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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/10/2025, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1145/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES DO (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ES DO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SANTERINI RAFFAELE
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 7.10.2025
pagina 1 di 5 R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
e hanno proposto opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3772/2023 immediatamente esecutivo emesso in favore di per l'importo di € 721.758,42 oltre Controparte_2
spese ed interessi.
Il credito ingiunto trova fondamento nel rapporto anticipi n. 109619319 e nei finanziamenti nn. 742069511 e 994113171 instaurati tra la e la suddetta CP_2 società.
Gli opponenti hanno contestato l'inesistenza o la nullità della procura alle liti della controparte per omessa sottoscrizione della mandante;
nel merito, la mancata prova del credito essendo stata prodotta solamente la certificazione ex art. 50 TUB.
Hanno pertanto chiesto preliminarmente sospendersi la provvisoria esecuzione e revocarsi il decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la Controparte_2
fondatezza delle deduzioni avverse. Invero, ha assunto relativamente alla procura alle liti che essa è stata sottoscritta digitalmente dalla procuratrice della alla CP_2
quale si è aggiunta la firma del difensore. In ordine poi alla contestata prova del credito, ha osservato che sono stati prodotti in forma integrale i documenti attestanti la sussistenza dei rapporti e l'ammontare dei relativi debiti tra i quali i contratti, le fatture anticipate, le ricognizioni delle posizioni debitorie, oltre ai piani di ammortamento relativi ai finanziamenti concessi. Ha pertanto chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, è stata trattenuta in decisione.
°°°
pagina 2 di 5 1. Parte opponente ha contestato l'invalidità ovvero l'inesistenza della procura alle liti per asserita mancanza di firma della parte che avrebbe conferito mandato difensivo al procuratore.
L'eccezione non colie nel segno.
Invero, parte opposta ha prodotto contestualmente alla propria comparsa di risposta la procura alle liti sottoscritta digitalmente dalla legale rappresentante
( di autenticata dal difensore, Controparte_3 Controparte_2
Avv. Santerini.
La firma del rappresentato deve pertanto ritenersi sussistente ed idonea a ratificare l'operato svolto dal difensore in nome e per conto dell'istituto bancario, a nulla rilevando le contestazioni dell'opponente.
2. Relativamente alla prova del credito, occorre osservare che in ordine al rapporto anticipi l'opposta ha depositato oltre alla certificazione ex art. 50 TUB, la documentazione attestante il contratto, le condizioni applicate, il relativo documento di sintesi oltre alle fatture inerenti ai rapporti intrattenuti con gli operatori commerciali dalla debitrice principale. Ha peraltro prodotto anche la comunicazione avente ad oggetto la ricognizione di debito e la proposta di moratoria presentata dal legale rappresentante della società debitrice (doc. 1, 2 opposto).
Parte opponente ha contestato l'inidoneità della sopradetta dichiarazione a comprovare l'ammontare del credito risalendo al 2022 e concernendo un credito superiore a quello azionato con ricorso monitorio.
A tal riguardo, deve essere osservato che la documentazione fornita dall'opposta risulta sufficiente a dimostrare l'esistenza e la quantificazione del credito vantato per l'esposizione derivante dal rapporto anticipi posto che i contratti con i quali è stato instaurato il rapporto anticipi sono stati prodotti, tali quindi da provare la fonte del credito azionato, unitamente alle fatture anticipate ed impagate, nonché l'atto ricognitivo del debito.
pagina 3 di 5 Esso, pur riguardando un debito superiore rispetto a quello fatto valere in sede monitoria, attesta l'esistenza della posizione debitoria di che ha Controparte_1 riconosciuto alla data del 18.2.2022 un debito pari a € 267.204,95 senza che la mancata coincidenza con quello azionato con ricorso monitoria incida sul piano probatorio.
È infatti presumibile che dal momento della ricognizione del debito siano intervenuti versamenti idonei a ridurre la posizione debitoria permettendo all'opposta di limitare la propria pretesa di pagamento.
Peraltro nemmeno la circostanza relativa alla risalenza dell'atto di ricognizione al 2022 è in grado di privare il riconoscimento del debito di efficacia probatoria, dal momento che rispetto a quest'ultimo documento il ricorso monitorio è stato presentato l'anno successivo e che, in ogni caso, sarebbe spettato all'opponente provare di avere rimborsato le somme anticipate.
Nel caso di specie, il garante non ha fornito la suddetta prova.
Nemmeno riguardo ai finanziamenti, l'opponente è stato in grado di superare il quadro probatorio offerto dalla in quanto la pretesa creditoria da essa CP_2 avanzata è basata sui contratti del 13.10.2020 e 18.02.2022, prodotti in giudizio dall'opposta unitamente ai relativi piani di ammortamento ed alle rispettive condizioni applicate (docc. 3, 4), nonché sulle movimentazioni del conto corrente n.
483577 attestanti l'effettiva erogazione delle somme finanziate (docc. 14, 15 opposto).
La predetta documentazione è idonea a comprovare la fonte dei rapporti azionati oltre che l'ammontare della pretesa creditoria, dal momento che a fronte di crediti basati su finanziamenti grava su colui che li ha ricevuti dimostrare l'estinzione del debito maturato.
L'opponente, invece, si è limitato ad avanzare contestazioni generiche senza fornire alcuna prova.
pagina 4 di 5 Per tali ragioni deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo già esecutivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente.
I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri minimi (DM
147/2022) per la fase decisoria e di trattazione considerata la natura documentale della lite e l'effettiva attività svolta, medi per le fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 3772/2023 già esecutivo;
3) condanna , in solido, al Parte_2
pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_2 che liquida in € 18.420,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1145/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES DO (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ES DO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SANTERINI RAFFAELE
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 7.10.2025
pagina 1 di 5 R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
e hanno proposto opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3772/2023 immediatamente esecutivo emesso in favore di per l'importo di € 721.758,42 oltre Controparte_2
spese ed interessi.
Il credito ingiunto trova fondamento nel rapporto anticipi n. 109619319 e nei finanziamenti nn. 742069511 e 994113171 instaurati tra la e la suddetta CP_2 società.
Gli opponenti hanno contestato l'inesistenza o la nullità della procura alle liti della controparte per omessa sottoscrizione della mandante;
nel merito, la mancata prova del credito essendo stata prodotta solamente la certificazione ex art. 50 TUB.
Hanno pertanto chiesto preliminarmente sospendersi la provvisoria esecuzione e revocarsi il decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la Controparte_2
fondatezza delle deduzioni avverse. Invero, ha assunto relativamente alla procura alle liti che essa è stata sottoscritta digitalmente dalla procuratrice della alla CP_2
quale si è aggiunta la firma del difensore. In ordine poi alla contestata prova del credito, ha osservato che sono stati prodotti in forma integrale i documenti attestanti la sussistenza dei rapporti e l'ammontare dei relativi debiti tra i quali i contratti, le fatture anticipate, le ricognizioni delle posizioni debitorie, oltre ai piani di ammortamento relativi ai finanziamenti concessi. Ha pertanto chiesto rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, è stata trattenuta in decisione.
°°°
pagina 2 di 5 1. Parte opponente ha contestato l'invalidità ovvero l'inesistenza della procura alle liti per asserita mancanza di firma della parte che avrebbe conferito mandato difensivo al procuratore.
L'eccezione non colie nel segno.
Invero, parte opposta ha prodotto contestualmente alla propria comparsa di risposta la procura alle liti sottoscritta digitalmente dalla legale rappresentante
( di autenticata dal difensore, Controparte_3 Controparte_2
Avv. Santerini.
La firma del rappresentato deve pertanto ritenersi sussistente ed idonea a ratificare l'operato svolto dal difensore in nome e per conto dell'istituto bancario, a nulla rilevando le contestazioni dell'opponente.
2. Relativamente alla prova del credito, occorre osservare che in ordine al rapporto anticipi l'opposta ha depositato oltre alla certificazione ex art. 50 TUB, la documentazione attestante il contratto, le condizioni applicate, il relativo documento di sintesi oltre alle fatture inerenti ai rapporti intrattenuti con gli operatori commerciali dalla debitrice principale. Ha peraltro prodotto anche la comunicazione avente ad oggetto la ricognizione di debito e la proposta di moratoria presentata dal legale rappresentante della società debitrice (doc. 1, 2 opposto).
Parte opponente ha contestato l'inidoneità della sopradetta dichiarazione a comprovare l'ammontare del credito risalendo al 2022 e concernendo un credito superiore a quello azionato con ricorso monitorio.
A tal riguardo, deve essere osservato che la documentazione fornita dall'opposta risulta sufficiente a dimostrare l'esistenza e la quantificazione del credito vantato per l'esposizione derivante dal rapporto anticipi posto che i contratti con i quali è stato instaurato il rapporto anticipi sono stati prodotti, tali quindi da provare la fonte del credito azionato, unitamente alle fatture anticipate ed impagate, nonché l'atto ricognitivo del debito.
pagina 3 di 5 Esso, pur riguardando un debito superiore rispetto a quello fatto valere in sede monitoria, attesta l'esistenza della posizione debitoria di che ha Controparte_1 riconosciuto alla data del 18.2.2022 un debito pari a € 267.204,95 senza che la mancata coincidenza con quello azionato con ricorso monitoria incida sul piano probatorio.
È infatti presumibile che dal momento della ricognizione del debito siano intervenuti versamenti idonei a ridurre la posizione debitoria permettendo all'opposta di limitare la propria pretesa di pagamento.
Peraltro nemmeno la circostanza relativa alla risalenza dell'atto di ricognizione al 2022 è in grado di privare il riconoscimento del debito di efficacia probatoria, dal momento che rispetto a quest'ultimo documento il ricorso monitorio è stato presentato l'anno successivo e che, in ogni caso, sarebbe spettato all'opponente provare di avere rimborsato le somme anticipate.
Nel caso di specie, il garante non ha fornito la suddetta prova.
Nemmeno riguardo ai finanziamenti, l'opponente è stato in grado di superare il quadro probatorio offerto dalla in quanto la pretesa creditoria da essa CP_2 avanzata è basata sui contratti del 13.10.2020 e 18.02.2022, prodotti in giudizio dall'opposta unitamente ai relativi piani di ammortamento ed alle rispettive condizioni applicate (docc. 3, 4), nonché sulle movimentazioni del conto corrente n.
483577 attestanti l'effettiva erogazione delle somme finanziate (docc. 14, 15 opposto).
La predetta documentazione è idonea a comprovare la fonte dei rapporti azionati oltre che l'ammontare della pretesa creditoria, dal momento che a fronte di crediti basati su finanziamenti grava su colui che li ha ricevuti dimostrare l'estinzione del debito maturato.
L'opponente, invece, si è limitato ad avanzare contestazioni generiche senza fornire alcuna prova.
pagina 4 di 5 Per tali ragioni deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo già esecutivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente.
I compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri minimi (DM
147/2022) per la fase decisoria e di trattazione considerata la natura documentale della lite e l'effettiva attività svolta, medi per le fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 3772/2023 già esecutivo;
3) condanna , in solido, al Parte_2
pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_2 che liquida in € 18.420,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 5 di 5