Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 24/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00663/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2025, proposto da
HE WA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dir. Gen. Valut. Ambientali – Divisione V Procedure di Valutazione via e Vas, Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Pnrr, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte dell’istanza avanzata in data 26.07.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 85,76 MWp, denominato "IS OLIAS, integrato con un sistema di accumulo da 6,38 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di IL e RA (OR), pur a fronte della diffida del 21.03.2025;
per la condanna
dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell’Ambiente e della Sicur Energet-Dir Gen Valut Ambientali – Divisione V Procedure di Valutazione via e Vas e di Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica Pnrr-Pniec e di Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Pnrr e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la HE WA S.p.A. ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza, trasmessa dalla Società in data 26 luglio 2024, per il rilascio del provvedimento di V.I.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 85,76 MWp, denominato "IS OLIAS”, integrato con un sistema di accumulo da 6,38 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di IL e RA (OR) e la condanna dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Espone la società ricorrente di aver presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”), in data 26 luglio 2024, istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 (“TUA”), per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sopra descritto.
3. In data 19.8.2024, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell’istanza, il MASE pubblicava tanto la documentazione trasmessa, quanto l’avviso al pubblico, assegnando alla procedura il codice identificativo ID_VIP 12907 e un termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni e il rilascio dei pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento. La fase di consultazione del pubblico terminava, poi, in data 18.9.2024.
4. Sennonché, evidenzia la società ricorrente, a partire da tale momento, il procedimento in questione registrava un ingiustificato stallo, non essendo stato acquisito -ancora ad oggi- il parere di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, con la conseguenza che il Progetto, per ragioni in alcun modo riconducibili alla ricorrente, risulta in perdurante “istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC”.
5. Alla luce di quanto sopra, la società ricorrente ha censurato la condotta inerte dell’amministrazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del D. Lgs. N. 152/2006, degli artt. 20 e 22 del D.lgs. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 della costituzione, dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile e del giusto procedimento, nonchè la violazione del Regolamento UE/2022/2057 e dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 – Red III.
5.1. Rappresenta la società esponente che l’obbligo di avviare e concludere il procedimento di compatibilità ambientale, nonché la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dal MASE in tale procedura, discendono anzitutto dall’art. 25 TUA in quanto, per i progetti quale quello in esame, prescrive che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si esprima entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.
Precisa l’esponente che la perentorietà di tali termini, oltre ad essere stabilita dal comma 7 del predetto articolo 25 del TUA, è stata ribadita anche dalla costante interpretazione giurisprudenziale.
Nel caso di specie, precisa la società esponente che risultano ampiamente spirati sia il termine di 130 giorni decorrente dalla data di pubblicazione della documentazione, avvenuta in data 19.8.2024, sia il termine di 30 giorni decorrente dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico, conclusasi in data 18.9.2024.
5.2. La società ricorrente evidenzia, altresì, come l’obbligo di avviare (e poi concludere) il procedimento di VIA statale, e la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dal MASE, discendano anche dai principi generali dell’azione amministrativa codificati dall’art. 2 della L. n. 241/90, atteso che tale disposizione prevede l’obbligatorietà delle P.A. di concludere i procedimenti mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine che, salvo diversa previsione, è fissato in 30 giorni, così sancendo il principio della doverosità dell’azione amministrativa.
5.3. In ultimo, precisa parte ricorrente che l’obbligo di provvedere e la conseguente illegittimità dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni resistenti discende anche dal particolare favor che informa la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia alla luce del contenuto la direttiva 2009/28/CE, recante “ promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili […] ”, dalla Direttiva UE 2023/2413, cd. Direttiva Red III e dal Regolamento UE/2022/2577 del 22.12.2022.
6. Si è costituita in giudizio, con memoria di mero stile l’amministrazione che ha instato per la reiezione del gravame.
7. Il 21 luglio 2025 il Ministero dell’Ambiente ha depositato in giudizio documentazione.
8. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza camerale del 14 maggio 2025, alla quale la parte ricorrente ha contestato la tempestività e rilevanza della documentazione sopravvenuta, mentre la difesa erariale ha richiesto la sospensione impropria del giudizio o il rinvio della trattazione per la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale in relazione alla l.r. n. 20 del 2024.
9. Preliminarmente, deve essere respinta l’istanza di sospensione impropria o rinvio della decisione, stante l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale pendente rispetto all’oggetto del presente giudizio, proposto avverso il silenzio del Ministero sul procedimento di Via.
10. Ancora in via preliminare, la documentazione, depositata in giudizio il 21 luglio 2025 alle ore 20:10, i.e. il giorno antecedente la camera di consiglio fissata per la decisione al 22 luglio 2025, è evidentemente tardiva rispetto ai termini, pur dimidiati, ex art. 73 c.p.a. e, come tale, non può che essere considerata inammissibile ai fini della decisione.
11. La domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio è fondata.
11.1. La normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per " i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis ", ovvero i progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al predetto decreto.
In particolare l'art. 25, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede che “ (…) Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. (...) ”.
11.2. In ragione del sopra descritto quadro normativo appare corretta la ricostruzione temporale offerta dalla parte ricorrente che ha evidenziato come la Commissione Tecnica PNRR-PIEC avrebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento di VIA entro il termine di trenta giorni dalla fase di consultazione di cui all'art. 24, (conclusasi in data 18 settembre 2024) e, pertanto, entro il 18 ottobre 2024 e che in ogni caso si sarebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento entro il termine massimo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione presentata unitamente all'istanza di avvio del procedimento, ossia entro il 29 dicembre 2024.
Chiarito quanto sopra, e dato atto del fatto che l’Amministrazione si è costituita con memoria di mero stile, il Collegio evidenzia come in fattispecie in tutto analoghe a quella oggi all'esame, la giurisprudenza abbia precisato che “ Il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (…). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E. ” (v., ex multis , TAR Sardegna sez. 1^, 16 maggio 2025, n. 447; 11 aprile 2025, n° 310 e 15 luglio 2024 n° 547; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670).
12. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla ICA Solar S.r.l. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 85,76 MWp, denominato "IS OLIAS”, integrato con un sistema di accumulo da 6,38 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di IL e RA (OR).
Per l'effetto, deve ordinarsi:
- alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione - senza vincolo di contenuto - dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- al Direttore generale della Transizione ecologica del MASE, l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione;
- l’adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell’Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 60 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.
10. Il particolare contesto nel quale le amministrazioni coinvolte sono state chiamate ad operare giustifica, peraltro, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di VIA presentata dalla HE WA S.p.A. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 85,76 MWp, denominato "IS OLIAS”, integrato con un sistema di accumulo da 6,38 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di IL e RA (OR).
Per l'effetto, ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione -senza vincolo di contenuto- dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza; al Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione, e l’adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell’Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO