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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. Cron. 615/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) Dott.ssa Maria Luisa Crucitti Presidente
2) Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3) Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello rg 615/23 proposto avverso la sentenza n. 1782/2023 depositata il 02.11.2023 dal Tribunale di Reggio Calabria
tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angiolino Parte_1
Palermo, p.e.c.: e Laura E. Pellicanò, Email_1
p.e.c.: Email_2
- appellante -
CONTRO
, in persona Controparte_1 del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Magda Santagati, p.e.c. Email_3
- appellata -
NONCHE' CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco P. Geraci, p.e.c.: CP_2
-appellato - Email_4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c., depositato in data 03/08/2022, la ricorrente, dirigente Medico Psichiatra di primo livello presso l' Parte_1 [...]
, impugnava la deliberazione n. 354 del 2/04/2021 del Commissario Parte_2
straordinario dell' con la quale, all'esito dell'espletamento Parte_2
della procedura prevista nel bando interno riservato al personale dirigenziale indetta per il “conferimento dell'incarico di sostituzione, a tempo determinato, per mesi nove, eventualmente prorogabili di altri nove, per la direzione della Struttura complessa di Psichiatria (SPDC) c/o GOM di Reggio Calabria”, era stato conferito al Dott. l'incarico in sostituzione ex art. 22 , comma 4, CCNL 2016- CP_2
2018.
La difesa della ricorrente, dopo avere riportato analiticamente tutte le attività lavorative, gli incarichi, le attività di docenza, le specializzazioni, i corsi di perfezionamento di durata annuale e quadriennale, master in Bioetica e altro in
Management Sanitario e Socio-Sanitario oltre alle pubblicazioni curate inerenti alla propria specializzazione, deduceva che: in data 31.01.2020 era stato indetto dall'
[...]
con avviso interno e riservato al personale dirigenziale Parte_2
dipendente di ruolo, il conferimento dell'incarico di sostituzione a tempo determinato, per nove mesi prorogabili, per la direzione della Struttura Complessa di
Psichiatria presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Reggio Calabria per il quale inoltrava domanda con la documentazione dei titoli posseduti, dell'esperienza professionale acquisita e degli incarichi ricoperti;
in data 2 aprile 2021 veniva pubblicata la delibera del Commissario Straordinario n. 354 di presa d'atto del verbale della Commissione valutatrice, che individuava nel Dott. il soggetto CP_2
destinatario del conferimento con un punteggio complessivo di 35 punti a fronte dei
33 riconosciuti alla dott.ssa la Commissione nella valutazione dei candidati Pt_1
aveva commesso gravi errori ed omissioni a danno della dott.ssa nel Pt_1
verbale di seduta della Commissione, deputata alla valutazione dei candidati, del 2 ottobre 2020, si evinceva che lo scarto che aveva assegnato al dott. il punteggio CP_2
superiore e fatto ottenere il conferimento era stato determinato dalla valutazione superiore data allo stesso (due punti in più riconosciuti al dott. rispetto alla CP_2 dott.ssa relativamente alle “Attività Organizzativa clinico-assistenziale” Pt_1
(valutata al dott. 8 punti e alla dott.ssa 6 punti); la predetta attività CP_2 Pt_1
non era altro che l'attività giornaliera che veniva svolta in reparto e a cui era deputata l'equipe medica, nell'orario proprio di lavoro, chiaramente per distinzione di ruoli e mansioni (dirigenti medici, infermieri, personale amministrativo), che serviva ad organizzare, al meglio, quanto necessario alla attività assistenziale e clinica dei pazienti ricoverati;
trattandosi di attività ordinaria questa non era supportata da alcuna documentazione cartacea ulteriore alle cartelle cliniche dei pazienti che attestava la “casistitica” dei casi presenti in reparto o la “complessità quali- quantitativa della stessa” o “l'entità delle risorse gestite e la complessità dei processi gestiti” come vi era riportato nel bando a specificazione del criterio detto;
questa ulteriore ed eventuale attività, che aveva comportato un punteggio superiore al dott.
non risultava suffragata neanche dalla documentazione dallo stesso presentata CP_2
o dichiarata per la partecipazione all'avviso interno oggetto di ricorso, della quale la dott.ssa aveva richiesto copia in sede di accesso agli atti e, tra questi, non Pt_1
vi era nulla che fosse riconducibile alla attività suddetta;
conseguentemente, era incomprensibile che proprio questa valutazione potesse essere differente tra i due dirigenti medici e come abbia potuto il dott. dimostrare lo svolgimento di tale CP_2
attività in misura maggiore a quella ordinariamente spiegata e come la Commissione abbia potuto assegnare un punteggio differente;
tale assegnazione era stata frutto della determinazione di un componente della Commissione valutatrice, e cioè del dott. che, in occasione di un colloquio con la dott.ssa avvenuto il Per_1 Pt_1
2 settembre 2021, successivamente alla pubblicazione della delibera di assegnazione, aveva apertamente dichiarato che questa valutazione, favorevole al dott. era CP_2
dipesa dal fatto che, a parer suo, e di quanto dallo stesso dott. a lui dichiarato CP_2
Per_ egli era persona più capace: “il lavoro che fa (ndr. Dott. non è il lavoro CP_2
che fai tu” (dott.ssa , screditando l'operato della ricorrente: “non hai le Pt_1
capacità di stare in SPDC” (dott. e nella stessa occasione, durante il Per_1
colloquio, contattava telefonicamente lo stesso dott. comunicandogli il CP_2
colloquio in corso, dichiarando che il criterio Attività Clinico Assistenziale era una sua valutazione e chiedendogli di fargli una relazione dettagliata per sollevare la dott.ssa dall'incarico (in SPDC) e spostarla in altra sede e in altro servizio;
Pt_1
che la non procedeva alla valutazione di due degli incarichi dalla CP_3
stessa ricoperti nel corso del servizio nel settore sanitario pubblico, in particolare:
Responsabile titolare del Modulo Organizzativo di “Terapia Psichiatrica ex art 116
DPR 384/90, (svolto da maggio 1995 a settembre 1997, corrispondente alla direzione di Struttura Semplice) e di Responsabile del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
(S.P.D.C.) presso l'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta da gennaio 1996 a febbraio
1997, corrispondente alla direzione di Struttura Complessa;
i due incarichi infatti erano stati retribuiti con le relative indennità allora previste infatti la denominazione di Struttura Complessa o la sua creazione era stata frutto del D. Lgsl. 229/1999, emanato successivamente agli incarichi svolti dalla ricorrente (l'ultimo è del 1997), quindi l'incarico non poteva certo essere denominato in tal modo;
tali incarichi costituivano uno dei cinque criteri, unitamente all'anzianità di servizio, alla formazione professionale manageriale e alle attività organizzative clinico- assistenziali e scientifiche, cui il bando aveva vincolato la valutazione comparativa degli idonei e dunque la scelta;
in mancanza di queste omissioni l'esito della graduatoria sarebbe stato ribaltato a favore della dott.ssa che si sarebbe Pt_1
collocata prima in graduatoria.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità, e dunque annullata, la delibera n. 354 del 02/04/2021 di conferimento al controinteressato dell'incarico di sostituzione di dirigente di struttura complessa ai sensi dell'art. 22 ccnl applicato;
accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subìto, da commisurarsi all'indennità di sostituzione per tali casi stabilita dal citato art. 22 ccnl in misura di € 600,00 mensili, ovvero da commisurarsi
Parte ad altra somma da stabilirsi in via equitativa, e conseguentemente condannata la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno subito nella misura suddetta e pari, quanto alle prime dodici mensilità, ad €
7.200,00, ma con l'aggiunta di quelle maturate e maturande nel prosieguo stante la proroga di fatto dell'incarico al controinteressato, ovvero altra somma ritenuta di giustizia ed in ogni caso oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole scadenze mensili fino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite.
Nella resistenza dell' con la Sentenza n. CP_1 Parte_3
1782/2023 del 2 novembre 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso.
Avverso la sentenza ha interposto appello la dott.ssa per i motivi di seguito Pt_1
trattati.
Si sono costituiti gli appellati per difendersi.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter con termine fino al 23/10/2025 la camera di consiglio è stata tenuta il 24/10/2025.
Motivi della decisione
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato sulla base della motivazione di seguito trascritta: < La ricorrente è dirigente Medico Psichiatra di primo livello presso l' . Con il ricorso, depositato il 03/08/2022, la Parte_2
ricorrente impugna la deliberazione n. 354 del 2/04/2021 del
[...]
con la quale nella parte qui di interesse Parte_4
(infatti l'atto concerne anche il conferimento di altri incarichi di sostituzione in diverse Strutture Complesse dislocate nel territorio), all'esito dell'espletamento della procedura prevista nel bando interno riservato al personale dirigenziale indetta per il “conferimento dell'incarico di sostituzione, a tempo determinato, per mesi nove, eventualmente prorogabili di altri nove, per la direzione della Struttura complessa di Psichiatria (SPDC) c/o GOM di ”, era stato conferito Parte_2
al Dott. l'incarico in sostituzione ex art. 22 , comma 4, CCNL 2016- CP_2
2018.
Chiede: “-accertare e dichiarare l'illegittimità, e dunque annullare, la delibera n.
354 del 02/04/2021 di conferimento al
contro
-interessato dell'incarico di sostituzione di dirigente di struttura complessa ai sensi dell'art. 22 (ex art.18) CCNL applicato;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, dott.ssa al risarcimento Pt_1
del danno patrimoniale subìto, da commisurarsi all'indennità di sostituzione per tali casi stabilita dal citato art. 22 (ex art. 18) CCNL in misura di € 600,00 mensili, ovvero da commisurarsi ad altra somma da stabilirsi in equitativa, e Part conseguentemente condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno subito nella misura suddetta, ad oggi pari alla somma complessiva di € 7.200,00 (€ 600,00 x 12 mensilità dalla assegnazione dei primi di aprile 2021, per un massimo di 12 mesi per le ragioni dette) ed in ogni caso la maggior somma tra interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo o altra somma ritenuta di giustizia”.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio come in epigrafe indicato, si sono costituiti l' (nel prosieguo Controparte_1
Part brevemente solo “ ”) ed il dott. resistendo al ricorso e CP_2
chiedendone l'integrale rigetto.
§ 2.1. Può subito trattarsi la preliminare eccezione di “inammissibilità della domanda” che la difesa del controinteressato vorrebbe far discendere dal “giudicato esterno” rappresentato dall' ordinanza cautelare tra le stesse parti emessa nel procedimento n RG 1139/2019, giudizio nel quale la dr.ssa sulla scorta di Pt_1
motivazioni sovrapponibili a quelle qui proposte, aveva impugnato il conferimento di un precedente incarico di sostituzione temporaneo al Dr. CP_2
L'eccezione è infondata.
E' sufficiente rilevare che l'ordinanza cautelare emessa nel procedimento n RG
1139/2019 aveva ad oggetto l'impugnazione della delibera n. 1085 del 20/11/2018 e di ogni atto ad essa connesso e consequenziale, delibera con la quale – all'esito della procedura di cui ad un altro Avviso interno – si era conferito al dr. l'incarico CP_2
temporaneo di sostituzione per mesi sei nella direzione di struttura complessa di
Psichiatria.
La difesa della ricorrente allega la pendenza in appello del ricorso ordinario proposto avverso la predetta delibera del 2018.
In ogni caso i precedenti giudiziari tra le parti riguardano procedura diversa da quella per cui è la presente causa.
Pertanto il precedente provvedimento cautelare emesso nel procedimento n RG
1139/2019 non può precludere e rendere inammissibile il ricorso che ci occupa in quanto, nonostante la somiglianza e/o sovrapponibilità delle doglianze, l'oggetto della presente causa è diverso ed attiene ad un successivo ed autonomo avviso interno per il conferimento di incarico di sostituzione sempre ex art. 22, comma 4,
CCNL di settore.
§ 3. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Occorre premettere che alla presente fattispecie sono applicabili i principi sanciti da Cass. SU n 15764/2011 (richiamata anche dalla difesa della ricorrente) con riferimento alla diversa fattispecie della procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, procedura che non ha alcuna natura concorsuale, in cui la commissione predispone un elenco di candidati idonei da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale.
Il principio di diritto è che la scelta, pur se fiduciaria, non può, in ogni caso, violare i generali canoni di correttezza e buona fede che presiedono ogni rapporto contrattuale, ma l'eventuale accertamento di tale violazione non determina, in assenza di una specifica previsione che lo preveda, l'invalidità dell'atto potendo, invece, costituire solo fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei candidati non prescelti.
La domanda della ricorrente, coerentemente a tali principi di diritto, è volta ad ottenere l'accertamento della dedotta illegittimità della delibera impugnata come presupposto e fonte di responsabilità risarcitoria nei suoi confronti quale candidata
– a suo dire ingiustamente - non prescelta.
§ 3.2. La ricorrente lamenta proprio la violazione dei principi di correttezza e buona
Part fede dalla Commissione valutatrice dell' , per le ragioni nel prosieguo esposte.
§ 3.3. Deve precisarsi (pur se trattasi di dato assolutamente pacifico) che l'incarico temporaneo per cui è causa è disciplinato dall'art. 22, comma 4, del CCNL di settore,
e nel caso di specie va a coprire l'assenza del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato;
l'incarico di sostituzione è temporaneo, essendo previsto per il tempo necessario ad espletare le procedure previste dalla legge per la nomina del nuovo direttore. La sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale, secondo i principi del comma 2 (che qui non sono oggetto di alcuna contestazione) integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati.
L'arbitrarietà – secondo la prospettazione della ricorrente - della valutazione comparata tra il suo curriculum e quello del dr. sarebbe significativa della CP_2
violazione del principio di correttezza e buona fede, oltreché di trasparenza buon andamento e imparzialità dell'azione della Pubblica Amministrazione, ritenendo la ricorrente che all'esito della valutazione comparata l'incarico avrebbe dovuto essere conferito a lei.
§ 3.4. Preliminarmente alla disamina delle censure della ricorrente, è opportuno richiamare l'attività svolta dalla Commissione dell'ASP ed i criteri dalla stessa indicati ai fini della procedura di valutazione, per come riportati nel verbale del
02.10.2020 della stessa (verbale versato in atti dalla ricorrente). CP_3
Nel suddetto verbale del 02.10.2020, la Commissione esaminatrice per l'affidamento temporaneo ex art. 22 CCNL Dirigenza Medica dell'incarico in questione, “procede all'esame delle domande, sulla base di quanto prodotto ed attestato dagli istanti, nonché alla valutazione secondo i criteri sotto declinati. … A questo punto, la
Commissione procede a dettagliare i criteri che informeranno la procedura di valutazione, nello spirito del disposto di cui al comma 4 dell'art 22 CCNL 2016-
2018, che testualmente recita “la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore
Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai
DPR 483 e 484/1997 ”.
Al fine di quanto sopra, in riferimento alla presente procedura che per definizione e da acclarati riscontri giurisprudenziali esula dall'assumere carattere concorsuale, la Commissione procede alla predeterminazione dei criteri e punteggi per la prefata valutazione comparata dei curricula, secondo specifiche aree di valutazione, individuate anche al fine di valorizzare le esperienze lavorative prettamente pertinenti alle finalità specifiche oggetto di incarico, nel rispetto delle esigenze di governance aziendali che si assumono quali determinanti in special modo in rapporto al coevo stato di emergenza sanitaria. ”
Nel predetto verbale la prosegue individuando le seguenti aree di CP_3
valutazione: a) Anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale ( di ruolo e non di ruolo) ; b) Tipologia degli incarichi conferiti : con riguardo al grado di autonomia degli stessi, la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture e nelle strutture medesime;
c) Formazione professionale – manageriale: con particolare riguardo alle attività di programmazione e organizzazione delle risorse;
d) Attività organizzativa clinico-assistenziale: ove assuma particolare rilievo la casistica presentata, la complessità quali-quantitativa della stessa, l'entità delle risorse gestite, e la complessità dei processi gestiti;
e) Attività scientifica.
La Commissione stabiliva che “per ciascuna delle aree di valutazione del curriculum, verrà assegnato un giudizio sintetico espresso come segue: a)
Insufficiente=5; b) Sufficiente=6; c) Adeguata=7; d) Discreta=8; e) Buona=9; f)
Ottima= 10.
Il punteggio massimo attribuibile sarà pertanto pari a 50 punti;
quello minimo pari a 30 punti.”
Sulla base di tali criteri la Commissione ha valutato le istanze della dr.ssa Pt_1
e del dr. (in tutto erano state presentate quattro istanze, due delle quali però CP_2
non valutabili per mancanza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 22 del CCNL).
Più precisamente la Commissione ha attribuito al dr. ed alla dr.ssa CP_2 Pt_1
identico punteggio per quattro aree di valutazione, invece per l'area di valutazione denominata Attività organizzativa clinico-assistenziale al dr. è stato assegnato CP_2
punteggio “8” ed alla dr.ssa è stato assegnato punteggio “6”. Pt_1
Questa differenza di punteggio riferita all'area Attività organizzativa clinico- assistenziale ha determinato un punteggio complessivo per il dr. pari a punti CP_2
35 e per la dr.ssa pari a punti 33. Pt_1
§ 3.5. In primo luogo la ricorrente si duole del minor punteggio attribuitole per l'area “Attività Organizzativa clinico-assistenziale”, deducendo che si tratterebbe dell'attività giornaliera che viene svolta in reparto e a cui è deputata l'equipe medica per cui “trattandosi di attività ordinaria questa non è supportata da alcuna documentazione cartacea ulteriore alle cartelle cliniche dei pazienti che attesti la
“casistitica” dei casi presenti in reparto o la “complessità quali-quantitativa della stessa” o “l'entità delle risorse gestite e la complessità dei processi gestiti” come vi è riportato nel bando a specificazione del criterio detto”.
“Tanto è vero che questa ulteriore ed eventuale attività, che ha comportato un punteggio superiore al dott. non risulta suffragata neanche dalla CP_2
documentazione dallo stesso presentata o dichiarata per la partecipazione all'avviso interno oggetto di ricorso, della quale la dott.ssa ha richiesto copia in sede Pt_1
di accesso agli atti e qui depositata e cioè tra gli atti non vi è nulla che sia riconducibile alla attività suddetta (doc. 08)”.
“Pertanto riesce difficile comprendere come proprio questa valutazione possa essere differente tra i due dirigenti medici e come abbia potuto il dott. dimostrare lo CP_2
svolgimento di tale attività in misura maggiore a quella ordinariamente spiegata e come la Commissione abbia potuto assegnare un punteggio differente”.
Part
§ 3.6. Sul punto la difesa dell' deduce: “Quanto alla valutazione dell'attività clinica assistenziale, la ricorrente da un lato afferma che trattasi di attività non documentabile e non documentata né dal lei né dal controinteressato, dall'altro lamenta la carenza di atti che possano giustificare il maggior punteggio attribuito al dott. CP_2
Invero il dott. negli anni precedenti all'avviso ha svolto presso l'SPDC attività CP_2
di coordinamento e responsabilità in forza dell'art 22 CCNL di settore, certamente con compiti e funzioni di diversa natura e complessità rispetto a quelle svolte dalla dott.ssa Pt_1
L'attività clinico assistenziale espletata dal dott. in considerazione CP_2
dell'incarico di responsabilità del reparto, non può essere equiparata a quella svolta dal ricorrente, senza che in ciò possa intravedersi alcun profilo di irragionevolezza.
Tanto è attestato anche dalla attuale dirigente del dipartimento di salute mentale nella relazione che si allega (doc.1)
Si ritiene pertanto che la valutazione sia stata ragionevole e congrua.”. Part Tali puntuali deduzioni difensive dell' rendono palese l'infondatezza delle censure della ricorrente.
E' opportuno premettere che la discrezionalità valutativa e, quindi, nel caso di specie
Part la valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati effettuata dall' , non è sindacabile nel merito.
Ciò premesso e restando nei limiti ammissibili del sindacato giurisdizionale relativamente alla dedotta “arbitrarietà” quale indice della presunta violazione dei principi di correttezza e buona fede, ci si limiterà in questa sede a rilevare che il dato
Part oggettivo eccepito dall' (“L'attività clinico assistenziale espletata dal dott.
in considerazione dell'incarico di responsabilità del reparto”) sgombra il CP_2
campo dalla censura di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso punteggio assegnato per l'area di valutazione.
Il sillogismo sul quale si fonda la doglianza della ricorrente è che essendo eguale
“l'attività giornaliera che viene svolta in reparto” non sarebbe ragionevole la differenziazione di punteggio. Ma il presupposto della identica attività giornaliera svolta in reparto viene meno per effetto del sopra riferito dato oggettivo, sicchè non appare “irragionevole” l'assegnazione di un punteggio diverso.
Pertanto nel caso di specie non emerge la dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Per completezza deve darsi atto che - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente (“questa ulteriore ed eventuale attività, che ha comportato un punteggio superiore al dott. non risulta suffragata neanche dalla documentazione dallo CP_2
stesso presentata o dichiarata per la partecipazione all'avviso interno oggetto di ricorso”) – nel curriculum vitae, presentato per la partecipazione all'avviso interno per cui è la presente causa, il dr. ha dichiarato: “ Dal novembre 2018 al CP_2
novembre 2019 Direttore FF UOC in seguito a concorso riservato ex CP_4
art. 18 ( 6 mesi più 6 mesi ) delibera n. 1085 del 20.11.2018. Dal dicembre 2019 a tutt'oggi, indicato sostituto responsabile dal Direttore DSM, ad interim Direttore
UOC di .” (cfr. doc. 8 prodotto dalla ricorrente). CP_4 Parte_2
Concludendo, l'attribuzione da parte della Commissione esaminatrice di un punteggio differente per l'area di valutazione “Attività Organizzativa clinico- assistenziale” appare scevra dalle censure di violazione dei principi di correttezza e buona fede.
§ 4. La ricorrente lamenta inoltre che: “non vengono valutati a scapito della dott.ssa i titoli documentati e allegati, anche, alla presente domanda e si fa Pt_1
riferimento ai lavori di: Responsabile titolare del Modulo Organizzativo di “Terapia
Psichiatrica ex art 116 DPR 384/90, (svolto da maggio 1995 a settembre 1997, corrispondente alla direzione di Struttura Semplice) e di Responsabile del Servizio
Psichiatrico Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) presso l'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta da gennaio 1996 a febbraio 1997 (stesso incarico di cui oggi si discute), corrispondente alla direzione di Struttura Complessa.”
Part Sul punto l' contesta ed eccepisce: “quanto alla mancata valutazione degli incarichi si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il punteggio attribuito alla ricorrente è stato sette e non zero. Il medesimo punteggio è stato attribuito al dott. Si ritiene quindi che la doglianza sia del tutto infondata.” CP_2
Osserva il giudicante che nel verbale del 02.10.2020 della Commissione esaminatrice per l'affidamento temporaneo ex art. 22 CCNL dell'incarico in questione, quanto all'area di valutazione “Tipologia degli incarichi conferiti” la
Commissione ha attribuito il punteggio sintetico di “7” punti alla dr.ssa Pt_1
(anche al dr. ha attribuito il punteggio sintetico di “7” punti). CP_2
Pertanto la generica doglianza di omessa valutazione dei titoli non trova riscontro.
Per altro deve rammentarsi che nessuna norma di legge o contrattuale prevede uno specifico punteggio da assegnare per le diverse “tipologie di incarichi” e che il criterio che la stessa Commissione esaminatrice si era data prevedeva una valutazione sintetica per ogni area di valutazione.
§ 5. In conclusione, nel caso di specie la valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati (le odierne parti in causa, dr.ssa e dr. ex art. 22 Pt_1 CP_2
del CCNL di settore, effettuata dalla Commissione esaminatrice per l'incarico di sostituzione in questione, risulta esente dalla violazione dei generali principi di correttezza e buona fede eccepiti dalla ricorrente, viene così meno il presupposto della domanda risarcitoria>>. Con l'appello la contesta il capo della sentenza che concerne la presunta Pt_1
erronea valutazione della attività clinico assistenziale, quello relativo alla valutazione
Parte dei titoli, e la parte in cui non è stata valutata la condotta discriminatoria dell'
La principale doglianza sollevata da parte appellante riguarda le erronee affermazioni, in fatto e diritto, rinvenibili nella sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, anziché entrare nel merito della dedotta questione concernente la presunta errata attribuzione al Dott. di un maggior punteggio relativamente CP_2
all'area “Attività Organizzativa clinico-assistenziale” [due punti in più (totale 8) rispetto a quelli riconosciuti alla Dott.ssa (totale 6)], si sarebbe solo limitato Pt_1
Parte a fare proprie le infondate deduzioni dell' che obiettavano l'impossibilità di documentare lo svolgimento di tale “Attività”.
In particolare, l'appellante obietta che il Dott. con la domanda di CP_2
partecipazione al bando interno, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di tale “Attività..in misura maggiore a quella ordinariamente spiegata..”. Di conseguenza, non essendo giustificata da alcun documento, la diversa valutazione di punteggio attribuita dalla Commissione al Dott. relativamente all'area “Attività Organizzativa clinico-assistenziale” deve CP_2
ritenersi arbitraria e discriminatoria in violazione del principio generale della buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civile, la Delibera n. 354 del
02/04/2021 del Commissario andrebbe annullata. Inoltre, in conformità Parte_4
del principio affermato dalla Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n.
15764/2011, l'appellante ritiene sussistere i presupposti per legittimare la pretesa risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali che la stessa avrebbe subito a seguito del mancato conferimento dell'incarico.
Altra censura sollevata con l'appello riguarderebbe l'operato della Commissione di valutazione, per non aver attribuito in sede di comparazione dei titoli il maggior punteggio che la Dott.ssa avrebbe avuto diritto di ottenere se i suoi Pt_1
componenti avessero correttamente valutato i titoli professionali c.d. “siciliani” inseriti nel suo curriculum.
Al riguardo, inoltre, l'appellante censura anche sotto l'aspetto procedurale la decisione impugnata in quanto non risulterebbe una specifica motivazione del primo giudice in ordine alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado
(prova testimoniale, interrogatorio formale, nonché quello atipico di cui al capitolo
11 del ricorso).
Riassunti i motivi di appello, il ricorso è infondato.
L'accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata è pienamente condivisibile per le ragioni di seguito esposte.
Le motivazioni addotte dal primo giudice in ordine alla regolare assegnazione del maggiore punteggio attribuito dalla Commissione valutatrice a favore del Dott. CP_2
per l'area di valutazione “Attività Organizzativa clinico-assistenziale”, appaiono scevre dai vizi sia logici che giuridici lamentati da parte appellante.
Il Tribunale ha innanzitutto chiarito qual è secondo la previsione contrattuale
(valutazione comparata ex art. 22 CCNL dei Dirigenti per l'affidamento temporaneo dell'incarico) l'attività che la Commissione di valutazione deve svolgere nell'ambito di una procedura selettiva in tema di sostituzioni temporanee. Opportunamente in sentenza è stato quindi chiarito che l'attività selettiva di competenza della
Commissione di valutazione, viene svolta in base ad una "analisi comparativa" su vari parametri (curricula, titoli professionali, competenze organizzative e gestionali, volumi dell'attività svolta, aderenza al profilo ricercato ed esiti di un colloquio).
Tale attività di valutazione, che confluisce in una graduatoria (con relativi punteggi ai candidati), riveste comunque carattere preparatorio al provvedimento finale di conferimento dell'incarico il quale, in ogni caso, mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del Direttore generale.
Il primo giudice ha quindi ritenuto di dover evidenziare il carattere non concorsuale della procedura selettiva ex art. 22 ccnl 2016-2019 che, pur prevedendo la fase della selezione su base comparativa rimessa alla Commissione di valutazione, si conclude
Parte con la fase di nomina affidata alla scelta del Direttore generale dell' (nel caso in esame del Commissario Straordinario), scelta che, in quanto strumentale al raggiungimento del fine pubblico perseguito dall' assume carattere CP_1
fiduciario di natura privatistica. E quindi, la decisione in ordine al conferimento dell'incarico al candidato partecipante rimane comunque affidata alla discrezionalità del Direttore generale e non è sindacabile nel merito. Ciò premesso, quanto alla prima censura, inerente alla questione relativa alla valutazione della attività clinico assistenziale, si rileva come la dott.ssa da Pt_1
un lato, afferma che trattasi di attività non documentabile e non documentata, né dal lei, né dal controinteressato, dall'altro, lamenta la carenza di atti che possano giustificare il maggior punteggio attribuito al dott. CP_2
Occorre rilevare, contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, come il maggiore punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione risulti giustificato.
Sul punto, come osservato dal primo Giudice in sentenza, nel proprio curriculum il
Dott. ha riportato l'attività professionale svolta nel corso degli anni (“ Dal CP_2
novembre 2018 al novembre 2019 Direttore FF UOC in seguito a CP_4
concorso riservato ex art. 18 ( 6 mesi più 6 mesi ) delibera n. 1085 del 20.11.2018.
Dal dicembre 2019 a tutt'oggi, indicato sostituto responsabile dal Direttore DSM, ad interim Direttore UOC di ”). CP_4 Parte_2
Invero il negli anni precedenti all'avviso aveva già svolto presso l'SPDC CP_2
attività di coordinamento e responsabilità in forza dell'art 22 CCNL di settore, certamente con compiti e funzioni di diversa natura e complessità rispetto a quelle svolte dalla dott.ssa Pt_1
Tale circostanza trova riscontro anche nella relazione dell'attuale Dirigente del dipartimento di salute mentale, nella parte in cui si legge “per il periodo di riferimento in ricorso, non può ritenersi che la Dott.ssa avesse esercitato Pt_1
la stessa attività espletata dal Dott. ciò in quanto l'attività organizzativo CP_2
clinica – assistenziale, espletata precedentemente in forza dell'art. 22 dal Dr. CP_2
richiedeva l'esercizio di attività di coordinamento e responsabilità di diversa natura e tipologia rispetto a quelle svolte dalla Dott.ssa . Pt_1
E quindi, proprio in considerazione del maggior carico di responsabilità e per l'attività clinico assistenziale svolte dal Dott. in qualità di responsabile del CP_2
reparto durante i periodi in cui ha sostituito il Responsabile della Struttura complessa di Psichiatria, il maggior punteggio assegnato dalla Commissione in sede di valutazione dei curricula dei due Dirigenti risulta, come rilevato in sentenza dal primo giudice, scevro dalle censure di violazione dei principi di correttezza e buona fede. E' evidente che il maggior punteggio assegnato è scaturito da una valutazione complessiva degli incarichi svolti dal Dott. CP_2
La Commissione ha, quindi, legittimamente valorizzato le esperienze lavorative di quest'ultimo prettamente pertinenti alle finalità specifiche oggetto di incarico, nel rispetto delle esigenze di governance aziendale, senza che in ciò possa ravvisarsi alcun profilo di illogicità o manifesta irragionevolezza.
La Dott.ssa contesta, altresì, la mancata valutazione dei due incarichi Pt_1
siciliani dalla stessa ricoperti dal 1995 al 1997, in particolare, l'incarico di Dirigente
Responsabile del Servizio di Diagnosi e Cura, presso l'Ospedale di Sant'Elia o il modulo funzionale ai sensi del DPR 384/90 (corrispondenti, a suo dire, alle successive figure istituite di dirigente struttura semplice e complessa, in quanto identiche per mansioni svolte, responsabilità e trattamento economico).
Invero, se tali incarichi fossero stati presi in debita considerazione dalla
Commissione valutatrice, il Dott. che tali incarichi non li ha mai ricoperti, non CP_2
avrebbe dovuto ottenere lo stesso punteggio della Dott.ssa per la voce Pt_1
“tipologia di incarichi conferiti”.
Sul punto, il Giudice di prime cure ha rilevato che i titoli, viceversa, sono stati valutati attribuendo alla il punteggio sette, punteggio che scaturisce da un legittimo Pt_1
criterio che la Commissione esaminatrice aveva previamente stabilito, non essendoci norme di legge o di contratto che impongano un particolare punteggio per valutare i titoli.
Appare destituita di fondamento la censura, riproposta in questa fase di giudizio, circa la erroneità dell'utilizzo di un punteggio sintetico con riferimento alla valutazione dei titoli.
Inoltre e soprattutto la scelta di attribuire per ciascuna area di valutazione un punteggio appare esente, come ritenuto dal giudice, da violazione dei criteri di correttezza e buona fede.
La nomina infatti è e resta di carattere fiduciario e deriva da una valutazione complessiva delle posizioni, che, come la stessa appellante ammette, sono molto vicine in quanto a titolo di servizio e di carriera. D'altronde, l'attività di attribuzione di punteggi da parte di una commissione consiste nella valutazione di candidati, utilizzando criteri predefiniti, per formulare un giudizio;
giudizio tecnico che è discrezionale e sindacabile solo in caso di palese illogicità o manifesta irragionevolezza, vizi che non si riscontrano nel caso in esame.
A ciò si aggiunga che-sempre con riferimento ai medesimi incarichi asseritamente non oggetto di idonea valutazione- questa Corte con la sentenza n. 632/2020,ha affermato: <non è censurabile l'omessa valutazione dei due incarichi ricoperti non avendo la dimostrato di struttura semplice né pt_1
complessa, né prevedendosi nell'avviso interno la considerazione anche di strutture equiparate o equiparabili.
La tipologia di incarichi di struttura semplice o complessa è stata introdotta dal dlgs n. 229 del 1999 che ha modificato l'art 15 dlgs 502 del 1992 .
L'avviso della procedura non prevedeva anche strutture equiparate per cui la denominazione di struttura semplice o complessa andava intesa nel senso proprio e tecnico, senza figure equipollenti.
Pertanto non sussiste la lamentata illegittimità.
A fronte della specifica individuazione nell'avviso (che si caratterizza quale lex specialis cui si autovincola l'ente che promuove la “selezione”) dei soli incarichi pregressi di direzione di struttura semplice o complessa ( con previsione di separato punteggio per ciascun anno di servizio così prestato) , quali “titoli” da aggiungere a quelli per anzianità di servizio e attività clinico-assistenziale e scientifiche , è privo di specificità rilevare, come fa l'appellante, che “i documenti allegati, infatti, parlano chiaro” e che “le strutture sopra citate dell'azienda sanitaria di
Caltanissetta” sarebbero “da ricondurre alle attuali strutture semplice e complessa”.
Alla riconducibilità di quei moduli organizzativi (di cui la è stata a suo Pt_1
tempo responsabile) alle strutture semplice e complessa non potrebbe pervenirsi deducendo un difetto di contestazione delle controparti, trattandosi non di circostanze fattuali comuni alle parti, bensì della qualificazione di incarichi pregressi ( questi sì incontestati nella loro storicità, oltre che documentali) e della corrispondente interpretazione dell'avviso interno nella parte relativa ai criteri di valutazione;
accertamenti quest'ultimi demandati al giudicante e da provare rigorosamente dal ricorrente in quanto fatti costitutivi della pretesa azionata (avendo lamentato nel ricorso originario propria l'omessa valutazione “degli incarichi ricoperti …nonostante ciò fosse oggetto del bando … come criterio di valutazione dei candidati… in mancanza di queste omissioni l'esito della graduatoria sarebbe stato ribaltato a favore della dottoressa che si sarebbe collocata prima in Pt_1
graduatoria ...”)..
Per contestare poi il rilievo del primo giudice, secondo cui l'avviso di gara non prevedeva la possibilità di valutare “anche strutture equiparate” o “equipollenti” alle strutture semplici o complesse, l'appellante si limita a dedurre che nella fattispecie non sarebbe necessario detto procedimento logico e giuridico di riconduzione poiché avremmo “le medesime entità giuridiche, che semplicemente hanno ad un certo punto cambiato nome”, ma anch'essa si risolve in mera affermazione , non supportata da dati concreti ad es. circa i moduli organizzativi dell' di Caltanissetta diretti dalla ricorrente. Controparte_5
Peraltro un siffatto modo di intendere gli incarichi ricoperti cozza in tutta evidenza con la tassatività dei criteri valutativi e con la ineludibile necessità di chiarezza e trasparenza degli stessi, costituenti garanzia della loro effettiva immodificabilità, senza i quali non sarebbe assicurata la funzione della preventiva e univoca individuazione dei criteri di scelta, che è quella di delimitare effettivamente l'azione dell' amministrazione in sede di comparazione dei curricula e nel contempo consentire a tutti i candidati di verificarne l'osservanza>>.
Orbene la motivazione sopra trascritta è condivisa ed utilizzabile trattandosi dei medesimi incarichi e delle stesse doglianze.
In conclusione non vi sono profili discriminatori, nè violazione dei canoni di correttezza e buona fede che possano giustificare profili risarcitori in favore dell'appellante.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM
n.147/2022 valori dimidiati tenendo conto della questione oggetto del gravame;
spese da distrarre in favore del procuratore antistatario del Libri ex art. 93 cpc. Ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro l' Parte_1 [...]
, nonché contro il dott. e Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 1782/2023 depositata il 02.11.2023 dal Tribunale di Reggio
Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado che liquida per ciascuno di essi in complessivi € 2.906,00 per compensi oltre accessori di legge, da distrarre limitatamente al procuratore dell'appellato all' Avv. Francesco P. Geraci;
CP_2
3) l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) Dott.ssa Maria Luisa Crucitti Presidente
2) Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3) Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello rg 615/23 proposto avverso la sentenza n. 1782/2023 depositata il 02.11.2023 dal Tribunale di Reggio Calabria
tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angiolino Parte_1
Palermo, p.e.c.: e Laura E. Pellicanò, Email_1
p.e.c.: Email_2
- appellante -
CONTRO
, in persona Controparte_1 del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Magda Santagati, p.e.c. Email_3
- appellata -
NONCHE' CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco P. Geraci, p.e.c.: CP_2
-appellato - Email_4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c., depositato in data 03/08/2022, la ricorrente, dirigente Medico Psichiatra di primo livello presso l' Parte_1 [...]
, impugnava la deliberazione n. 354 del 2/04/2021 del Commissario Parte_2
straordinario dell' con la quale, all'esito dell'espletamento Parte_2
della procedura prevista nel bando interno riservato al personale dirigenziale indetta per il “conferimento dell'incarico di sostituzione, a tempo determinato, per mesi nove, eventualmente prorogabili di altri nove, per la direzione della Struttura complessa di Psichiatria (SPDC) c/o GOM di Reggio Calabria”, era stato conferito al Dott. l'incarico in sostituzione ex art. 22 , comma 4, CCNL 2016- CP_2
2018.
La difesa della ricorrente, dopo avere riportato analiticamente tutte le attività lavorative, gli incarichi, le attività di docenza, le specializzazioni, i corsi di perfezionamento di durata annuale e quadriennale, master in Bioetica e altro in
Management Sanitario e Socio-Sanitario oltre alle pubblicazioni curate inerenti alla propria specializzazione, deduceva che: in data 31.01.2020 era stato indetto dall'
[...]
con avviso interno e riservato al personale dirigenziale Parte_2
dipendente di ruolo, il conferimento dell'incarico di sostituzione a tempo determinato, per nove mesi prorogabili, per la direzione della Struttura Complessa di
Psichiatria presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Reggio Calabria per il quale inoltrava domanda con la documentazione dei titoli posseduti, dell'esperienza professionale acquisita e degli incarichi ricoperti;
in data 2 aprile 2021 veniva pubblicata la delibera del Commissario Straordinario n. 354 di presa d'atto del verbale della Commissione valutatrice, che individuava nel Dott. il soggetto CP_2
destinatario del conferimento con un punteggio complessivo di 35 punti a fronte dei
33 riconosciuti alla dott.ssa la Commissione nella valutazione dei candidati Pt_1
aveva commesso gravi errori ed omissioni a danno della dott.ssa nel Pt_1
verbale di seduta della Commissione, deputata alla valutazione dei candidati, del 2 ottobre 2020, si evinceva che lo scarto che aveva assegnato al dott. il punteggio CP_2
superiore e fatto ottenere il conferimento era stato determinato dalla valutazione superiore data allo stesso (due punti in più riconosciuti al dott. rispetto alla CP_2 dott.ssa relativamente alle “Attività Organizzativa clinico-assistenziale” Pt_1
(valutata al dott. 8 punti e alla dott.ssa 6 punti); la predetta attività CP_2 Pt_1
non era altro che l'attività giornaliera che veniva svolta in reparto e a cui era deputata l'equipe medica, nell'orario proprio di lavoro, chiaramente per distinzione di ruoli e mansioni (dirigenti medici, infermieri, personale amministrativo), che serviva ad organizzare, al meglio, quanto necessario alla attività assistenziale e clinica dei pazienti ricoverati;
trattandosi di attività ordinaria questa non era supportata da alcuna documentazione cartacea ulteriore alle cartelle cliniche dei pazienti che attestava la “casistitica” dei casi presenti in reparto o la “complessità quali- quantitativa della stessa” o “l'entità delle risorse gestite e la complessità dei processi gestiti” come vi era riportato nel bando a specificazione del criterio detto;
questa ulteriore ed eventuale attività, che aveva comportato un punteggio superiore al dott.
non risultava suffragata neanche dalla documentazione dallo stesso presentata CP_2
o dichiarata per la partecipazione all'avviso interno oggetto di ricorso, della quale la dott.ssa aveva richiesto copia in sede di accesso agli atti e, tra questi, non Pt_1
vi era nulla che fosse riconducibile alla attività suddetta;
conseguentemente, era incomprensibile che proprio questa valutazione potesse essere differente tra i due dirigenti medici e come abbia potuto il dott. dimostrare lo svolgimento di tale CP_2
attività in misura maggiore a quella ordinariamente spiegata e come la Commissione abbia potuto assegnare un punteggio differente;
tale assegnazione era stata frutto della determinazione di un componente della Commissione valutatrice, e cioè del dott. che, in occasione di un colloquio con la dott.ssa avvenuto il Per_1 Pt_1
2 settembre 2021, successivamente alla pubblicazione della delibera di assegnazione, aveva apertamente dichiarato che questa valutazione, favorevole al dott. era CP_2
dipesa dal fatto che, a parer suo, e di quanto dallo stesso dott. a lui dichiarato CP_2
Per_ egli era persona più capace: “il lavoro che fa (ndr. Dott. non è il lavoro CP_2
che fai tu” (dott.ssa , screditando l'operato della ricorrente: “non hai le Pt_1
capacità di stare in SPDC” (dott. e nella stessa occasione, durante il Per_1
colloquio, contattava telefonicamente lo stesso dott. comunicandogli il CP_2
colloquio in corso, dichiarando che il criterio Attività Clinico Assistenziale era una sua valutazione e chiedendogli di fargli una relazione dettagliata per sollevare la dott.ssa dall'incarico (in SPDC) e spostarla in altra sede e in altro servizio;
Pt_1
che la non procedeva alla valutazione di due degli incarichi dalla CP_3
stessa ricoperti nel corso del servizio nel settore sanitario pubblico, in particolare:
Responsabile titolare del Modulo Organizzativo di “Terapia Psichiatrica ex art 116
DPR 384/90, (svolto da maggio 1995 a settembre 1997, corrispondente alla direzione di Struttura Semplice) e di Responsabile del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
(S.P.D.C.) presso l'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta da gennaio 1996 a febbraio
1997, corrispondente alla direzione di Struttura Complessa;
i due incarichi infatti erano stati retribuiti con le relative indennità allora previste infatti la denominazione di Struttura Complessa o la sua creazione era stata frutto del D. Lgsl. 229/1999, emanato successivamente agli incarichi svolti dalla ricorrente (l'ultimo è del 1997), quindi l'incarico non poteva certo essere denominato in tal modo;
tali incarichi costituivano uno dei cinque criteri, unitamente all'anzianità di servizio, alla formazione professionale manageriale e alle attività organizzative clinico- assistenziali e scientifiche, cui il bando aveva vincolato la valutazione comparativa degli idonei e dunque la scelta;
in mancanza di queste omissioni l'esito della graduatoria sarebbe stato ribaltato a favore della dott.ssa che si sarebbe Pt_1
collocata prima in graduatoria.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità, e dunque annullata, la delibera n. 354 del 02/04/2021 di conferimento al controinteressato dell'incarico di sostituzione di dirigente di struttura complessa ai sensi dell'art. 22 ccnl applicato;
accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subìto, da commisurarsi all'indennità di sostituzione per tali casi stabilita dal citato art. 22 ccnl in misura di € 600,00 mensili, ovvero da commisurarsi
Parte ad altra somma da stabilirsi in via equitativa, e conseguentemente condannata la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno subito nella misura suddetta e pari, quanto alle prime dodici mensilità, ad €
7.200,00, ma con l'aggiunta di quelle maturate e maturande nel prosieguo stante la proroga di fatto dell'incarico al controinteressato, ovvero altra somma ritenuta di giustizia ed in ogni caso oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole scadenze mensili fino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite.
Nella resistenza dell' con la Sentenza n. CP_1 Parte_3
1782/2023 del 2 novembre 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso.
Avverso la sentenza ha interposto appello la dott.ssa per i motivi di seguito Pt_1
trattati.
Si sono costituiti gli appellati per difendersi.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter con termine fino al 23/10/2025 la camera di consiglio è stata tenuta il 24/10/2025.
Motivi della decisione
Con la sentenza appellata il ricorso è stato rigettato sulla base della motivazione di seguito trascritta: < La ricorrente è dirigente Medico Psichiatra di primo livello presso l' . Con il ricorso, depositato il 03/08/2022, la Parte_2
ricorrente impugna la deliberazione n. 354 del 2/04/2021 del
[...]
con la quale nella parte qui di interesse Parte_4
(infatti l'atto concerne anche il conferimento di altri incarichi di sostituzione in diverse Strutture Complesse dislocate nel territorio), all'esito dell'espletamento della procedura prevista nel bando interno riservato al personale dirigenziale indetta per il “conferimento dell'incarico di sostituzione, a tempo determinato, per mesi nove, eventualmente prorogabili di altri nove, per la direzione della Struttura complessa di Psichiatria (SPDC) c/o GOM di ”, era stato conferito Parte_2
al Dott. l'incarico in sostituzione ex art. 22 , comma 4, CCNL 2016- CP_2
2018.
Chiede: “-accertare e dichiarare l'illegittimità, e dunque annullare, la delibera n.
354 del 02/04/2021 di conferimento al
contro
-interessato dell'incarico di sostituzione di dirigente di struttura complessa ai sensi dell'art. 22 (ex art.18) CCNL applicato;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, dott.ssa al risarcimento Pt_1
del danno patrimoniale subìto, da commisurarsi all'indennità di sostituzione per tali casi stabilita dal citato art. 22 (ex art. 18) CCNL in misura di € 600,00 mensili, ovvero da commisurarsi ad altra somma da stabilirsi in equitativa, e Part conseguentemente condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno subito nella misura suddetta, ad oggi pari alla somma complessiva di € 7.200,00 (€ 600,00 x 12 mensilità dalla assegnazione dei primi di aprile 2021, per un massimo di 12 mesi per le ragioni dette) ed in ogni caso la maggior somma tra interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo o altra somma ritenuta di giustizia”.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio come in epigrafe indicato, si sono costituiti l' (nel prosieguo Controparte_1
Part brevemente solo “ ”) ed il dott. resistendo al ricorso e CP_2
chiedendone l'integrale rigetto.
§ 2.1. Può subito trattarsi la preliminare eccezione di “inammissibilità della domanda” che la difesa del controinteressato vorrebbe far discendere dal “giudicato esterno” rappresentato dall' ordinanza cautelare tra le stesse parti emessa nel procedimento n RG 1139/2019, giudizio nel quale la dr.ssa sulla scorta di Pt_1
motivazioni sovrapponibili a quelle qui proposte, aveva impugnato il conferimento di un precedente incarico di sostituzione temporaneo al Dr. CP_2
L'eccezione è infondata.
E' sufficiente rilevare che l'ordinanza cautelare emessa nel procedimento n RG
1139/2019 aveva ad oggetto l'impugnazione della delibera n. 1085 del 20/11/2018 e di ogni atto ad essa connesso e consequenziale, delibera con la quale – all'esito della procedura di cui ad un altro Avviso interno – si era conferito al dr. l'incarico CP_2
temporaneo di sostituzione per mesi sei nella direzione di struttura complessa di
Psichiatria.
La difesa della ricorrente allega la pendenza in appello del ricorso ordinario proposto avverso la predetta delibera del 2018.
In ogni caso i precedenti giudiziari tra le parti riguardano procedura diversa da quella per cui è la presente causa.
Pertanto il precedente provvedimento cautelare emesso nel procedimento n RG
1139/2019 non può precludere e rendere inammissibile il ricorso che ci occupa in quanto, nonostante la somiglianza e/o sovrapponibilità delle doglianze, l'oggetto della presente causa è diverso ed attiene ad un successivo ed autonomo avviso interno per il conferimento di incarico di sostituzione sempre ex art. 22, comma 4,
CCNL di settore.
§ 3. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Occorre premettere che alla presente fattispecie sono applicabili i principi sanciti da Cass. SU n 15764/2011 (richiamata anche dalla difesa della ricorrente) con riferimento alla diversa fattispecie della procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, procedura che non ha alcuna natura concorsuale, in cui la commissione predispone un elenco di candidati idonei da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale.
Il principio di diritto è che la scelta, pur se fiduciaria, non può, in ogni caso, violare i generali canoni di correttezza e buona fede che presiedono ogni rapporto contrattuale, ma l'eventuale accertamento di tale violazione non determina, in assenza di una specifica previsione che lo preveda, l'invalidità dell'atto potendo, invece, costituire solo fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei candidati non prescelti.
La domanda della ricorrente, coerentemente a tali principi di diritto, è volta ad ottenere l'accertamento della dedotta illegittimità della delibera impugnata come presupposto e fonte di responsabilità risarcitoria nei suoi confronti quale candidata
– a suo dire ingiustamente - non prescelta.
§ 3.2. La ricorrente lamenta proprio la violazione dei principi di correttezza e buona
Part fede dalla Commissione valutatrice dell' , per le ragioni nel prosieguo esposte.
§ 3.3. Deve precisarsi (pur se trattasi di dato assolutamente pacifico) che l'incarico temporaneo per cui è causa è disciplinato dall'art. 22, comma 4, del CCNL di settore,
e nel caso di specie va a coprire l'assenza del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato;
l'incarico di sostituzione è temporaneo, essendo previsto per il tempo necessario ad espletare le procedure previste dalla legge per la nomina del nuovo direttore. La sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale, secondo i principi del comma 2 (che qui non sono oggetto di alcuna contestazione) integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati.
L'arbitrarietà – secondo la prospettazione della ricorrente - della valutazione comparata tra il suo curriculum e quello del dr. sarebbe significativa della CP_2
violazione del principio di correttezza e buona fede, oltreché di trasparenza buon andamento e imparzialità dell'azione della Pubblica Amministrazione, ritenendo la ricorrente che all'esito della valutazione comparata l'incarico avrebbe dovuto essere conferito a lei.
§ 3.4. Preliminarmente alla disamina delle censure della ricorrente, è opportuno richiamare l'attività svolta dalla Commissione dell'ASP ed i criteri dalla stessa indicati ai fini della procedura di valutazione, per come riportati nel verbale del
02.10.2020 della stessa (verbale versato in atti dalla ricorrente). CP_3
Nel suddetto verbale del 02.10.2020, la Commissione esaminatrice per l'affidamento temporaneo ex art. 22 CCNL Dirigenza Medica dell'incarico in questione, “procede all'esame delle domande, sulla base di quanto prodotto ed attestato dagli istanti, nonché alla valutazione secondo i criteri sotto declinati. … A questo punto, la
Commissione procede a dettagliare i criteri che informeranno la procedura di valutazione, nello spirito del disposto di cui al comma 4 dell'art 22 CCNL 2016-
2018, che testualmente recita “la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore
Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai
DPR 483 e 484/1997 ”.
Al fine di quanto sopra, in riferimento alla presente procedura che per definizione e da acclarati riscontri giurisprudenziali esula dall'assumere carattere concorsuale, la Commissione procede alla predeterminazione dei criteri e punteggi per la prefata valutazione comparata dei curricula, secondo specifiche aree di valutazione, individuate anche al fine di valorizzare le esperienze lavorative prettamente pertinenti alle finalità specifiche oggetto di incarico, nel rispetto delle esigenze di governance aziendali che si assumono quali determinanti in special modo in rapporto al coevo stato di emergenza sanitaria. ”
Nel predetto verbale la prosegue individuando le seguenti aree di CP_3
valutazione: a) Anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale ( di ruolo e non di ruolo) ; b) Tipologia degli incarichi conferiti : con riguardo al grado di autonomia degli stessi, la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture e nelle strutture medesime;
c) Formazione professionale – manageriale: con particolare riguardo alle attività di programmazione e organizzazione delle risorse;
d) Attività organizzativa clinico-assistenziale: ove assuma particolare rilievo la casistica presentata, la complessità quali-quantitativa della stessa, l'entità delle risorse gestite, e la complessità dei processi gestiti;
e) Attività scientifica.
La Commissione stabiliva che “per ciascuna delle aree di valutazione del curriculum, verrà assegnato un giudizio sintetico espresso come segue: a)
Insufficiente=5; b) Sufficiente=6; c) Adeguata=7; d) Discreta=8; e) Buona=9; f)
Ottima= 10.
Il punteggio massimo attribuibile sarà pertanto pari a 50 punti;
quello minimo pari a 30 punti.”
Sulla base di tali criteri la Commissione ha valutato le istanze della dr.ssa Pt_1
e del dr. (in tutto erano state presentate quattro istanze, due delle quali però CP_2
non valutabili per mancanza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 22 del CCNL).
Più precisamente la Commissione ha attribuito al dr. ed alla dr.ssa CP_2 Pt_1
identico punteggio per quattro aree di valutazione, invece per l'area di valutazione denominata Attività organizzativa clinico-assistenziale al dr. è stato assegnato CP_2
punteggio “8” ed alla dr.ssa è stato assegnato punteggio “6”. Pt_1
Questa differenza di punteggio riferita all'area Attività organizzativa clinico- assistenziale ha determinato un punteggio complessivo per il dr. pari a punti CP_2
35 e per la dr.ssa pari a punti 33. Pt_1
§ 3.5. In primo luogo la ricorrente si duole del minor punteggio attribuitole per l'area “Attività Organizzativa clinico-assistenziale”, deducendo che si tratterebbe dell'attività giornaliera che viene svolta in reparto e a cui è deputata l'equipe medica per cui “trattandosi di attività ordinaria questa non è supportata da alcuna documentazione cartacea ulteriore alle cartelle cliniche dei pazienti che attesti la
“casistitica” dei casi presenti in reparto o la “complessità quali-quantitativa della stessa” o “l'entità delle risorse gestite e la complessità dei processi gestiti” come vi è riportato nel bando a specificazione del criterio detto”.
“Tanto è vero che questa ulteriore ed eventuale attività, che ha comportato un punteggio superiore al dott. non risulta suffragata neanche dalla CP_2
documentazione dallo stesso presentata o dichiarata per la partecipazione all'avviso interno oggetto di ricorso, della quale la dott.ssa ha richiesto copia in sede Pt_1
di accesso agli atti e qui depositata e cioè tra gli atti non vi è nulla che sia riconducibile alla attività suddetta (doc. 08)”.
“Pertanto riesce difficile comprendere come proprio questa valutazione possa essere differente tra i due dirigenti medici e come abbia potuto il dott. dimostrare lo CP_2
svolgimento di tale attività in misura maggiore a quella ordinariamente spiegata e come la Commissione abbia potuto assegnare un punteggio differente”.
Part
§ 3.6. Sul punto la difesa dell' deduce: “Quanto alla valutazione dell'attività clinica assistenziale, la ricorrente da un lato afferma che trattasi di attività non documentabile e non documentata né dal lei né dal controinteressato, dall'altro lamenta la carenza di atti che possano giustificare il maggior punteggio attribuito al dott. CP_2
Invero il dott. negli anni precedenti all'avviso ha svolto presso l'SPDC attività CP_2
di coordinamento e responsabilità in forza dell'art 22 CCNL di settore, certamente con compiti e funzioni di diversa natura e complessità rispetto a quelle svolte dalla dott.ssa Pt_1
L'attività clinico assistenziale espletata dal dott. in considerazione CP_2
dell'incarico di responsabilità del reparto, non può essere equiparata a quella svolta dal ricorrente, senza che in ciò possa intravedersi alcun profilo di irragionevolezza.
Tanto è attestato anche dalla attuale dirigente del dipartimento di salute mentale nella relazione che si allega (doc.1)
Si ritiene pertanto che la valutazione sia stata ragionevole e congrua.”. Part Tali puntuali deduzioni difensive dell' rendono palese l'infondatezza delle censure della ricorrente.
E' opportuno premettere che la discrezionalità valutativa e, quindi, nel caso di specie
Part la valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati effettuata dall' , non è sindacabile nel merito.
Ciò premesso e restando nei limiti ammissibili del sindacato giurisdizionale relativamente alla dedotta “arbitrarietà” quale indice della presunta violazione dei principi di correttezza e buona fede, ci si limiterà in questa sede a rilevare che il dato
Part oggettivo eccepito dall' (“L'attività clinico assistenziale espletata dal dott.
in considerazione dell'incarico di responsabilità del reparto”) sgombra il CP_2
campo dalla censura di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso punteggio assegnato per l'area di valutazione.
Il sillogismo sul quale si fonda la doglianza della ricorrente è che essendo eguale
“l'attività giornaliera che viene svolta in reparto” non sarebbe ragionevole la differenziazione di punteggio. Ma il presupposto della identica attività giornaliera svolta in reparto viene meno per effetto del sopra riferito dato oggettivo, sicchè non appare “irragionevole” l'assegnazione di un punteggio diverso.
Pertanto nel caso di specie non emerge la dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Per completezza deve darsi atto che - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente (“questa ulteriore ed eventuale attività, che ha comportato un punteggio superiore al dott. non risulta suffragata neanche dalla documentazione dallo CP_2
stesso presentata o dichiarata per la partecipazione all'avviso interno oggetto di ricorso”) – nel curriculum vitae, presentato per la partecipazione all'avviso interno per cui è la presente causa, il dr. ha dichiarato: “ Dal novembre 2018 al CP_2
novembre 2019 Direttore FF UOC in seguito a concorso riservato ex CP_4
art. 18 ( 6 mesi più 6 mesi ) delibera n. 1085 del 20.11.2018. Dal dicembre 2019 a tutt'oggi, indicato sostituto responsabile dal Direttore DSM, ad interim Direttore
UOC di .” (cfr. doc. 8 prodotto dalla ricorrente). CP_4 Parte_2
Concludendo, l'attribuzione da parte della Commissione esaminatrice di un punteggio differente per l'area di valutazione “Attività Organizzativa clinico- assistenziale” appare scevra dalle censure di violazione dei principi di correttezza e buona fede.
§ 4. La ricorrente lamenta inoltre che: “non vengono valutati a scapito della dott.ssa i titoli documentati e allegati, anche, alla presente domanda e si fa Pt_1
riferimento ai lavori di: Responsabile titolare del Modulo Organizzativo di “Terapia
Psichiatrica ex art 116 DPR 384/90, (svolto da maggio 1995 a settembre 1997, corrispondente alla direzione di Struttura Semplice) e di Responsabile del Servizio
Psichiatrico Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) presso l'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta da gennaio 1996 a febbraio 1997 (stesso incarico di cui oggi si discute), corrispondente alla direzione di Struttura Complessa.”
Part Sul punto l' contesta ed eccepisce: “quanto alla mancata valutazione degli incarichi si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il punteggio attribuito alla ricorrente è stato sette e non zero. Il medesimo punteggio è stato attribuito al dott. Si ritiene quindi che la doglianza sia del tutto infondata.” CP_2
Osserva il giudicante che nel verbale del 02.10.2020 della Commissione esaminatrice per l'affidamento temporaneo ex art. 22 CCNL dell'incarico in questione, quanto all'area di valutazione “Tipologia degli incarichi conferiti” la
Commissione ha attribuito il punteggio sintetico di “7” punti alla dr.ssa Pt_1
(anche al dr. ha attribuito il punteggio sintetico di “7” punti). CP_2
Pertanto la generica doglianza di omessa valutazione dei titoli non trova riscontro.
Per altro deve rammentarsi che nessuna norma di legge o contrattuale prevede uno specifico punteggio da assegnare per le diverse “tipologie di incarichi” e che il criterio che la stessa Commissione esaminatrice si era data prevedeva una valutazione sintetica per ogni area di valutazione.
§ 5. In conclusione, nel caso di specie la valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati (le odierne parti in causa, dr.ssa e dr. ex art. 22 Pt_1 CP_2
del CCNL di settore, effettuata dalla Commissione esaminatrice per l'incarico di sostituzione in questione, risulta esente dalla violazione dei generali principi di correttezza e buona fede eccepiti dalla ricorrente, viene così meno il presupposto della domanda risarcitoria>>. Con l'appello la contesta il capo della sentenza che concerne la presunta Pt_1
erronea valutazione della attività clinico assistenziale, quello relativo alla valutazione
Parte dei titoli, e la parte in cui non è stata valutata la condotta discriminatoria dell'
La principale doglianza sollevata da parte appellante riguarda le erronee affermazioni, in fatto e diritto, rinvenibili nella sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, anziché entrare nel merito della dedotta questione concernente la presunta errata attribuzione al Dott. di un maggior punteggio relativamente CP_2
all'area “Attività Organizzativa clinico-assistenziale” [due punti in più (totale 8) rispetto a quelli riconosciuti alla Dott.ssa (totale 6)], si sarebbe solo limitato Pt_1
Parte a fare proprie le infondate deduzioni dell' che obiettavano l'impossibilità di documentare lo svolgimento di tale “Attività”.
In particolare, l'appellante obietta che il Dott. con la domanda di CP_2
partecipazione al bando interno, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di tale “Attività..in misura maggiore a quella ordinariamente spiegata..”. Di conseguenza, non essendo giustificata da alcun documento, la diversa valutazione di punteggio attribuita dalla Commissione al Dott. relativamente all'area “Attività Organizzativa clinico-assistenziale” deve CP_2
ritenersi arbitraria e discriminatoria in violazione del principio generale della buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civile, la Delibera n. 354 del
02/04/2021 del Commissario andrebbe annullata. Inoltre, in conformità Parte_4
del principio affermato dalla Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n.
15764/2011, l'appellante ritiene sussistere i presupposti per legittimare la pretesa risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali che la stessa avrebbe subito a seguito del mancato conferimento dell'incarico.
Altra censura sollevata con l'appello riguarderebbe l'operato della Commissione di valutazione, per non aver attribuito in sede di comparazione dei titoli il maggior punteggio che la Dott.ssa avrebbe avuto diritto di ottenere se i suoi Pt_1
componenti avessero correttamente valutato i titoli professionali c.d. “siciliani” inseriti nel suo curriculum.
Al riguardo, inoltre, l'appellante censura anche sotto l'aspetto procedurale la decisione impugnata in quanto non risulterebbe una specifica motivazione del primo giudice in ordine alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado
(prova testimoniale, interrogatorio formale, nonché quello atipico di cui al capitolo
11 del ricorso).
Riassunti i motivi di appello, il ricorso è infondato.
L'accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata è pienamente condivisibile per le ragioni di seguito esposte.
Le motivazioni addotte dal primo giudice in ordine alla regolare assegnazione del maggiore punteggio attribuito dalla Commissione valutatrice a favore del Dott. CP_2
per l'area di valutazione “Attività Organizzativa clinico-assistenziale”, appaiono scevre dai vizi sia logici che giuridici lamentati da parte appellante.
Il Tribunale ha innanzitutto chiarito qual è secondo la previsione contrattuale
(valutazione comparata ex art. 22 CCNL dei Dirigenti per l'affidamento temporaneo dell'incarico) l'attività che la Commissione di valutazione deve svolgere nell'ambito di una procedura selettiva in tema di sostituzioni temporanee. Opportunamente in sentenza è stato quindi chiarito che l'attività selettiva di competenza della
Commissione di valutazione, viene svolta in base ad una "analisi comparativa" su vari parametri (curricula, titoli professionali, competenze organizzative e gestionali, volumi dell'attività svolta, aderenza al profilo ricercato ed esiti di un colloquio).
Tale attività di valutazione, che confluisce in una graduatoria (con relativi punteggi ai candidati), riveste comunque carattere preparatorio al provvedimento finale di conferimento dell'incarico il quale, in ogni caso, mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del Direttore generale.
Il primo giudice ha quindi ritenuto di dover evidenziare il carattere non concorsuale della procedura selettiva ex art. 22 ccnl 2016-2019 che, pur prevedendo la fase della selezione su base comparativa rimessa alla Commissione di valutazione, si conclude
Parte con la fase di nomina affidata alla scelta del Direttore generale dell' (nel caso in esame del Commissario Straordinario), scelta che, in quanto strumentale al raggiungimento del fine pubblico perseguito dall' assume carattere CP_1
fiduciario di natura privatistica. E quindi, la decisione in ordine al conferimento dell'incarico al candidato partecipante rimane comunque affidata alla discrezionalità del Direttore generale e non è sindacabile nel merito. Ciò premesso, quanto alla prima censura, inerente alla questione relativa alla valutazione della attività clinico assistenziale, si rileva come la dott.ssa da Pt_1
un lato, afferma che trattasi di attività non documentabile e non documentata, né dal lei, né dal controinteressato, dall'altro, lamenta la carenza di atti che possano giustificare il maggior punteggio attribuito al dott. CP_2
Occorre rilevare, contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, come il maggiore punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione risulti giustificato.
Sul punto, come osservato dal primo Giudice in sentenza, nel proprio curriculum il
Dott. ha riportato l'attività professionale svolta nel corso degli anni (“ Dal CP_2
novembre 2018 al novembre 2019 Direttore FF UOC in seguito a CP_4
concorso riservato ex art. 18 ( 6 mesi più 6 mesi ) delibera n. 1085 del 20.11.2018.
Dal dicembre 2019 a tutt'oggi, indicato sostituto responsabile dal Direttore DSM, ad interim Direttore UOC di ”). CP_4 Parte_2
Invero il negli anni precedenti all'avviso aveva già svolto presso l'SPDC CP_2
attività di coordinamento e responsabilità in forza dell'art 22 CCNL di settore, certamente con compiti e funzioni di diversa natura e complessità rispetto a quelle svolte dalla dott.ssa Pt_1
Tale circostanza trova riscontro anche nella relazione dell'attuale Dirigente del dipartimento di salute mentale, nella parte in cui si legge “per il periodo di riferimento in ricorso, non può ritenersi che la Dott.ssa avesse esercitato Pt_1
la stessa attività espletata dal Dott. ciò in quanto l'attività organizzativo CP_2
clinica – assistenziale, espletata precedentemente in forza dell'art. 22 dal Dr. CP_2
richiedeva l'esercizio di attività di coordinamento e responsabilità di diversa natura e tipologia rispetto a quelle svolte dalla Dott.ssa . Pt_1
E quindi, proprio in considerazione del maggior carico di responsabilità e per l'attività clinico assistenziale svolte dal Dott. in qualità di responsabile del CP_2
reparto durante i periodi in cui ha sostituito il Responsabile della Struttura complessa di Psichiatria, il maggior punteggio assegnato dalla Commissione in sede di valutazione dei curricula dei due Dirigenti risulta, come rilevato in sentenza dal primo giudice, scevro dalle censure di violazione dei principi di correttezza e buona fede. E' evidente che il maggior punteggio assegnato è scaturito da una valutazione complessiva degli incarichi svolti dal Dott. CP_2
La Commissione ha, quindi, legittimamente valorizzato le esperienze lavorative di quest'ultimo prettamente pertinenti alle finalità specifiche oggetto di incarico, nel rispetto delle esigenze di governance aziendale, senza che in ciò possa ravvisarsi alcun profilo di illogicità o manifesta irragionevolezza.
La Dott.ssa contesta, altresì, la mancata valutazione dei due incarichi Pt_1
siciliani dalla stessa ricoperti dal 1995 al 1997, in particolare, l'incarico di Dirigente
Responsabile del Servizio di Diagnosi e Cura, presso l'Ospedale di Sant'Elia o il modulo funzionale ai sensi del DPR 384/90 (corrispondenti, a suo dire, alle successive figure istituite di dirigente struttura semplice e complessa, in quanto identiche per mansioni svolte, responsabilità e trattamento economico).
Invero, se tali incarichi fossero stati presi in debita considerazione dalla
Commissione valutatrice, il Dott. che tali incarichi non li ha mai ricoperti, non CP_2
avrebbe dovuto ottenere lo stesso punteggio della Dott.ssa per la voce Pt_1
“tipologia di incarichi conferiti”.
Sul punto, il Giudice di prime cure ha rilevato che i titoli, viceversa, sono stati valutati attribuendo alla il punteggio sette, punteggio che scaturisce da un legittimo Pt_1
criterio che la Commissione esaminatrice aveva previamente stabilito, non essendoci norme di legge o di contratto che impongano un particolare punteggio per valutare i titoli.
Appare destituita di fondamento la censura, riproposta in questa fase di giudizio, circa la erroneità dell'utilizzo di un punteggio sintetico con riferimento alla valutazione dei titoli.
Inoltre e soprattutto la scelta di attribuire per ciascuna area di valutazione un punteggio appare esente, come ritenuto dal giudice, da violazione dei criteri di correttezza e buona fede.
La nomina infatti è e resta di carattere fiduciario e deriva da una valutazione complessiva delle posizioni, che, come la stessa appellante ammette, sono molto vicine in quanto a titolo di servizio e di carriera. D'altronde, l'attività di attribuzione di punteggi da parte di una commissione consiste nella valutazione di candidati, utilizzando criteri predefiniti, per formulare un giudizio;
giudizio tecnico che è discrezionale e sindacabile solo in caso di palese illogicità o manifesta irragionevolezza, vizi che non si riscontrano nel caso in esame.
A ciò si aggiunga che-sempre con riferimento ai medesimi incarichi asseritamente non oggetto di idonea valutazione- questa Corte con la sentenza n. 632/2020,ha affermato: <non è censurabile l'omessa valutazione dei due incarichi ricoperti non avendo la dimostrato di struttura semplice né pt_1
complessa, né prevedendosi nell'avviso interno la considerazione anche di strutture equiparate o equiparabili.
La tipologia di incarichi di struttura semplice o complessa è stata introdotta dal dlgs n. 229 del 1999 che ha modificato l'art 15 dlgs 502 del 1992 .
L'avviso della procedura non prevedeva anche strutture equiparate per cui la denominazione di struttura semplice o complessa andava intesa nel senso proprio e tecnico, senza figure equipollenti.
Pertanto non sussiste la lamentata illegittimità.
A fronte della specifica individuazione nell'avviso (che si caratterizza quale lex specialis cui si autovincola l'ente che promuove la “selezione”) dei soli incarichi pregressi di direzione di struttura semplice o complessa ( con previsione di separato punteggio per ciascun anno di servizio così prestato) , quali “titoli” da aggiungere a quelli per anzianità di servizio e attività clinico-assistenziale e scientifiche , è privo di specificità rilevare, come fa l'appellante, che “i documenti allegati, infatti, parlano chiaro” e che “le strutture sopra citate dell'azienda sanitaria di
Caltanissetta” sarebbero “da ricondurre alle attuali strutture semplice e complessa”.
Alla riconducibilità di quei moduli organizzativi (di cui la è stata a suo Pt_1
tempo responsabile) alle strutture semplice e complessa non potrebbe pervenirsi deducendo un difetto di contestazione delle controparti, trattandosi non di circostanze fattuali comuni alle parti, bensì della qualificazione di incarichi pregressi ( questi sì incontestati nella loro storicità, oltre che documentali) e della corrispondente interpretazione dell'avviso interno nella parte relativa ai criteri di valutazione;
accertamenti quest'ultimi demandati al giudicante e da provare rigorosamente dal ricorrente in quanto fatti costitutivi della pretesa azionata (avendo lamentato nel ricorso originario propria l'omessa valutazione “degli incarichi ricoperti …nonostante ciò fosse oggetto del bando … come criterio di valutazione dei candidati… in mancanza di queste omissioni l'esito della graduatoria sarebbe stato ribaltato a favore della dottoressa che si sarebbe collocata prima in Pt_1
graduatoria ...”)..
Per contestare poi il rilievo del primo giudice, secondo cui l'avviso di gara non prevedeva la possibilità di valutare “anche strutture equiparate” o “equipollenti” alle strutture semplici o complesse, l'appellante si limita a dedurre che nella fattispecie non sarebbe necessario detto procedimento logico e giuridico di riconduzione poiché avremmo “le medesime entità giuridiche, che semplicemente hanno ad un certo punto cambiato nome”, ma anch'essa si risolve in mera affermazione , non supportata da dati concreti ad es. circa i moduli organizzativi dell' di Caltanissetta diretti dalla ricorrente. Controparte_5
Peraltro un siffatto modo di intendere gli incarichi ricoperti cozza in tutta evidenza con la tassatività dei criteri valutativi e con la ineludibile necessità di chiarezza e trasparenza degli stessi, costituenti garanzia della loro effettiva immodificabilità, senza i quali non sarebbe assicurata la funzione della preventiva e univoca individuazione dei criteri di scelta, che è quella di delimitare effettivamente l'azione dell' amministrazione in sede di comparazione dei curricula e nel contempo consentire a tutti i candidati di verificarne l'osservanza>>.
Orbene la motivazione sopra trascritta è condivisa ed utilizzabile trattandosi dei medesimi incarichi e delle stesse doglianze.
In conclusione non vi sono profili discriminatori, nè violazione dei canoni di correttezza e buona fede che possano giustificare profili risarcitori in favore dell'appellante.
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza confermata.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM
n.147/2022 valori dimidiati tenendo conto della questione oggetto del gravame;
spese da distrarre in favore del procuratore antistatario del Libri ex art. 93 cpc. Ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro l' Parte_1 [...]
, nonché contro il dott. e Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 1782/2023 depositata il 02.11.2023 dal Tribunale di Reggio
Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado che liquida per ciascuno di essi in complessivi € 2.906,00 per compensi oltre accessori di legge, da distrarre limitatamente al procuratore dell'appellato all' Avv. Francesco P. Geraci;
CP_2
3) l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)