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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 17/2023 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NU) il 23.03.1952 e (C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(LU) il 31.08.1955, entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, alla via Mazzini n. 15, presso lo studio dell'Avv. Maria Delrio, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
appellante
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata in Oristano, via G. Carducci n° 21, presso lo studio dell'avv. Antonietta Sogos, che la
Pagina 1 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Antonio Schirra, giusta procura allegata alla istanza di visibilità del fascicolo in appello;
appellata
All'udienza del 28/03/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria
istanza, riformare la sentenza impugnata, prendendo le opportune pronunce consequenziali. Con
vittoria di spese diritti e onorari di lite”.
Nell'interesse dell'appellata: “…l'Ecc.ma Corte D'appello adita voglia accogliere le
conclusioni rassegnate dall'appellata con totale rigetto delle conclusioni rassegante nell'atto di
appello; 2) vinte le spese del giudizio e condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Oristano e chiedendo la condanna di Parte_1 Parte_2
questi ultimi alla rimozione delle opere dagli stessi eseguite sul loro immobile, ubicato al piano sovrastante l' abitazione dell'esponente, in Tresnuraghes, Loc. Marina di Porto Alabe, via Pegaso,
n. 9, consistenti nella realizzazione di una balconata “a sbalzo”, nonché la loro condanna, in solido,
al risarcimento per i danni derivati della realizzazione del nuovo manufatto e per i disagi patiti in conseguenza delle limitazioni subite nel godimento dell'immobile durante i lavori di costruzione.
A sostegno della sua pretesa l'attrice allegò che l'abitazione di sua proprietà era composta da piano terreno, seminterrato e area cortilizia, a lei pervenuta in forza di successione testamentaria del defunto marito (deceduto in data 15.10.2015); di essersi avveduta, nel 2015, del Persona_1
fatto che, al fine di realizzare un balcone aggettante sull'area cortilizia di sua proprietà, era stata posizionata un'impalcatura che le impediva di aprire la porta d'ingresso e le finestre affaccianti sul
Pagina 2 cortile;
di aver diffidato i convenuti a rimuovere i manufatti e a ridurre in pristino lo stato dei luoghi;
che costoro, invece, avevano proseguito i lavori, procedendo alla trasformazione delle due finestre in porte, nonché alla manomissione dell'antenna televisiva che si trovava sulla facciata;
di aver subito diversi danni alla sua proprietà a causa di siffatti interventi strutturali, consistiti nella limitazione al godimento del suo immobile durante la fase di realizzazione delle opere e,
successivamente, nelle lesioni arrecate alle pareti e al placcaggio del bagno.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti contestarono la fondatezza delle avverse pretese deducendo che l'esecuzione delle lavorazioni era avvenuta a seguito di regolare concessione edilizia e su espressa autorizzazione rilasciata per iscritto da proprietario dell'immobile al Persona_1
piano terra e coniuge dell'attrice; tale autorizzazione non era mai stata oggetto di revoca da parte del né della dopo il suo subentro nella proprietà per successione testamentaria. Per_1 CP_1
La causa, istruita con prova documentale e testimoniale, fu decisa con sentenza n. 583/2022, che,
definitivamente pronunciando, dispose: “… accerta e dichiara l'illegittimità della servitù di veduta
esercitata da e mediante affaccio sul cortile di Parte_1 Parte_2
proprietà di attraverso balcone aggettante;
per l'effetto, condanna CP_1 [...]
e a rimuovere le opere che hanno comportato l'aggravio del Parte_1 Parte_2
diritto di veduta precedentemente esercitato, consistenti nella trasformazione delle due finestre in
porte e nell'edificazione del balcone aggettante, con rimessione in pristino della situazione
preesistente, ivi compreso il ripristino dell'antenna televisiva installata sulla facciata;
rigetta le
ulteriori domande proposte da nei confronti dei convenuti. Compensa le spese di lite CP_1
tra le parti nella misura di un terzo e condanna e Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle suddette spese in favore di che liquida in euro 90,84 a titolo di CP_1
spese vive ed euro 1.701,33 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di
legge”.
In sintesi, il Tribunale ritenne fondata la domanda principale, qualificata come actio negatoria
servitutis, volta ad accertare l'insussistenza di un diritto di veduta da esercitarsi mediante una
Pagina 3 balconata a sbalzo in favore del fondo dominante e a carico del cortile di proprietà della , con CP_1
conseguente condanna alla rimozione delle opere e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi precedente, ivi compreso il ripristino dell'antenna televisiva installata sulla facciata. Richiamò in proposito, l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. 14620/2012) secondo cui la servitù di veduta esercitata tramite un balcone aggettante comporta un peso maggiore rispetto a quella da semplice finestra e richiede un titolo specifico, osservando come, nella specie, prima della modifica dello stato dei luoghi, i convenuti esercitavano, di fatto, un diritto di veduta attraverso le finestre che si affacciavano sul fondo di essa attrice, che già consentiva loro una inspectio e prospectio
diretta e obliqua sul suo fondo e che la nuova opera aggettante si configurava idonea a modificare
radicalmente l'esercizio del diritto, sia quanto alla sua configurazione che alla sua funzione,
determinando, rispetto alle preesistenti finestre, un affaccio diretto e laterale da più lati, e configurando un'intensificazione dell'inspectio e della prospectio sul fondo servente, in tal modo comportando senz'altro un aggravamento della condizione precedente. Rilevò dunque che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, tali modifiche costituivano innovazioni vietate ai sensi dell'art. 1067 c.c. che richiedono un titolo costitutivo valido (un contratto scritto, una servitù coattiva o l'usucapione) nella specie assente. Difatti la aveva disconosciuto specificatamente ed CP_1
efficacemente la copia fotostatica contenente una scrittura privata del 07.09.2009, con la quale,
secondo la prospettazione dei convenuti, l'originario proprietario, dante causa Persona_1
della , avrebbe autorizzato la realizzazione del balcone. In proposito il Tribunale ha CP_1
richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in mancanza dell'originale di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta, non si può ricorrere alla prova testimoniale o per presunzioni, salvo che si provi la perdita incolpevole del documento stesso (cfr. Cass. 14804/2014),
prova che, nella specie, non era stata fornita dai convenuti - dovendosi considerare inidonea la giustificazione legata all'ictus che aveva colpito il nel 2012, sia per l'assenza di Pt_1
documentazione medica, sia per il fatto che la malattia era sopraggiunta anni dopo l'asserita formazione del documento, il quale peraltro avrebbe dovuto essere conservato con particolare
Pagina 4 attenzione - con conseguente inutilizzabilità della testimonianza del teste Geom. . Né a Tes_1
giudizio del Tribunale, poteva essere attribuito valore, ai fini in esame, al titolo edilizio rilasciato dal Comune di Tresnuraghes, trattandosi di un atto amministrativo privo di effetti civilistici;
ad
abundantiam, doveva rilevarsi, infine, che dalle indagini del P.M. e dalle dichiarazioni della funzionaria comunale era emerso che, in occasione della richiesta per la concessione Testimone_2
edilizia, il non aveva trasmesso all'Ente Comunale competente alcun documento attestante Pt_1
l'autorizzazione del e non aveva, peraltro, dato atto dell'esistenza di due distinte proprietà in Per_1
relazione all'edificio [cfr. teste “Nel complesso dell'intera documentazione Testimone_2
presentata dal tecnico incaricato Geom. , si percepisce la presenza di un fabbricato di Tes_1
un'unica proprietà, avendo egli allegato alla pratica elaborati grafici dell'intera struttura, pertanto
anche la porzione di proprietà della sig.ra . Tale rappresentazione ha pertanto tratto CP_1
in inganno l'esaminatore del progetto, non venendo esplicitamente indicato che una porzione, oltre
a non essere interessata dall'intervento, era di proprietà di terzi. Le stesse risultanze si rilevano
nella relazione tecnica, ove non vi è alcun riferimento a porzioni di fabbricato di altra proprietà”].
Il Tribunale ha invece ritenuto infondata, rigettandola, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla edificazione del balcone, stante l'assoluta carenza di prova in tal senso. Difatti, quanto ai lamentati danni materiali all'immobile, la mera produzione delle fotografie delle fratture sulle pareti non era idonea a fornire prova, anche indiretta, del nesso causale tra esse e la costruzione del balcone, mancando, peraltro, indicazioni sul periodo in cui le crepe sarebbero insorte, sulla loro collocazione rispetto all'opera e sull'eventuale uso di tecniche costruttive scorrette, né era stato prodotto un parere tecnico a supporto. In assenza di qualsiasi di questi elementi probatori, una consulenza tecnica sarebbe stata oltremodo esplorativa e quindi inammissibile. Quanto alla presunta limitazione del godimento della proprietà, alla luce del più
recente orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 33645/2022), il danno da compressione del diritto di proprietà deve essere dimostrato, anche attraverso presunzioni, mediante la perdita di una concreta possibilità di utilizzo del bene;
nella specie l'attrice non aveva nemmeno allegato se
Pagina 5 l'immobile fosse utilizzato o destinato a un uso specifico, avendo anzi dichiarato di essersi accorta dei lavori solo dopo un mese e mezzo dal loro inizio.
***
e hanno proposto appello avverso la sentenza, fondato su Parte_1 Parte_2
un unico motivo di gravame.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione:
1. per nullità dell'atto di citazione per vizio della vocatio in ius e per la mancata indicazione delle decadenze di cui agli artt. 38, 343 e 345 c.p.c.; 2. per violazione dell'art. 342 c.p.c.
essendo omessa l' indicazione delle parti del provvedimento impugnate, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge, nonché della loro rilevanza ai fini della decisione;
3, per mancata attestazione di conformità all'originale della sentenza depositata dagli appellanti. Nel merito, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
***
Gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'accogliere la domanda principale attorea, ignorando gli esiti dell'istruttoria. Sostengono, ribadendo quanto già prospettato in primo grado, che l'esecuzione dei lavori sarebbe stata effettuata previa autorizzazione, mai revocata, dell'originario proprietario prodotta in giudizio, ed alla quale faceva seguito un Per_1
oltremodo generico disconoscimento, ben lontano dall'integrare l'onere stabilito dall'art. 2719
c.c., dettagliatamente analizzato dalla costante giurisprudenza. Secondo le dichiarazioni testimoniali assunte, tale dichiarazione sarebbe stata, inoltre, sottoscritta alla presenza della stessa attrice.
Nessuna responsabilità potrebbe, altresì, essere attribuita ai convenuti per lo smarrimento dell'originale dell'autorizzazione, essendo stata questa consegnata nelle mani del geometra incaricato della richiesta di concessione edilizia, regolarmente escusso nel procedimento per cui è
causa.
Pagina 6 Con riferimento ai presupposti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ex art. 2719 c.c., parte appellante ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione (ord. 23 settembre 2021, n. 25899) secondo cui la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità
all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Secondo gli appellanti la
“dichiarazione testimoniale resa dal geometra nel giudizio supera la mera presunzione”.
L'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento non vincolerebbe il
giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia
rappresentativa, nonché (…) ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la
rispondenza della copia all'originale (cfr. Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 16998/2015 e Cass. n. n.
24456/2011). Nella specie, dunque, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non valutare la dichiarazione del testimone escusso, resa in maniera chiara e precisa, secondo cui all'atto del rilascio di siffatta autorizzazione sarebbe stata presente anche parte attrice.
Infine, la contestazione resa dalla controparte doveva ritenersi generica ed inidonea a produrre gli effetti del disconoscimento.
***
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dall'appellata in relazione all'asserita genericità dei motivi, non è fondata. Infatti, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, anche della Suprema Corte, il vigente art. 342, comma 1, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
Pagina 7 critica vincolata (sent. n. 2719/2017). È perciò necessario che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate nonché che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità. Nel caso specie, l'atto di appello, pur con esposizione non analitica, consente di individuare le parti della sentenza oggetto di impugnazione e le ragioni della censura, in ossequio ai requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata in relazione alla mancata attestazione della conformità all'originale della sentenza depositata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“In tema di impugnazioni, il precetto enunciato dall'articolo 347, secondo comma, del codice di
procedura civile - secondo cui l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza
impugnata - mira a garantire soltanto la possibilità dell'esame della sentenza impugnata da parte
del giudice d'appello, sicché l'improcedibilità dell'appello per mancato deposito di copia della
sentenza impugnata non trova applicazione se, al momento della decisione, se ne trovi comunque
allegata agli atti una copia, e il giudice della impugnazione sia posto in grado di avere piena
conoscenza, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte, del contenuto della sentenza” (Cass.
n. 11620/2025).
Ciò posto, l'appello è tuttavia infondato e deve essere rigettato.
Il giudice di primo grado ha correttamente inquadrato la domanda dell'attrice come actio
negatoria servitutis ex art. 949 c.c., volta a contestare l'esercizio di una servitù di veduta aggravata mediante l'edificazione di un balcone a sbalzo sul fondo servente.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dal giudice di primo grado, la veduta esercitata mediante balcone aggettante, ancorché preceduta da affacci mediante finestre, comporta un aggravamento dell'esercizio, in quanto consente un affaccio più ampio, diretto e laterale, configurando una diversa modalità di esercizio che richiede un titolo espressamente costitutivo. Invero, “la servitù di veduta e quella esercitata mediante un balcone
"aggettante" sul fondo gravato soddisfano interessi e determinano pesi differenti, di guisa che la
prima non include totalmente la seconda, esaurendo la veduta la propria "utilitas" nella maggiore
Pagina 8 amenità arrecata al fondo dominante. Ne consegue che il titolo negoziale costitutivo di una servitù
di "veduta ed affaccio" non implica di per sé - in assenza di specifiche indicazioni di segno diverso
e tenuto conto che la nozione di affaccio è comune tanto alle vedute dirette, quanto ai balconi - la
facoltà del proprietario del fondo dominante di esercitare la veduta tramite un balcone aggettante,
la cui realizzazione viola, pertanto, l'art. 840 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2012, n. 14620).
Di tal che, la realizzazione del balcone aggettante, determinando un aggravamento della condizione precedente, al fine di essere validamente costituita, deve trovare la sua fonte in un valido titolo. Nel caso di specie, la scrittura privata del 7.9.2009, prodotta unicamente in copia fotostatica,
non può considerarsi documento idoneo a fornire prova idonea in tal senso, stante il tempestivo disconoscimento da parte attrice, ai sensi dell'art. 2719 c.c.. Sul punto, il Collegio osserva che in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,
contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. 28096/2009).
Ebbene, in assenza dell'originale, la produzione di una copia fotostatica disconosciuta ne preclude ogni valore probatorio, salvo dimostrazione della perdita incolpevole dell'originale (Cass.
civ. n. 14804/2014), circostanza che nel presente giudizio non risulta affatto provata. Invero, la generica giustificazione legata ad un evento patologico (ictus) occorso nel 2012 al anni Pt_1
dopo la formazione del documento, oltre a non essere accompagnata da alcun supporto documentale, non può costituire idonea prova della perdita incolpevole. Invero, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, l'avvento della predetta malattia non risulta correlato in alcun modo allo smarrimento del documento né tantomeno permette di considerarlo incolpevole,
“specie in quanto trattasi di circostanze verificatesi tre anni dopo l'asserita formazione del
documento stesso, il quale, anche alla luce della sua rilevanza, ben poteva e doveva essere
Pagina 9 regolarmente conservato” (cfr. sentenza impugnata). Alla luce di tale ordine di argomentazioni,
neppure confutate dagli appellanti, la testimonianza del Geom. non vale a sanare il Tes_1
difetto di forma scritta, richiesta ad substantiam per la costituzione di servitù per atto tra vivi. Sul
punto deve ribadirsi il principio secondo cui la valutazione della corrispondenza tra una copia e il suo originale è subordinata alla produzione dell'originale dello stesso, o alla dimostrazione dell'incolpevole perdita di quest'ultimo, senza possibilità di trovare eccezioni nei casi in cui l'atto rappresentato dalla copia debba assumere la forma scritta ad substantiam: diversamente si perverrebbe alla sostanziale vanificazione dell'imposizione della forma scritta per tali contratti
(Cass. n. 21114/2013).
È, infine quasi superfluo ricordare che il permesso di costruire ha efficacia esclusivamente sul piano amministrativo e non può sanare l'assenza di un valido titolo civilistico. Il rilascio del titolo edilizio non legittima quindi, in alcun modo, la violazione dei diritti reali dei terzi (Cass. civ. n.
28244/2019).
L'appello deve pertanto essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore compreso tra € 1.110,00 e € 5.200,00, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod.,
applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, e quelli minimi per la fase decisionale, stante l'assai contenuta attività svolta.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Oristano n. 583/2022, pubblicata in data 28.11.2022;
2) condanna e in solido, alla rifusione, in favore Parte_1 Parte_2
di , delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.498,00 per CP_1
compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
Pagina 10 3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 17/2023 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NU) il 23.03.1952 e (C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(LU) il 31.08.1955, entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, alla via Mazzini n. 15, presso lo studio dell'Avv. Maria Delrio, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di appello;
appellante
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliata in Oristano, via G. Carducci n° 21, presso lo studio dell'avv. Antonietta Sogos, che la
Pagina 1 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Mario Antonio Schirra, giusta procura allegata alla istanza di visibilità del fascicolo in appello;
appellata
All'udienza del 28/03/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria
istanza, riformare la sentenza impugnata, prendendo le opportune pronunce consequenziali. Con
vittoria di spese diritti e onorari di lite”.
Nell'interesse dell'appellata: “…l'Ecc.ma Corte D'appello adita voglia accogliere le
conclusioni rassegnate dall'appellata con totale rigetto delle conclusioni rassegante nell'atto di
appello; 2) vinte le spese del giudizio e condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Oristano e chiedendo la condanna di Parte_1 Parte_2
questi ultimi alla rimozione delle opere dagli stessi eseguite sul loro immobile, ubicato al piano sovrastante l' abitazione dell'esponente, in Tresnuraghes, Loc. Marina di Porto Alabe, via Pegaso,
n. 9, consistenti nella realizzazione di una balconata “a sbalzo”, nonché la loro condanna, in solido,
al risarcimento per i danni derivati della realizzazione del nuovo manufatto e per i disagi patiti in conseguenza delle limitazioni subite nel godimento dell'immobile durante i lavori di costruzione.
A sostegno della sua pretesa l'attrice allegò che l'abitazione di sua proprietà era composta da piano terreno, seminterrato e area cortilizia, a lei pervenuta in forza di successione testamentaria del defunto marito (deceduto in data 15.10.2015); di essersi avveduta, nel 2015, del Persona_1
fatto che, al fine di realizzare un balcone aggettante sull'area cortilizia di sua proprietà, era stata posizionata un'impalcatura che le impediva di aprire la porta d'ingresso e le finestre affaccianti sul
Pagina 2 cortile;
di aver diffidato i convenuti a rimuovere i manufatti e a ridurre in pristino lo stato dei luoghi;
che costoro, invece, avevano proseguito i lavori, procedendo alla trasformazione delle due finestre in porte, nonché alla manomissione dell'antenna televisiva che si trovava sulla facciata;
di aver subito diversi danni alla sua proprietà a causa di siffatti interventi strutturali, consistiti nella limitazione al godimento del suo immobile durante la fase di realizzazione delle opere e,
successivamente, nelle lesioni arrecate alle pareti e al placcaggio del bagno.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti contestarono la fondatezza delle avverse pretese deducendo che l'esecuzione delle lavorazioni era avvenuta a seguito di regolare concessione edilizia e su espressa autorizzazione rilasciata per iscritto da proprietario dell'immobile al Persona_1
piano terra e coniuge dell'attrice; tale autorizzazione non era mai stata oggetto di revoca da parte del né della dopo il suo subentro nella proprietà per successione testamentaria. Per_1 CP_1
La causa, istruita con prova documentale e testimoniale, fu decisa con sentenza n. 583/2022, che,
definitivamente pronunciando, dispose: “… accerta e dichiara l'illegittimità della servitù di veduta
esercitata da e mediante affaccio sul cortile di Parte_1 Parte_2
proprietà di attraverso balcone aggettante;
per l'effetto, condanna CP_1 [...]
e a rimuovere le opere che hanno comportato l'aggravio del Parte_1 Parte_2
diritto di veduta precedentemente esercitato, consistenti nella trasformazione delle due finestre in
porte e nell'edificazione del balcone aggettante, con rimessione in pristino della situazione
preesistente, ivi compreso il ripristino dell'antenna televisiva installata sulla facciata;
rigetta le
ulteriori domande proposte da nei confronti dei convenuti. Compensa le spese di lite CP_1
tra le parti nella misura di un terzo e condanna e Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle suddette spese in favore di che liquida in euro 90,84 a titolo di CP_1
spese vive ed euro 1.701,33 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di
legge”.
In sintesi, il Tribunale ritenne fondata la domanda principale, qualificata come actio negatoria
servitutis, volta ad accertare l'insussistenza di un diritto di veduta da esercitarsi mediante una
Pagina 3 balconata a sbalzo in favore del fondo dominante e a carico del cortile di proprietà della , con CP_1
conseguente condanna alla rimozione delle opere e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi precedente, ivi compreso il ripristino dell'antenna televisiva installata sulla facciata. Richiamò in proposito, l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. 14620/2012) secondo cui la servitù di veduta esercitata tramite un balcone aggettante comporta un peso maggiore rispetto a quella da semplice finestra e richiede un titolo specifico, osservando come, nella specie, prima della modifica dello stato dei luoghi, i convenuti esercitavano, di fatto, un diritto di veduta attraverso le finestre che si affacciavano sul fondo di essa attrice, che già consentiva loro una inspectio e prospectio
diretta e obliqua sul suo fondo e che la nuova opera aggettante si configurava idonea a modificare
radicalmente l'esercizio del diritto, sia quanto alla sua configurazione che alla sua funzione,
determinando, rispetto alle preesistenti finestre, un affaccio diretto e laterale da più lati, e configurando un'intensificazione dell'inspectio e della prospectio sul fondo servente, in tal modo comportando senz'altro un aggravamento della condizione precedente. Rilevò dunque che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, tali modifiche costituivano innovazioni vietate ai sensi dell'art. 1067 c.c. che richiedono un titolo costitutivo valido (un contratto scritto, una servitù coattiva o l'usucapione) nella specie assente. Difatti la aveva disconosciuto specificatamente ed CP_1
efficacemente la copia fotostatica contenente una scrittura privata del 07.09.2009, con la quale,
secondo la prospettazione dei convenuti, l'originario proprietario, dante causa Persona_1
della , avrebbe autorizzato la realizzazione del balcone. In proposito il Tribunale ha CP_1
richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in mancanza dell'originale di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta, non si può ricorrere alla prova testimoniale o per presunzioni, salvo che si provi la perdita incolpevole del documento stesso (cfr. Cass. 14804/2014),
prova che, nella specie, non era stata fornita dai convenuti - dovendosi considerare inidonea la giustificazione legata all'ictus che aveva colpito il nel 2012, sia per l'assenza di Pt_1
documentazione medica, sia per il fatto che la malattia era sopraggiunta anni dopo l'asserita formazione del documento, il quale peraltro avrebbe dovuto essere conservato con particolare
Pagina 4 attenzione - con conseguente inutilizzabilità della testimonianza del teste Geom. . Né a Tes_1
giudizio del Tribunale, poteva essere attribuito valore, ai fini in esame, al titolo edilizio rilasciato dal Comune di Tresnuraghes, trattandosi di un atto amministrativo privo di effetti civilistici;
ad
abundantiam, doveva rilevarsi, infine, che dalle indagini del P.M. e dalle dichiarazioni della funzionaria comunale era emerso che, in occasione della richiesta per la concessione Testimone_2
edilizia, il non aveva trasmesso all'Ente Comunale competente alcun documento attestante Pt_1
l'autorizzazione del e non aveva, peraltro, dato atto dell'esistenza di due distinte proprietà in Per_1
relazione all'edificio [cfr. teste “Nel complesso dell'intera documentazione Testimone_2
presentata dal tecnico incaricato Geom. , si percepisce la presenza di un fabbricato di Tes_1
un'unica proprietà, avendo egli allegato alla pratica elaborati grafici dell'intera struttura, pertanto
anche la porzione di proprietà della sig.ra . Tale rappresentazione ha pertanto tratto CP_1
in inganno l'esaminatore del progetto, non venendo esplicitamente indicato che una porzione, oltre
a non essere interessata dall'intervento, era di proprietà di terzi. Le stesse risultanze si rilevano
nella relazione tecnica, ove non vi è alcun riferimento a porzioni di fabbricato di altra proprietà”].
Il Tribunale ha invece ritenuto infondata, rigettandola, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla edificazione del balcone, stante l'assoluta carenza di prova in tal senso. Difatti, quanto ai lamentati danni materiali all'immobile, la mera produzione delle fotografie delle fratture sulle pareti non era idonea a fornire prova, anche indiretta, del nesso causale tra esse e la costruzione del balcone, mancando, peraltro, indicazioni sul periodo in cui le crepe sarebbero insorte, sulla loro collocazione rispetto all'opera e sull'eventuale uso di tecniche costruttive scorrette, né era stato prodotto un parere tecnico a supporto. In assenza di qualsiasi di questi elementi probatori, una consulenza tecnica sarebbe stata oltremodo esplorativa e quindi inammissibile. Quanto alla presunta limitazione del godimento della proprietà, alla luce del più
recente orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 33645/2022), il danno da compressione del diritto di proprietà deve essere dimostrato, anche attraverso presunzioni, mediante la perdita di una concreta possibilità di utilizzo del bene;
nella specie l'attrice non aveva nemmeno allegato se
Pagina 5 l'immobile fosse utilizzato o destinato a un uso specifico, avendo anzi dichiarato di essersi accorta dei lavori solo dopo un mese e mezzo dal loro inizio.
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e hanno proposto appello avverso la sentenza, fondato su Parte_1 Parte_2
un unico motivo di gravame.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'impugnazione:
1. per nullità dell'atto di citazione per vizio della vocatio in ius e per la mancata indicazione delle decadenze di cui agli artt. 38, 343 e 345 c.p.c.; 2. per violazione dell'art. 342 c.p.c.
essendo omessa l' indicazione delle parti del provvedimento impugnate, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge, nonché della loro rilevanza ai fini della decisione;
3, per mancata attestazione di conformità all'originale della sentenza depositata dagli appellanti. Nel merito, ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
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Gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'accogliere la domanda principale attorea, ignorando gli esiti dell'istruttoria. Sostengono, ribadendo quanto già prospettato in primo grado, che l'esecuzione dei lavori sarebbe stata effettuata previa autorizzazione, mai revocata, dell'originario proprietario prodotta in giudizio, ed alla quale faceva seguito un Per_1
oltremodo generico disconoscimento, ben lontano dall'integrare l'onere stabilito dall'art. 2719
c.c., dettagliatamente analizzato dalla costante giurisprudenza. Secondo le dichiarazioni testimoniali assunte, tale dichiarazione sarebbe stata, inoltre, sottoscritta alla presenza della stessa attrice.
Nessuna responsabilità potrebbe, altresì, essere attribuita ai convenuti per lo smarrimento dell'originale dell'autorizzazione, essendo stata questa consegnata nelle mani del geometra incaricato della richiesta di concessione edilizia, regolarmente escusso nel procedimento per cui è
causa.
Pagina 6 Con riferimento ai presupposti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ex art. 2719 c.c., parte appellante ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione (ord. 23 settembre 2021, n. 25899) secondo cui la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità
all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Secondo gli appellanti la
“dichiarazione testimoniale resa dal geometra nel giudizio supera la mera presunzione”.
L'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento non vincolerebbe il
giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia
rappresentativa, nonché (…) ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la
rispondenza della copia all'originale (cfr. Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 16998/2015 e Cass. n. n.
24456/2011). Nella specie, dunque, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non valutare la dichiarazione del testimone escusso, resa in maniera chiara e precisa, secondo cui all'atto del rilascio di siffatta autorizzazione sarebbe stata presente anche parte attrice.
Infine, la contestazione resa dalla controparte doveva ritenersi generica ed inidonea a produrre gli effetti del disconoscimento.
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L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dall'appellata in relazione all'asserita genericità dei motivi, non è fondata. Infatti, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, anche della Suprema Corte, il vigente art. 342, comma 1, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
Pagina 7 critica vincolata (sent. n. 2719/2017). È perciò necessario che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate nonché che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità. Nel caso specie, l'atto di appello, pur con esposizione non analitica, consente di individuare le parti della sentenza oggetto di impugnazione e le ragioni della censura, in ossequio ai requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata in relazione alla mancata attestazione della conformità all'originale della sentenza depositata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“In tema di impugnazioni, il precetto enunciato dall'articolo 347, secondo comma, del codice di
procedura civile - secondo cui l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza
impugnata - mira a garantire soltanto la possibilità dell'esame della sentenza impugnata da parte
del giudice d'appello, sicché l'improcedibilità dell'appello per mancato deposito di copia della
sentenza impugnata non trova applicazione se, al momento della decisione, se ne trovi comunque
allegata agli atti una copia, e il giudice della impugnazione sia posto in grado di avere piena
conoscenza, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte, del contenuto della sentenza” (Cass.
n. 11620/2025).
Ciò posto, l'appello è tuttavia infondato e deve essere rigettato.
Il giudice di primo grado ha correttamente inquadrato la domanda dell'attrice come actio
negatoria servitutis ex art. 949 c.c., volta a contestare l'esercizio di una servitù di veduta aggravata mediante l'edificazione di un balcone a sbalzo sul fondo servente.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dal giudice di primo grado, la veduta esercitata mediante balcone aggettante, ancorché preceduta da affacci mediante finestre, comporta un aggravamento dell'esercizio, in quanto consente un affaccio più ampio, diretto e laterale, configurando una diversa modalità di esercizio che richiede un titolo espressamente costitutivo. Invero, “la servitù di veduta e quella esercitata mediante un balcone
"aggettante" sul fondo gravato soddisfano interessi e determinano pesi differenti, di guisa che la
prima non include totalmente la seconda, esaurendo la veduta la propria "utilitas" nella maggiore
Pagina 8 amenità arrecata al fondo dominante. Ne consegue che il titolo negoziale costitutivo di una servitù
di "veduta ed affaccio" non implica di per sé - in assenza di specifiche indicazioni di segno diverso
e tenuto conto che la nozione di affaccio è comune tanto alle vedute dirette, quanto ai balconi - la
facoltà del proprietario del fondo dominante di esercitare la veduta tramite un balcone aggettante,
la cui realizzazione viola, pertanto, l'art. 840 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2012, n. 14620).
Di tal che, la realizzazione del balcone aggettante, determinando un aggravamento della condizione precedente, al fine di essere validamente costituita, deve trovare la sua fonte in un valido titolo. Nel caso di specie, la scrittura privata del 7.9.2009, prodotta unicamente in copia fotostatica,
non può considerarsi documento idoneo a fornire prova idonea in tal senso, stante il tempestivo disconoscimento da parte attrice, ai sensi dell'art. 2719 c.c.. Sul punto, il Collegio osserva che in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,
contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. 28096/2009).
Ebbene, in assenza dell'originale, la produzione di una copia fotostatica disconosciuta ne preclude ogni valore probatorio, salvo dimostrazione della perdita incolpevole dell'originale (Cass.
civ. n. 14804/2014), circostanza che nel presente giudizio non risulta affatto provata. Invero, la generica giustificazione legata ad un evento patologico (ictus) occorso nel 2012 al anni Pt_1
dopo la formazione del documento, oltre a non essere accompagnata da alcun supporto documentale, non può costituire idonea prova della perdita incolpevole. Invero, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, l'avvento della predetta malattia non risulta correlato in alcun modo allo smarrimento del documento né tantomeno permette di considerarlo incolpevole,
“specie in quanto trattasi di circostanze verificatesi tre anni dopo l'asserita formazione del
documento stesso, il quale, anche alla luce della sua rilevanza, ben poteva e doveva essere
Pagina 9 regolarmente conservato” (cfr. sentenza impugnata). Alla luce di tale ordine di argomentazioni,
neppure confutate dagli appellanti, la testimonianza del Geom. non vale a sanare il Tes_1
difetto di forma scritta, richiesta ad substantiam per la costituzione di servitù per atto tra vivi. Sul
punto deve ribadirsi il principio secondo cui la valutazione della corrispondenza tra una copia e il suo originale è subordinata alla produzione dell'originale dello stesso, o alla dimostrazione dell'incolpevole perdita di quest'ultimo, senza possibilità di trovare eccezioni nei casi in cui l'atto rappresentato dalla copia debba assumere la forma scritta ad substantiam: diversamente si perverrebbe alla sostanziale vanificazione dell'imposizione della forma scritta per tali contratti
(Cass. n. 21114/2013).
È, infine quasi superfluo ricordare che il permesso di costruire ha efficacia esclusivamente sul piano amministrativo e non può sanare l'assenza di un valido titolo civilistico. Il rilascio del titolo edilizio non legittima quindi, in alcun modo, la violazione dei diritti reali dei terzi (Cass. civ. n.
28244/2019).
L'appello deve pertanto essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore compreso tra € 1.110,00 e € 5.200,00, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod.,
applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, e quelli minimi per la fase decisionale, stante l'assai contenuta attività svolta.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Oristano n. 583/2022, pubblicata in data 28.11.2022;
2) condanna e in solido, alla rifusione, in favore Parte_1 Parte_2
di , delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.498,00 per CP_1
compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
Pagina 10 3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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