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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1780/2024 promossa da:
ato a MI il 27.12.1938, cod. fisc.: , con l'avv. Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
Di Grazia
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di MI
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
nato a [...] il [...] e residente in [...]1 47922 RIMINI Parte_1
ITALIA - C.F. chiedeva di adottare il maggiorenne nato in C.F._2 Persona_1
RIMINI (RN) il 15/04/1965 e la maggiorenne nata a [...] il [...] – figli Persona_2 del defunto fratello (deceduto in data 07/06/2008) ai quali era legato da vincoli di affetto Persona_3 reciproco ingenerati dalla pluriennale convivenza nella medesima palazzina e condivisione di momenti di vita quotidiana;
la famiglia del ricorrente e la famiglia di suo fratello, padre biologico degli adottandi, condividevano tutto, avendo i due fratelli sposato due sorelle.
Comparsi all'udienza, tanto l'adottante quanto gli adottandi manifestavano consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco e di aver vissuto sempre come una famiglia, il ricorrente confermando la volontà di adottare i due nipoti, ribadiva che i nuclei avevano sempre vissuto insieme e di considerare e come propri figli, quindi, manifestava la volontà di consolidare tale Per_1 Per_2 situazione anche sul piano giuridico.
L'adottando, coniugato, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente, che confermava di aver sempre considerato come un padre.
La moglie dell'adottando, , nata a [...] il [...] manifestava l'assenso all'adozione. Testimone_1
1 L'adottanda, separata, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente, che confermava di aver sempre considerato come un padre.
La madre degli adottandi, nonché cognata dell'adottante, manifestava per iscritto l'assenso all'adozione, mentre il padre degli adottandi risulta deceduto.
La moglie dell'adottante, , nata il [...] a [...], manifestava l'assenso Parte_2 alla adozione, confermando i fatti indicati dall'adottante.
La figlia dell'adottante, , nata MI il 16-12-1959, manifestava l'assenso alla Parte_3 adozione, confermando i fatti indicati dall'adottante.
Il primo figlio maschio dell'adottante, , nato a [...] il [...], manifestava Persona_4
l'assenso alla adozione, confermando i fatti indicati dall'adottante.
Il secondo figlio maschio dell'adottante , nato il [...] a [...], manifestava Persona_5
l'assenso alla adozione, confermando i fatti indicati dall'adottante.
Le informazioni acquisite tramite la Questura di MI non evidenziano elementi contrari all'adozione.
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età degli adottandi.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottando e l'adottanda, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di nato a [...] il [...] e di nata a Persona_1 Persona_2
MI (RN) il 16/12/1968 da parte di nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in VIA CILEA 1 47922 RIMINI ITALIA – C.F. con tutti gli effetti di legge. C.F._2
Accoglie la richiesta del ricorrente di non aggiungere il cognome dell'adottante a quello degli adottandi i quali portano il medesimo cognome dell'adottante, Parte_1
Così deciso in MI, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Elisa Dai Checchi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1780/2024 promossa da:
ato a MI il 27.12.1938, cod. fisc.: , con l'avv. Andrea Parte_1 CodiceFiscale_1
Di Grazia
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di MI
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
nato a [...] il [...] e residente in [...]1 47922 RIMINI Parte_1
ITALIA - C.F. chiedeva di adottare il maggiorenne nato in C.F._2 Persona_1
RIMINI (RN) il 15/04/1965 e la maggiorenne nata a [...] il [...] – figli Persona_2 del defunto fratello (deceduto in data 07/06/2008) ai quali era legato da vincoli di affetto Persona_3 reciproco ingenerati dalla pluriennale convivenza nella medesima palazzina e condivisione di momenti di vita quotidiana;
la famiglia del ricorrente e la famiglia di suo fratello, padre biologico degli adottandi, condividevano tutto, avendo i due fratelli sposato due sorelle.
Comparsi all'udienza, tanto l'adottante quanto gli adottandi manifestavano consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco e di aver vissuto sempre come una famiglia, il ricorrente confermando la volontà di adottare i due nipoti, ribadiva che i nuclei avevano sempre vissuto insieme e di considerare e come propri figli, quindi, manifestava la volontà di consolidare tale Per_1 Per_2 situazione anche sul piano giuridico.
L'adottando, coniugato, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente, che confermava di aver sempre considerato come un padre.
La moglie dell'adottando, , nata a [...] il [...] manifestava l'assenso all'adozione. Testimone_1
1 L'adottanda, separata, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente, che confermava di aver sempre considerato come un padre.
La madre degli adottandi, nonché cognata dell'adottante, manifestava per iscritto l'assenso all'adozione, mentre il padre degli adottandi risulta deceduto.
La moglie dell'adottante, , nata il [...] a [...], manifestava l'assenso Parte_2 alla adozione, confermando i fatti indicati dall'adottante.
La figlia dell'adottante, , nata MI il 16-12-1959, manifestava l'assenso alla Parte_3 adozione, confermando i fatti indicati dall'adottante.
Il primo figlio maschio dell'adottante, , nato a [...] il [...], manifestava Persona_4
l'assenso alla adozione, confermando i fatti indicati dall'adottante.
Il secondo figlio maschio dell'adottante , nato il [...] a [...], manifestava Persona_5
l'assenso alla adozione, confermando i fatti indicati dall'adottante.
Le informazioni acquisite tramite la Questura di MI non evidenziano elementi contrari all'adozione.
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età degli adottandi.
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottando e l'adottanda, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di nato a [...] il [...] e di nata a Persona_1 Persona_2
MI (RN) il 16/12/1968 da parte di nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in VIA CILEA 1 47922 RIMINI ITALIA – C.F. con tutti gli effetti di legge. C.F._2
Accoglie la richiesta del ricorrente di non aggiungere il cognome dell'adottante a quello degli adottandi i quali portano il medesimo cognome dell'adottante, Parte_1
Così deciso in MI, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Elisa Dai Checchi
2