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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7364 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3579/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: RA NO Presidente Guido Garavaglia Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3579 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, Via Orazio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maldera che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E Controparte_1
(C.F.
[...]
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Carmine Russo ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E, presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 7511/2018
– alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, occupazione sine titulo
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 riassumeva dinanzi al Tribunale ordinario di Roma il giudizio originariamente incardinato presso il TAR Lazio, il quale, con sentenza n. 12021/2015 del 20.10.2015, dichiarava il proprio difetto di
1 giurisdizione. In particolare, l'attrice conveniva in giudizio l'
[...]
Controparte_1
(per brevità di Roma) per impugnare il decreto di rilascio n. CP_1
47978/2014 relativo all'immobile sito in Roma, Via Debussy n. 37, con cui l'Ente convenuto la qualificava come “occupante senza titolo”. In fatto, rappresentava quanto segue: nel 1974, i coniugi Controparte_2
e andavano a convivere presso i suoceri Parte_1 CP_3
e , assegnatari dell'alloggio di Via Agnone del
[...] Persona_1
Sannio, i quali, proprio per l'accrescimento del nucleo familiare, pagavano anche una tassa richiesta all'epoca per l'affitto e l'ingresso di persone all'allora nel 1981, successivamente alla demolizione e CP_4 nuova toponomastica, veniva consegnato a Secondo CP_2
l'alloggio sito in Roma, Via Debussy n. 37, scala E, interno 5; a seguito del decesso di avvenuto nel 1982, l'attrice Controparte_3 Pt_1 aveva comunicato l'evento allo e, in attesa del provvedimento CP_4 disciplinante il subentro, aveva continuato a pagare i canoni di locazione a nome del defunto suocero;
a seguito della separazione dei coniugi nel 1989, l'alloggio di Via Debussy n. 37 Parte_2 veniva assegnato a quale casa coniugale, unitamente ai Parte_1 due figli minori;
l'attrice aveva depositato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale presso lo e, inoltre, aveva CP_4 pagato la somma di Lire 1.000.000, richiesta dallo stesso Ente per la formalizzazione del subentro;
nonostante lo IACP avesse incassato la suddetta somma e nonostante le reiterate richieste da parte dell'attrice, l'Ente non aveva provveduto in alcun modo alla voltura nonché al subentro nell'alloggio in favore della e, per di più, aveva Pt_1 continuato a inviare le bollette per i canoni a nome del defunto
, nonostante fosse ben a conoscenza della dipartita Controparte_3 dello stesso. Con lettera prot. n. 72011/2011, l' aveva CP_1 comunicato il diniego di subentro per possidenze immobiliari e qualificava, per la prima volta, la posizione della come Pt_1 occupante senza titolo. A tale reiezione dell'istanza di subentro aveva fatto seguito il decreto di rilascio impugnato. Concludeva chiedendo: in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato perché illegittimo, viziato, nullo e/o comunque inefficace, unitamente a tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e consequenziali;
in ogni caso, di accertare e dichiarare l'interesse legittimo della ricorrente ad ottenere l'assegnazione/il subentro nel godimento dell'alloggio sito in Roma, Via Debussy n. 37, mediante regolarizzazione e contrattualizzazione, anche mediante voltura/subentro/successione nel rapporto di assegnazione ovvero nel rapporto di locazione/concessione già in essere
2 tra l' di Roma e il precedente assegnatario . CP_1 Controparte_3
Con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l' di Roma, contestando la domanda CP_1 sotto tutti i profili ed evidenziando l'assenza di titolo per la detenzione dell'alloggio in quanto l'attrice era risultata in possesso di immobili unitamente al coniuge (divenuto poi ex marito nel corso degli anni successivi), il cui valore superava il limite previsto dalla normativa, sicché le era stato negato il diritto al subentro ex art. 11 Legge Regione Lazio n. 12/1999, comunicato a maggio 2011. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.12.2016, con provvedimento depositato in data 22.5.2017 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione del decreto di rilascio n. 47978/2014, concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.1.2018, il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7511/2018, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' di Roma Parte_1 CP_1 in quanto “dal confronto tra le rispettive allegazioni non emerge l'esistenza dei presupposti giuridici per potersi affermare l'esistenza di un diritto a detenere legittimamente l'appartamento in questione” e, inoltre, “le specifiche allegazioni e controdeduzioni svolte dall' CP_1 non hanno trovato idonea confutazione processualmente tempestiva da parte dell'attrice per cui non risulta provata l'infondatezza del diniego di subentro per possidenze immobiliari determinato dall' CP_1 nell'agosto 2011 ex art. 11 comma 1 lett. c) dalla legge Regione Lazio n. 12/99 al quale è susseguito nel maggio 2014 il decreto di rilascio per occupazione senza titolo” (cfr. pagg.
2-3 sentenza di primo grado). Pertanto, qualificava la situazione fattuale e giuridica come di occupazione senza titolo e dichiarava pienamente legittimo ed efficace il decreto di rilascio emesso in correlazione al diniego di subentro. Condannava alla rifusione delle spese di lite, liquidate Parte_1 in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre oneri riflessi.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, contestava Parte_1 le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) violazione dell'art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia sui vizi del decreto di rilascio sollevati dall'odierna appellante;
mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. L'appellante lamentava l'omessa pronuncia in merito ai vizi amministrativi che asseritamente caratterizzavano il provvedimento amministrativo impugnato, qui di seguito riassunti:
3 2.a.) vizio dell'atto amministrativo: mancata indicazione dei termini di impugnativa;
lesione del diritto di difesa dell'appellante per violazione dell'art. 3 L. 241/1990. Il decreto di rilascio impugnato sarebbe illegittimo o comunque inefficace poiché non sarebbero stati indicati né il termine per l'impugnazione né l'autorità presso la quale far valere l'eventuale impugnativa nell'esercizio del diritto di difesa, così violando l'art. 3 co. 4 della Legge n. 241/1990; 2.b) incompetenza dell'atto: incompetenza funzionale del Direttore Generale;
violazione del giusto procedimento, difetto e contraddittorietà della motivazione;
violazione degli artt. 3 e 11 della L. n. 241/1990. L'attrice eccepiva l'incompetenza funzionale del Direttore Generale dell' per la sottoscrizione degli atti di rilascio, CP_1 in quanto tale potere resterebbe ex lege prerogativa esclusiva del Presidente dell' ; CP_1
2.c) eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza anzi totale assenza di motivazione;
illegittimità e violazione di legge per il decreto di rilascio avversato. L'attrice eccepiva la violazione della Legge n. 241/1990 in tema di difetto di istruttoria giacché l' di Roma, CP_1 nell'adozione dei propri atti e prerogative amministrative, non avrebbe dato corso ad una completa istruttoria sulla posizione di Pt_1
Inoltre, l' non avrebbe depositato alcun documento
[...] CP_1 volto a dimostrare la proprietà dell'alloggio oggetto del decreto di rilascio impugnato;
2.d) disapplicazione del provvedimento amministrativo per illogicità, violazione degli artt. 7, 10 e 11 della L. 241/1990 in tema di partecipazione al procedimento amministrativo;
eccesso di potere e conseguente carenza/assenza di motivazione per mancanza di istruttoria. L'odierna appellante non avrebbe partecipato al procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione del decreto di rilascio impugnato, in quanto la stessa non sarebbe stata convocata e non avrebbe potuto prendere visione della documentazione afferente alla propria posizione, vedendo così lesi i propri diritti di partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990; 2.e) inapplicabilità della L.R. Lazio 12/1999; conseguente violazione dell'art. 11 Preleggi. L'attrice eccepiva l'inapplicabilità della Legge Regione Lazio n. 12/1999 al caso di specie in quanto la suddetta legge sarebbe stata promulgata successivamente all'entrata e all'assegnazione dell'alloggio ERP all'odierna appellante, avvenuti rispettivamente nel 1975 e nel 1989; 2.f) violazione dell'art. 11 preleggi;
mancata applicazione art. 115 c.p.c.; violazione e/o falsa interpretazione e/o applicazione dell'art. 183, comma 6, n. 1-2-3 c.p.c.; difetto di difesa della sig.ra e Pt_1
4 difetto di istruttoria. Censurava il capo di sentenza laddove il Giudice di prime cure riteneva tardiva l'allegazione fattuale e la produzione documentale effettuata dall'attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. Con tale seconda memoria – deduceva l'appellante – non avrebbe effettuato alcuna mutatio libelli ma avrebbe semplicemente integrato le proprie istanze istruttoria documentali, così come previsto dalla normativa di riferimento. Concludeva chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, di accogliere le domande spiegate in prime cure nonché nel precedente giudizio dinanzi al TAR Lazio, poi confluito dinanzi al Tribunale civile. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si costituiva in giudizio l'
[...]
Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Con vittoria di compenso di lite.
4. All'udienza del 8.1.2019, la Corte rinviava la causa per la discussione. Con istanza depositata in data 12.10.2022, parte appellante rappresentava di aver presentato domanda di sanatoria ex art. 140 ss. L.R. Lazio n. 1/2020 per l'alloggio oggetto di causa e, pertanto, chiedeva un rinvio in attesa della definizione della procedura di regolarizzazione. All'udienza del 20.10.2022, non si opponeva all'istanza di rinvio CP_1 depositata telematicamente dall'appellante in data 12.10.2022. La Corte rinviava la causa per la discussione e la decisione, assegnando alle parti termine per depositare una dichiarazione di persistenza dell'interesse alla decisione. All'udienza del 9.10.2025, ritenuta la pendenza di trattative, la Corte rinviava la causa all'udienza del 4.12.2025, assegnando alle parti termine fino a 10 giorni prima di detta udienza per il deposito di note ove manifestare la persistenza dell'interesse alla decisione. All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnare termini, su accordo delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'appello è infondato, dovendosi confermare le statuizioni della gravata decisione. Preliminarmente, si ribadisce che la controversia sull'opposizione al decreto che ordina il rilascio dell'alloggio ERP rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, come già chiarito dal TAR con la declaratoria di difetto di giurisdizione del 20.10.2015. Difatti, è
5 demandato al giudice ordinario di accertare esclusivamente il diritto soggettivo vantato dall'attrice, senza verificare la legittimità formale del provvedimento di rilascio adottato dall' (v. Cass. SS. CP_1
UU. n. 9647.2001: "in tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'istituto autonomo case popolari ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione qualora l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'istituto, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio"; conf. Cass. SS.UU. n°3389.2002; Cass. SS. UU. n. 1731/2005). Peraltro, il decreto di rilascio riporta espressamente che “il presente decreto può essere impugnato dinanzi all'Autorità giudiziaria competente ai sensi della normativa citata”, non trovando riscontro la lamentata lesione del diritto di difesa. Né si ravvisa la nullità del decreto per gli asseriti vizi del provvedimento amministrativo denunciati in gravame, in quanto i decreti di rilascio assunti dall' del CP_1 CP_1 sono emessi dal Direttore Generale dell' - o da un suo
[...] CP_1 delegato - nella qualità di legale rappresentante dell'ente stesso, a norma della legge regionale del Lazio n. 30 del 2002. Per altro verso, la
, alla luce di quanto di seguito riportato, non può vantare uno Pt_1 stato di necessità che la legittimerebbe all'assegnazione dell'alloggio, circostanza quest'ultima non prevista nella legge di riferimento, ovvero la legge regione Lazio n. 12/1999. Sulla asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., in senso contrario, la Corte rileva che il Tribunale si è pronunciato, in modo univoco, sulle doglianze della . Nel merito delle contestazioni, ribadendo Pt_1
l'appellante il presunto diritto all'assegnazione, le risultanze processuali confermano, univocamente, l'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto del giudizio da parte dei ricorrenti. Ciò in quanto all'originario e legittimo assegnatario CP_3
(suocero dell'odierna appellante) non è mai subentrata la
[...]
nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 12 della citata legge Pt_1 regionale n. 12 del 1999. Giova ribadire che l'assegnazione di un appartamento di edilizia residenziale pubblica è un beneficio concesso dalla Pubblica Amministrazione solo al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, tassativamente previsti dalla legge. La natura stringente di tale normativa spiega il motivo per cui, in materia, l'atto di assegnazione è titolo di legittimazione esclusivo, essendo sempre richiesto un atto formale dell'Amministrazione attraverso cui
6 contemperare i plurimi interessi in conflitto, nell'esercizio di potere discrezionale, e verificare attentamente il rispetto dei presupposti di legge. Ne discende che la qualità di assegnatario legittimo presuppone sempre: “a) l'adozione di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica;
b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione” (Cass. civ., Sez. III, ordinan. n. 12957 del 2023). Diversamente da quanto prospettato nell'appello, non risulta idonea, ai fini del subentro, la mera conviveva della con il per Pt_1 CP_2 quanto risalente nel tempo, come è irrilevante la residenza fissata nell'appartamento . La giurisprudenza è, a tal proposito, ferma CP_1 nel ritenere che né la mera coabitazione, né l'eventuale pagamento di canoni o oneri accessori (altra circostanza evocata in gravame) possano sanare una situazione di occupazione priva di titolo formale (Cass. Civ., Sez. III, n. 33773 del 19-12-2019). La Suprema Corte con orientamento Parte pacifico afferma che la legittima detenzione dell'immobile richiede il provvedimento formale di assegnazione ovvero un subentro legalmente riconosciuto. In tal senso, la disciplina regionale richiamata individua “i soggetti componenti del ‹‹nucleo familiare›› legittimati attivamente ad esercitare il ‹‹diritto di subentro nell'assegnazione››, ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa”, ossia di tutti i “requisiti prescritti dalla legge reg. Lazio n. 12 del 1999 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa. Ne consegue che, in assenza della comunicazione di cui al comma 5 del citato art. 12 della legge regionale e, quindi, in difetto di un provvedimento ricognitivo da parte dell'Ente gestore, nessun subentro può prodursi” (Cass. civile, Sez. III., ordinan. n. 16063 del 2023). Nel caso in esame, la e l'ex marito (figlio Pt_1 Controparte_2 dell'originario assegnatario) non potevano vantare alcun diritto al subentro, come chiarito con nota dell' del 2011, in quanto i CP_1 predetti risultavano titolari di un immobile, in violazione del requisito dell'impossidenza richiesto dall'art. 11, comma 1, lettera c) della Legge Regionale Lazio n. 12 del 1999. La disposizione da ultimo richiamata Parte stabilisce che tutto il nucleo familiare assegnatario di alloggio deve essere privo di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su beni immobili di valore complessivo superiore al limite (stabilito dall'art. 21 del Regolamento Regionale Lazio n. 2 del 2000), di euro 100.000,00. Il successivo comma 2 precisa che i requisiti per l'assegnazione -tra i quali quello dell'impossidenza- devono essere
7 posseduti non solo dal richiedente, ma anche da tutti i componenti del nucleo familiare, dal momento della domanda fino all'assegnazione e per l'intera durata del rapporto locativo. La mancanza del requisito dell'impossidenza non risulta validamente e tempestivamente contestata dalla in primo grado e, quindi, è Pt_1 divenuta incontrovertibile, come già chiarito dal Tribunale. In ogni caso, la documentazione integrativa prodotta in appello dalla (in Pt_1 particolare, il certificato di residenza della appellante nell'immobile ; il certificato di residenza: il pagamento di bollette e di alcuni CP_1 canoni) è inidonea a scalfire la puntuale contestazione dell' CP_1 sull'assenza di tale requisito imprescindibile. Pertanto, va confermata la ritenuta occupazione sine titulo; diversamente, verrebbe meno la finalità della legge, che è quella di garantire l'edilizia residenziale pubblica solo a chi si trova in condizioni di effettiva difficoltà economica, escludendo chi possiede un patrimonio immobiliare tale da poter soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative. Per altro profilo, allo stato, non risulta intervenuto un provvedimento dell' finalizzato a sanare la situazione a favore dei ricorrenti, pur CP_1 avendo la Corte concesso, a tal fine, alcuni rinvii agli appellanti. In conclusione, in assenza dei requisiti per la legittima assegnazione dell'alloggio ed in assenza di intervenuta sanatoria dell'occupazione abusiva, la non ha alcun titolo per mantenere il godimento del Pt_1 cespite.
6. Anche le spese processuali di fase sono poste a carico dell'appellante in virtù della loro soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 1.100,00 e inferiore a euro 5.200,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 7511/2018 nei confronti dell'
[...]
Controparte_1
[...]
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 962,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore
8 importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, il 5.12.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
RA NO
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