Ordinanza cautelare 16 gennaio 2019
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 7771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7771 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 07771/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13741/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13741 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano De Ruvo, Angelo Guadagnino, Cherubina Ciriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cherubina Ciriello in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
Selexi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , intimato e non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, intimato e non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’esclusione, tacita, dall’elenco degli ammessi alla prova orale nel concorso INPS per 967 posti di consulente per la protezione sociale di cui al bando pubblicato in G.U. n. 34 del 27 aprile 2018;
b) dell’elenco degli ammessi alla prova orale nel concorso INPS per 967 posti di consulente per la protezione sociale pubblicato il 25 settembre 2018;
c) delle comunicazioni contenute nell’area personale della ricorrente relative alla correttezza delle risposte;
d) del quesito n. 20 del questionario “Prova 2” relativo alla prima prova scritta, svolta dalla ricorrente il 20 settembre 2018 nel secondo turno delle ore 14.30; e) del quesito n. 49 del questionario “Prova 2” relativo alla prima prova scritta, svolta dalla ricorrente il 20 settembre 2018 nel secondo turno delle ore 14.30; f) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
e per la sostituzione dei quesiti viziati con i quesiti sostitutivi di cui ai numeri 62, 63 e 64 del questionario svolto
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a essere ammessa alle prove orali.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto previdenziale.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato
che con ricorso notificato in data 21 novembre 2018 e depositato in data 27 novembre 2018, la ricorrente ha impugnato l’elenco dei canditati che hanno superato le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, pubblicato sul sito internet www.inps.it in data 25 settembre 2018, nella parte in cui non l’ha inserita tra i candidati risultati idonei ad accedere alle prove orali, in uno a tutti gli atti della presupposta procedura concorsuale;
che con memoria depositata in data 17 gennaio 2023, la ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame con compensazione delle spese di giustizia;
che tanto basta per dichiarare il gravame improcedibile con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.