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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 7799/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI CIOMMO LAURA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PUGLISI RITA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 21/03/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con abitazione e collocazione Per_1 principale presso l'abitazione del padre sita in Settimo Torinese (TO), in via Roma n. 13, presso cui il minore avrà la residenza anagrafica.
DISPONE che il figlio starà alternativamente una settimana con ciascun genitore, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al venerdì successivo quando verrà riaccompagnato all'asilo. Per le festività natalizie, il Natale e il Capodanno, ad anni alterni;
per le vacanze Pasquali, il giorno della
Pasqua e/o il giorno del lunedì ad anni alterni;
il giorno del compleanno del minore ad anni alterni, prevedendo fin d'ora che nell'anno in corso lo trascorrerà con il padre ed il prossimo anno lo trascorrerà insieme alla madre;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare previamente tra i genitori con obbligo per entrambe le parti di comunicarsi a vicenda entro il 30 maggio il periodo scelto e la località ove il figlio trascorrerà le vacanze estive. In ogni caso il padre e la madre potranno vedere e tenere con sé il figlio liberamente previo accordo telefonico tra gli stessi.
DÀ ATTO che i genitori assumeranno in ogni caso di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto del suo bisogno, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
DÀ ATTO che il genitore che non è collocatario della settimana avrà il diritto di sentire a giorni alterni il figlio, nella fascia orario 19.00-20.00, anche per tramite di video chiamate;
DISPONE che le parti si impegnano a provvedere personalmente al mantenimento ed a tutte le necessità del minore nel periodo in cui ognuno di questi lo terrà con sé, così come durante il periodo estivo in cui il minore starà con uno o con l'altro genitore. Per tale motivo non viene previsto il versamento di un assegno di mantenimento mensile in favore del minore a carico di uno o dell'altro coniuge.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, così come quelle del centro estivo cui sarà eventualmente necessario ricorrere durante il periodo il minore non frequenterà l'asilo, previamente concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo Tribunale – Avvocati 15.3.2016 sottoscritto a Torino;
i genitori si impegnano ad osservare in particolare circa la gestione delle spese per il figlio tutte le previsioni del ridetto
Protocollo (salvo diversi accordi fra loro).
DÀ ATTO che l'assegno famigliare per il minore /assegno unico verrà percepito da entrambe le parti nella misura del 50%;
DÀ ATTO che le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio, al rinnovo ed al rilascio del passaporto per loro stessi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, per quanto alla scuola materna, potrà terminare il Per_1 percorso presso l'Istituto di Settimo T.se ove risulta iscritto. Tuttavia, per la scelta della scuola primaria, stante anche la collocazione paritaria del minore, le parti sceglieranno di comune accordo l'istituto scolastico, tenendo anche in considerazione la residenza materna sulle spese di lite. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22/11/2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 7799/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI CIOMMO LAURA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PUGLISI RITA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 21/03/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con abitazione e collocazione Per_1 principale presso l'abitazione del padre sita in Settimo Torinese (TO), in via Roma n. 13, presso cui il minore avrà la residenza anagrafica.
DISPONE che il figlio starà alternativamente una settimana con ciascun genitore, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al venerdì successivo quando verrà riaccompagnato all'asilo. Per le festività natalizie, il Natale e il Capodanno, ad anni alterni;
per le vacanze Pasquali, il giorno della
Pasqua e/o il giorno del lunedì ad anni alterni;
il giorno del compleanno del minore ad anni alterni, prevedendo fin d'ora che nell'anno in corso lo trascorrerà con il padre ed il prossimo anno lo trascorrerà insieme alla madre;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare previamente tra i genitori con obbligo per entrambe le parti di comunicarsi a vicenda entro il 30 maggio il periodo scelto e la località ove il figlio trascorrerà le vacanze estive. In ogni caso il padre e la madre potranno vedere e tenere con sé il figlio liberamente previo accordo telefonico tra gli stessi.
DÀ ATTO che i genitori assumeranno in ogni caso di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto del suo bisogno, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
DÀ ATTO che il genitore che non è collocatario della settimana avrà il diritto di sentire a giorni alterni il figlio, nella fascia orario 19.00-20.00, anche per tramite di video chiamate;
DISPONE che le parti si impegnano a provvedere personalmente al mantenimento ed a tutte le necessità del minore nel periodo in cui ognuno di questi lo terrà con sé, così come durante il periodo estivo in cui il minore starà con uno o con l'altro genitore. Per tale motivo non viene previsto il versamento di un assegno di mantenimento mensile in favore del minore a carico di uno o dell'altro coniuge.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative, così come quelle del centro estivo cui sarà eventualmente necessario ricorrere durante il periodo il minore non frequenterà l'asilo, previamente concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo Tribunale – Avvocati 15.3.2016 sottoscritto a Torino;
i genitori si impegnano ad osservare in particolare circa la gestione delle spese per il figlio tutte le previsioni del ridetto
Protocollo (salvo diversi accordi fra loro).
DÀ ATTO che l'assegno famigliare per il minore /assegno unico verrà percepito da entrambe le parti nella misura del 50%;
DÀ ATTO che le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio, al rinnovo ed al rilascio del passaporto per loro stessi.
DÀ ATTO che le parti concordano che, per quanto alla scuola materna, potrà terminare il Per_1 percorso presso l'Istituto di Settimo T.se ove risulta iscritto. Tuttavia, per la scelta della scuola primaria, stante anche la collocazione paritaria del minore, le parti sceglieranno di comune accordo l'istituto scolastico, tenendo anche in considerazione la residenza materna sulle spese di lite. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22/11/2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.