamente alla posizione della e CP_4
rideterminare in base ad espletanda CTU i contributi dovuti per la posizione della CP_3
e del socio accomandatario , nonché per la posizione
[...] Controparte_6 CP_2
6) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Resisteva l'appellata che concludeva per il rigetto dell'appello.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
3.1Il primo motivo va disatteso.
In sintesi l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia qualificato i rapporti giuridici intercorrenti con i soggetti di cui sopra quali rapporti di agenzia anziché come di mediazione o procacciamento d'affari.
Va premesso in diritto che l'art. 1742 c.c. recita “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Inoltre si rileva che l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che, ai sensi dell'art. 1742 c.c., costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, consiste in una attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine ai sensi dell'art. 1748 c.c. 1° comma c.p.c.
Pertanto, al fine di riconoscere od escludere la sussistenza dei rapporti di agenzia, è necessario l'accertamento “della presenza o della assenza dei connotati della "stabilità" e
"continuità”…che sono del tutto incompatibili con un rapporto di procacciamento di affari, che - secondo l'univoco indirizzo giurisprudenziale - deve essere caratterizzato da una collaborazione professionale autonoma "in via del tutto episodica" (tra le tante, Cass. 24 giugno 2005 n. 13629; Cass., 5 giugno 1998, n. 5569)” (cfr. Cass .n. 9686/2009).
In tal senso “Occorre ribadire il principio, condiviso e consolidato, secondo il quale i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza
3 vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del
24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (Cass. n. 1856/2016).
Ancora la Cassazione ha sancito che: “Il mediatore agisce in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto, a tale stregua differenziandosi dall'agente di commercio, che attua invece una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore.
è noto che le differenze salienti tra le due figure consistono nel fatto che il primo è in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto, mentre il secondo attua una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore, nonché nel fatto che il primo tende alla conclusione di uno specifico affare, mentre il secondo conduce una generalità di affari in favore del preponente, al fine di incrementarne il volume d'affari (in argomento, cfr. Cass. 4 novembre
1994, n. 9063)” (Cass. n. 13636 del 22/07/2004).
Dall'applicazione dei suddetti principi di diritto al caso di specie emerge la fondatezza della pretesa dell azionata per effetto delle risultanze del verbale ispettivo de quo. CP
Giova premettere, per chiarezza espositiva, che il giudice di prime cure ha diffusamente motivato con riferimento alle singoli posizioni nei termini seguenti: “si osserva come, nel caso di specie, la abbia documentalmente provato la natura di promozione di affari in CP ordine all'attività svolta dai suddetti soggetti a favore dell'opponente, e la stabilità dei rapporti intercorsi tra i soggetti qualificati come agenti nel menzionato verbale ispettivo e Parte_1
né la circostanza è stata smentita dai testi escussi.
In particolare, la non ha dimostrato quanto affermato a sostegno dell'opposizione, Parte_1
ossia che le società in questione avrebbero svolto a suo favore esclusivamente attività di mediazione e collaudo delle carni, e non invece attività di procacciamento di affari.
Siffatte affermazioni risultano innanzitutto smentite dalla copiosa produzione documentale da cui emerge, quanto alla addirittura la presenza di un contratto di Controparte_2
procacciamento di affari datato 11.9.13, e dal quale si evince che alla viene Controparte_2
4 riconosciuta una provvigione del 2% per ogni affare andato a buon fine, e che la mandataria può operare su tutto il territorio nazionale (doc. 8 prod. ricorr.). E' poi evidente come si tratti di un rapporto continuativo, che è pendente dal 2013 ed ancora in essere. Inoltre sono presenti ulteriori elementi essenziali di un rapporto di agenzia, quali l'oggetto costituito dalla promozione di contratti di vendita mediante la ricerca di potenziali clienti, ed il compenso di natura provvigionale. Ed ancora, la fatturazione è continua e costante, dal momento che la ha emesso fatture provvigionali a cadenza quasi mensile, maturando importi elevati, CP_2
in riferimento ad un molteplice numero di clienti (doc. 8 prod. resist.).
Per quanto riguarda la si osserva parimenti che, pur in assenza di un Controparte_3
contratto di procacciamento di affari tra le parti, ci sia stata continuità nel rapporto, che è durato tre anni, ed inoltre anche in tal caso sono presenti gli ulteriori elementi essenziali del rapporto di agenzia, quali l'attività consistente nella promozione di contratti di vendita mediante la ricerca di potenziali clienti, e la natura provvigionale dei compensi, i cui importi risultano particolarmente elevati (doc. 8 prod. resist.). Inoltre il socio accomandatario risultava iscritto alla Camera di Commercio di Lecce, come agente Controparte_6
commerciale (doc. 38 prod. resist.).
Lo stesso discorso può farsi per il rapporto intercorso tra il 2012 ed il 2013 con , CP_5 che è stato continuativo in quanto durato due anni, e riguarda anch'esso la promozione di contratti di vendita mediante la ricerca di potenziali clienti, con un compenso di natura provvigionale, come da lettera di incarico del 14.9.09 (doc. 8 prod. ricorr.). Anche in tal caso gli importi maturati sono elevati e su ogni fattura c'è scritto "provvigioni spettanti" (doc. 8 prod. resist.). Va poi rilevato come sia il padre del legale rappresentante della CP_5
sicchè in realtà trattasi di un rapporto iniziato con il padre e proseguito con la CP_7 società del figlio, che può dunque senz'altro ritenersi connotato dalla continuità.
Le medesime osservazioni possono infine essere svolte anche in ordine al rapporto con la che si è protratto per cinque anni, dal 2012 al 2016, con emissione continua di CP_4
fatture emesse a cadenza mensile, relative a promozione di contratti di vendita con compenso di natura provvisionale. Inoltre la risulta anche iscritta alla CP_4 Controparte_1
con la matricola n. 30374203 (docc. 8 e 38 prod. resist.).
A quanto innanzi osservato va aggiunto che per tutte queste società nelle dichiarazioni dei redditi è stata utilizzata la causale Q o quella R, che contraddistingue proprio gli agenti di commercio.
Sicchè, in definitiva, le fatture provvigionali emesse dalle predette società sono di un ammontare totale decisamente non irrisorio, consistendo, per quanto riguarda la
[...]
[... in complessivi € 166.747,72 in poco più di quattro anni, per la Pt_2 Parte_3
in complessivi € 179.504,20 in un anno e nove mesi, per
[...] CP_5 in complessivi € 52.594,50 in nove mesi, per la in € 40.329,58 in tre anni e tre CP_4
mesi.
La sistematica corresponsione di provvigioni mensili per tutta la durata dei contratti conferma dunque che l'attività promozionale dei collaboratori in questione è stata esercitata in modo continuativo e stabile, in forza di un incarico in tal senso conferito. Ed infatti le fatture recano anche numerazione progressiva, fanno riferimento ad una pluralità di clienti, non riferibili ad un rapporto occasionale, e coprono archi temporali consecutivi, a dimostrazione della stabilità dei rapporti.
A tanto si aggiunge che alcuni dei collaboratori risultano essere regolarmente iscritti all' come agenti di commercio. CP
Tutti tali elementi sono in evidente contraddizione con l'affermata attività di semplice mediazione, che ha caratteristiche completamente differenti dal rapporto di agenzia e, viceversa, dimostrano inequivocabilmente sia il carattere promozionale dell'attività svolta, sia la stabilità e la continuità dei rapporti. Infatti tutti gli elementi innanzi richiamati palesano indiscutibilmente che il rapporto tra e tutti i summenzionati soggetti era Parte_1
preordinato non già ad un singolo affare o a più affari determinati, ma a tutti i possibili affari promuovibili in un lasso di tempo indeterminato. Laddove la mediazione realizza una differente funzione, che è solo quella di avvicinare le parti senza prendere parte attiva alla contrattazione, come invece accade per l'agente, interponendosi in maniera neutrale e imparziale tra due contraenti, cercando di appianare le divergenze e di farli pervenire alla conclusione dell'affare, cui è subordinato il diritto al compenso. Il che implica appunto che la differenza tra i due istituti si appalesa nel carattere stabile della collaborazione dell'agente, rivolta alla conclusione di una pluralità di contratti, mentre il mediatore è un ausiliario occasionale, il cui incarico è preordinato ad un singolo affare, e non a un numero indefinito di prestazioni della stessa specie da svolgere in una determinata zona.
Parimenti, non può accogliersi la tesi di parte ricorrente, secondo cui le società in questione avrebbero svolto compiti di collaudo delle carni oggetto dei contratti tra e gli Parte_1
acquirenti. Siffatta affermazione innanzitutto non ha alcun riscontro documentale, dal momento che i contratti con la e con , nonché tutte le fatture CP_7 CP_5 oggetto di esame da parte degli Ispettori attengono invece espressamente all'attività di procacciamento di affari, senza alcuna menzione all'attività di collaudo carni. Tale ultima attività riguarda esclusivamente un paio di fatture della su tutte quelle prodotte CP_7
6 da (doc. 8 prod. resist.), sicchè assume carattere assolutamente marginale rispetto CP
al complessivo volume di affari in essere con siffatta società; mentre alcuna fattura in tal senso risulta emessa per gli altri tre soggetti. Inoltre nessuno dei testi escussi ha confermato lo svolgimento di siffatta attività di collaudo. In particolare ha espressamente CP_5
negato di aver svolto attività di collaudo negli ultimi dieci anni, avendola invece svolta precedentemente, pur non ricordando esattamente se anche nel 2012, mentre né CP_8
, legale rappresentante della né socio della Serena s.r.l.s.,
[...] CP_9 Persona_1
hanno riferito di tale attività di collaudo.
Va peraltro rilevato l'inattendibilità di e di , che hanno negato CP_5 Controparte_8
di aver svolto attività di procacciatori di affari per affermando di essere stati Parte_1
semplici mediatori, in evidente contrasto con i contratti e le fatture in atti.
Parimenti inattendibile la testimonianza del legale rappresentante della Controparte_10
che ha un pluriennale rapporto di fornitura carni con e dell'addetto
[...] Parte_1 all'ufficio acquisti della medesima, i quali hanno negato di aver acquistato Testimone_1 carni da quest'ultima tramite la in evidente contrasto con le fatture in atti, CP_7
emesse dalla per provvigioni maturate a seguito di contratti di vendita conclusi tra CP_2
e la Parte_1 Controparte_10
Sicchè in definitiva sussistono tutti gli elementi sintomatici per ritenere che il rapporto tra la società ed i soggetti innanzi richiamati debba essere qualificato come di agenzia. Parte_1
In particolare, l'esame della documentazione in atti ha evidenziato l'erogazione delle provvigioni a cadenza fissa e regolare (v. Cass. 9686/2009); l'iscrizione all di alcuni CP
di essi;
la lunghezza del periodo del rapporto e la sua continuità; il numero di fatture emesse con cadenza periodica;
la percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi;
il riferimento nelle fatture ad un numero indeterminato di segnalazioni e non a singoli affari”.
La suddetta motivazione risulta pienamente conforme alle risultanze testimoniali e documentali in atti nonché a logica e diritto e, per l'effetto, va esente da censure e merita di essere condivisa.
Infatti la molteplicità delle fatture emesse continuativamente, negli anni interessati dall'accertamento ispettivo, dai suddetti soggetti a carico dell'odierna appellante, per importi complessivamente di un certo rilievo, a volte con numerazione progressiva, a volte con cadenza periodica, soprattutto cumulative, ovvero emesse con riferimento ad un numero e ad una natura indefiniti di affari, talvolta, induce a ritenere presuntivamente provata di fatto la sussistenza di altrettanti rapporti stabili e continuativi tra le parti qualificabili come contratto di agenzia ex art. 1742 c.c. come sostenuto dalla , e ciò a prescindere Controparte_1
7 dall'eventuale diverso inquadramento formale del rapporto intercorrente con alcuni dei soggetti
(es. contratto di procacciamento d'affari).
Si aggiunga, a conforto della suddetta stabilità, che il teste ha dichiarato CP_5
“(…) In quel periodo indicavo solo la La mia ditta non forniva direttamente carni, Parte_1
ma ero presente sul mercato delle carni. In ogni caso in quel periodo indicavo esclusivamente
Part la perché sapevo che aveva i prodotti migliori. Confermo che non avevo accordi con la Part per trovare clienti alla società. Avevo concordato con la l'entità della percentuale Parte_1 sul fatturato, ma non ricordo a quanto ammontasse”; il teste ha riferito: “Sono Controparte_8
il legale rapp.te della e ho svolto attività di intermediazione tra la ed i CP_7 Parte_1
salumifici che mi chiedevano le materie prime. (…) Percepivo la percentuale sulle vendite solo dalla e non anche da altre aziende. Tuttavia proponevo anche altre aziende, anche se Parte_1
Part solo per la sapevo che era in grado di gestire la fornitura del quantitativo richiesto.
Part Quando acquistavo dalla non percepivo un compenso anche dal salumificio. C'era un Part accordo in tal senso con la ”
Né vale a concludere diversamente quanto riferito dal teste : “Sono il legale rapp.te della Tes_2
è un nostro fornitore da molti anni. Nella conclusione degli Controparte_10 Parte_1
affari con la suddetta società contattiamo direttamente la stessa senza avvalerci di intermediari. Non conosco la o almeno non ricordo di aver avuto contatti con la CP_7
stessa. Non mi risulta che la abbia pagato provvigioni a tale società per Controparte_10
forniture di carni della e nemmeno che la abbia messo la mia società in Parte_1 CP_7
contatto con Non riconosco le fatture di cui al doc. 8 della produzione Parte_1 CP
che mi vengono mostrate, emesse dalla alla ricorrente in ordine a forniture rese alla CP_7
. Controparte_10
Infatti, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure (pagg. 5-6), nella fattura n. 13 del 10.7.2017 emessa dalla a carico della REA viene indicato come cliente anche la CP_7
Controparte_10
3.2 Il secondo motivo è parimenti infondato.
3.2.1 L'appellante lamenta, in primo luogo, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui conferma il verbale anche laddove vengono richiesti i contributi Enasarco per le provvigioni corrisposte alla in quanto la stessa è iscritta al Ruolo degli agenti di affari in CP_4
mediazione.
La censura non coglie nel segno, in quanto, come richiamato dal Tribunale a pag. 4 della sentenza impugnata, la società de qua risulta iscritta alla con la matricola Controparte_1
n. 30374203.
8 3.2.2 L'appellante reitera la contestazione dei conteggi allegati al verbale ispettivo del
17/11/2017 (cfr doc. n. 1 del ricorso fascicolo di primo grado) con riferimento alla posizione della e del socio accomandatario in quanto, a suo dire, Controparte_3 Controparte_6
sarebbe stata attribuita una quota di partecipazione alla società del 100% anziché dell'80% come risulta dalla visura CC (cfr. doc. n. 6 del ricorso fascicolo di primo grado).
Invero il giudice di primo grado ha così motivato sul punto: “La ha ancora affermato Parte_1 che l'Ispettore avrebbe erroneamente conteggiato i contributi relativi al socio accomandatario della , quantificando la quota di questo al 100% e non già Controparte_3 Controparte_6 all'80%.
Anche detta affermazione è infondata.
Gli importi assoggettati a contribuzione previdenziale sono determinati dall''art. 4, comma 3, del Regolamento Attività Istituzionali , secondo cui: “3. In caso di rapporti di agenzia CP
con agenti operanti in forma societaria o associata che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente responsabili in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno. In difetto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, i contributi sono ripartiti in misura paritetica…”.
Ai sensi dell'art. 2 del medesimo Regolamento, l'obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza riguarda gli agenti che operino in forma individuale ed in forma di società, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Nel caso di società operanti in forma di società in accomandita semplice, come nel caso di specie, devono, dunque, essere iscritti all' i soci CP accomandatari. Ciò posto lo è l'unico socio accomandatario della CP_6 Controparte_3
(doc. 38 prod. resist.), sicchè, trattandosi di unico socio accomandatario, non rileva la sua quota di partecipazione non dovendo operarsi la ripartizione dei contributi tra più soci.
Ne consegue la correttezza della quantificazione operata nel verbale ispettivo”.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia erroneamente attribuito allo la CP_6
quota di partecipazione del 100% e non dell'80%, mentre nulla dev'essere versato per i soci accomandanti.
Invero la doglianza è inammissibile perché non si confronta specificamente con la ratio decidendi che è fondata non già sull'attribuzione della quota del 100% allo , quanto sul CP_6
fatto che essendo egli l'unico socio accomandatario illimitatamente responsabile non si pone alcuna questione- nel caso di specie- di suddivisione (interna) di quote appunto tra soci illimitatamente responsabili, ferma restando la debenza dell'intero.
3.2.3 Infine l'appellante lamenta l'erroneità dell'applicazione delle sanzioni per evasione- di
9 cui agli artt. 34 e segg. Regolamento delle Attività Istituzionali dell'Enasarco di cui alla delibera del C.d'A. 22/12/2010 n. 95 e 4/5/2011 n. 35, che recepiscono in gran parte il sistema sanzionatorio pubblico di cui all'art. 116 legge 388/2000- anziché di quelle previste dall'art. 38 nella misura del tasso legale in caso di mancato pagamento dei contributi derivante da
“oggettive incertezze connesse a sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali”.
Invero nel caso di specie non è dato riscontrare quell'obiettiva equivocità nell'inquadramento previdenziale dei suddetti soggetti tale da far ritenere sussistente la buona fede da parte dell'appellante, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure con motivazione conforme a logica e diritto.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività professionale espletata.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 4.861,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
-dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 28.1.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3359/2022 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Osvaldo Galizia Parte_1
appellante e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Maria Tuccimei , Controparte_1
Carlo Tabellini e Margherita Sarasino appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7163/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 6.9.19 la ha proposto opposizione al verbale di Parte_1
accertamento ispettivo n. PE3926 del 17.11.17, in cui gli Ispettori verbalizzanti hanno qualificato come rapporto di agenzia le collaborazioni in essere tra e le società Parte_1
in forza delle Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
quali queste hanno percepito compensi provvigionali dalla società opponente.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'insussistenza di un rapporto di agenzia con le predette, che avevano collaborato con la società in veste di mediatori e collaudatori e non di agenti. Ha poi
1 contestato le modalità di calcolo dei contributi e delle sanzioni applicate.
Ha chiesto pertanto l'annullamento del verbale ispettivo o, in subordine la riduzione degli importi dovuti.
L , regolarmente costituitasi, ha affermato l'infondatezza dei motivi posti a base del CP
ricorso in ordine ai nominativi che gli Ispettori avevano qualificato come agenti. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda avversa e chiesto in via riconvenzionale la condanna de al pagamento della complessiva somma di € 38.318,51, di cui € 13.264,00 a titolo Parte_1
C di contributi Fondo Previdenza, € 7.385,41 a titolo di contributi Fondo Integrativo
Previdenza, € 16.669,10 a titolo di sanzioni ex art. 34 e 37 del Regolamento delle Attività istituzionali, € 1.000,00 per le sanzioni ex art. 40 Regolamento delle attività istituzionali della
, oltre interessi successivi sino al soddisfo, o quella maggiore o minore Controparte_1
somma che emergerà nel corso di causa.
Escussi i testi di entrambe le parti il Tribunale ha così deciso: “Rigetta la domanda principale e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 38.318,51 a favore della CP
, oltre interessi dalla domanda, ed al pagamento dei compensi di lite a favore della
[...] resistente, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e
CPA come per legge”.
2.Proponeva gravame la lamentando l'errata e lacunosa valutazione della causa Parte_1
petendi e delle risultanze istruttorie relativamente alla sussistenza del rapporto di agenzia e l'errata valutazione sulla richiesta dei contributi.
L'appellante così concludeva: “In via principale e nel merito:
1) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo contributivo Enasarco in capo alle aziende indicate nel verbale di accertamento ispettivo opposto, avendo queste svolto attività di mediazione e non già di agenzia e comunque non riconducibili al contratto di agenzia;
2) conseguentemente annullare il verbale di accertamento impugnato e la richiesta di pagamento dei contributi e delle relative sanzioni;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto innanzi:
3) rideterminare i contributi dovuti e le relative sanzioni per la sola posizione delle aziende con esclusione del fatturato derivante dal collaudo e controllo dei prodotti pari ad CP_2
€ 20.012,00 e E.P. di , annullando il verbale di accertamento per il resto;
CP_5
4) annullare il verbale di accertamento nella parte in cui vengono applicate le sanzioni per evasione, ritenendo conseguentemente applicabili le sanzioni ridotte al tasso legale ai sensi dell'art. 38 del regolamento Attività Istituzionali Enasarco;
2 5) annullare il verbale di accertamento relativamente alla posizione della e CP_4
rideterminare in base ad espletanda CTU i contributi dovuti per la posizione della CP_3
e del socio accomandatario , nonché per la posizione
[...] Controparte_6 CP_2
6) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Resisteva l'appellata che concludeva per il rigetto dell'appello.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3.L'appello è infondato e va rigettato.
3.1Il primo motivo va disatteso.
In sintesi l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia qualificato i rapporti giuridici intercorrenti con i soggetti di cui sopra quali rapporti di agenzia anziché come di mediazione o procacciamento d'affari.
Va premesso in diritto che l'art. 1742 c.c. recita “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Inoltre si rileva che l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che, ai sensi dell'art. 1742 c.c., costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, consiste in una attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine ai sensi dell'art. 1748 c.c. 1° comma c.p.c.
Pertanto, al fine di riconoscere od escludere la sussistenza dei rapporti di agenzia, è necessario l'accertamento “della presenza o della assenza dei connotati della "stabilità" e
"continuità”…che sono del tutto incompatibili con un rapporto di procacciamento di affari, che - secondo l'univoco indirizzo giurisprudenziale - deve essere caratterizzato da una collaborazione professionale autonoma "in via del tutto episodica" (tra le tante, Cass. 24 giugno 2005 n. 13629; Cass., 5 giugno 1998, n. 5569)” (cfr. Cass .n. 9686/2009).
In tal senso “Occorre ribadire il principio, condiviso e consolidato, secondo il quale i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza
3 vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del
24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (Cass. n. 1856/2016).
Ancora la Cassazione ha sancito che: “Il mediatore agisce in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto, a tale stregua differenziandosi dall'agente di commercio, che attua invece una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore.
è noto che le differenze salienti tra le due figure consistono nel fatto che il primo è in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto, mentre il secondo attua una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore, nonché nel fatto che il primo tende alla conclusione di uno specifico affare, mentre il secondo conduce una generalità di affari in favore del preponente, al fine di incrementarne il volume d'affari (in argomento, cfr. Cass. 4 novembre
1994, n. 9063)” (Cass. n. 13636 del 22/07/2004).
Dall'applicazione dei suddetti principi di diritto al caso di specie emerge la fondatezza della pretesa dell azionata per effetto delle risultanze del verbale ispettivo de quo. CP
Giova premettere, per chiarezza espositiva, che il giudice di prime cure ha diffusamente motivato con riferimento alle singoli posizioni nei termini seguenti: “si osserva come, nel caso di specie, la abbia documentalmente provato la natura di promozione di affari in CP ordine all'attività svolta dai suddetti soggetti a favore dell'opponente, e la stabilità dei rapporti intercorsi tra i soggetti qualificati come agenti nel menzionato verbale ispettivo e Parte_1
né la circostanza è stata smentita dai testi escussi.
In particolare, la non ha dimostrato quanto affermato a sostegno dell'opposizione, Parte_1
ossia che le società in questione avrebbero svolto a suo favore esclusivamente attività di mediazione e collaudo delle carni, e non invece attività di procacciamento di affari.
Siffatte affermazioni risultano innanzitutto smentite dalla copiosa produzione documentale da cui emerge, quanto alla addirittura la presenza di un contratto di Controparte_2
procacciamento di affari datato 11.9.13, e dal quale si evince che alla viene Controparte_2
4 riconosciuta una provvigione del 2% per ogni affare andato a buon fine, e che la mandataria può operare su tutto il territorio nazionale (doc. 8 prod. ricorr.). E' poi evidente come si tratti di un rapporto continuativo, che è pendente dal 2013 ed ancora in essere. Inoltre sono presenti ulteriori elementi essenziali di un rapporto di agenzia, quali l'oggetto costituito dalla promozione di contratti di vendita mediante la ricerca di potenziali clienti, ed il compenso di natura provvigionale. Ed ancora, la fatturazione è continua e costante, dal momento che la ha emesso fatture provvigionali a cadenza quasi mensile, maturando importi elevati, CP_2
in riferimento ad un molteplice numero di clienti (doc. 8 prod. resist.).
Per quanto riguarda la si osserva parimenti che, pur in assenza di un Controparte_3
contratto di procacciamento di affari tra le parti, ci sia stata continuità nel rapporto, che è durato tre anni, ed inoltre anche in tal caso sono presenti gli ulteriori elementi essenziali del rapporto di agenzia, quali l'attività consistente nella promozione di contratti di vendita mediante la ricerca di potenziali clienti, e la natura provvigionale dei compensi, i cui importi risultano particolarmente elevati (doc. 8 prod. resist.). Inoltre il socio accomandatario risultava iscritto alla Camera di Commercio di Lecce, come agente Controparte_6
commerciale (doc. 38 prod. resist.).
Lo stesso discorso può farsi per il rapporto intercorso tra il 2012 ed il 2013 con , CP_5 che è stato continuativo in quanto durato due anni, e riguarda anch'esso la promozione di contratti di vendita mediante la ricerca di potenziali clienti, con un compenso di natura provvigionale, come da lettera di incarico del 14.9.09 (doc. 8 prod. ricorr.). Anche in tal caso gli importi maturati sono elevati e su ogni fattura c'è scritto "provvigioni spettanti" (doc. 8 prod. resist.). Va poi rilevato come sia il padre del legale rappresentante della CP_5
sicchè in realtà trattasi di un rapporto iniziato con il padre e proseguito con la CP_7 società del figlio, che può dunque senz'altro ritenersi connotato dalla continuità.
Le medesime osservazioni possono infine essere svolte anche in ordine al rapporto con la che si è protratto per cinque anni, dal 2012 al 2016, con emissione continua di CP_4
fatture emesse a cadenza mensile, relative a promozione di contratti di vendita con compenso di natura provvisionale. Inoltre la risulta anche iscritta alla CP_4 Controparte_1
con la matricola n. 30374203 (docc. 8 e 38 prod. resist.).
A quanto innanzi osservato va aggiunto che per tutte queste società nelle dichiarazioni dei redditi è stata utilizzata la causale Q o quella R, che contraddistingue proprio gli agenti di commercio.
Sicchè, in definitiva, le fatture provvigionali emesse dalle predette società sono di un ammontare totale decisamente non irrisorio, consistendo, per quanto riguarda la
[...]
[... in complessivi € 166.747,72 in poco più di quattro anni, per la Pt_2 Parte_3
in complessivi € 179.504,20 in un anno e nove mesi, per
[...] CP_5 in complessivi € 52.594,50 in nove mesi, per la in € 40.329,58 in tre anni e tre CP_4
mesi.
La sistematica corresponsione di provvigioni mensili per tutta la durata dei contratti conferma dunque che l'attività promozionale dei collaboratori in questione è stata esercitata in modo continuativo e stabile, in forza di un incarico in tal senso conferito. Ed infatti le fatture recano anche numerazione progressiva, fanno riferimento ad una pluralità di clienti, non riferibili ad un rapporto occasionale, e coprono archi temporali consecutivi, a dimostrazione della stabilità dei rapporti.
A tanto si aggiunge che alcuni dei collaboratori risultano essere regolarmente iscritti all' come agenti di commercio. CP
Tutti tali elementi sono in evidente contraddizione con l'affermata attività di semplice mediazione, che ha caratteristiche completamente differenti dal rapporto di agenzia e, viceversa, dimostrano inequivocabilmente sia il carattere promozionale dell'attività svolta, sia la stabilità e la continuità dei rapporti. Infatti tutti gli elementi innanzi richiamati palesano indiscutibilmente che il rapporto tra e tutti i summenzionati soggetti era Parte_1
preordinato non già ad un singolo affare o a più affari determinati, ma a tutti i possibili affari promuovibili in un lasso di tempo indeterminato. Laddove la mediazione realizza una differente funzione, che è solo quella di avvicinare le parti senza prendere parte attiva alla contrattazione, come invece accade per l'agente, interponendosi in maniera neutrale e imparziale tra due contraenti, cercando di appianare le divergenze e di farli pervenire alla conclusione dell'affare, cui è subordinato il diritto al compenso. Il che implica appunto che la differenza tra i due istituti si appalesa nel carattere stabile della collaborazione dell'agente, rivolta alla conclusione di una pluralità di contratti, mentre il mediatore è un ausiliario occasionale, il cui incarico è preordinato ad un singolo affare, e non a un numero indefinito di prestazioni della stessa specie da svolgere in una determinata zona.
Parimenti, non può accogliersi la tesi di parte ricorrente, secondo cui le società in questione avrebbero svolto compiti di collaudo delle carni oggetto dei contratti tra e gli Parte_1
acquirenti. Siffatta affermazione innanzitutto non ha alcun riscontro documentale, dal momento che i contratti con la e con , nonché tutte le fatture CP_7 CP_5 oggetto di esame da parte degli Ispettori attengono invece espressamente all'attività di procacciamento di affari, senza alcuna menzione all'attività di collaudo carni. Tale ultima attività riguarda esclusivamente un paio di fatture della su tutte quelle prodotte CP_7
6 da (doc. 8 prod. resist.), sicchè assume carattere assolutamente marginale rispetto CP
al complessivo volume di affari in essere con siffatta società; mentre alcuna fattura in tal senso risulta emessa per gli altri tre soggetti. Inoltre nessuno dei testi escussi ha confermato lo svolgimento di siffatta attività di collaudo. In particolare ha espressamente CP_5
negato di aver svolto attività di collaudo negli ultimi dieci anni, avendola invece svolta precedentemente, pur non ricordando esattamente se anche nel 2012, mentre né CP_8
, legale rappresentante della né socio della Serena s.r.l.s.,
[...] CP_9 Persona_1
hanno riferito di tale attività di collaudo.
Va peraltro rilevato l'inattendibilità di e di , che hanno negato CP_5 Controparte_8
di aver svolto attività di procacciatori di affari per affermando di essere stati Parte_1
semplici mediatori, in evidente contrasto con i contratti e le fatture in atti.
Parimenti inattendibile la testimonianza del legale rappresentante della Controparte_10
che ha un pluriennale rapporto di fornitura carni con e dell'addetto
[...] Parte_1 all'ufficio acquisti della medesima, i quali hanno negato di aver acquistato Testimone_1 carni da quest'ultima tramite la in evidente contrasto con le fatture in atti, CP_7
emesse dalla per provvigioni maturate a seguito di contratti di vendita conclusi tra CP_2
e la Parte_1 Controparte_10
Sicchè in definitiva sussistono tutti gli elementi sintomatici per ritenere che il rapporto tra la società ed i soggetti innanzi richiamati debba essere qualificato come di agenzia. Parte_1
In particolare, l'esame della documentazione in atti ha evidenziato l'erogazione delle provvigioni a cadenza fissa e regolare (v. Cass. 9686/2009); l'iscrizione all di alcuni CP
di essi;
la lunghezza del periodo del rapporto e la sua continuità; il numero di fatture emesse con cadenza periodica;
la percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi;
il riferimento nelle fatture ad un numero indeterminato di segnalazioni e non a singoli affari”.
La suddetta motivazione risulta pienamente conforme alle risultanze testimoniali e documentali in atti nonché a logica e diritto e, per l'effetto, va esente da censure e merita di essere condivisa.
Infatti la molteplicità delle fatture emesse continuativamente, negli anni interessati dall'accertamento ispettivo, dai suddetti soggetti a carico dell'odierna appellante, per importi complessivamente di un certo rilievo, a volte con numerazione progressiva, a volte con cadenza periodica, soprattutto cumulative, ovvero emesse con riferimento ad un numero e ad una natura indefiniti di affari, talvolta, induce a ritenere presuntivamente provata di fatto la sussistenza di altrettanti rapporti stabili e continuativi tra le parti qualificabili come contratto di agenzia ex art. 1742 c.c. come sostenuto dalla , e ciò a prescindere Controparte_1
7 dall'eventuale diverso inquadramento formale del rapporto intercorrente con alcuni dei soggetti
(es. contratto di procacciamento d'affari).
Si aggiunga, a conforto della suddetta stabilità, che il teste ha dichiarato CP_5
“(…) In quel periodo indicavo solo la La mia ditta non forniva direttamente carni, Parte_1
ma ero presente sul mercato delle carni. In ogni caso in quel periodo indicavo esclusivamente
Part la perché sapevo che aveva i prodotti migliori. Confermo che non avevo accordi con la Part per trovare clienti alla società. Avevo concordato con la l'entità della percentuale Parte_1 sul fatturato, ma non ricordo a quanto ammontasse”; il teste ha riferito: “Sono Controparte_8
il legale rapp.te della e ho svolto attività di intermediazione tra la ed i CP_7 Parte_1
salumifici che mi chiedevano le materie prime. (…) Percepivo la percentuale sulle vendite solo dalla e non anche da altre aziende. Tuttavia proponevo anche altre aziende, anche se Parte_1
Part solo per la sapevo che era in grado di gestire la fornitura del quantitativo richiesto.
Part Quando acquistavo dalla non percepivo un compenso anche dal salumificio. C'era un Part accordo in tal senso con la ”
Né vale a concludere diversamente quanto riferito dal teste : “Sono il legale rapp.te della Tes_2
è un nostro fornitore da molti anni. Nella conclusione degli Controparte_10 Parte_1
affari con la suddetta società contattiamo direttamente la stessa senza avvalerci di intermediari. Non conosco la o almeno non ricordo di aver avuto contatti con la CP_7
stessa. Non mi risulta che la abbia pagato provvigioni a tale società per Controparte_10
forniture di carni della e nemmeno che la abbia messo la mia società in Parte_1 CP_7
contatto con Non riconosco le fatture di cui al doc. 8 della produzione Parte_1 CP
che mi vengono mostrate, emesse dalla alla ricorrente in ordine a forniture rese alla CP_7
. Controparte_10
Infatti, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure (pagg. 5-6), nella fattura n. 13 del 10.7.2017 emessa dalla a carico della REA viene indicato come cliente anche la CP_7
Controparte_10
3.2 Il secondo motivo è parimenti infondato.
3.2.1 L'appellante lamenta, in primo luogo, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui conferma il verbale anche laddove vengono richiesti i contributi Enasarco per le provvigioni corrisposte alla in quanto la stessa è iscritta al Ruolo degli agenti di affari in CP_4
mediazione.
La censura non coglie nel segno, in quanto, come richiamato dal Tribunale a pag. 4 della sentenza impugnata, la società de qua risulta iscritta alla con la matricola Controparte_1
n. 30374203.
8 3.2.2 L'appellante reitera la contestazione dei conteggi allegati al verbale ispettivo del
17/11/2017 (cfr doc. n. 1 del ricorso fascicolo di primo grado) con riferimento alla posizione della e del socio accomandatario in quanto, a suo dire, Controparte_3 Controparte_6
sarebbe stata attribuita una quota di partecipazione alla società del 100% anziché dell'80% come risulta dalla visura CC (cfr. doc. n. 6 del ricorso fascicolo di primo grado).
Invero il giudice di primo grado ha così motivato sul punto: “La ha ancora affermato Parte_1 che l'Ispettore avrebbe erroneamente conteggiato i contributi relativi al socio accomandatario della , quantificando la quota di questo al 100% e non già Controparte_3 Controparte_6 all'80%.
Anche detta affermazione è infondata.
Gli importi assoggettati a contribuzione previdenziale sono determinati dall''art. 4, comma 3, del Regolamento Attività Istituzionali , secondo cui: “3. In caso di rapporti di agenzia CP
con agenti operanti in forma societaria o associata che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente responsabili in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno. In difetto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, i contributi sono ripartiti in misura paritetica…”.
Ai sensi dell'art. 2 del medesimo Regolamento, l'obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza riguarda gli agenti che operino in forma individuale ed in forma di società, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Nel caso di società operanti in forma di società in accomandita semplice, come nel caso di specie, devono, dunque, essere iscritti all' i soci CP accomandatari. Ciò posto lo è l'unico socio accomandatario della CP_6 Controparte_3
(doc. 38 prod. resist.), sicchè, trattandosi di unico socio accomandatario, non rileva la sua quota di partecipazione non dovendo operarsi la ripartizione dei contributi tra più soci.
Ne consegue la correttezza della quantificazione operata nel verbale ispettivo”.
L'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia erroneamente attribuito allo la CP_6
quota di partecipazione del 100% e non dell'80%, mentre nulla dev'essere versato per i soci accomandanti.
Invero la doglianza è inammissibile perché non si confronta specificamente con la ratio decidendi che è fondata non già sull'attribuzione della quota del 100% allo , quanto sul CP_6
fatto che essendo egli l'unico socio accomandatario illimitatamente responsabile non si pone alcuna questione- nel caso di specie- di suddivisione (interna) di quote appunto tra soci illimitatamente responsabili, ferma restando la debenza dell'intero.
3.2.3 Infine l'appellante lamenta l'erroneità dell'applicazione delle sanzioni per evasione- di
9 cui agli artt. 34 e segg. Regolamento delle Attività Istituzionali dell'Enasarco di cui alla delibera del C.d'A. 22/12/2010 n. 95 e 4/5/2011 n. 35, che recepiscono in gran parte il sistema sanzionatorio pubblico di cui all'art. 116 legge 388/2000- anziché di quelle previste dall'art. 38 nella misura del tasso legale in caso di mancato pagamento dei contributi derivante da
“oggettive incertezze connesse a sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali”.
Invero nel caso di specie non è dato riscontrare quell'obiettiva equivocità nell'inquadramento previdenziale dei suddetti soggetti tale da far ritenere sussistente la buona fede da parte dell'appellante, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure con motivazione conforme a logica e diritto.
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività professionale espletata.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 4.861,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
-dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 28.1.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
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