Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 806/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]d'Adda Parte_1 C.F._1
(LO) fraz. Caviaga, Via Griffini n. 25;
- Ricorrente
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Cavenago d'Adda (LO), fraz. Caviaga, Via Griffini n. 25;
- Ricorrente
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ennio Ercoli, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lodi,
Via Solferino n. 69.
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
25.03.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati col solo obbligo del reciproco rispetto.
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c) I genitori si impegnano a collaborare per la sua serena crescita ed educazione, confrontandosi sulle decisioni più importanti nel preminente interesse del minore. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione scolastica e religiosa, alla salute e alle cure mediche saranno assunte di comune accordo con i genitori.
Per_ La figlia è maggiorenne quindi non necessita di alcun provvedimento sul punto.
d) Per quanto attiene il figlio le modalità di visita col padre, non essendovi da parte della madre Per_1 alcun ostacolo che non sia la libera determinazione del figlio alle rispettive frequentazioni, si conviene che il padre possa tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, orari da concordarsi colla madre e due sere la settimana allorquando il figlio starà colla madre nel w.e. ed una quando il w.e. è di sua spettanza.
e) Il figlio trascorrerà alternativamente coi genitori le festività natalizie con periodo 24/31 Dicembre e 1/7
Gennaio.
Per le vacanze pasquali trascorrerà il periodo di vacanze scolastiche ad anni alterni con i genitori salvo diverso accordo.
Per le vacanze estive potrà trascorrere due settimane anche non consecutive col padre e parimenti Per_1 colla madre, con possibilità di maggiore estensione del periodo di vacanza previo accordo tra i genitori.
f) La casa coniugale resterà quindi affidata alla madre con quanto contenuto. Il sig. si impegna a Pt_2 rilasciarla asportando i propri effetti personali il prima possibile e comunque entro il 30 giugno 2025.
g) A titolo di concorso al mantenimento del figlio il sig. verserà alla sig.ra un assegno di euro Pt_2 Pt_1
400 (quattrocento) mensili oltre all'adeguamento ISTAT ed alla metà delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche (sportive e ricreative) che dovessero rendersi necessarie.
In proposito i coniugi fanno riferimento al “protocollo di Milano” che viene qui trascritto:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
- ai trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- ticket sanitari;
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- farmaci prescritti dal medico di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
- cure presso strutture private;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal pagina 2 di 4 Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
- farmaci omeopatici.
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo indicati dalla scuola;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica imposta dalla scuola (pc/tablet) ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); - assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali).
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di lingue;
- corsi di musica e strumenti musicali;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); - spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); - baby-sitter; - viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); - acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (entro il termine massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo r/r o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 gironi successivi all'invio della richiesta e della relativa documentazione.
Il cespite comune accantonato verrà diviso giusta metà e la sig.ra utilizzerà la sua quota per Pt_1 estinguere o ridurre il finanziamento acceso il cui ammontare è a intero suo carico”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 02.05.2025 hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
pagina 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ha così deciso:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Cavenago d'Adda (LO) in data 02.06.2001, trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune atto n. 4, parte II, serie A, anno 2001;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese di lite;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cavenago d'Adda (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 13.05.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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