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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10867/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nato il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Morena GRANDI ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Imola, Piazzale Leonardo Da Vinci n. 1 RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 28 gennaio 2025
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio il 19 novembre Parte_1 CP_1
2000 a Bologna.
Dalla loro unione sono nati , il 29 gennaio 2004, e , il 9 gennaio 2005. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 21 novembre 2005, omologate con decreto del 6 dicembre 2005. In particolare: a) i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
b) la casa coniugale è stata assegnata al marito;
c) è stato disposto l'affido congiunto dei figli, all'epoca minorenni, a entrambi i genitori;
d) sono state regolamentate le modalità di frequentazione della prole da parte del genitore non allocatario;
e) è stato previsto a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento di e Pt_1 Per_1 Per_2 pagina 1 di 5 versando alla madre un importo mensile di 500,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) è stato stabilito che il marito corrispondesse alla signora la CP_1 somma mensile di 500,00 euro a titolo di mantenimento.
2. Con ricorso depositato il 23 luglio 2024 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con : CP_1
- le parti siano dichiarate economicamente autosufficienti e, pertanto, non sia previsto alcun mantenimento in favore della signora CP_1
- sia stabilito che egli provveda in forma diretta al mantenimento di e . Per_1 Per_2
La resistente, seppur regolarmente citata, non si è costituita, né si è presentata personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stata dichiarata contumace. Nell'udienza del 28 gennaio 2025 è comparso il solo ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso. La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 17 settembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale. 3a. La cessazione effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. 3b. Per quanto riguarda il mantenimento della prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 316 bis, primo comma, c.c. i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
pagina 2 di 5 Pertanto, la circostanza che viva a casa del padre dal 2019 -e questi provveda Per_1 al suo integrale mantenimento versando al ragazzo la somma di 240,00 euro mensili- e trascorra pari tempo presso il padre e la madre -e il padre contribuisca in maniera Per_2 paritaria e diretta al mantenimento della stessa- non esclude che uno dei due genitori debba contribuire al mantenimento dei figli anche quando è con l'altro, qualora sussistano i requisiti previsti dal legislatore. Ciò premesso il signor a dichiarato che: Pt_1
- abita in un immobile ricevuto in eredità dalla propria madre, in comproprietà tra cinque fratelli nella misura del 20% ciascuno;
- dal 2024 lavora a tempo parziale in una pizzeria e guadagna circa 650,00 euro al mese;
- ha in essere un finanziamento con Findomestic per la somma complessiva di
1.500,00 euro in rate mensili di 80,00 mensili;
- sta rifondendo, a rate, un debito di 4.000,00 euro contratto col condominio;
- viene aiutato economicamente dai propri fratelli per il proprio mantenimento;
- dal dicembre 2026 potrà godere di una pensione pari a circa 800,00 euro al mese. Infine, dai modelli 730 prodotti emerge che per l'esercizio 2022 ha denunciato un reddito netto complessivo di euro 7.563 e per il 2023 un reddito netto complessivo di 106,00 euro. Allo stato, invece, non sono note le condizioni economiche della resistente. Ciò che è certo è che ella ha comunque una buona capacità lavorativa atteso che è ancora giovane (è nata nel 1981) e non risulta abbia problemi di salute. In virtù delle circostanze sopra menzionate risulta del tutto coerente e appropriato che il padre provveda al mantenimento diretto dei figli, come dallo stesso richiesto. Non avendo il signor domandato che la moglie gli versi un contributo per il Pt_1 mantenimento di , nulla può essere previsto in tal senso, essendo il ragazzo Per_1 maggiorenne. Del pari, non avendo la signora presentato alcuna richiesta di contributo per CP_1 il mantenimento per (anch'ella maggiorenne), non può essere previsto a carico Per_2 del signor 'obbligo di pagarle alcuna somma a tale titolo. Pt_1
Essendo i due figli delle parti maggiorenni e non avendo il ricorrente e la resistente presentato alcuna richiesta in tal senso, nulla può essere disposto in ordine alle spese straordinarie.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In particolare, tenuto conto del fatto che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile,
pagina 3 di 5 diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020).
Ciò premesso, i compensi debbono essere quantificati sulla base del valore indeterminato della causa e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 attualmente in vigore (cfr. sul punto Cass., S.U. n. 17405/12; conf. Cass., Sez. 6 – 3, ordinanza 13628/15). Pertanto, vanno quantificati nei valori minimi tabellari i compensi relativi alla prima, alla seconda e alla quarta fase, tenuto conto della complessiva modesta difficoltà della controversia;
il compenso per la terza fase va invece determinato in un valore compreso tra il minimo e il medio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato il 17 Parte_1 novembre 1958 a Bologna e , nata a [...] il 30 gennaio CP_1
1981, unitisi in matrimonio il 19 novembre 2000 a Bologna, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 672 P. 2 S. A Uff. 01 anno 2000;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) con decorrenza dal deposito della domanda dispone che il signor provveda Pt_1 integralmente al mantenimento ordinario diretto del figlio con lo stesso Per_1 convivente;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
4) con decorrenza dal deposito del ricorso dispone che il signor provveda al Pt_1 mantenimento ordinario diretto di nei periodi che questa trascorre con lui;
tra le Per_2 spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.105,00 euro, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 febbraio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nato il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Morena GRANDI ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Imola, Piazzale Leonardo Da Vinci n. 1 RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 28 gennaio 2025
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio il 19 novembre Parte_1 CP_1
2000 a Bologna.
Dalla loro unione sono nati , il 29 gennaio 2004, e , il 9 gennaio 2005. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 21 novembre 2005, omologate con decreto del 6 dicembre 2005. In particolare: a) i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
b) la casa coniugale è stata assegnata al marito;
c) è stato disposto l'affido congiunto dei figli, all'epoca minorenni, a entrambi i genitori;
d) sono state regolamentate le modalità di frequentazione della prole da parte del genitore non allocatario;
e) è stato previsto a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento di e Pt_1 Per_1 Per_2 pagina 1 di 5 versando alla madre un importo mensile di 500,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) è stato stabilito che il marito corrispondesse alla signora la CP_1 somma mensile di 500,00 euro a titolo di mantenimento.
2. Con ricorso depositato il 23 luglio 2024 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con : CP_1
- le parti siano dichiarate economicamente autosufficienti e, pertanto, non sia previsto alcun mantenimento in favore della signora CP_1
- sia stabilito che egli provveda in forma diretta al mantenimento di e . Per_1 Per_2
La resistente, seppur regolarmente citata, non si è costituita, né si è presentata personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stata dichiarata contumace. Nell'udienza del 28 gennaio 2025 è comparso il solo ricorrente, il quale ha confermato il contenuto del ricorso. La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 17 settembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale. 3a. La cessazione effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. 3b. Per quanto riguarda il mantenimento della prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 316 bis, primo comma, c.c. i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
pagina 2 di 5 Pertanto, la circostanza che viva a casa del padre dal 2019 -e questi provveda Per_1 al suo integrale mantenimento versando al ragazzo la somma di 240,00 euro mensili- e trascorra pari tempo presso il padre e la madre -e il padre contribuisca in maniera Per_2 paritaria e diretta al mantenimento della stessa- non esclude che uno dei due genitori debba contribuire al mantenimento dei figli anche quando è con l'altro, qualora sussistano i requisiti previsti dal legislatore. Ciò premesso il signor a dichiarato che: Pt_1
- abita in un immobile ricevuto in eredità dalla propria madre, in comproprietà tra cinque fratelli nella misura del 20% ciascuno;
- dal 2024 lavora a tempo parziale in una pizzeria e guadagna circa 650,00 euro al mese;
- ha in essere un finanziamento con Findomestic per la somma complessiva di
1.500,00 euro in rate mensili di 80,00 mensili;
- sta rifondendo, a rate, un debito di 4.000,00 euro contratto col condominio;
- viene aiutato economicamente dai propri fratelli per il proprio mantenimento;
- dal dicembre 2026 potrà godere di una pensione pari a circa 800,00 euro al mese. Infine, dai modelli 730 prodotti emerge che per l'esercizio 2022 ha denunciato un reddito netto complessivo di euro 7.563 e per il 2023 un reddito netto complessivo di 106,00 euro. Allo stato, invece, non sono note le condizioni economiche della resistente. Ciò che è certo è che ella ha comunque una buona capacità lavorativa atteso che è ancora giovane (è nata nel 1981) e non risulta abbia problemi di salute. In virtù delle circostanze sopra menzionate risulta del tutto coerente e appropriato che il padre provveda al mantenimento diretto dei figli, come dallo stesso richiesto. Non avendo il signor domandato che la moglie gli versi un contributo per il Pt_1 mantenimento di , nulla può essere previsto in tal senso, essendo il ragazzo Per_1 maggiorenne. Del pari, non avendo la signora presentato alcuna richiesta di contributo per CP_1 il mantenimento per (anch'ella maggiorenne), non può essere previsto a carico Per_2 del signor 'obbligo di pagarle alcuna somma a tale titolo. Pt_1
Essendo i due figli delle parti maggiorenni e non avendo il ricorrente e la resistente presentato alcuna richiesta in tal senso, nulla può essere disposto in ordine alle spese straordinarie.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In particolare, tenuto conto del fatto che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile,
pagina 3 di 5 diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020).
Ciò premesso, i compensi debbono essere quantificati sulla base del valore indeterminato della causa e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 attualmente in vigore (cfr. sul punto Cass., S.U. n. 17405/12; conf. Cass., Sez. 6 – 3, ordinanza 13628/15). Pertanto, vanno quantificati nei valori minimi tabellari i compensi relativi alla prima, alla seconda e alla quarta fase, tenuto conto della complessiva modesta difficoltà della controversia;
il compenso per la terza fase va invece determinato in un valore compreso tra il minimo e il medio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato il 17 Parte_1 novembre 1958 a Bologna e , nata a [...] il 30 gennaio CP_1
1981, unitisi in matrimonio il 19 novembre 2000 a Bologna, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 672 P. 2 S. A Uff. 01 anno 2000;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) con decorrenza dal deposito della domanda dispone che il signor provveda Pt_1 integralmente al mantenimento ordinario diretto del figlio con lo stesso Per_1 convivente;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
4) con decorrenza dal deposito del ricorso dispone che il signor provveda al Pt_1 mantenimento ordinario diretto di nei periodi che questa trascorre con lui;
tra le Per_2 spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.105,00 euro, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 febbraio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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