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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2193/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUGINI TIZIANA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2801/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio, Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210022755580000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/01/2025 Ricorrente_1 ha impugnato in riassunzione la cartella di pagamento n. 03420210022755580/000 dell'importo di €. 331,37, relativamente al mancato pagamento tassa automobilistica anno 2019 emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione e notificata in data 12.01.2023 riferita al veicolo targato Targa_1
In data 29/9/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che provava la regolare notifica della cartella affermando che nessuna prescrizione si era maturata dopo la regolare notifica e che ogni eventuale censura nel merito della pretesa andava indirizzata all'ente impositore chiedendo, pertanto, di essere mandata indenne da responsabilità per difetto di legittimazione passiva.
In data 31/01/2026 parte ricorrente depositava memoria illustrativa in risposta alle osservazioni di parte resistente insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ricorrente_1 impugnato in riassunzione la cartella di pagamento n. 03420210022755580/000 dell'importo di €. 331,37, relativamente al mancato pagamento tassa automobilistica anno 2019 emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione e notificata in data 12.01.2023 riferita al veicolo targato Targa_1
Sostiene la ricorrente che la cartella, di cui non contesta l'avvenuta notifica, è stata notificata oltre il termine prescrizionale previsto per il tipo di tributo (bollo auto) e che pertanto nulla è dovuto all'amministrazione finanziaria.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti dai referti di notifica agli atti, del resto non contestati da parte ricorrente, che la cartella impugnata richiedente il pagamento del bollo auto riferito all'annualità 2019 è stata notificata alla contribuente in data 12/01/2023 e quindi oltre il termine triennale previsto per legge che è il 31/12/2022.
Per tale motivo il ricorso deve ritenersi fondato con conseguente annullamento della gravata cartella di pagamento.
Non può accogliersi l'istanza della resistente di essere mandata indenne da responsabilità in considerazione del fatto che il giudizio è stato instaurato prima dell'entrata in vigore della novella invocata e pertanto non sussiste alcun litisconsorzio necessario e trova applicazione l'art. 39 D.lgv. n. 112/99 che sul punto afferma: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde della lite”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n. 2801/2025
R.G.R.):
1) Accoglie il ricorso;
2) Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 270,00 (duecentosettanta), per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1 con studio in indirizzo
3, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 11 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Tiziana Cugini
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUGINI TIZIANA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2801/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio, Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210022755580000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/01/2025 Ricorrente_1 ha impugnato in riassunzione la cartella di pagamento n. 03420210022755580/000 dell'importo di €. 331,37, relativamente al mancato pagamento tassa automobilistica anno 2019 emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione e notificata in data 12.01.2023 riferita al veicolo targato Targa_1
In data 29/9/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che provava la regolare notifica della cartella affermando che nessuna prescrizione si era maturata dopo la regolare notifica e che ogni eventuale censura nel merito della pretesa andava indirizzata all'ente impositore chiedendo, pertanto, di essere mandata indenne da responsabilità per difetto di legittimazione passiva.
In data 31/01/2026 parte ricorrente depositava memoria illustrativa in risposta alle osservazioni di parte resistente insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ricorrente_1 impugnato in riassunzione la cartella di pagamento n. 03420210022755580/000 dell'importo di €. 331,37, relativamente al mancato pagamento tassa automobilistica anno 2019 emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione e notificata in data 12.01.2023 riferita al veicolo targato Targa_1
Sostiene la ricorrente che la cartella, di cui non contesta l'avvenuta notifica, è stata notificata oltre il termine prescrizionale previsto per il tipo di tributo (bollo auto) e che pertanto nulla è dovuto all'amministrazione finanziaria.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti dai referti di notifica agli atti, del resto non contestati da parte ricorrente, che la cartella impugnata richiedente il pagamento del bollo auto riferito all'annualità 2019 è stata notificata alla contribuente in data 12/01/2023 e quindi oltre il termine triennale previsto per legge che è il 31/12/2022.
Per tale motivo il ricorso deve ritenersi fondato con conseguente annullamento della gravata cartella di pagamento.
Non può accogliersi l'istanza della resistente di essere mandata indenne da responsabilità in considerazione del fatto che il giudizio è stato instaurato prima dell'entrata in vigore della novella invocata e pertanto non sussiste alcun litisconsorzio necessario e trova applicazione l'art. 39 D.lgv. n. 112/99 che sul punto afferma: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde della lite”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n. 2801/2025
R.G.R.):
1) Accoglie il ricorso;
2) Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 270,00 (duecentosettanta), per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1 con studio in indirizzo
3, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 11 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Tiziana Cugini