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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10778/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI HE Presidente relatrice
CO IN UD
ND HE UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10778/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RI CI e ZZ VI
e
ON BO (C.F. ), con gli Avv.ti RI CI e C.F._2
ZZ VI
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Voglia il Tribunale adito:
A. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 28.06.2007 in Desenzano del
RD (BS), iscritto nell'apposito Registro di detto Comune al n. 21 Parte I Serie A e trascritto nei Registri di Stato Civile del “Comune del Brasile”, P.
2 - S. C;
B. Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
1
1-Inerenti alla prole-
1a- Affido condiviso del figlio (ancora minorenne, studente al terzo anno dell'Istituto Per_1
Agrario “Dandolo” di Lonato del RD -BS-) a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. continuerà a risiedere con la madre e a vivere con la stessa presso la casa Per_1
locata in Desenzano d/G (BS) via Desenzanino n. 28 .
1b- Quanto alla frequentazione padre-figlio, stante l'età di , ormai prossimo alla maggiore Per_1
età, si ritiene di nulla disporre in modo particolareggiato e di non allegare un dettagliato piano genitoriale in quanto i genitori concordano che sia lo stesso , in autonomia e compatibilmente Per_1
con gli impegni scolastici, sportivi e sociali che lo occupano, a scegliere con quali modalità e frequenza stare con il genitore non collocatario. E ciò anche in occasione delle festività, delle ricorrenze e delle vacanze.
2-Inerenti ai rapporti economici-
2a- Circa il mantenimento di (assegno mensile e spese straordinarie), il padre vi Per_1
provvederà, sino alla sua indipendenza economica, mediante versamento alla madre, della somma mensile di Euro 400,00 -quattrocento/00-; detta somma sarà rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat. Il versamento verrà effettuato entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra NI MB, intrattenuto presso Banca Generali S.p.A. alle seguenti coordinate: IBAN IT
96X0307502200CC8500962768. Nell'assegno di mantenimento mensile per il figlio sopra indicato, che il sig. verserà alla sig.ra MB, non sono comprese le spese straordinarie, Parte_1
poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% per ciascuno, di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia del 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, qui di seguito descritte che dovranno essere:
1) documentate;
2) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
3) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui IBAN verrà indicato nella richiesta.
Spese per la salute.
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
2 IV) tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione.
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse universitarie richieste da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne.
I) spese di custodia del figlio minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni di lavoro di entrambi i genitori, in caso di malattia del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento.
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
2b- Casa coniugale, locata in ragione del matrimonio, è stata rilasciata da entrambe i coniugi che hanno scelto di vivere in nuovi e diversi alloggi (meglio descritti in premessa).
2c- I coniugi dichiarano di aver già provveduto in sede di separazione a dividere tra di loro, di comune accordo, gli arredi e le suppellettili della casa coniugale e di non aver più niente a che pretendere in restituzione.
3 2d- I coniugi dichiarano di aver già regolato di comune accordo tutti gli aspetti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio.
2e- I coniugi, stante la rispettiva indipendenza economica, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti (o eventuali altri documenti necessari ad entrambi) consenso da intendersi esteso anche al figlio minore . Per_1
Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Sentenza che confermi le condizioni sovrascritte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Desenzano del RD (BS) in data 28.6.2007, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di DESENZANO DEL GARDA al n. 21, parte I, anno
2007.
Dall'unione è nato il figlio il 21.10.2007. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 575/2023 del 30.1.2023 (R.G.
10817/2022), emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 26.1.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI HE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI HE Presidente relatrice
CO IN UD
ND HE UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10778/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RI CI e ZZ VI
e
ON BO (C.F. ), con gli Avv.ti RI CI e C.F._2
ZZ VI
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“Voglia il Tribunale adito:
A. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 28.06.2007 in Desenzano del
RD (BS), iscritto nell'apposito Registro di detto Comune al n. 21 Parte I Serie A e trascritto nei Registri di Stato Civile del “Comune del Brasile”, P.
2 - S. C;
B. Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
1
1-Inerenti alla prole-
1a- Affido condiviso del figlio (ancora minorenne, studente al terzo anno dell'Istituto Per_1
Agrario “Dandolo” di Lonato del RD -BS-) a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. continuerà a risiedere con la madre e a vivere con la stessa presso la casa Per_1
locata in Desenzano d/G (BS) via Desenzanino n. 28 .
1b- Quanto alla frequentazione padre-figlio, stante l'età di , ormai prossimo alla maggiore Per_1
età, si ritiene di nulla disporre in modo particolareggiato e di non allegare un dettagliato piano genitoriale in quanto i genitori concordano che sia lo stesso , in autonomia e compatibilmente Per_1
con gli impegni scolastici, sportivi e sociali che lo occupano, a scegliere con quali modalità e frequenza stare con il genitore non collocatario. E ciò anche in occasione delle festività, delle ricorrenze e delle vacanze.
2-Inerenti ai rapporti economici-
2a- Circa il mantenimento di (assegno mensile e spese straordinarie), il padre vi Per_1
provvederà, sino alla sua indipendenza economica, mediante versamento alla madre, della somma mensile di Euro 400,00 -quattrocento/00-; detta somma sarà rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat. Il versamento verrà effettuato entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra NI MB, intrattenuto presso Banca Generali S.p.A. alle seguenti coordinate: IBAN IT
96X0307502200CC8500962768. Nell'assegno di mantenimento mensile per il figlio sopra indicato, che il sig. verserà alla sig.ra MB, non sono comprese le spese straordinarie, Parte_1
poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% per ciascuno, di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia del 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, qui di seguito descritte che dovranno essere:
1) documentate;
2) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
3) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui IBAN verrà indicato nella richiesta.
Spese per la salute.
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
2 IV) tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione.
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse universitarie richieste da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne.
I) spese di custodia del figlio minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni di lavoro di entrambi i genitori, in caso di malattia del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento.
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
2b- Casa coniugale, locata in ragione del matrimonio, è stata rilasciata da entrambe i coniugi che hanno scelto di vivere in nuovi e diversi alloggi (meglio descritti in premessa).
2c- I coniugi dichiarano di aver già provveduto in sede di separazione a dividere tra di loro, di comune accordo, gli arredi e le suppellettili della casa coniugale e di non aver più niente a che pretendere in restituzione.
3 2d- I coniugi dichiarano di aver già regolato di comune accordo tutti gli aspetti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio.
2e- I coniugi, stante la rispettiva indipendenza economica, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti (o eventuali altri documenti necessari ad entrambi) consenso da intendersi esteso anche al figlio minore . Per_1
Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Sentenza che confermi le condizioni sovrascritte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Desenzano del RD (BS) in data 28.6.2007, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di DESENZANO DEL GARDA al n. 21, parte I, anno
2007.
Dall'unione è nato il figlio il 21.10.2007. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 575/2023 del 30.1.2023 (R.G.
10817/2022), emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 26.1.2023.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI HE
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