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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 7445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7445 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 4073/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 29.6.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Tania Pinto
RICORRENTE
E
, nato a [...] il 1°.6.1993, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Giglio, giusta procura CP_1 in atti
RESISTENTE
NONCHE' IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza del 29.5.2025 la causa è stata riservata in decisione sugli accordi sottoscritti dalle parti;
i procuratori hanno chiesto riservarsi in decisione senza termini. IL PM ha espresso parere favorevole il 29.5.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.2.2024, la sign.ra – premesso di aver contratto matrimonio con il sign. Parte_1 in Casamicciola Terme il 21.3.2019 dal quale è nato il [...] – esponeva che nel giugno CP_1 Per_1 2022 il marito è andato via di casa dopo aver confessato il suo tradimento. Ha dedotto che il le ha sempre CP_1 corrisposto la somma di € 300,00 mensili per il bambino ed ha lasciato a lei ogni incombenza e cura per il minore, costringendola a fare affidamento sulla famiglia di origine. Nel marzo 2023 la ha trovato lavoro presso Parte_1
“Ischia Isola Verde srl” con un contratto di apprendistato ed una retribuzione di € 1.500,00 mensili;
il lavora CP_1 presso diverse strutture alberghiere sull'isola e fa il manovale per una ditta, ma essa ne ignora il reddito. Su tali premesse, ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, nonché l'affido condiviso del figlio, indicando un calendario di visite con il padre;
ha chiesto la determinazione della somma di € 500,00 a carico del marito quale contributo al mantenimento del figlio e di € 300,00 per sé. Ha chiesto, inoltre, la divisione al 50% delle spese straordinarie per il minore e l'autorizzazione a percepire per intero l'assegno unico per il figlio. Ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale sita in Casamicciola alla ricorrente.
Si è costituito il e, non opponendosi alla separazione in quanto era ormai cessato da tempo l'affectio coniugalis in CP_1 quanto la moglie trascurava la famiglia per dedicarsi solo al lavoro, si è opposto alla pronuncia di addebito contestando la versione offerta dalla ricorrente e sostenendo che la causa della fine dell'unione familiare fosse da attribuirsi solo alla
Parte_1 Ha confermato di lavorare presso diversi alberghi di Ischia e di fare anche il manovale;
ha poi iniziato a lavorare presso una ditta che si occupa della nettezza urbana sull'isola di Ischia (Super Eco srl) e di percepire una retribuzione di circa 1.200,00 euro mensili.
Ha chiesto pronunciarsi la separazione rigettando la domanda di addebito formulata dalla ricorrente ed ha aderito alla domanda di affido condiviso del minore con regolamentazione delle visite;
ha proposto la somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento di aderendo alla domanda di percezione per intero dell'assegno unico da parte Per_1 della moglie;
si è opposto alla domanda di mantenimento proposta dalla moglie in quanto la stessa lavora stabilmente.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 15.10.2024, sentiti i coniugi, preso atto della rinuncia all'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, il Gi ha adottato i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis n. 22, stabilendo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre ed indicando un preciso
1 2
calendario di visite padre-figlio; ha determinato in € 280,00 l'assegno a carico del padre quale contributo al mantenimento del minore con decorrenza dal ricorso ed il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori;
l'assegno unico è stato assegnato per intero alla ricorrente.
All'esito della successiva udienza del 14.1.2025, il Gi ha fissato nuovamente udienza dinanzi a sé per sentire i coniugi che – nelle rispettive note scritte – avevano manifestato una conflittualità eccessiva.
All'udienza del 29.5.2025, le parti hanno, però, raggiunto i seguenti accordi sottoscritti da entrambi i coniugi e dai procuratori:
1 - I sottoscritti coniugi, ritenute le premesse patto e come tali vincolanti senza che tale clausola possa intendersi come di mero stile, dichiarano di voler transigere la insorta lite alle condizioni di seguito indicate e sottoscritte.
2 - I sottoscritti coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale;
con l'obbligo del mutuo rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori.
3 - Essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, con obbligo reciproco alla comunicazione degli eventuali cambi di residenza nell'interesse del figlio minore.
4 - Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con affido condiviso ed abitazione di Persona_2 prevalenza presso la madre, nella abitazione in Casamicciola Terme (NA) alla via Tresta n.11;
5 - In relazione al diritto/dovere di visita del padre al figlio minore, i sottoscritti e Parte_1 CP_1
convengono che: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente, nei modi e nei termini (nei
[...] periodi infrasettimanali, di vacanza e festività) che i genitori concorderanno con congruo anticipo;
in ogni caso, convengono che il padre terrà con sé il figlio minore, il martedì ed il giovedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola alle ore 21:00, nonché a week-end alternati dal venerdì pomeriggio alle 18:00 alla domenica sera alle 21:00 con pernottamento presso il padre, che lo riaccompagnerà presso la casa familiare. Relativamente alle vacanze natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternando detto periodo di anno in anno tra i genitori. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternando tali festività tra i genitori di anno in anno. Il minore trascorrerà, inoltre, con il padre, il giorno della festa del papà ed il suo compleanno, così come trascorrerà con la madre il suo compleanno e la festa della mamma;
il minore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori in caso di accordo, in caso contrario il minore trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
in ultimo, relativamente alle ferie estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo non inferiore a quindici giorni, anche non continuativi durante l'inverno ed un periodo non inferiore a quindici giorni, anche non continuativi, durante l'estate, da concordarsi tra i genitori annualmente rispettivamente entro il mese di ottobre e di maggio di ciascun anno. Parimenti la madre trascorrerà medesimi periodi di vacanza con il figlio, previa comunicazione al padre entro il mese di ottobre e di maggio di ciascun anno.
6 - Il sottoscritto si impegna ed obbliga a versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di €uro 280,00, (duecentottanta/00) Persona_2 mensili entro il giorno “5” (cinque) di ogni mese, a decorrere dal 05.06.2025, mediante bonifico bancario all'Iban della già noto al o ad altro IBAN che la gli comunicherà ovvero con Parte_1 CP_1 Parte_1 diverso metodo che sarà concordato tra i coniugi o previsto dalla legge. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
7- L'assegno unico universale per il figlio minore viene attribuito integralmente alla madre, Persona_2
che lo destinerà al mantenimento ed alle esigenze del figlio, essendosi di tanto tenuto conto Parte_1 ai fini della determinazione della misura del mantenimento. Pertanto, il sottoscritto si impegna CP_1 ed obbliga a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione o consenso al fine di consentire il pagamento in favore della dell'assegno unico per il figlio minore nella misura del 100%. Parte_1
8 - I sottoscritti e si impegnano ed obbligano al pagamento delle spese scolastiche, Parte_1 CP_1 mediche, non coperte dal SSN, e sportive, nonché extrascolastiche, come da protocollo d'intesa, tutte previamente concordate tra i genitori e documentate, del figlio minore in ragione del 50% per ciascuno;
Per_1
9 - I sottoscritti e rinunciano reciprocamente e vicendevolmente all'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento perché ciascuno autonomo ed autosufficiente, ed accettano le avverse rinunce.
10 - I sottoscritti e prestano con la sottoscrizione del presente atto reciproco consenso Parte_1 CP_1 al rilascio e/o rinnovo del passaporto loro e/o del documento valido per l'espatrio, prestando altresì consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio del figlio minore, e comunque si obbligano a sottoscrivere Persona_2 eventuale documentazione necessaria per l'espatrio ed a rinnovare il qui prestato consenso innanzi alla competente autorità e a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi ai fini del rilascio del titolo per l'espatrio.
11 - Le parti restano edotte di ogni regola civile, morale e legale in ordine ai perduranti reciproci obblighi soprattutto in relazione al figlio minore.
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12 - I sottoscritti e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 CP_1 genitoriale sul figlio minore, dichiarano di rinunziare, come in effetti rinunciano, espressamente e Persona_2 reciprocamente ad ogni e qualsiasi denunzia-querela sporta dall'uno nei confronti dell'altro sino alla data odierna, e per asserti fatti-reati che si assumono commessi sino alla data odierna di sottoscrizione del presente atto, e nel rinunciare alle rispettive denunce-querele si impegnano ed obbligano, a rimettere tali querele innanzi alla A.G. o P.G. entro e non oltre l'udienza preliminare ovvero l'udienza predibattimentale. Nell'accettare le reciproche rinunce alle querele i sottoscritti e si obbligano, ad accettare le avverse remissioni di querela e sin Parte_1 CP_1 d'ora, i costituiti e rinunciano alla costituzione di parte civile ed alla relativa azione Parte_1 CP_1 civile, in una alla rinuncia a qualsivoglia azione, ragione, credito e/o risarcimento, avente causa e/o effetto e conseguenza dai fatti-reati occorsi sino alla data odierna e/o di cui alle denunzie-querele qui rinunciate, sporte sino alla data odierna, dichiarandosi ciascuno interamente tacitato con l'avversa accettazione della remissione di querela.
13 - Le spese di assistenza e patrocinio restano interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei sottoscritti procuratori, Avv. Filomena Giglio ed Avv. Tania Pinto, alla solidarietà professionale. Sottoscrivono, altresì, il presente atto i rispettivi procuratori per autentica delle sottoscrizioni dei propri assistiti.
Orbene, il Tribunale, preso atto, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore che non è stato necessario sentire - li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: a) Pronuncia la separazione tra e , ai sensi dell'art. 151- 1° co. C.c.; Parte_1 CP_1 b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casamicciola Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 1, Parte I Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6 giugno 2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 4073/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 29.6.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Tania Pinto
RICORRENTE
E
, nato a [...] il 1°.6.1993, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Giglio, giusta procura CP_1 in atti
RESISTENTE
NONCHE' IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza del 29.5.2025 la causa è stata riservata in decisione sugli accordi sottoscritti dalle parti;
i procuratori hanno chiesto riservarsi in decisione senza termini. IL PM ha espresso parere favorevole il 29.5.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 27.2.2024, la sign.ra – premesso di aver contratto matrimonio con il sign. Parte_1 in Casamicciola Terme il 21.3.2019 dal quale è nato il [...] – esponeva che nel giugno CP_1 Per_1 2022 il marito è andato via di casa dopo aver confessato il suo tradimento. Ha dedotto che il le ha sempre CP_1 corrisposto la somma di € 300,00 mensili per il bambino ed ha lasciato a lei ogni incombenza e cura per il minore, costringendola a fare affidamento sulla famiglia di origine. Nel marzo 2023 la ha trovato lavoro presso Parte_1
“Ischia Isola Verde srl” con un contratto di apprendistato ed una retribuzione di € 1.500,00 mensili;
il lavora CP_1 presso diverse strutture alberghiere sull'isola e fa il manovale per una ditta, ma essa ne ignora il reddito. Su tali premesse, ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, nonché l'affido condiviso del figlio, indicando un calendario di visite con il padre;
ha chiesto la determinazione della somma di € 500,00 a carico del marito quale contributo al mantenimento del figlio e di € 300,00 per sé. Ha chiesto, inoltre, la divisione al 50% delle spese straordinarie per il minore e l'autorizzazione a percepire per intero l'assegno unico per il figlio. Ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale sita in Casamicciola alla ricorrente.
Si è costituito il e, non opponendosi alla separazione in quanto era ormai cessato da tempo l'affectio coniugalis in CP_1 quanto la moglie trascurava la famiglia per dedicarsi solo al lavoro, si è opposto alla pronuncia di addebito contestando la versione offerta dalla ricorrente e sostenendo che la causa della fine dell'unione familiare fosse da attribuirsi solo alla
Parte_1 Ha confermato di lavorare presso diversi alberghi di Ischia e di fare anche il manovale;
ha poi iniziato a lavorare presso una ditta che si occupa della nettezza urbana sull'isola di Ischia (Super Eco srl) e di percepire una retribuzione di circa 1.200,00 euro mensili.
Ha chiesto pronunciarsi la separazione rigettando la domanda di addebito formulata dalla ricorrente ed ha aderito alla domanda di affido condiviso del minore con regolamentazione delle visite;
ha proposto la somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento di aderendo alla domanda di percezione per intero dell'assegno unico da parte Per_1 della moglie;
si è opposto alla domanda di mantenimento proposta dalla moglie in quanto la stessa lavora stabilmente.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 15.10.2024, sentiti i coniugi, preso atto della rinuncia all'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, il Gi ha adottato i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis n. 22, stabilendo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre ed indicando un preciso
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calendario di visite padre-figlio; ha determinato in € 280,00 l'assegno a carico del padre quale contributo al mantenimento del minore con decorrenza dal ricorso ed il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori;
l'assegno unico è stato assegnato per intero alla ricorrente.
All'esito della successiva udienza del 14.1.2025, il Gi ha fissato nuovamente udienza dinanzi a sé per sentire i coniugi che – nelle rispettive note scritte – avevano manifestato una conflittualità eccessiva.
All'udienza del 29.5.2025, le parti hanno, però, raggiunto i seguenti accordi sottoscritti da entrambi i coniugi e dai procuratori:
1 - I sottoscritti coniugi, ritenute le premesse patto e come tali vincolanti senza che tale clausola possa intendersi come di mero stile, dichiarano di voler transigere la insorta lite alle condizioni di seguito indicate e sottoscritte.
2 - I sottoscritti coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale;
con l'obbligo del mutuo rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori.
3 - Essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, con obbligo reciproco alla comunicazione degli eventuali cambi di residenza nell'interesse del figlio minore.
4 - Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con affido condiviso ed abitazione di Persona_2 prevalenza presso la madre, nella abitazione in Casamicciola Terme (NA) alla via Tresta n.11;
5 - In relazione al diritto/dovere di visita del padre al figlio minore, i sottoscritti e Parte_1 CP_1
convengono che: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente, nei modi e nei termini (nei
[...] periodi infrasettimanali, di vacanza e festività) che i genitori concorderanno con congruo anticipo;
in ogni caso, convengono che il padre terrà con sé il figlio minore, il martedì ed il giovedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola alle ore 21:00, nonché a week-end alternati dal venerdì pomeriggio alle 18:00 alla domenica sera alle 21:00 con pernottamento presso il padre, che lo riaccompagnerà presso la casa familiare. Relativamente alle vacanze natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternando detto periodo di anno in anno tra i genitori. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternando tali festività tra i genitori di anno in anno. Il minore trascorrerà, inoltre, con il padre, il giorno della festa del papà ed il suo compleanno, così come trascorrerà con la madre il suo compleanno e la festa della mamma;
il minore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori in caso di accordo, in caso contrario il minore trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
in ultimo, relativamente alle ferie estive, il minore trascorrerà con il padre un periodo non inferiore a quindici giorni, anche non continuativi durante l'inverno ed un periodo non inferiore a quindici giorni, anche non continuativi, durante l'estate, da concordarsi tra i genitori annualmente rispettivamente entro il mese di ottobre e di maggio di ciascun anno. Parimenti la madre trascorrerà medesimi periodi di vacanza con il figlio, previa comunicazione al padre entro il mese di ottobre e di maggio di ciascun anno.
6 - Il sottoscritto si impegna ed obbliga a versare alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di €uro 280,00, (duecentottanta/00) Persona_2 mensili entro il giorno “5” (cinque) di ogni mese, a decorrere dal 05.06.2025, mediante bonifico bancario all'Iban della già noto al o ad altro IBAN che la gli comunicherà ovvero con Parte_1 CP_1 Parte_1 diverso metodo che sarà concordato tra i coniugi o previsto dalla legge. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
7- L'assegno unico universale per il figlio minore viene attribuito integralmente alla madre, Persona_2
che lo destinerà al mantenimento ed alle esigenze del figlio, essendosi di tanto tenuto conto Parte_1 ai fini della determinazione della misura del mantenimento. Pertanto, il sottoscritto si impegna CP_1 ed obbliga a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione o consenso al fine di consentire il pagamento in favore della dell'assegno unico per il figlio minore nella misura del 100%. Parte_1
8 - I sottoscritti e si impegnano ed obbligano al pagamento delle spese scolastiche, Parte_1 CP_1 mediche, non coperte dal SSN, e sportive, nonché extrascolastiche, come da protocollo d'intesa, tutte previamente concordate tra i genitori e documentate, del figlio minore in ragione del 50% per ciascuno;
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9 - I sottoscritti e rinunciano reciprocamente e vicendevolmente all'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento perché ciascuno autonomo ed autosufficiente, ed accettano le avverse rinunce.
10 - I sottoscritti e prestano con la sottoscrizione del presente atto reciproco consenso Parte_1 CP_1 al rilascio e/o rinnovo del passaporto loro e/o del documento valido per l'espatrio, prestando altresì consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio del figlio minore, e comunque si obbligano a sottoscrivere Persona_2 eventuale documentazione necessaria per l'espatrio ed a rinnovare il qui prestato consenso innanzi alla competente autorità e a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi ai fini del rilascio del titolo per l'espatrio.
11 - Le parti restano edotte di ogni regola civile, morale e legale in ordine ai perduranti reciproci obblighi soprattutto in relazione al figlio minore.
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12 - I sottoscritti e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 CP_1 genitoriale sul figlio minore, dichiarano di rinunziare, come in effetti rinunciano, espressamente e Persona_2 reciprocamente ad ogni e qualsiasi denunzia-querela sporta dall'uno nei confronti dell'altro sino alla data odierna, e per asserti fatti-reati che si assumono commessi sino alla data odierna di sottoscrizione del presente atto, e nel rinunciare alle rispettive denunce-querele si impegnano ed obbligano, a rimettere tali querele innanzi alla A.G. o P.G. entro e non oltre l'udienza preliminare ovvero l'udienza predibattimentale. Nell'accettare le reciproche rinunce alle querele i sottoscritti e si obbligano, ad accettare le avverse remissioni di querela e sin Parte_1 CP_1 d'ora, i costituiti e rinunciano alla costituzione di parte civile ed alla relativa azione Parte_1 CP_1 civile, in una alla rinuncia a qualsivoglia azione, ragione, credito e/o risarcimento, avente causa e/o effetto e conseguenza dai fatti-reati occorsi sino alla data odierna e/o di cui alle denunzie-querele qui rinunciate, sporte sino alla data odierna, dichiarandosi ciascuno interamente tacitato con l'avversa accettazione della remissione di querela.
13 - Le spese di assistenza e patrocinio restano interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei sottoscritti procuratori, Avv. Filomena Giglio ed Avv. Tania Pinto, alla solidarietà professionale. Sottoscrivono, altresì, il presente atto i rispettivi procuratori per autentica delle sottoscrizioni dei propri assistiti.
Orbene, il Tribunale, preso atto, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse del minore che non è stato necessario sentire - li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: a) Pronuncia la separazione tra e , ai sensi dell'art. 151- 1° co. C.c.; Parte_1 CP_1 b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casamicciola Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 1, Parte I Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6 giugno 2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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