Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1020/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1020/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1001/2023 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 03/03/2023, depositata telematicamente in data 06/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata,
TRA in persona dei suoi procuratori speciali, rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Francesco Cella e Edmondo Palmieri ed elettivamente domiciliata in Salerno (SA), alla Via Rocco Cocchia nr. 93, presso lo studio del secondo difensore,
- appellante –
CONTRO
Controparte_1
- appellato contumace –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1001/2023 del Tribunale di Salerno –
Contratto di carta di credito
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo posta in data 03/10/2023 e perfezionatosi in data 06/10/2023 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 10/10/2023, la
[...] in persona dei suoi procuratori speciali, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 1001/2023 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 03/03/2023, depositata telematicamente in data 06/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, con la quale il
Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta le domande attoree: 2) Accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e condanna l'attore al pagamento complessivo della somma di € 2.903,49 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.328,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data
29/01/2013 e iscritto a ruolo in data 05/02/2013, conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Salerno – sez. dist. di la in persona CP_2 Parte_1 dei suoi procuratori speciali, esponendo che con lettera racc.ta a/r del 31/01/2012 la convenuta aveva richiesto il pagamento della somma di € 2.863,51, oltre alle spese per il ritardato pagamento ed altri eventuali insoluti con riferimento alla carta di credito n.
006190164314 costituendolo formalmente in mora ex art. 1219 c.c.; esponeva ancora che con lettera del 12/12/2012, la aveva richiesto altresì il Parte_1 pagamento della somma di € 14.213,80 senza indicare alcuna causale. L'attore eccepiva la nullità del contratto di carta di credito e del contratto di finanziamento per mancato rispetto del diritto all'informazione e indicazione del TAEG;
pertanto, chiedeva al Tribunale di
Salerno – sez. dist. di 1) di accertare e dichiarare la pratica commerciale scorretta ex CP_2 artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto, 2) di accertare e dichiarare nullo il contratto di finanziamento e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 14.213,80, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria, chiedeva ammettersi C.T.U. contabile. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data 19/07/2013, si costituiva in giudizio la Pt_1
quale parte convenuta, che nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree;
[...]
pag. 2/5 contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento della somma di € 17.247,11 per il contratto di prestito personale, con il favore delle spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di C.T.U. contabile, il giudizio perveniva all'udienza del 03/03/2023 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive. Con sentenza n. 1001/2023 pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 03/03/2023, depositata telematicamente in data 06/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda attorea ritenuta non fondata, accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava l'attore al pagamento della sola somma di € 2.903, 49 e delle spese di lite quantificate in € 2.328,00. Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, in persona dei suoi procuratori speciali, censurava l'impugnata Parte_1 sentenza sulla base di un unico motivo: “Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per vizio di omessa pronuncia in violazione del principio sancito dall'art. 112 cod. proc. civ., e per l'effetto, respingendo tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio quale parte appellata, per cui ne va dichiarata Controparte_1 la contumacia. Fissata la prima udienza per il 07/03/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 06/03/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del
06/03/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di quale parte appellata, Controparte_1 regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
pag. 3/5 L'appello, come proposto, va accolto per le ragioni di seguito riportate. Nel corso del giudizio di primo grado oggi rimasto contumace, ha contestato la correttezza della Controparte_1 pratica commerciale posta in essere dalla appellante, in relazione alla mancata informazione al consumatore degli obblighi derivanti dalla attivazione della carta di credito. Sul punto la sentenza di primo grado ha statuito riconoscendo il diritto di credito della Parte_1 nella misura dell'utilizzo della carta di credito, per un importo di euro 2.903,49, così accogliendo la domanda riconvenzionale del convenuto. Detto punto della sentenza non è stato impugnato per cui esso è ormai definitivo. Quanto al contratto di finanziamento sottoscritto in data 26/02/2010 dal identificato con il n. 8135543 per un Controparte_1 importo di euro 15.000,00, esaminato dal consulente tecnico, ha previsto una durata di rimborso di 60 rate mensili, per una rata fissa di euro 341,86, a decorrere dal 30/03/2010,
TAN 8,90%, e TAEG 9,83%. In primo grado le contestazioni hanno riguardato la tutela del consumatore in relazione all'onere di informazione del concedente il prestito, ed alla mancanza nella copia del contratto della indicazione del tasso convenzionale concordato.
Tuttavia, come esposto nell'unico motivo di appello il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di relativa al pagamento delle rate del Pt_1 finanziamento personale rimaste inadempiute, e riscontrate anche dal consulente in primo grado. Invero, nella comparsa di costituzione depositata il 19/07/2013 in via riconvenzionale
è stata chiesta la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 14.213,80 rimasta insoluta, su detta domanda non vi è pronuncia del primo giudice, il quale ha totalmente omesso di motivare sul punto. L'omessa pronuncia, come vizio di una sentenza, si verifica quando il giudice non decide su una domanda o eccezione ritualmente proposta, che richiederebbe una pronuncia di accoglimento o di rigetto, così violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Pertanto, verificata la tempestività della costituzione del convenuto, la domanda va accolta, stante peraltro la contumacia dell'appellato e l'omessa contestazione in ordine alla pretesa. Ciò posto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va, altresì, condannato al pagamento delle Controparte_1 somma di euro 14.213,80, oltre interessi nella misura legale dalla domanda e sino a soddisfo.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza ed il valore delle controversia.
pag. 4/5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1001/2023 del Tribunale di Salerno, pronunciata all'udienza di discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c. del 03/03/2023, depositata telematicamente in data 06/03/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
2. Accoglie l'appello, e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n. 1001/2023 del
Tribunale di Salerno, condanna, altresì, al pagamento della somma di euro Controparte_1
14.213,80, oltre interessi nella misura legale dalla domanda e sino al soddisfo, in favore di parte appellante, confermata per il resto la sentenza impugnata;
3. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante, liquidate in euro 355,50 spese ed euro 3.000,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali. La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 16/ 05/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 5/5