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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/08/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1114/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao ConSIliere relatore
Dott. Angela Giunta ConSIliere
riunita in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1114/2022 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dagli Avvocati E_ CodiceFiscale_1
Massimo Balì (PEC : e Luigi Busso, C.F. Email_1 C.F._2
(PEC: , presso cui è elettivamente domiciliata in Aosta, Passage
[...] Email_2
du Folliex n. 3
APPELLANTE
Contro
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5
C.F. , IN PROPRIO E QUALE EREDI DI CP_4 C.F._6
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicole Joris, (PEC Persona_1
e Matteo Renzulli (PEC , presso Email_3 Email_4
i quali sono elettivamente domiciliati in Aosta, via Festaz n. 7
APPELLATI
1 E
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo AR CodiceFiscale_7
Vaccino, PEC: presso il quale è elettivamente domiciliato in Email_5
Aosta, C.so Battaglione Aosta n° 8
APPELLATO
Nonché
CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Roger Controparte_6 C.F._8
Nicholas Locilento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federico Mavilla in Aosta, Passaggio Folliez 1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 218/2022 del Tribunale di Aosta, pubblicata in data 23/06/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
Nel merito:
1) accertare e dichiarare che l'area cortilizia ubicata nel territorio del Comune di Aosta e distinta in Catasto al Foglio n. 39, particella n. 3, subalterno n. 7, è di proprietà della IG
[...]
ovvero, in subordine, di proprietà del Condominio che insiste sulla predetta E_
particella n. 3 e, di conseguenza, di proprietà pro quota della condomina , ed E_
è in tal caso gravato di diritto di uso perpetuo ed esclusivo ovvero, in subordine, di diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c. ovvero di diritto di un uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria a favore della SI , nata a [...] il [...], C.F. E_
, per i motivi tutti emersi in corso di causa;
CodiceFiscale_1
2) conseguentemente, dichiarare tenuti – e, come tali, condannare – i convenuti appellati a porre fine ad ogni turbativa o molestia avente ad oggetto l'area in questione e, in ogni caso, a reimmettere la SI nel pieno possesso dell'area medesima, anche a E_
2 mezzo della rimozione della scala in legno attualmente esistente e della demolizione della struttura in legno soprastante, nella parte in cui insiste sulla proiezione dell'area per cui è causa;
3) rigettare in toto l'appello incidentale dei IG.ri , , Controparte_1 Controparte_2
, , in proprio ed in qualità di eredi testamentari della IG.ra Controparte_3 CP_4
. Persona_1
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti.
Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Per gli appellati : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ammissione, solo ove occorra e per quanto occorra, delle istanze istruttorie riproposte alle pag. 18 (idonea consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il valore di mercato della corte per cui è causa oggetto del rogito
Notaio del 31.03.08), 26 e 27 (prova per interpello e testi) della comparsa di Per_2
costituzione e risposta con contestuale appello incidentale del 22.11.22, così provvedere:
-rigettare l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza del Tribunale di Aosta E_
n. 218/2022 del 23 giugno 2022 nonché l'appello incidentale della IG.ra e comunque CP_6
tutte le domande da chiunque proposte nei confronti dei IGg. perché infondate per i CP_1
motivi esposti in atti;
-in parziale riforma della suddetta sentenza, accogliersi lo spiegato appello incidentale in punto spese del giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare la IG.ra al pagamento E_
delle relative spese;
- in via subordinata e condizionata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello principale, in parziale riforma della suddetta sentenza di primo grado, accogliersi gli spiegati appelli incidentali condizionati in punto eccezioni di difetto di titolarità attiva in capo all'appellante e di usucapione della corte de quo in favore dei IGg. , e, per l'effetto, accogliere le suddette eccezioni già avanzate in CP_1
primo grado e respingere le richieste della IG.ra ; E_
- in via di ulteriore subordine e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello principale e di rigetto degli appelli incidentali condizionati: accertare e dichiarare la responsabilità della IG per Controparte_6
evizione parziale della cosa venduta o comunque per la vendita di bene gravato da oneri o da
3 diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e, per l'effetto, condannare la medesima IG.ra , a rifondere ai IGg. il prezzo Controparte_6 CP_1
di acquisto corrispondente al valore della corte per cui è causa, le spese effettuate per il contratto e per la denuncia della lite, nonché tutte le spese o comunque qualsivoglia somma che gli stessi siano tenuti a versare all'attrice, oltre al risarcimento dei danni ex art. 1223 Cod. Civ. nella misura che sarà accertata in corso di causa, se del caso determinata anche in via equitativa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dovuto alla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed interessi ex art. 1284 c. 4 Cod. Civ. dal deposito della comparsa al saldo effettivo;
- in ogni caso con il favore dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove proposte dalla IG.ra e dalla IG.ra E_ CP_6
Per l'appellato AR
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino Sezione II Civile, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
Nel merito:
Accertare e dichiarare l'appello inammissibile e/o infondato in fatto e diritto e conseguentemente, confermare la Sentenza impugnata.
Con vittoria di spese competenze ed onorari per il doppio grado di giudizio.
Per l'appellata Controparte_6
Per i motivi suesposti, la IG.ra ut supra rappresentata, difesa ed Controparte_6
elettivamente domiciliata, chiede in via incidentale la riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di appello della IG.ra , E_ reiterando pertanto le conclusioni formulate nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta (“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, adversis rejectis, rigettare le richieste avanzate dai
IGg.ri convenuti e attori in chiamata, per le ragioni suesposte, in quanto infondate. CP_1
Con vittoria di spese e oneri legali, da distrarsi..”).
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto del 10.05.2016 la SI.ra aveva acquistato da E_ SO
erede di il fabbricato sito nel Comune di Aosta, individuato al Foglio n. Persona_4
39 mappale n. 3, subalterno n. 7, con diritto di uso perpetuo ed esclusivo sulla corte posta a sud.
Con contratto di compravendita stipulato per atto pubblico del 31.3.2008, la SI.ra CP_6
anch'essa avente causa della SI.ra aveva venduto ai SInori
[...] Persona_4
e i beni censiti al N.C.E.U. del Comune di Aosta al Foglio Controparte_7 Persona_1
n. 39, particella 2, subalterni 1, 2, 3 e 4.
Nel 2018 la IG.ra , in qualità di presunta titolare del diritto di uso perpetuo ed E_
esclusivo di una piccola corte condominiale posta a sud dello stesso fabbricato, aveva provveduto all'apertura di una porta allo scopo di mettere in comunicazione l'unità immobiliare di sua proprietà con l'area cortilizia. Ne conseguiva l'azione possessoria promossa dagli odierni appellati , dichiarata inammissibile con ordinanza del 13.03.2019 per carenza del CP_1
presupposto legittimante il possesso effettivo dell'area in contestazione da parte dei ricorrenti nell'anno antecedente la domanda di tutela possessoria, non risultando sufficiente la mera presenza di scala di legno che collegava l'area cortilizia ad una struttura in legno posta al piano dell'appartamento dei LI . CP_1
Con atto di citazione del 03.06.20 la SI.ra conveniva in giudizio avanti al E_
Tribunale di Aosta i SI.ri , Controparte_2 Controparte_3 AR
e per sentir accertare e dichiarare dal CP_4 Persona_1 Controparte_1
Tribunale di Aosta che l'area cortilizia ubicata nel territorio del Comune di Aosta e distinta in
Catasto al Foglio n. 39, particella n. 3, subalterno n. 7, era di proprietà del Condominio insistente sulla predetta particella n. 3 ed era gravato di diritto di uso perpetuo ed esclusivo della
SI , con condanna dei convenuti a porre fine ad ogni turbativa o molestia E_ avente ad oggetto l'area in questione e, in ogni caso, a reimmettere la SI E_ nel pieno possesso dell'area medesima, anche a mezzo della rimozione della scala in legno attualmente esistente e della demolizione della struttura in legno soprastante, oltre al risarcimento dei danni, anche in via equitativa.
Si costituivano in giudizio i IGg. , contestando integralmente le domande attoree e CP_1
chiamando in causa la IG.ra , al fine di essere – nella denegata ipotesi di Controparte_6
accoglimento totale o parziale delle domande attoree - dalla stessa garantiti e manlevati ai sensi degli artt. 1480, 1484, 1485 e 1489 Cod. Civ. con conseguente riduzione del prezzo di acquisto per il valore corrispondente a quello della corte per cui era causa, rimborso delle spese effettuate
5 per il contratto e per la denuncia della lite, nonché di tutte le spese che i convenuti fossero tenuti a rimborsare all'attrice, oltre al diritto al risarcimento dei danni ex art. 1223 Cod. Civ. accertandi in corso di causa;
Si costituivano altresì in giudizio il SInor , chiedendo di rigettare tutte le AR
domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, e la IG Controparte_6
chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nei propri confronti dai SIg. . CP_1
Esperita procedura di mediazione conclusasi negativamente e depositate le rispettive memorie, le parti precisavano le conclusioni e la causa approdava a decisione.
Con sentenza n. 218/2022 del 23.06.22 il Giudice rigettava integralmente le domande avanzate dalla IG.ra , compensando integralmente le spese processuali tra quest'ultima ed i E_
IGg. e condannando la IG.ra alla refusione delle spese processuali in CP_1 E_
favore del convenuto e della terza chiamata, IG.ra . AR Controparte_6
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello, chiedendo l'accertamento E_
del diritto di proprietà, ovvero, in subordine della proprietà condominiale della corte nonchè del proprio diritto di uso perpetuo ed esclusivo o diritto reale di uso ex art. 1021 c.c., o, in ulteriore subordine, di diritto di uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria, con conseguente condanna dei convenuti/appellati a porre fine ad ogni turbativa o molestia avente ad oggetto l'area in questione, reimmettendo, in ogni caso, l'appellante nel pieno possesso dell'area medesima, anche a mezzo della rimozione della scala di legno e della demolizione della struttura lignea soprastante.
Si costituivano in giudizio tutti gli appellati, svolgendo appello incidentale i IGg. e CP_1 la SI.ra chiedendo solo il rigetto dell'appello avversario il SI. CP_6 AR
Nelle more della procedura decedeva la IG.ra e si costituivano per la Persona_1
prosecuzione del giudizio i suoi LI , e in qualità di eredi CP_1 CP_2 CP_3 CP_6
testamentari.
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti difensivi conclusivi, con ordinanza del
28.05.2025 la causa veniva rimessa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Preliminarmente il Tribunale di Aosta ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dai convenuti di carenza della legittimazione attiva dell'attrice, legittimata ad agire in giudizio in qualità di condòmina a tutela di interessi anche comuni nei confronti dei soggetti individuati come autori
6 dell'illecito civilistico.
Il giudice di prime cure ha quindi inquadrato l'azione dell'attrice quale azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., a fronte della richiesta di reimmissione nel possesso, pervenendo al rigetto della medesima per carenza del presupposto del possesso o della detenzione della cosa rivendicata in capo ai soggetti che si assumono autori dello spossessamento: la presenza della pericolante scala di legno e della precaria struttura lignea soprastante non è stata ritenuta integrante gli estremi di uno spossessamento.
Poiché la corte de qua risulta essere stata trasferita a due diversi soggetti, la ed i E_
, il Tribunale ha affermato la composizione del conflitto sulla base del principio della CP_1
priorità delle trascrizioni, sebbene i danti causa fossero diversi (rispettivamente CP_6
e ), a fronte della riconducibilità all'originaria dante causa comune (la
[...] SO
madre della unicità della posizione giuridica facente capo alle eredi ed Persona_4 alla de cuius. Poiché, nel caso di specie, l'atto di acquisto da parte dei SInori , avente CP_1 ad oggetto anche “la corte di pertinenza a est”, è stato trascritto in data 16.4.2008, mentre la costituzione di “uso perpetuo ed esclusivo” della predetta corte in favore dell'odierna attrice in base all'atto notarile in data 10.5.2016, è stata evidentemente trascritta in E_ epoca successiva, è stata affermata la prevalenza dell'acquisto operato dai ex artt. CP_1
2644 e 2650 c.c..
Quanto alle domande dei convenuti circa la responsabilità della IG Controparte_6
terza chiamata in causa, per evizione parziale della cosa venduta o comunque per la vendita di bene gravato da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento, il rigetto delle domande attoree ne ha precluso l'esame.
Rigettate le domande di parte attrice e dei convenuti , , Persona_1 CP_1 CP_2
e volte a conseguire la declaratoria di carenza di legittimazione attiva CP_3 CP_6 dell'attrice ovvero di carenza di titolarità attiva del rapporto in capo all'attrice, il giudice di primo grado ha ritenuto di compensare le spese tra dette pari, condannando E_
alla refusione delle spese solo in favore del convenuto e della terza chiamata AR
. Controparte_6
2) I motivi di appello proposti da E_
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante ha sollevato una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, nei termini di seguito esposti.
Primo motivo
L'appellante contesta il capo della sentenza con cui il primo Giudice ha qualificato l'azione
7 dell'appellante come azione di rivendica ex art. 948 c.c., precisando poi che essa richiede, quale presupposto, il possesso o la detenzione della cosa rivendicata in capo ai soggetti che si assumono autori dello spossessamento e che, nel caso in esame, non risulterebbe provato il possesso della corte in questione da parte dei convenuti, stante il rigetto dell'azione possessoria a suo tempo introdotta, per carenza di prova in merito alla persistenza del possesso nell'anno antecedente al deposito del ricorso possessorio. sostiene il proprio diritto ad ottenere la totale restituzione del bene per cui è E_
controversia, ritenendo pacifico in causa che tale bene sia oggi posseduto da controparte, in tutto o quanto meno in parte, vista l'esistenza di una scala in legno che consente di accedere dalla proprietà all'area in questione e la presenza di una struttura in legno che invade CP_1 la colonna d'aria soprastante il fondo, privando lo stesso di aria e luce e precludendo l'esercizio di ulteriori facoltà tipiche del proprietario e del comproprietario.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione si evidenzia come la domanda formulata da parte appellante sia fondata anche nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che controparte non sia in alcun modo in possesso dell'area per cui è causa e non stia neppure ponendo in essere turbative o molestie del diritto vantato dalla IG.ra . Anche in E_ tal caso, l'appellante avrebbe avuto, infatti, interesse a promuovere azione di accertamento della proprietà o comproprietà del bene per cui è causa, ovvero avrebbe dovuto essere accolta la prima delle domande formulate da parte appellante: l'accertamento della proprietà condominiale del bene cortilizio, unitamente al diritto di uso perpetuo ed esclusivo da parte della SI . E_
Terzo motivo
La pronuncia del Tribunale di Aosta viene altresì censurata per avere applicato alla fattispecie il principio della priorità delle trascrizioni, anziché risolvere il conflitto “in favore di chi si è visto trasferire la proprietà dal dominus effettivo”.
Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi sulla base del fatto che le danti causa dell'appellante e degli appellati siano entrambe aventi causa dello stesso soggetto (id est: la madre dalla quale hanno ereditato). L'art. 2644 c.c. presupporrebbe infatti una duplicità (o pluralità) di acquisti a titolo derivativo (tale dovendo ritenersi anche quello del secondo avente causa che trascrive per primo) da un comune originario autore.
Nel caso di specie, i due atti non sarebbero imputabili ad un comune originario autore, posto che la SI non avrebbe alienato alcunché, né alla SI né ai Per_4 E_
8 IGnori . CP_1
La descrizione della corte contenuto nell'atto di acquisto dei SIg. sarebbe del tutto CP_1
generica e inidonea a identificare il bene in questione a livello giuridico-catastale. Ne deriva che l'area cortilizia non sarebbe mai stata oggetto di compravendita tra la IG.ra CP_6
e i IGg. e che, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda formulata
[...] CP_1
dalla IG dovrebbe essere accolta, ove si consideri che soltanto alla stessa E_
è stata trasferita la proprietà della res litigiosa dalla sua legittima proprietaria.
Quarto motivo
L'appellante afferma altresì che, una volta l'esclusa la proprietà della corte in capo ai LI
, preso atto che la corte è stata inserita nelle tabelle millesimali de condominio come CP_1
parte relativa al suo subalterno 7, cosicchè la stessa sta provvedendo a pagare le spese condominiali anche con riferimento a tale area, è possibile affermare che le è stato trasferito proprio il diritto di proprietà sulla corte. In subordine chiede il riconoscimento della proprietà condominiale gravato dall'uso perpetuo e esclusivo in suo favore oppure, in subordine, con riconoscimento in alternativa, di un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c. o di un diritto d'uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria.
3) La difesa degli appellati CP_1
Gli appellati rilevano preliminarmente come l'appellante non abbia provato la sussistenza del proprio diritto tanto nell'azione di accertamento della proprietà quanto in quella di rivendicazione. Essi ritengono, quindi, pacifico che, come sostenuto nella sentenza impugnata,
i danti causa, seppur apparentemente diversi ( e ), siano Controparte_6 SO
in realtà da ricondursi alla madre, da considerarsi originaria dante causa Persona_4
comune: anche qui si tratterebbe di conflitto tra acquirenti inter vivos dal medesimo dante causa originario. Ne deriva che il conflitto tra la IG.ra ed i IGg. andrebbe E_ CP_1
risolto secondo le regole della priorità delle trascrizioni, così come correttamente ritenuto dal
Giudice di prime cure.
Osservano, inoltre, i LI che dal tenore letterale del contratto di compravendita CP_1
sarebbe chiara la volontà dei contraenti di trasferire anche l'area cortilizia a Persona_5 est per cui è causa e l'errore materiale risiederebbe nella mancata indicazione dei confini e non certo nella descrizione dell'oggetto. Quanto alla graffatura riportata in catasto a prevalere dovrebbe essere, in ogni caso, il titolo o comunque il possesso ultraventennale e non la risultanza catastale, suscettibile a sua volta di rettifica.
A fronte delle pretese svolte dalla IG , gli appellati, in via del tutto E_
9 subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello, propongono appello incidentale condizionato in relazione alla legittimazione attiva dell'appellante e all'eccezione di usucapione della corte, come già evidenziato in primo grado.
I IGg.ri propongono, infine, appello incidentale in punto compensazione delle spese CP_1
processuali tra la IG.ra e i IGg.ri , nonché appello incidentale E_ CP_1
condizionato nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello principale e di rigetto degli appelli incidentali condizionati, onde accertare e dichiarare la responsabilità della IG per evizione parziale della cosa Controparte_6
venduta o comunque per la vendita di bene gravato da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento, e, quindi, per inadempimento al contratto di compravendita. Il tutto con conseguente riduzione del prezzo di acquisto per il valore corrispondente a quello della corte per cui è causa, da valutarsi previa consulenza tecnica d'ufficio o comunque in via equitativa, rimborso delle spese effettuate per il contratto e per la denuncia della lite, nonché di tutte le spese che i IGg. dovessero essere tenuti a CP_1
rimborsare alla IG.ra , oltre al diritto al risarcimento dei danni ex art. 1223 Cod. E_
Civ. da determinarsi in via equitativa.
4) La difesa di Controparte_6
L'appellata in tale sede chiede in via incidentale la riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di appello della IG.ra , E_
reiterando pertanto le conclusioni formulate nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta (“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, adversis rejectis, rigettare le richieste avanzate dai
IGg.ri convenuti e attori in chiamata, per le ragioni suesposte, in quanto infondate. CP_1
Con vittoria di spese e oneri legali, da distrarsi).
5) La difesa di AR
L'appellato, che già in primo grado aveva rilevato di non avere mai vissuto e di non vivere nei luoghi di causa, aderisce alle argomentazioni e istanze degli altri appellati , chiedendo CP_1 pertanto di accertare e dichiarare l'appello inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e conseguentemente, confermare la sentenza impugnata.
6) I motivi della decisione
La stretta connessione, anche logico giuridica, ed interdipendenza tra i motivi dell'appello principale e quelli degli appelli incidentali condizionati prospettati dalle parti appellate IGg.
rende preferibile seguire l'ordine dei motivi così come prospettati dalla parte CP_1 appellante per rendere ordinata l'esposizione. I motivi di appello incidentale condizionato
10 verranno presi in esame non appena l'eventuale accoglimento di un motivo di appello principale determinerà l'avveramento della condizione cui sono sottoposti.
6.1. Con il primo motivo di appello l'appellante contesta che il giudice di primo grado abbia ritenuto non provato il possesso della corte in questione da parte degli allora convenuti e non abbia riconosciuto l'avvenuto spossamento nell'installazione della scala e del collegato manufatto in legno.
Quanto al primo aspetto la parte sottolinea come il possesso della corte da parte degli appellati non avrebbe avuto bisogno di prova, in quanto circostanza non contestata in corso di CP_1
causa ed affermata sotto diversi aspetti dalle stesse controparti.
Il motivo è fondato, in quanto i convenuti fin dalla loro costituzione in primo grado CP_1
hanno chiesto il rigetto delle avverse pretese proprio sul presupposto di essere proprietari della suddetta corte per averla acquistata in occasione dell'acquisto nel 2008 dell'immobile cui la corte è collegata tramite la scala ed il sovrastante manufatto ligneo.
La loro affermazione è stata talmente netta da aver richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di per essere garantiti in caso di evizione, istituto giuridico che Controparte_6
presuppone un contratto di compravendita a monte.
Il possesso anche attuale dell'area cortilizia oggetto di contesa è stata ribadita anche nel corso del giudizio di appello (v. pag. 7 e 25 della comparsa di costituzione dei LI del CP_1
22.11.2022) ed è stata posta alla base dell'eccezione di usucapione, cosicchè correttamente avrebbe dovuto essere ritenuta circostanza non contestata.
Nemmeno corretto appare il ragionamento del primo giudice nel momento in cui ricollega alla mancanza di domande dei convenuti volte alla declaratoria del loro diritto di proprietà CP_1
l'assenza di affermazione di diritti reali parziali sulla res da parte degli stessi¸ in quanto tutte le eccezioni con cui pretendono di paralizzare le richieste avversarie si basano proprio sull'affermata proprietà della res conseguita in un momento antecedente all'acquisto vantato dall'appellante.
Né a conclusioni diverse porta il rigetto dell'azione possessoria instaurata dalle sorelle Per_1
e nel 2018 contro , in quanto fondata sulla mancata prova, che Controparte_1 E_ doveva essere fornita nell'occasione dalle SIg. , dell'esercizio del possesso nell'anno CP_1 antecedente l'asserito spoglio, in quanto nel presente giudizio il possesso attuale è stato allegato dai convenuti/appellati - i quali hanno anche chiesto di provarlo sia con la documentazione fotografica prodotta in giudizio sia con la capitolazione delle prove orali, poi non ammesse – e la semplice allegazione dello stesso rende la circostanza non contestata.
11 Parimenti occorre concludere per l'asserito spossessamento costituito dalla scala e dalla sovrastante struttura lignea, in quanto è proprio tramite essa che i SIg. allegano di CP_1
esercitare il possesso sulla corte e la documentazione fotografica dagli stessi prodotta conferma che la porta finestra aperta da si trova in corrispondenza della scala stessa, con E_
conseguente difficoltà di passaggio.
Quindi anche lo spossessamento deve considerarsi circostanza non contestata, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'azione di rivendica di cui all'art. 948 c.c. (v. per tutte Cass.
Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7777 del 14/04/2005, Rv. 581809 – 01, che ha affermato che la domanda di revindica, avendo tipica finalità recuperatoria, presuppone necessariamente che all'atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, non avendo i ricorrenti allegato che il bene fosse nel possesso della controparte, aveva escluso la finalità recuperatoria e qualificato la domanda proposta come azione di accertamento del diritto di proprietà).).
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
6.2. Il secondo motivo di appello deve ritenersi assorbito nell'accoglimento del primo che presuppone la sussistenza dei presupposti per l'azione di rivendica, in luogo di quella di accertamento della proprietà, con conseguente possibilità di ottenere una pronuncia di reimmissione nel possesso e non meramente dichiarativa del diritto.
6.3. Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha applicato al caso in esame il principio della priorità delle trascrizioni sancito in materia immobiliare dagli artt. 2644 e seg. c.c.
Occorre premettere che per giurisprudenza costante i rigidi principi in tema di prova nel giudizio di rivendica non hanno carattere assoluto, ma vanno adeguati alle particolarità del caso concreto. Ne consegue che il rigore della prova si attenua allorquando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, che questi si limiti a dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15388 del 22/07/2005,
Rv. 582710 – 01, poi confermata da Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1569 del 19/01/2022,
Rv. 663812 – 01, che ha affermato che in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola
12 controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto).
Non vi è dubbio che questa sia la situazione che si configura nella vicenda in esame, dal momento che entrambe le parti sostengono di aver acquistato da due sorelle, le quali avevano ereditato dalla propria madre, originaria proprietaria di tutto il complesso immobiliare poi acquistato dalle parti contrapposte.
Proprio per questo motivo si è posta la questione della prevalenza di un titolo rispetto all'altro, che il giudice di primo grado ha risolto sulla base del principio della priorità della trascrizione dell'atto di acquisto dei LI , intervenuto nel 2008, rispetto a quello della SI.ra CP_1
, che ha acquistato nel 2016. E_
Si ritiene, tuttavia, che tale principio, pur corretto in astratto, non poteva trovare applicazione nel caso in esame.
L'area cortilizia contesa, infatti, non ha un'autonoma identificazione urbanistica ed anche catastalmente è graffata ad un determinato terreno, pertanto, la costituzione o il trasferimento di diritti reali ad essa inerenti non è passibile di autonoma trascrizione nei registri immobiliari.
Le trascrizioni prese in considerazione dal giudice di prime cure non hanno ad oggetto il medesimo bene immobile, ma due immobili diversi, trasferiti con titoli diversi, che non si pongono in rapporto di priorità temporale per la loro opponibilità ai terzi.
Quello che si contesta nel caso specifico è che con entrambi tali atti si sia voluto trasferire anche la corte, che doveva considerarsi pertinenza/accessorio dell'immobile compravenduto.
Il principio della priorità delle trascrizioni sancito dall'art. 2644 c.c. risponde ad un logica di pubblicità costitutiva che permetta un passaggio trasparente dei diritti immobiliari, ma che può assolvere a tale compito solo se una previa consultazione dei registri permetta di evitare l'insorgenza del contenzioso, mentre in questo caso la non avrebbe potuto acquisire E_ alcuna informazione su tale corte dalla consultazione dei registri immobiliari, riguardando l'atto di acquisto dei LI del 2008 e la relativa trascrizione un immobile diverso da quello CP_1
che lei voleva acquistare.
Le regole sulla costituzione e il trasferimento dei diritti reali sui beni immobili sono focalizzate sulla res e non sui soggetti che tali atti pongono in essere, pertanto, in caso di di trasferimento di due immobili diversi tali regole sono inutilizzabili, a nulla rilevando l'originaria appartenenza comune del compendio immobiliare complessivamente considerato, ma suscettibile di partizione.
13 Una volta ritenuta inutilizzabile per la risoluzione del conflitto la regola della priorità delle trascrizioni occorre verificare chi possa legittimamente vantare un titolo di acquisto sulla corte contesa.
A fondamento della propria domanda la IG. ha allegato che nel proprio atto di E_
acquisto del 2016 la corte era specificatamente e correttamente indicata come pertinenziale all'immobile compravenduto ed era anche indicata nell'allegata planimetria catastale.
Evidenziava, inoltre, l'allora attrice che il rogito di acquisto del 2008 dei LI CP_1
conteneva una indicazione generica e aspecifica della corte, tanto da averli determinati ad appena un anno dal rogito a richiedere, tramite legale, l'integrazione dello stesso con redazione di un nuovo atto di acquisto cui partecipasse anche risultata intestataria, SO
sempre quale erede di dell'area cortilizia di cui si voleva conseguire la Persona_4
proprietà.
Il giudice di primo grado ha ritenuto tardiva la contestazione dell'assegnazione della corte alla sorella e non a , dante causa dei LI , in quanto allegata con Per_3 CP_6 CP_1
la produzione del documento n. 18 con la memoria istruttoria di replica di cui all'art. 183 n. 3
c.p.c.
Tuttavia, occorre considerare che la SI.ra ha allegato fin dall'atto di citazione che E_
la corte era confluita nel patrimonio della sua dante causa e non in quello di Per_3 CP_6
e che tale appartenenza era conosciuta e riconosciuta dalla controparte come attestato
[...]
dalle missive del loro difensore del 2009.
La circostanza è stata, pertanto, tempestivamente allegata. Quanto al documento n.18, che si assume tardivamente prodotto, occorre rilevare che si tratta dello stesso documento prodotto sub. 1 al momento della loro costituzione in giudizio in primo grado dai LI , in CP_1
tanto si tratta della nota del 2014 di trascrizione della accettazione tacita di eredità derelitta da da parte dei tre LI ovvero , e . Persona_4 CP_6 Per_3 CP_6 Per_6
Al momento della memoria istruttoria di replica della SI.ra emergeva pertanto già E_
per tabulas che il terreno cui la corte è catastalmente graffata era pervenuto per eredità a Per_3
, con conseguente tempestività della allegazione e della contestazione.
[...]
I LI hanno sostenuto che la identificazione catastale della corte, come detto CP_1 graffata all'immobile di proprietà di , oltre che inidonea a identificare con SO
certezza il legittimo proprietario del bene, in quanto la classificazione catastale potrebbe essere oggetto di richiesta di rettifica, sarebbe frutto di un errore perpetrato tra il 1914 e il 1934, come emergerebbe dalle mappe catastali di quegli anni prodotte in giudizio, che avrebbe comportato
14 il passaggio della corte dal mappale prima identificato con il n. 3 (ovvero quello acquistato dai LI ) all'attuale mappale 3 (ora di proprietà della SI.ra ). CP_1 E_
Tuttavia tale ricostruzione non prova che la modifica intervenuta sia frutto di un errore e non di una scelta consapevole, che parrebbe confermata dalla pacifica esistenza di una veduta sulla corte proprio dall'immobile poi acquistato dalla SI.ra , unico collegamento con uno E_
degli immobili confinanti prima della costruzione della scala con la sovrastante struttura lignea parte della famiglia in un momento imprecisato della loro locazione ultratrentennale CP_1 dell'immobile poi acquistato nel 2008.
Ritenuto non dirimente nemmeno il prospettato errore catastale, occorre considerare la portata delle indicazioni contenute nel rogito di acquisto del 2008 da parte dei LI . CP_1
Nell'atto prodotto in giudizio si legge che viene ceduta la piena proprietà di un intero fabbricato urbano da cielo a terra con piccola corte di pertinenza a est costituente un'unica unità immobiliare (art. 1), che l'area di pertinenza del fabbricato è inferiore a 5.000= mq (art. 5) e che oggetto della cessione di cui al presente atto sono immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze (art. 10).
Si ritiene che le suddette indicazioni siano ambigue e non idonee ad identificare con certezza la corte in contestazione sia per l'erronea indicazione dei confini, come evidenziato dalla parte appellante, sia per la specificazione contenuta nella nota di trascrizione dell'atto in cui si legge che nella vendita sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà, servitù attive e passive, in particolare il diritto di accesso e passaggio sulla corte posta a nord del fabbricato. Da tale nota si evince che vi era una corte collegata all'immobile diversa da quella qui in contestazione, come si evince dalle diverse coordinate spaziali rispetto al fabbricato, in quanto posta a nord, nonché dalla diversa conformazione, che ne permette l'attraversamento, mentre l'area cortilizia di cui si discute era sicuramente priva di accessi in entrata ed in uscita all'epoca del rogito.
Tale elemento rende ancora più ambigua la portata delle indicazioni e dei riferimenti generici ad una corte pertinenziale contenute nell'atto, i quali pertanto non possono essere legittimamente opposte alla SI.ra . E_
Inoltre, in base a quanto sopra evidenziato in relazione all'apparenza della corte al patrimonio di , la sua eventuale inclusione nel rogito di acquisto del 2008, come sostenuto SO
dai LI , avrebbe al massimo potuto costituire titolo di acquisto a non domino, come CP_1 tale idoneo per il decorso dell'usucapione breve, ma non per il corretto passaggio di proprietà.
In tale contesto, tuttavia, la genericità delle locuzioni contenute del rogito, l'assenza di alcun riferimento alla corte nel contratto preliminare, la non inclusione volontaria della corte
15 dell'oggetto della vendita dichiarata dalla terza chiamata , la presenza di Controparte_6 altra corte pertinenziale posta a nord del fabbricato, la consapevolezza dell'intestazione dell'area a , come emergenti dalle missive del 2009 redatte dal difensore che SO agiva nell'interesse dei LI , sono tutti elementi che impediscono di ritenere che CP_1 tale area cortilizia fosse inclusa nell'oggetto della vendita attuata nei confronti dei LI
. CP_1
Ne consegue la prevalenza del titolo vantato dalla IG.ra con conseguente E_
accoglimento del motivo di appello.
L'accoglimento della domanda di rivendica proposta dall'appellante determina la condanna delle controparti alla cessazione delle turbative e molestie con rimozione a loro spese nei manufatti lignei presenti nella corte, che permettono l'accesso all'intercapedine dall'alloggio di loro proprietà, entro 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
6.3.1. Tale accoglimento determina l'esame dei due appelli incidentali condizionati proposti dai LI : quello relativo alla legittimazione attiva della IG.ra e quello CP_1 E_ relativo all'eccezione di usucapione per uso ventennale della corte.
Per quanto riguarda la legittimazione attiva della SI.ra si concorda con E_
l'impostazione assunta dal giudice di primo grado.
Il , infatti, è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei CP_8
suoi componenti, che devono intendersi rappresentati dall'amministratore, cosicché, per orientamento costante della Suprema Corte, l'iniziativa di quest'ultimo a tutela di un diritto comune non priva i singoli condomini del potere di agire personalmente a difesa di tale diritto, nell'esercizio di una rappresentanza reciproca, che attribuisce a ciascuno una legittimazione sostitutiva, non potendo il singolo condomino tutelare il proprio diritto senza necessariamente
e contemporaneamente difendere quelli degli altri condomini (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2 - , Sentenza n. 29251 del 13/11/2024, Rv. 673521 – 02).
L'appellante poteva, pertanto, agire, come avvenuto, per la tutela del diritto che si assumeva violato su un bene comune, in quanto come affermato dalle Sezioni Unite, nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del , con quello CP_8
dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota"
(Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 10934 del 18/04/2019, Rv. 653787 – 01).
16 Né vale a escludere tale legittimazione l'uso esclusivo del bene comune fatto valere dalla condomina, in quanto l'uso esclusivo di un bene comune non è istituto sconosciuto, che non potrebbe esistere, risolvendosi in un diritto reale atipico, come prospettato dagli appellati nell'appello incidentale, ma è una circostanza fattuale che si riscontra ogni volta che un bene comune, pur svolgendo una funzione a servizio del in generale, è accessibile solo CP_8
da una singola unità immobiliare di proprietà esclusiva, come accade frequentemente, ad esempio, per i lastrici solari.
Ora l'area cortilizia contesa è da ricondurre alla nozione di cavedio, ovvero un cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio comune, destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali ad esempio bagni, disimpegni, servizi), e lo stesso è sottoposto al regime giuridico del cortile, qualificato bene comune, salvo titolo contrario, dall'art. 1117, n. l, cod. civ., senza che la presunzione di condominialità possa essere vinta dal fatto che al cavedio si acceda solo dall'appartamento di un condomino o dal fatto che costui vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità (nella specie, pilozza, scaldabagno, impianto d'illuminazione), in quanto l'utilità particolare che deriva da tali fatti non incide sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale. (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 17556 del 01/08/2014, Rv. 631830 – 01).
Correttamente, pertanto, la SI.ra ha agito per far dichiarare la proprietà E_
condominiale del suddetto cavedio, sulla quale lei stessa rivendica un uso esclusivo.
Affermata la natura di bene condominiale comune cadono anche le eccezioni di nullità del contratto di acquisto della SI.ra per mancata partecipazione di tutti gli altri E_
condomini, dal momento che i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti
"ex lege" in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 27363 del 08/10/2021, Rv. 662361 – 01).
L'appello incidentale è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
6.3.2. In ultima battuta gli appellati, con il secondo appello incidentale condizionato, oppongono alle pretese dell'appellante l'eccezione di usucapione, avendo acquisito il diritto di proprietà sulla corte per uso ventennale.
A tal fine sostengono di aver utilizzato la corte, con la scala ivi presente e la soprastante struttura lignea, fin dal 1972 e che la prova del loro uso protratto e ventennale emergerebbe anche dall'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio possessorio del 2018, rigettato solo per la mancanza di prova di esercizio del possesso nell'ultimo anno antecedente l'asserito spoglio.
17 Tuttavia, occorre considerare che dagli atti emerge chiaramente come la famiglia sia CP_1 stata conduttrice dell'alloggio poi acquistato nel 2008 in forza dei diversi contratti di locazione prodotti in atti ed intercorsi inizialmente con la SI.ra e poi con la figlia Persona_4
La precedente detenzione per locazione viene menzionata anche nel Controparte_6 rogito del 2008 ed è, pertanto, evidente come la stessa impedisca l'esercizio del possesso uti domini necessario per l'usucapione.
Gli appellati sostengono di aver detenuto in forza del contratto di locazione l'appartamento, ma uti domini la corte.
Ai sensi dell'art. 1141 c.c., tuttavia, gli appellati, avendo pacificamente iniziato a possedere in qualità di detentori, dovevano provare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo,
l'interversione della detenzione in possesso "ad usucapionem", mediante idonee attività materiali di opposizione, specificamente rivolte contro il privato proprietario, in modo da dimostrare il momento iniziale dal quale calcolare il termine ventennale previsto dall'art. 1158
c.c.
Gli appellati non hanno nemmeno allegato il momento in cui si sarebbe realizzata tale interversione nel possesso, né il momento di realizzazione della scala con la soprastante struttura lignea, nel caso si volesse intendere la stessa come l'atto che ha determinato la modifica del titolo di detenzione ai sensi dell'art. 1141 c. 2 c.c..
Dall'istruttoria svolta nel giudizio possessorio è emerso l'utilizzo della scala tra il 1999 e il
2014, periodo inferiore al ventennio, come tale non sufficiente ad usucapire.
Inoltre le missive rivolte dal loro legale alla SI.ra nel 2009 dimostrano Controparte_6
come loro, fino a quel momento, non avessero inteso modificare il titolo del loro possesso, ma acquistare in proprietà tutto ciò che prima conducevano in locazione, che, secondo la loro prospettiva, comprendeva anche la corte.
Un eventuale possesso uti domini è ipotizzabile solo dopo l'acquisto dell'alloggio nel 2008, che ha fatto venire meno il titolo della detenzione precedente, ma anche in questo caso il possesso utile all'usucapione non si è protratto per il ventennio richiesto per l'acquisto a titolo originario, essendosi pacificamente interrotto nel 2018 con l'apertura della porta finestra verso la corte da parte della SI.ra . E_
L'appello incidentale è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
6.4. Si ritiene, infine, che non vi siano elementi per ritenere che l'appellante possa vantare sull'area cortilizia un diritto di proprietà, come sostenuto con il quarto motivo di appello, dal momento che il suo accesso esclusivo all'area, come sopra evidenziato, non incide sulla
18 destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale, emergendo dalla documentazione in atti come il cavedio dia luce ed aria anche agli appartamenti dei piani superiori del , che si affacciano sul medesimo cortile interno. CP_8
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
6.5. L'accoglimento del primo e del terzo motivo di appello determina il necessario esame dell'ultimo appello incidentale condizionato relativo alla domanda di garanzia dall'evizione svolta nei confronti della terza chiamata dai LI Controparte_6
(tranne . CP_1 CP_5
La ricostruzione sopra svolta del contenuto del rogito del 2008 intercorso tra le parti e l'individuazione del suo oggetto portano ad escludere che con lo stesso si sia voluto trasferire anche la corte contesa, con conseguente infondatezza della domanda di garanzia per l'evizione spiegata nei confronti della venditrice.
L'appello incidentale è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
6.6. Per quanto riguarda la rinuncia alla domanda risarcitoria, occorre valutarne la fondatezza unicamente al fine della statuizione sulle spese, secondo lo schema della soccombenza virtuale.
In primo grado il rigetto della suddetta domanda era conseguito de plano al rigetto della domanda principale.
In appello, nonostante l'accoglimento dell'azione di rivendica affermato in accoglimento del primo e del terzo motivo di appello, occorre affermare l'infondatezza della domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine al verificarsi di un danno conseguente alla condotta degli appellati.
Di tale infondatezza occorrerà, pertanto, tenere conto al momento della statuizione sulle spese.
6.7. L'accoglimento dell'azione di rivendica promossa dall'appellante, imponendo il rinnovo totale della statuizione in punto di regolamentazione delle spese processuali, implica l'assorbimento dell'esame dell'appello incidentale dei LI vertente, appunto, sul CP_1
capo delle spese di lite.
6.8. L'accoglimento dell'azione di rivendica promossa dall'appellante comporta l'assorbimento dell'appello incidentale proposto da che tendeva alla medesima Controparte_6
conclusione.
7) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
19 La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto tra l'appellante e gli appellati , all'esito del processo, l'appellante Controparte_9 ha ottenuto l'accoglimento della domanda di rivendica, con condanna delle controparti alla cessazione delle turbative e molestie ed alla rimozione del manufatto ligneo, ma è risultata virtualmente soccombente rispetto alla propria pretesa risarcitoria.
Si ritiene, pertanto, congruo compensare le spese processuali di entrambi i gradi nella misura di un quinto (20%) e per il resto porle a carico di tutti i LI . CP_1
Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. richiamato dall'art. 5 D.M.
55/2014 in € 25.000, come dichiarato anche dalle parti (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria né in primo né in secondo grado.
Le spese processuali del primo grado sono liquidate nella somma di euro 4.237,00 per compensi
(euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria, euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, ed esborsi per € 264,00 (contributo unificato di € 237,00 + diritti di cancelleria di € 27,00).
Le spese processuali del secondo grado sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi (euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, ed esborsi per € 355,50.
Nel rapporto tra gli appellati LI (tranne e la terza chiamata in causa CP_1 CP_5
, i primi sono soccombenti totali. Controparte_6
Il valore della controversia è determinato anche in questo caso ai sensi dell'art. 15 c.p.c. richiamato dall'art. 5 D.M. 55/2014 in € 25.000, come dichiarato anche dalle parti (scaglione euro 5.201,00-26.000,00), tuttavia, tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, incentrate in un'unica domanda, appare opportuno applicare per tutte le fasi i parametri forensi minimi.
20 Le spese processuali del primo grado sono liquidate nella somma di euro 2.540,00 per compensi
(euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del secondo grado sono liquidate nella somma di euro 2.906,00 per compensi (euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 956,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, ed esborsi per € 355,50.
Le somme devono essere corrisposte direttamente al difensore dichiaratosi antistatario.
Il rigetto integrale dell'appello incidentale genera a carico degli appellanti incidentali e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 218/2022 del
Tribunale di Aosta, pubblicata in data 23/06/2022;
In riforma della sentenza appellata: accoglie il primo e il terzo motivo di appello proposto e per l'effetto accerta e dichiara che l'area cortilizia ubicata nel territorio del Comune di Aosta e graffata unitamente al bene immobile distinto in catasto al foglio n. 39, particella n. 3, subalterno n. 7 è di proprietà del che insiste sulla detta particella n. 3 ed è gravato di diritto di uso CP_8
perpetuo ed esclusivo a favore della SI.ra nata a [...] il E_
03.10.1959, CF;
C.F._9
condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e ognuno per la quota di competenza, a cessare CP_4 AR ogni turbativa o molestia avente ad oggetto l'area in questione e a rimuovere la scala in legno e la sovrastante struttura lignea, reimmettendo nel possesso della corte la SI.ra
, entro 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
E_
21 compensa nella misura di un quinto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra e i LI;
E_ CP_1
condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e a rifondere alla parte appellata CP_4 AR E_
la restante quota delle spese di giudizio che si liquidano nei termini che seguono;
[...]
liquida le spese di lite per il primo grado di giudizio in complessivi euro 4.237,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, ed esborsi per € 264,00; liquida le spese di lite per il presente grado di giudizio in complessivi euro 4.888,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, ed esborsi per € 355,50; condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a rifondere al difensore antistatario di le spese del CP_4 Controparte_6 primo grado di giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta;
condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a rifondere al difensore antistatario di le spese del CP_4 Controparte_6 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, ed esborsi per € 355,50; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti incidentali e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari CP_4
a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di conSIlio in data 17.07.2025.
Il ConSIliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao ConSIliere relatore
Dott. Angela Giunta ConSIliere
riunita in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1114/2022 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dagli Avvocati E_ CodiceFiscale_1
Massimo Balì (PEC : e Luigi Busso, C.F. Email_1 C.F._2
(PEC: , presso cui è elettivamente domiciliata in Aosta, Passage
[...] Email_2
du Folliex n. 3
APPELLANTE
Contro
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, C.F. , C.F._4 Controparte_3 C.F._5
C.F. , IN PROPRIO E QUALE EREDI DI CP_4 C.F._6
, , rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicole Joris, (PEC Persona_1
e Matteo Renzulli (PEC , presso Email_3 Email_4
i quali sono elettivamente domiciliati in Aosta, via Festaz n. 7
APPELLATI
1 E
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo AR CodiceFiscale_7
Vaccino, PEC: presso il quale è elettivamente domiciliato in Email_5
Aosta, C.so Battaglione Aosta n° 8
APPELLATO
Nonché
CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Roger Controparte_6 C.F._8
Nicholas Locilento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federico Mavilla in Aosta, Passaggio Folliez 1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 218/2022 del Tribunale di Aosta, pubblicata in data 23/06/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
Nel merito:
1) accertare e dichiarare che l'area cortilizia ubicata nel territorio del Comune di Aosta e distinta in Catasto al Foglio n. 39, particella n. 3, subalterno n. 7, è di proprietà della IG
[...]
ovvero, in subordine, di proprietà del Condominio che insiste sulla predetta E_
particella n. 3 e, di conseguenza, di proprietà pro quota della condomina , ed E_
è in tal caso gravato di diritto di uso perpetuo ed esclusivo ovvero, in subordine, di diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c. ovvero di diritto di un uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria a favore della SI , nata a [...] il [...], C.F. E_
, per i motivi tutti emersi in corso di causa;
CodiceFiscale_1
2) conseguentemente, dichiarare tenuti – e, come tali, condannare – i convenuti appellati a porre fine ad ogni turbativa o molestia avente ad oggetto l'area in questione e, in ogni caso, a reimmettere la SI nel pieno possesso dell'area medesima, anche a E_
2 mezzo della rimozione della scala in legno attualmente esistente e della demolizione della struttura in legno soprastante, nella parte in cui insiste sulla proiezione dell'area per cui è causa;
3) rigettare in toto l'appello incidentale dei IG.ri , , Controparte_1 Controparte_2
, , in proprio ed in qualità di eredi testamentari della IG.ra Controparte_3 CP_4
. Persona_1
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti.
Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Per gli appellati : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ammissione, solo ove occorra e per quanto occorra, delle istanze istruttorie riproposte alle pag. 18 (idonea consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il valore di mercato della corte per cui è causa oggetto del rogito
Notaio del 31.03.08), 26 e 27 (prova per interpello e testi) della comparsa di Per_2
costituzione e risposta con contestuale appello incidentale del 22.11.22, così provvedere:
-rigettare l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza del Tribunale di Aosta E_
n. 218/2022 del 23 giugno 2022 nonché l'appello incidentale della IG.ra e comunque CP_6
tutte le domande da chiunque proposte nei confronti dei IGg. perché infondate per i CP_1
motivi esposti in atti;
-in parziale riforma della suddetta sentenza, accogliersi lo spiegato appello incidentale in punto spese del giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare la IG.ra al pagamento E_
delle relative spese;
- in via subordinata e condizionata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello principale, in parziale riforma della suddetta sentenza di primo grado, accogliersi gli spiegati appelli incidentali condizionati in punto eccezioni di difetto di titolarità attiva in capo all'appellante e di usucapione della corte de quo in favore dei IGg. , e, per l'effetto, accogliere le suddette eccezioni già avanzate in CP_1
primo grado e respingere le richieste della IG.ra ; E_
- in via di ulteriore subordine e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello principale e di rigetto degli appelli incidentali condizionati: accertare e dichiarare la responsabilità della IG per Controparte_6
evizione parziale della cosa venduta o comunque per la vendita di bene gravato da oneri o da
3 diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e, per l'effetto, condannare la medesima IG.ra , a rifondere ai IGg. il prezzo Controparte_6 CP_1
di acquisto corrispondente al valore della corte per cui è causa, le spese effettuate per il contratto e per la denuncia della lite, nonché tutte le spese o comunque qualsivoglia somma che gli stessi siano tenuti a versare all'attrice, oltre al risarcimento dei danni ex art. 1223 Cod. Civ. nella misura che sarà accertata in corso di causa, se del caso determinata anche in via equitativa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dovuto alla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed interessi ex art. 1284 c. 4 Cod. Civ. dal deposito della comparsa al saldo effettivo;
- in ogni caso con il favore dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove proposte dalla IG.ra e dalla IG.ra E_ CP_6
Per l'appellato AR
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino Sezione II Civile, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
Nel merito:
Accertare e dichiarare l'appello inammissibile e/o infondato in fatto e diritto e conseguentemente, confermare la Sentenza impugnata.
Con vittoria di spese competenze ed onorari per il doppio grado di giudizio.
Per l'appellata Controparte_6
Per i motivi suesposti, la IG.ra ut supra rappresentata, difesa ed Controparte_6
elettivamente domiciliata, chiede in via incidentale la riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di appello della IG.ra , E_ reiterando pertanto le conclusioni formulate nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta (“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, adversis rejectis, rigettare le richieste avanzate dai
IGg.ri convenuti e attori in chiamata, per le ragioni suesposte, in quanto infondate. CP_1
Con vittoria di spese e oneri legali, da distrarsi..”).
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto del 10.05.2016 la SI.ra aveva acquistato da E_ SO
erede di il fabbricato sito nel Comune di Aosta, individuato al Foglio n. Persona_4
39 mappale n. 3, subalterno n. 7, con diritto di uso perpetuo ed esclusivo sulla corte posta a sud.
Con contratto di compravendita stipulato per atto pubblico del 31.3.2008, la SI.ra CP_6
anch'essa avente causa della SI.ra aveva venduto ai SInori
[...] Persona_4
e i beni censiti al N.C.E.U. del Comune di Aosta al Foglio Controparte_7 Persona_1
n. 39, particella 2, subalterni 1, 2, 3 e 4.
Nel 2018 la IG.ra , in qualità di presunta titolare del diritto di uso perpetuo ed E_
esclusivo di una piccola corte condominiale posta a sud dello stesso fabbricato, aveva provveduto all'apertura di una porta allo scopo di mettere in comunicazione l'unità immobiliare di sua proprietà con l'area cortilizia. Ne conseguiva l'azione possessoria promossa dagli odierni appellati , dichiarata inammissibile con ordinanza del 13.03.2019 per carenza del CP_1
presupposto legittimante il possesso effettivo dell'area in contestazione da parte dei ricorrenti nell'anno antecedente la domanda di tutela possessoria, non risultando sufficiente la mera presenza di scala di legno che collegava l'area cortilizia ad una struttura in legno posta al piano dell'appartamento dei LI . CP_1
Con atto di citazione del 03.06.20 la SI.ra conveniva in giudizio avanti al E_
Tribunale di Aosta i SI.ri , Controparte_2 Controparte_3 AR
e per sentir accertare e dichiarare dal CP_4 Persona_1 Controparte_1
Tribunale di Aosta che l'area cortilizia ubicata nel territorio del Comune di Aosta e distinta in
Catasto al Foglio n. 39, particella n. 3, subalterno n. 7, era di proprietà del Condominio insistente sulla predetta particella n. 3 ed era gravato di diritto di uso perpetuo ed esclusivo della
SI , con condanna dei convenuti a porre fine ad ogni turbativa o molestia E_ avente ad oggetto l'area in questione e, in ogni caso, a reimmettere la SI E_ nel pieno possesso dell'area medesima, anche a mezzo della rimozione della scala in legno attualmente esistente e della demolizione della struttura in legno soprastante, oltre al risarcimento dei danni, anche in via equitativa.
Si costituivano in giudizio i IGg. , contestando integralmente le domande attoree e CP_1
chiamando in causa la IG.ra , al fine di essere – nella denegata ipotesi di Controparte_6
accoglimento totale o parziale delle domande attoree - dalla stessa garantiti e manlevati ai sensi degli artt. 1480, 1484, 1485 e 1489 Cod. Civ. con conseguente riduzione del prezzo di acquisto per il valore corrispondente a quello della corte per cui era causa, rimborso delle spese effettuate
5 per il contratto e per la denuncia della lite, nonché di tutte le spese che i convenuti fossero tenuti a rimborsare all'attrice, oltre al diritto al risarcimento dei danni ex art. 1223 Cod. Civ. accertandi in corso di causa;
Si costituivano altresì in giudizio il SInor , chiedendo di rigettare tutte le AR
domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, e la IG Controparte_6
chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nei propri confronti dai SIg. . CP_1
Esperita procedura di mediazione conclusasi negativamente e depositate le rispettive memorie, le parti precisavano le conclusioni e la causa approdava a decisione.
Con sentenza n. 218/2022 del 23.06.22 il Giudice rigettava integralmente le domande avanzate dalla IG.ra , compensando integralmente le spese processuali tra quest'ultima ed i E_
IGg. e condannando la IG.ra alla refusione delle spese processuali in CP_1 E_
favore del convenuto e della terza chiamata, IG.ra . AR Controparte_6
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello, chiedendo l'accertamento E_
del diritto di proprietà, ovvero, in subordine della proprietà condominiale della corte nonchè del proprio diritto di uso perpetuo ed esclusivo o diritto reale di uso ex art. 1021 c.c., o, in ulteriore subordine, di diritto di uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria, con conseguente condanna dei convenuti/appellati a porre fine ad ogni turbativa o molestia avente ad oggetto l'area in questione, reimmettendo, in ogni caso, l'appellante nel pieno possesso dell'area medesima, anche a mezzo della rimozione della scala di legno e della demolizione della struttura lignea soprastante.
Si costituivano in giudizio tutti gli appellati, svolgendo appello incidentale i IGg. e CP_1 la SI.ra chiedendo solo il rigetto dell'appello avversario il SI. CP_6 AR
Nelle more della procedura decedeva la IG.ra e si costituivano per la Persona_1
prosecuzione del giudizio i suoi LI , e in qualità di eredi CP_1 CP_2 CP_3 CP_6
testamentari.
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti difensivi conclusivi, con ordinanza del
28.05.2025 la causa veniva rimessa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Preliminarmente il Tribunale di Aosta ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dai convenuti di carenza della legittimazione attiva dell'attrice, legittimata ad agire in giudizio in qualità di condòmina a tutela di interessi anche comuni nei confronti dei soggetti individuati come autori
6 dell'illecito civilistico.
Il giudice di prime cure ha quindi inquadrato l'azione dell'attrice quale azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., a fronte della richiesta di reimmissione nel possesso, pervenendo al rigetto della medesima per carenza del presupposto del possesso o della detenzione della cosa rivendicata in capo ai soggetti che si assumono autori dello spossessamento: la presenza della pericolante scala di legno e della precaria struttura lignea soprastante non è stata ritenuta integrante gli estremi di uno spossessamento.
Poiché la corte de qua risulta essere stata trasferita a due diversi soggetti, la ed i E_
, il Tribunale ha affermato la composizione del conflitto sulla base del principio della CP_1
priorità delle trascrizioni, sebbene i danti causa fossero diversi (rispettivamente CP_6
e ), a fronte della riconducibilità all'originaria dante causa comune (la
[...] SO
madre della unicità della posizione giuridica facente capo alle eredi ed Persona_4 alla de cuius. Poiché, nel caso di specie, l'atto di acquisto da parte dei SInori , avente CP_1 ad oggetto anche “la corte di pertinenza a est”, è stato trascritto in data 16.4.2008, mentre la costituzione di “uso perpetuo ed esclusivo” della predetta corte in favore dell'odierna attrice in base all'atto notarile in data 10.5.2016, è stata evidentemente trascritta in E_ epoca successiva, è stata affermata la prevalenza dell'acquisto operato dai ex artt. CP_1
2644 e 2650 c.c..
Quanto alle domande dei convenuti circa la responsabilità della IG Controparte_6
terza chiamata in causa, per evizione parziale della cosa venduta o comunque per la vendita di bene gravato da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento, il rigetto delle domande attoree ne ha precluso l'esame.
Rigettate le domande di parte attrice e dei convenuti , , Persona_1 CP_1 CP_2
e volte a conseguire la declaratoria di carenza di legittimazione attiva CP_3 CP_6 dell'attrice ovvero di carenza di titolarità attiva del rapporto in capo all'attrice, il giudice di primo grado ha ritenuto di compensare le spese tra dette pari, condannando E_
alla refusione delle spese solo in favore del convenuto e della terza chiamata AR
. Controparte_6
2) I motivi di appello proposti da E_
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante ha sollevato una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata, nei termini di seguito esposti.
Primo motivo
L'appellante contesta il capo della sentenza con cui il primo Giudice ha qualificato l'azione
7 dell'appellante come azione di rivendica ex art. 948 c.c., precisando poi che essa richiede, quale presupposto, il possesso o la detenzione della cosa rivendicata in capo ai soggetti che si assumono autori dello spossessamento e che, nel caso in esame, non risulterebbe provato il possesso della corte in questione da parte dei convenuti, stante il rigetto dell'azione possessoria a suo tempo introdotta, per carenza di prova in merito alla persistenza del possesso nell'anno antecedente al deposito del ricorso possessorio. sostiene il proprio diritto ad ottenere la totale restituzione del bene per cui è E_
controversia, ritenendo pacifico in causa che tale bene sia oggi posseduto da controparte, in tutto o quanto meno in parte, vista l'esistenza di una scala in legno che consente di accedere dalla proprietà all'area in questione e la presenza di una struttura in legno che invade CP_1 la colonna d'aria soprastante il fondo, privando lo stesso di aria e luce e precludendo l'esercizio di ulteriori facoltà tipiche del proprietario e del comproprietario.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione si evidenzia come la domanda formulata da parte appellante sia fondata anche nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che controparte non sia in alcun modo in possesso dell'area per cui è causa e non stia neppure ponendo in essere turbative o molestie del diritto vantato dalla IG.ra . Anche in E_ tal caso, l'appellante avrebbe avuto, infatti, interesse a promuovere azione di accertamento della proprietà o comproprietà del bene per cui è causa, ovvero avrebbe dovuto essere accolta la prima delle domande formulate da parte appellante: l'accertamento della proprietà condominiale del bene cortilizio, unitamente al diritto di uso perpetuo ed esclusivo da parte della SI . E_
Terzo motivo
La pronuncia del Tribunale di Aosta viene altresì censurata per avere applicato alla fattispecie il principio della priorità delle trascrizioni, anziché risolvere il conflitto “in favore di chi si è visto trasferire la proprietà dal dominus effettivo”.
Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi sulla base del fatto che le danti causa dell'appellante e degli appellati siano entrambe aventi causa dello stesso soggetto (id est: la madre dalla quale hanno ereditato). L'art. 2644 c.c. presupporrebbe infatti una duplicità (o pluralità) di acquisti a titolo derivativo (tale dovendo ritenersi anche quello del secondo avente causa che trascrive per primo) da un comune originario autore.
Nel caso di specie, i due atti non sarebbero imputabili ad un comune originario autore, posto che la SI non avrebbe alienato alcunché, né alla SI né ai Per_4 E_
8 IGnori . CP_1
La descrizione della corte contenuto nell'atto di acquisto dei SIg. sarebbe del tutto CP_1
generica e inidonea a identificare il bene in questione a livello giuridico-catastale. Ne deriva che l'area cortilizia non sarebbe mai stata oggetto di compravendita tra la IG.ra CP_6
e i IGg. e che, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda formulata
[...] CP_1
dalla IG dovrebbe essere accolta, ove si consideri che soltanto alla stessa E_
è stata trasferita la proprietà della res litigiosa dalla sua legittima proprietaria.
Quarto motivo
L'appellante afferma altresì che, una volta l'esclusa la proprietà della corte in capo ai LI
, preso atto che la corte è stata inserita nelle tabelle millesimali de condominio come CP_1
parte relativa al suo subalterno 7, cosicchè la stessa sta provvedendo a pagare le spese condominiali anche con riferimento a tale area, è possibile affermare che le è stato trasferito proprio il diritto di proprietà sulla corte. In subordine chiede il riconoscimento della proprietà condominiale gravato dall'uso perpetuo e esclusivo in suo favore oppure, in subordine, con riconoscimento in alternativa, di un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c. o di un diritto d'uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria.
3) La difesa degli appellati CP_1
Gli appellati rilevano preliminarmente come l'appellante non abbia provato la sussistenza del proprio diritto tanto nell'azione di accertamento della proprietà quanto in quella di rivendicazione. Essi ritengono, quindi, pacifico che, come sostenuto nella sentenza impugnata,
i danti causa, seppur apparentemente diversi ( e ), siano Controparte_6 SO
in realtà da ricondursi alla madre, da considerarsi originaria dante causa Persona_4
comune: anche qui si tratterebbe di conflitto tra acquirenti inter vivos dal medesimo dante causa originario. Ne deriva che il conflitto tra la IG.ra ed i IGg. andrebbe E_ CP_1
risolto secondo le regole della priorità delle trascrizioni, così come correttamente ritenuto dal
Giudice di prime cure.
Osservano, inoltre, i LI che dal tenore letterale del contratto di compravendita CP_1
sarebbe chiara la volontà dei contraenti di trasferire anche l'area cortilizia a Persona_5 est per cui è causa e l'errore materiale risiederebbe nella mancata indicazione dei confini e non certo nella descrizione dell'oggetto. Quanto alla graffatura riportata in catasto a prevalere dovrebbe essere, in ogni caso, il titolo o comunque il possesso ultraventennale e non la risultanza catastale, suscettibile a sua volta di rettifica.
A fronte delle pretese svolte dalla IG , gli appellati, in via del tutto E_
9 subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello, propongono appello incidentale condizionato in relazione alla legittimazione attiva dell'appellante e all'eccezione di usucapione della corte, come già evidenziato in primo grado.
I IGg.ri propongono, infine, appello incidentale in punto compensazione delle spese CP_1
processuali tra la IG.ra e i IGg.ri , nonché appello incidentale E_ CP_1
condizionato nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello principale e di rigetto degli appelli incidentali condizionati, onde accertare e dichiarare la responsabilità della IG per evizione parziale della cosa Controparte_6
venduta o comunque per la vendita di bene gravato da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento, e, quindi, per inadempimento al contratto di compravendita. Il tutto con conseguente riduzione del prezzo di acquisto per il valore corrispondente a quello della corte per cui è causa, da valutarsi previa consulenza tecnica d'ufficio o comunque in via equitativa, rimborso delle spese effettuate per il contratto e per la denuncia della lite, nonché di tutte le spese che i IGg. dovessero essere tenuti a CP_1
rimborsare alla IG.ra , oltre al diritto al risarcimento dei danni ex art. 1223 Cod. E_
Civ. da determinarsi in via equitativa.
4) La difesa di Controparte_6
L'appellata in tale sede chiede in via incidentale la riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di appello della IG.ra , E_
reiterando pertanto le conclusioni formulate nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta (“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, adversis rejectis, rigettare le richieste avanzate dai
IGg.ri convenuti e attori in chiamata, per le ragioni suesposte, in quanto infondate. CP_1
Con vittoria di spese e oneri legali, da distrarsi).
5) La difesa di AR
L'appellato, che già in primo grado aveva rilevato di non avere mai vissuto e di non vivere nei luoghi di causa, aderisce alle argomentazioni e istanze degli altri appellati , chiedendo CP_1 pertanto di accertare e dichiarare l'appello inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e conseguentemente, confermare la sentenza impugnata.
6) I motivi della decisione
La stretta connessione, anche logico giuridica, ed interdipendenza tra i motivi dell'appello principale e quelli degli appelli incidentali condizionati prospettati dalle parti appellate IGg.
rende preferibile seguire l'ordine dei motivi così come prospettati dalla parte CP_1 appellante per rendere ordinata l'esposizione. I motivi di appello incidentale condizionato
10 verranno presi in esame non appena l'eventuale accoglimento di un motivo di appello principale determinerà l'avveramento della condizione cui sono sottoposti.
6.1. Con il primo motivo di appello l'appellante contesta che il giudice di primo grado abbia ritenuto non provato il possesso della corte in questione da parte degli allora convenuti e non abbia riconosciuto l'avvenuto spossamento nell'installazione della scala e del collegato manufatto in legno.
Quanto al primo aspetto la parte sottolinea come il possesso della corte da parte degli appellati non avrebbe avuto bisogno di prova, in quanto circostanza non contestata in corso di CP_1
causa ed affermata sotto diversi aspetti dalle stesse controparti.
Il motivo è fondato, in quanto i convenuti fin dalla loro costituzione in primo grado CP_1
hanno chiesto il rigetto delle avverse pretese proprio sul presupposto di essere proprietari della suddetta corte per averla acquistata in occasione dell'acquisto nel 2008 dell'immobile cui la corte è collegata tramite la scala ed il sovrastante manufatto ligneo.
La loro affermazione è stata talmente netta da aver richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di per essere garantiti in caso di evizione, istituto giuridico che Controparte_6
presuppone un contratto di compravendita a monte.
Il possesso anche attuale dell'area cortilizia oggetto di contesa è stata ribadita anche nel corso del giudizio di appello (v. pag. 7 e 25 della comparsa di costituzione dei LI del CP_1
22.11.2022) ed è stata posta alla base dell'eccezione di usucapione, cosicchè correttamente avrebbe dovuto essere ritenuta circostanza non contestata.
Nemmeno corretto appare il ragionamento del primo giudice nel momento in cui ricollega alla mancanza di domande dei convenuti volte alla declaratoria del loro diritto di proprietà CP_1
l'assenza di affermazione di diritti reali parziali sulla res da parte degli stessi¸ in quanto tutte le eccezioni con cui pretendono di paralizzare le richieste avversarie si basano proprio sull'affermata proprietà della res conseguita in un momento antecedente all'acquisto vantato dall'appellante.
Né a conclusioni diverse porta il rigetto dell'azione possessoria instaurata dalle sorelle Per_1
e nel 2018 contro , in quanto fondata sulla mancata prova, che Controparte_1 E_ doveva essere fornita nell'occasione dalle SIg. , dell'esercizio del possesso nell'anno CP_1 antecedente l'asserito spoglio, in quanto nel presente giudizio il possesso attuale è stato allegato dai convenuti/appellati - i quali hanno anche chiesto di provarlo sia con la documentazione fotografica prodotta in giudizio sia con la capitolazione delle prove orali, poi non ammesse – e la semplice allegazione dello stesso rende la circostanza non contestata.
11 Parimenti occorre concludere per l'asserito spossessamento costituito dalla scala e dalla sovrastante struttura lignea, in quanto è proprio tramite essa che i SIg. allegano di CP_1
esercitare il possesso sulla corte e la documentazione fotografica dagli stessi prodotta conferma che la porta finestra aperta da si trova in corrispondenza della scala stessa, con E_
conseguente difficoltà di passaggio.
Quindi anche lo spossessamento deve considerarsi circostanza non contestata, con conseguente sussistenza dei presupposti per l'azione di rivendica di cui all'art. 948 c.c. (v. per tutte Cass.
Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7777 del 14/04/2005, Rv. 581809 – 01, che ha affermato che la domanda di revindica, avendo tipica finalità recuperatoria, presuppone necessariamente che all'atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, non avendo i ricorrenti allegato che il bene fosse nel possesso della controparte, aveva escluso la finalità recuperatoria e qualificato la domanda proposta come azione di accertamento del diritto di proprietà).).
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
6.2. Il secondo motivo di appello deve ritenersi assorbito nell'accoglimento del primo che presuppone la sussistenza dei presupposti per l'azione di rivendica, in luogo di quella di accertamento della proprietà, con conseguente possibilità di ottenere una pronuncia di reimmissione nel possesso e non meramente dichiarativa del diritto.
6.3. Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha applicato al caso in esame il principio della priorità delle trascrizioni sancito in materia immobiliare dagli artt. 2644 e seg. c.c.
Occorre premettere che per giurisprudenza costante i rigidi principi in tema di prova nel giudizio di rivendica non hanno carattere assoluto, ma vanno adeguati alle particolarità del caso concreto. Ne consegue che il rigore della prova si attenua allorquando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, che questi si limiti a dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15388 del 22/07/2005,
Rv. 582710 – 01, poi confermata da Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1569 del 19/01/2022,
Rv. 663812 – 01, che ha affermato che in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola
12 controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto).
Non vi è dubbio che questa sia la situazione che si configura nella vicenda in esame, dal momento che entrambe le parti sostengono di aver acquistato da due sorelle, le quali avevano ereditato dalla propria madre, originaria proprietaria di tutto il complesso immobiliare poi acquistato dalle parti contrapposte.
Proprio per questo motivo si è posta la questione della prevalenza di un titolo rispetto all'altro, che il giudice di primo grado ha risolto sulla base del principio della priorità della trascrizione dell'atto di acquisto dei LI , intervenuto nel 2008, rispetto a quello della SI.ra CP_1
, che ha acquistato nel 2016. E_
Si ritiene, tuttavia, che tale principio, pur corretto in astratto, non poteva trovare applicazione nel caso in esame.
L'area cortilizia contesa, infatti, non ha un'autonoma identificazione urbanistica ed anche catastalmente è graffata ad un determinato terreno, pertanto, la costituzione o il trasferimento di diritti reali ad essa inerenti non è passibile di autonoma trascrizione nei registri immobiliari.
Le trascrizioni prese in considerazione dal giudice di prime cure non hanno ad oggetto il medesimo bene immobile, ma due immobili diversi, trasferiti con titoli diversi, che non si pongono in rapporto di priorità temporale per la loro opponibilità ai terzi.
Quello che si contesta nel caso specifico è che con entrambi tali atti si sia voluto trasferire anche la corte, che doveva considerarsi pertinenza/accessorio dell'immobile compravenduto.
Il principio della priorità delle trascrizioni sancito dall'art. 2644 c.c. risponde ad un logica di pubblicità costitutiva che permetta un passaggio trasparente dei diritti immobiliari, ma che può assolvere a tale compito solo se una previa consultazione dei registri permetta di evitare l'insorgenza del contenzioso, mentre in questo caso la non avrebbe potuto acquisire E_ alcuna informazione su tale corte dalla consultazione dei registri immobiliari, riguardando l'atto di acquisto dei LI del 2008 e la relativa trascrizione un immobile diverso da quello CP_1
che lei voleva acquistare.
Le regole sulla costituzione e il trasferimento dei diritti reali sui beni immobili sono focalizzate sulla res e non sui soggetti che tali atti pongono in essere, pertanto, in caso di di trasferimento di due immobili diversi tali regole sono inutilizzabili, a nulla rilevando l'originaria appartenenza comune del compendio immobiliare complessivamente considerato, ma suscettibile di partizione.
13 Una volta ritenuta inutilizzabile per la risoluzione del conflitto la regola della priorità delle trascrizioni occorre verificare chi possa legittimamente vantare un titolo di acquisto sulla corte contesa.
A fondamento della propria domanda la IG. ha allegato che nel proprio atto di E_
acquisto del 2016 la corte era specificatamente e correttamente indicata come pertinenziale all'immobile compravenduto ed era anche indicata nell'allegata planimetria catastale.
Evidenziava, inoltre, l'allora attrice che il rogito di acquisto del 2008 dei LI CP_1
conteneva una indicazione generica e aspecifica della corte, tanto da averli determinati ad appena un anno dal rogito a richiedere, tramite legale, l'integrazione dello stesso con redazione di un nuovo atto di acquisto cui partecipasse anche risultata intestataria, SO
sempre quale erede di dell'area cortilizia di cui si voleva conseguire la Persona_4
proprietà.
Il giudice di primo grado ha ritenuto tardiva la contestazione dell'assegnazione della corte alla sorella e non a , dante causa dei LI , in quanto allegata con Per_3 CP_6 CP_1
la produzione del documento n. 18 con la memoria istruttoria di replica di cui all'art. 183 n. 3
c.p.c.
Tuttavia, occorre considerare che la SI.ra ha allegato fin dall'atto di citazione che E_
la corte era confluita nel patrimonio della sua dante causa e non in quello di Per_3 CP_6
e che tale appartenenza era conosciuta e riconosciuta dalla controparte come attestato
[...]
dalle missive del loro difensore del 2009.
La circostanza è stata, pertanto, tempestivamente allegata. Quanto al documento n.18, che si assume tardivamente prodotto, occorre rilevare che si tratta dello stesso documento prodotto sub. 1 al momento della loro costituzione in giudizio in primo grado dai LI , in CP_1
tanto si tratta della nota del 2014 di trascrizione della accettazione tacita di eredità derelitta da da parte dei tre LI ovvero , e . Persona_4 CP_6 Per_3 CP_6 Per_6
Al momento della memoria istruttoria di replica della SI.ra emergeva pertanto già E_
per tabulas che il terreno cui la corte è catastalmente graffata era pervenuto per eredità a Per_3
, con conseguente tempestività della allegazione e della contestazione.
[...]
I LI hanno sostenuto che la identificazione catastale della corte, come detto CP_1 graffata all'immobile di proprietà di , oltre che inidonea a identificare con SO
certezza il legittimo proprietario del bene, in quanto la classificazione catastale potrebbe essere oggetto di richiesta di rettifica, sarebbe frutto di un errore perpetrato tra il 1914 e il 1934, come emergerebbe dalle mappe catastali di quegli anni prodotte in giudizio, che avrebbe comportato
14 il passaggio della corte dal mappale prima identificato con il n. 3 (ovvero quello acquistato dai LI ) all'attuale mappale 3 (ora di proprietà della SI.ra ). CP_1 E_
Tuttavia tale ricostruzione non prova che la modifica intervenuta sia frutto di un errore e non di una scelta consapevole, che parrebbe confermata dalla pacifica esistenza di una veduta sulla corte proprio dall'immobile poi acquistato dalla SI.ra , unico collegamento con uno E_
degli immobili confinanti prima della costruzione della scala con la sovrastante struttura lignea parte della famiglia in un momento imprecisato della loro locazione ultratrentennale CP_1 dell'immobile poi acquistato nel 2008.
Ritenuto non dirimente nemmeno il prospettato errore catastale, occorre considerare la portata delle indicazioni contenute nel rogito di acquisto del 2008 da parte dei LI . CP_1
Nell'atto prodotto in giudizio si legge che viene ceduta la piena proprietà di un intero fabbricato urbano da cielo a terra con piccola corte di pertinenza a est costituente un'unica unità immobiliare (art. 1), che l'area di pertinenza del fabbricato è inferiore a 5.000= mq (art. 5) e che oggetto della cessione di cui al presente atto sono immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze (art. 10).
Si ritiene che le suddette indicazioni siano ambigue e non idonee ad identificare con certezza la corte in contestazione sia per l'erronea indicazione dei confini, come evidenziato dalla parte appellante, sia per la specificazione contenuta nella nota di trascrizione dell'atto in cui si legge che nella vendita sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà, servitù attive e passive, in particolare il diritto di accesso e passaggio sulla corte posta a nord del fabbricato. Da tale nota si evince che vi era una corte collegata all'immobile diversa da quella qui in contestazione, come si evince dalle diverse coordinate spaziali rispetto al fabbricato, in quanto posta a nord, nonché dalla diversa conformazione, che ne permette l'attraversamento, mentre l'area cortilizia di cui si discute era sicuramente priva di accessi in entrata ed in uscita all'epoca del rogito.
Tale elemento rende ancora più ambigua la portata delle indicazioni e dei riferimenti generici ad una corte pertinenziale contenute nell'atto, i quali pertanto non possono essere legittimamente opposte alla SI.ra . E_
Inoltre, in base a quanto sopra evidenziato in relazione all'apparenza della corte al patrimonio di , la sua eventuale inclusione nel rogito di acquisto del 2008, come sostenuto SO
dai LI , avrebbe al massimo potuto costituire titolo di acquisto a non domino, come CP_1 tale idoneo per il decorso dell'usucapione breve, ma non per il corretto passaggio di proprietà.
In tale contesto, tuttavia, la genericità delle locuzioni contenute del rogito, l'assenza di alcun riferimento alla corte nel contratto preliminare, la non inclusione volontaria della corte
15 dell'oggetto della vendita dichiarata dalla terza chiamata , la presenza di Controparte_6 altra corte pertinenziale posta a nord del fabbricato, la consapevolezza dell'intestazione dell'area a , come emergenti dalle missive del 2009 redatte dal difensore che SO agiva nell'interesse dei LI , sono tutti elementi che impediscono di ritenere che CP_1 tale area cortilizia fosse inclusa nell'oggetto della vendita attuata nei confronti dei LI
. CP_1
Ne consegue la prevalenza del titolo vantato dalla IG.ra con conseguente E_
accoglimento del motivo di appello.
L'accoglimento della domanda di rivendica proposta dall'appellante determina la condanna delle controparti alla cessazione delle turbative e molestie con rimozione a loro spese nei manufatti lignei presenti nella corte, che permettono l'accesso all'intercapedine dall'alloggio di loro proprietà, entro 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
6.3.1. Tale accoglimento determina l'esame dei due appelli incidentali condizionati proposti dai LI : quello relativo alla legittimazione attiva della IG.ra e quello CP_1 E_ relativo all'eccezione di usucapione per uso ventennale della corte.
Per quanto riguarda la legittimazione attiva della SI.ra si concorda con E_
l'impostazione assunta dal giudice di primo grado.
Il , infatti, è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei CP_8
suoi componenti, che devono intendersi rappresentati dall'amministratore, cosicché, per orientamento costante della Suprema Corte, l'iniziativa di quest'ultimo a tutela di un diritto comune non priva i singoli condomini del potere di agire personalmente a difesa di tale diritto, nell'esercizio di una rappresentanza reciproca, che attribuisce a ciascuno una legittimazione sostitutiva, non potendo il singolo condomino tutelare il proprio diritto senza necessariamente
e contemporaneamente difendere quelli degli altri condomini (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2 - , Sentenza n. 29251 del 13/11/2024, Rv. 673521 – 02).
L'appellante poteva, pertanto, agire, come avvenuto, per la tutela del diritto che si assumeva violato su un bene comune, in quanto come affermato dalle Sezioni Unite, nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del , con quello CP_8
dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota"
(Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 10934 del 18/04/2019, Rv. 653787 – 01).
16 Né vale a escludere tale legittimazione l'uso esclusivo del bene comune fatto valere dalla condomina, in quanto l'uso esclusivo di un bene comune non è istituto sconosciuto, che non potrebbe esistere, risolvendosi in un diritto reale atipico, come prospettato dagli appellati nell'appello incidentale, ma è una circostanza fattuale che si riscontra ogni volta che un bene comune, pur svolgendo una funzione a servizio del in generale, è accessibile solo CP_8
da una singola unità immobiliare di proprietà esclusiva, come accade frequentemente, ad esempio, per i lastrici solari.
Ora l'area cortilizia contesa è da ricondurre alla nozione di cavedio, ovvero un cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio comune, destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali ad esempio bagni, disimpegni, servizi), e lo stesso è sottoposto al regime giuridico del cortile, qualificato bene comune, salvo titolo contrario, dall'art. 1117, n. l, cod. civ., senza che la presunzione di condominialità possa essere vinta dal fatto che al cavedio si acceda solo dall'appartamento di un condomino o dal fatto che costui vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità (nella specie, pilozza, scaldabagno, impianto d'illuminazione), in quanto l'utilità particolare che deriva da tali fatti non incide sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale. (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 17556 del 01/08/2014, Rv. 631830 – 01).
Correttamente, pertanto, la SI.ra ha agito per far dichiarare la proprietà E_
condominiale del suddetto cavedio, sulla quale lei stessa rivendica un uso esclusivo.
Affermata la natura di bene condominiale comune cadono anche le eccezioni di nullità del contratto di acquisto della SI.ra per mancata partecipazione di tutti gli altri E_
condomini, dal momento che i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti
"ex lege" in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 27363 del 08/10/2021, Rv. 662361 – 01).
L'appello incidentale è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
6.3.2. In ultima battuta gli appellati, con il secondo appello incidentale condizionato, oppongono alle pretese dell'appellante l'eccezione di usucapione, avendo acquisito il diritto di proprietà sulla corte per uso ventennale.
A tal fine sostengono di aver utilizzato la corte, con la scala ivi presente e la soprastante struttura lignea, fin dal 1972 e che la prova del loro uso protratto e ventennale emergerebbe anche dall'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio possessorio del 2018, rigettato solo per la mancanza di prova di esercizio del possesso nell'ultimo anno antecedente l'asserito spoglio.
17 Tuttavia, occorre considerare che dagli atti emerge chiaramente come la famiglia sia CP_1 stata conduttrice dell'alloggio poi acquistato nel 2008 in forza dei diversi contratti di locazione prodotti in atti ed intercorsi inizialmente con la SI.ra e poi con la figlia Persona_4
La precedente detenzione per locazione viene menzionata anche nel Controparte_6 rogito del 2008 ed è, pertanto, evidente come la stessa impedisca l'esercizio del possesso uti domini necessario per l'usucapione.
Gli appellati sostengono di aver detenuto in forza del contratto di locazione l'appartamento, ma uti domini la corte.
Ai sensi dell'art. 1141 c.c., tuttavia, gli appellati, avendo pacificamente iniziato a possedere in qualità di detentori, dovevano provare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo,
l'interversione della detenzione in possesso "ad usucapionem", mediante idonee attività materiali di opposizione, specificamente rivolte contro il privato proprietario, in modo da dimostrare il momento iniziale dal quale calcolare il termine ventennale previsto dall'art. 1158
c.c.
Gli appellati non hanno nemmeno allegato il momento in cui si sarebbe realizzata tale interversione nel possesso, né il momento di realizzazione della scala con la soprastante struttura lignea, nel caso si volesse intendere la stessa come l'atto che ha determinato la modifica del titolo di detenzione ai sensi dell'art. 1141 c. 2 c.c..
Dall'istruttoria svolta nel giudizio possessorio è emerso l'utilizzo della scala tra il 1999 e il
2014, periodo inferiore al ventennio, come tale non sufficiente ad usucapire.
Inoltre le missive rivolte dal loro legale alla SI.ra nel 2009 dimostrano Controparte_6
come loro, fino a quel momento, non avessero inteso modificare il titolo del loro possesso, ma acquistare in proprietà tutto ciò che prima conducevano in locazione, che, secondo la loro prospettiva, comprendeva anche la corte.
Un eventuale possesso uti domini è ipotizzabile solo dopo l'acquisto dell'alloggio nel 2008, che ha fatto venire meno il titolo della detenzione precedente, ma anche in questo caso il possesso utile all'usucapione non si è protratto per il ventennio richiesto per l'acquisto a titolo originario, essendosi pacificamente interrotto nel 2018 con l'apertura della porta finestra verso la corte da parte della SI.ra . E_
L'appello incidentale è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
6.4. Si ritiene, infine, che non vi siano elementi per ritenere che l'appellante possa vantare sull'area cortilizia un diritto di proprietà, come sostenuto con il quarto motivo di appello, dal momento che il suo accesso esclusivo all'area, come sopra evidenziato, non incide sulla
18 destinazione tipica e normale del bene in favore dell'edificio condominiale, emergendo dalla documentazione in atti come il cavedio dia luce ed aria anche agli appartamenti dei piani superiori del , che si affacciano sul medesimo cortile interno. CP_8
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
6.5. L'accoglimento del primo e del terzo motivo di appello determina il necessario esame dell'ultimo appello incidentale condizionato relativo alla domanda di garanzia dall'evizione svolta nei confronti della terza chiamata dai LI Controparte_6
(tranne . CP_1 CP_5
La ricostruzione sopra svolta del contenuto del rogito del 2008 intercorso tra le parti e l'individuazione del suo oggetto portano ad escludere che con lo stesso si sia voluto trasferire anche la corte contesa, con conseguente infondatezza della domanda di garanzia per l'evizione spiegata nei confronti della venditrice.
L'appello incidentale è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
6.6. Per quanto riguarda la rinuncia alla domanda risarcitoria, occorre valutarne la fondatezza unicamente al fine della statuizione sulle spese, secondo lo schema della soccombenza virtuale.
In primo grado il rigetto della suddetta domanda era conseguito de plano al rigetto della domanda principale.
In appello, nonostante l'accoglimento dell'azione di rivendica affermato in accoglimento del primo e del terzo motivo di appello, occorre affermare l'infondatezza della domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine al verificarsi di un danno conseguente alla condotta degli appellati.
Di tale infondatezza occorrerà, pertanto, tenere conto al momento della statuizione sulle spese.
6.7. L'accoglimento dell'azione di rivendica promossa dall'appellante, imponendo il rinnovo totale della statuizione in punto di regolamentazione delle spese processuali, implica l'assorbimento dell'esame dell'appello incidentale dei LI vertente, appunto, sul CP_1
capo delle spese di lite.
6.8. L'accoglimento dell'azione di rivendica promossa dall'appellante comporta l'assorbimento dell'appello incidentale proposto da che tendeva alla medesima Controparte_6
conclusione.
7) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
19 La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto tra l'appellante e gli appellati , all'esito del processo, l'appellante Controparte_9 ha ottenuto l'accoglimento della domanda di rivendica, con condanna delle controparti alla cessazione delle turbative e molestie ed alla rimozione del manufatto ligneo, ma è risultata virtualmente soccombente rispetto alla propria pretesa risarcitoria.
Si ritiene, pertanto, congruo compensare le spese processuali di entrambi i gradi nella misura di un quinto (20%) e per il resto porle a carico di tutti i LI . CP_1
Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. richiamato dall'art. 5 D.M.
55/2014 in € 25.000, come dichiarato anche dalle parti (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria né in primo né in secondo grado.
Le spese processuali del primo grado sono liquidate nella somma di euro 4.237,00 per compensi
(euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria, euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, ed esborsi per € 264,00 (contributo unificato di € 237,00 + diritti di cancelleria di € 27,00).
Le spese processuali del secondo grado sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi (euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, ed esborsi per € 355,50.
Nel rapporto tra gli appellati LI (tranne e la terza chiamata in causa CP_1 CP_5
, i primi sono soccombenti totali. Controparte_6
Il valore della controversia è determinato anche in questo caso ai sensi dell'art. 15 c.p.c. richiamato dall'art. 5 D.M. 55/2014 in € 25.000, come dichiarato anche dalle parti (scaglione euro 5.201,00-26.000,00), tuttavia, tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, incentrate in un'unica domanda, appare opportuno applicare per tutte le fasi i parametri forensi minimi.
20 Le spese processuali del primo grado sono liquidate nella somma di euro 2.540,00 per compensi
(euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese processuali del secondo grado sono liquidate nella somma di euro 2.906,00 per compensi (euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 956,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, ed esborsi per € 355,50.
Le somme devono essere corrisposte direttamente al difensore dichiaratosi antistatario.
Il rigetto integrale dell'appello incidentale genera a carico degli appellanti incidentali e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 218/2022 del
Tribunale di Aosta, pubblicata in data 23/06/2022;
In riforma della sentenza appellata: accoglie il primo e il terzo motivo di appello proposto e per l'effetto accerta e dichiara che l'area cortilizia ubicata nel territorio del Comune di Aosta e graffata unitamente al bene immobile distinto in catasto al foglio n. 39, particella n. 3, subalterno n. 7 è di proprietà del che insiste sulla detta particella n. 3 ed è gravato di diritto di uso CP_8
perpetuo ed esclusivo a favore della SI.ra nata a [...] il E_
03.10.1959, CF;
C.F._9
condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e ognuno per la quota di competenza, a cessare CP_4 AR ogni turbativa o molestia avente ad oggetto l'area in questione e a rimuovere la scala in legno e la sovrastante struttura lignea, reimmettendo nel possesso della corte la SI.ra
, entro 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
E_
21 compensa nella misura di un quinto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra e i LI;
E_ CP_1
condanna gli appellati Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e a rifondere alla parte appellata CP_4 AR E_
la restante quota delle spese di giudizio che si liquidano nei termini che seguono;
[...]
liquida le spese di lite per il primo grado di giudizio in complessivi euro 4.237,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, ed esborsi per € 264,00; liquida le spese di lite per il presente grado di giudizio in complessivi euro 4.888,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, ed esborsi per € 355,50; condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a rifondere al difensore antistatario di le spese del CP_4 Controparte_6 primo grado di giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta;
condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a rifondere al difensore antistatario di le spese del CP_4 Controparte_6 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, ed esborsi per € 355,50; dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti incidentali e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari CP_4
a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di conSIlio in data 17.07.2025.
Il ConSIliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
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