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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2595/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16229/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013541685000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013541685000 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013541685000 IVA-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130069072825/000 IVA-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130147769122/000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2746/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 26/8/2025 e depositato il 25/9/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle entrate – IS, do-mandone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n.
07120259013541685/000 notificatale in data 05.06.2025, di complessivi eu-ro 31.064,59, derivante dal presunto omesso pagamento di due diverse cartelle di pagamento, di cui euro 23.112,77 riferibili a imposte, oltre alle relative san-zioni, interessi ed accessori;
ha impugnato inoltre le seguenti cartelle di paga-mento perché mai notificate e della cui esistenza era venuto a conoscenza solo con la notifica della predetta intimazione di pagamento: 1) n. 07120130069072825/000, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di un presun- to mancato pagamento dell'IVA per l'anno 2009, oltre relative sanzioni ed in-teressi; 2) n.
07120130147769122/000, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di un presunto mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno 2010, oltre relative sanzioni ed interessi.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
Omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi presupposti.
Maturazione della prescrizione decennale.
Intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi.
Ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati.
2. L'Agenzia delle entrate - IS si è costituita, depositando le notifica-zioni delle cartelle di pagamento e concludendo per il rigetto del ricorso.
3. Con la memoria ex art. 32 d. lgs. 546 del 1992 depositata il 29/1/2026, il ricorrente ha replicato alle difese dell'Agenzia delle entrate - IS e sostenuto che «Dai documenti prodotti da AD la notifica di entrambe le cartelle di pagamento sarebbe avvenuta con il cd. rito degli irreperibili di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973. Si osserva che la cd. procedura degli irreperibili è giustificata esclusivamente nella ipotesi in cui il contribuente non ha né la residenza né l'ufficio o la sede dell'azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale. All'uopo è necessario che l'agente notificatore accerti tale circostanza compiendo delle ricerche in merito. Nel caso di specie, alcuna ricerca in tal senso è stata effettuata dall'agente notificatore», così concludendo per la nullità delle notificazioni delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Erra l'Agenzia delle entrate - IS nel lamentare che, non avendo il ricorrente evocato in lite anche l'Agenzia delle Entrate, cui sono riferibili i crediti portati dalle cartelle, il contraddittorio non sarebbe integro.
L'art. 14, com-ma 6 bis, d. lgs. 546 del 1992 dispone, infatti, che solamente «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti», sicché, essendo l'atto presupposto asseritamente non notificato riferibile all'Agenzia delle entrate - IS, non ricorre il presupposto per l'estensione del contraddittorio anche all'ente committente titolare del credito.
4. Contrariamente a quanto eccepito dal Ricorrente_1 nella memoria ex art. 32 d. lgs. 546 del 1992, le controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate - IS recano in calce la seguente attestazione: «Ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 5, D.Lgs. n. 546/92 io sottoscritto avvocato attesto che le copie e gli originali informatici degli atti depositati sono conformi ai documenti informatici ricevuti dal cliente e in mio possesso
».
5. L'Agenzia delle entrate - IS ha prodotto le relazioni di notificazione delle due cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione, dalle quali risulta che il messo notificatore, dopo aver dato atto dello « esito infruttuoso» delle ricerche presso l'indirizzo di Forio, Indirizzo_1, ed aver richiesto in entrambi i casi (4 novembre e 11 novembre 2014) la “visura”, procedette all'effettuazione degli adempimenti previsti per la notificazione con il rito degli irreperibili assoluti (art. 60, comma 1, lett. e, d.P.R. 600 del 1973), che risultano tutti correttamente eseguiti.
Nella memoria depositata il 29/1/2026 il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui « prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né
l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale» (Cass. n. 19520 del
2025), si duole del mancato svolgimento delle ricerche e deduce che le notificazioni sono perciò nulle.
Senonché, questa deduzione deve reputarsi del tutto nuova rispetto all'unico vizio originariamente prospettato.
Occorre infatti ricordare che «in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impositivo non equivale a quella di nullità della notificazione medesima, non sussistendo una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità del procedimento notificatorio» (così Cass. n. 5369 del 2017; cfr. anche Cass. n. 13934 del 2011).
Nello stesso senso Cass. n. 8398 del 2013, secondo cui «In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella im-pugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del suddetto atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente)». Le notificazioni in esame, nei termini in cui esse sono state in precedenza descritte, sono dotate degli elementi costitutivi essenziali indicati da Cass. n. 26511 del 2022, che ha affermato che «Com'è noto, le
Sezioni Unite di questa Corte hanno distinto la nullità della notifica dell'atto di impugnazione dall'inesistenza della medesima. Con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, è stato stabilito che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
Dunque, nel caso in esame si tratterebbe al più di notificazioni meramente nulle, non inesistenti o del tutto omesse.
Ne consegue l'insufficienza e non pertinenza dell'unico motivo di ricorso proposto – omessa notificazione della cartella di pagamento – rispetto a quanto storicamente accaduto e processualmente dimostrato. A quanto provato dall'Agenzia con la produzione in rassegna il ricorrente avrebbe dovuto reagire a termini dell'art. 24, comma 2, d. lgs. 546 del 1992, vale a dire con la «integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione
», e quindi con la proposizione di un motivo aggiunto, che tuttavia il ricorrente non ha compiuto e che non può ritenersi, a termini delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 24, supplita dalle deduzioni difensive svolte nelle memorie ex art. 32.
Infondato il motivo dell'omessa notifica, è invece in parte fondato il motivo attinente alla prescrizione, che, se non può dirsi compiuta per le imposte principali in conseguenza del termine decennale che si giova della sospensione COVID ex art. 68 d.l. 18 del 2020, deve invece rilevarsi per quanto concerne le sanzioni e gli interessi, che sono prescritti in mancanza di atti interruttivi del termine quinquennale, con conseguente proporzionale riduzione anche degli oneri di riscossione.
6. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni e agli interessi;
rigetta nel resto e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 12/2/2026.
Il Presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16229/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013541685000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013541685000 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259013541685000 IVA-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130069072825/000 IVA-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130147769122/000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2746/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 26/8/2025 e depositato il 25/9/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle entrate – IS, do-mandone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n.
07120259013541685/000 notificatale in data 05.06.2025, di complessivi eu-ro 31.064,59, derivante dal presunto omesso pagamento di due diverse cartelle di pagamento, di cui euro 23.112,77 riferibili a imposte, oltre alle relative san-zioni, interessi ed accessori;
ha impugnato inoltre le seguenti cartelle di paga-mento perché mai notificate e della cui esistenza era venuto a conoscenza solo con la notifica della predetta intimazione di pagamento: 1) n. 07120130069072825/000, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di un presun- to mancato pagamento dell'IVA per l'anno 2009, oltre relative sanzioni ed in-teressi; 2) n.
07120130147769122/000, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di un presunto mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno 2010, oltre relative sanzioni ed interessi.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
Omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi presupposti.
Maturazione della prescrizione decennale.
Intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi.
Ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati.
2. L'Agenzia delle entrate - IS si è costituita, depositando le notifica-zioni delle cartelle di pagamento e concludendo per il rigetto del ricorso.
3. Con la memoria ex art. 32 d. lgs. 546 del 1992 depositata il 29/1/2026, il ricorrente ha replicato alle difese dell'Agenzia delle entrate - IS e sostenuto che «Dai documenti prodotti da AD la notifica di entrambe le cartelle di pagamento sarebbe avvenuta con il cd. rito degli irreperibili di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973. Si osserva che la cd. procedura degli irreperibili è giustificata esclusivamente nella ipotesi in cui il contribuente non ha né la residenza né l'ufficio o la sede dell'azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale. All'uopo è necessario che l'agente notificatore accerti tale circostanza compiendo delle ricerche in merito. Nel caso di specie, alcuna ricerca in tal senso è stata effettuata dall'agente notificatore», così concludendo per la nullità delle notificazioni delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Erra l'Agenzia delle entrate - IS nel lamentare che, non avendo il ricorrente evocato in lite anche l'Agenzia delle Entrate, cui sono riferibili i crediti portati dalle cartelle, il contraddittorio non sarebbe integro.
L'art. 14, com-ma 6 bis, d. lgs. 546 del 1992 dispone, infatti, che solamente «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti», sicché, essendo l'atto presupposto asseritamente non notificato riferibile all'Agenzia delle entrate - IS, non ricorre il presupposto per l'estensione del contraddittorio anche all'ente committente titolare del credito.
4. Contrariamente a quanto eccepito dal Ricorrente_1 nella memoria ex art. 32 d. lgs. 546 del 1992, le controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate - IS recano in calce la seguente attestazione: «Ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 5, D.Lgs. n. 546/92 io sottoscritto avvocato attesto che le copie e gli originali informatici degli atti depositati sono conformi ai documenti informatici ricevuti dal cliente e in mio possesso
».
5. L'Agenzia delle entrate - IS ha prodotto le relazioni di notificazione delle due cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione, dalle quali risulta che il messo notificatore, dopo aver dato atto dello « esito infruttuoso» delle ricerche presso l'indirizzo di Forio, Indirizzo_1, ed aver richiesto in entrambi i casi (4 novembre e 11 novembre 2014) la “visura”, procedette all'effettuazione degli adempimenti previsti per la notificazione con il rito degli irreperibili assoluti (art. 60, comma 1, lett. e, d.P.R. 600 del 1973), che risultano tutti correttamente eseguiti.
Nella memoria depositata il 29/1/2026 il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui « prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né
l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale» (Cass. n. 19520 del
2025), si duole del mancato svolgimento delle ricerche e deduce che le notificazioni sono perciò nulle.
Senonché, questa deduzione deve reputarsi del tutto nuova rispetto all'unico vizio originariamente prospettato.
Occorre infatti ricordare che «in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impositivo non equivale a quella di nullità della notificazione medesima, non sussistendo una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità del procedimento notificatorio» (così Cass. n. 5369 del 2017; cfr. anche Cass. n. 13934 del 2011).
Nello stesso senso Cass. n. 8398 del 2013, secondo cui «In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella im-pugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del suddetto atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente)». Le notificazioni in esame, nei termini in cui esse sono state in precedenza descritte, sono dotate degli elementi costitutivi essenziali indicati da Cass. n. 26511 del 2022, che ha affermato che «Com'è noto, le
Sezioni Unite di questa Corte hanno distinto la nullità della notifica dell'atto di impugnazione dall'inesistenza della medesima. Con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, è stato stabilito che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
Dunque, nel caso in esame si tratterebbe al più di notificazioni meramente nulle, non inesistenti o del tutto omesse.
Ne consegue l'insufficienza e non pertinenza dell'unico motivo di ricorso proposto – omessa notificazione della cartella di pagamento – rispetto a quanto storicamente accaduto e processualmente dimostrato. A quanto provato dall'Agenzia con la produzione in rassegna il ricorrente avrebbe dovuto reagire a termini dell'art. 24, comma 2, d. lgs. 546 del 1992, vale a dire con la «integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione
», e quindi con la proposizione di un motivo aggiunto, che tuttavia il ricorrente non ha compiuto e che non può ritenersi, a termini delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 24, supplita dalle deduzioni difensive svolte nelle memorie ex art. 32.
Infondato il motivo dell'omessa notifica, è invece in parte fondato il motivo attinente alla prescrizione, che, se non può dirsi compiuta per le imposte principali in conseguenza del termine decennale che si giova della sospensione COVID ex art. 68 d.l. 18 del 2020, deve invece rilevarsi per quanto concerne le sanzioni e gli interessi, che sono prescritti in mancanza di atti interruttivi del termine quinquennale, con conseguente proporzionale riduzione anche degli oneri di riscossione.
6. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni e agli interessi;
rigetta nel resto e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 12/2/2026.
Il Presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello