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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5608/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.05.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 01.06.1972 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Alberti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Alberti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 13.4.2002
(anno 2002 atto n. 194 reg. 1 parte 2 serie A)
separati consensualmente con verbale in data 20.12.2021 pagina 1 di 7 omologato con decreto del 24.12.2021
con i seguenti figli: nata il [...], cittadina italiana e Parte_3 Parte_4 nato il [...], cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Milano, in data
13.04.2002, (anno 2002, atto n. 194, Registro 1, parte 2, serie A) fra i signori e Parte_1 Parte_5
e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Milano di procedere alla trascrizione
[...] dell'emananda sentenza.
2.- Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la Parte_4 madre con cui continuerà a vivere nell'ex casa coniugale sita in Milano, corso Sempione n. 15/A.
3.- La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno Parte_4
con sé. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore (corrispondenti alle questioni di
[...] straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo – nel rispetto del criterio di bigenitorialità - tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle necessità del ragazzo.
4.- I coniugi danno atto che l'ex casa coniugale sita in Milano, corso Sempione n. 15/A, di proprietà del signor , rimarrà assegnata alla signora convivente con i figli Parte_5 Parte_1 Pt_3
e sino a quando i ragazzi vivranno in tale abitazione insieme alla mamma. Parte_4
5.- Il signor si farà carico del 100% delle spese condominiali ordinarie e Parte_5 straordinarie relative all'ex casa coniugale, nonché al pagamento del costo del garage per il parcheggio dell'automobile, sino a quando i figli vivranno con la mamma nell'ex casa familiare.
6.- Il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo desidera, previo accordo con la Parte_4
madre, tenuto conto delle esigenze del ragazzo e della madre nonché dei propri impegni lavorativi. In ogni caso, il padre avrà con sé il figlio quantomeno secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì prima di cena, prelevando direttamente lo stesso dall'abitazione materna, fino alla domenica sera, allorquando il padre provvederà a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
- ogni mercoledì sera, prelevandolo direttamente dall'abitazione materna fino al giovedì mattina, allorquando il padre provvederà ad accompagnarlo all'istituto scolastico;
pagina 2 di 7 - per metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie, da alternare di anno in anno con la madre
(dal 25 dicembre mattina al 31 dicembre mattina o dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio sera).
trascorrerà, inoltre, il 24 dicembre con il genitore che lo terrà con sé nella settimana Parte_4
dal 31 pomeriggio al 6 gennaio così da poter trascorrere il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, secondo il principio dell'alternanza;
- per le festività scolastiche di carnevale e pasquali ad anni alterni;
a partire dal 2025 il carnevale con il papà e la Pasqua con la mamma;
- durante il periodo delle vacanze estive scolastiche trascorrerà dall'1 al 15 agosto Parte_4
con la mamma e dal 15 al 31 agosto con il papà, salvo diverso accordo tra i genitori.
7.- Il signor si impegna a corrispondere, quale contributo al mantenimento dei Parte_5
figli, di cui uno minorenne e una maggiorenne non indipendente economicamente, oltre alle spese sostenute direttamente di cui ai punti precedenti, l'assegno mensile, per dodici mensilità, pari ad euro
1.800,00 (euro 900,00 per ciascun figlio). Tale importo verrà corrisposto alla signora in Parte_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, fino a quando i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica e gli stessi vivranno insieme alla madre.
Tali obblighi cesseranno nel momento in cui entrambi i figli dovessero trasferire la propria residenza e/o domicilio in luogo diverso da quello della residenza materna o, comunque, diventare indipendenti economicamente. Qualora uno solo dei figli dovesse trasferire la propria residenza e/o domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna o, comunque, diventare indipendente economicamente, tale importo di € 1.800,00 sarà dimezzato.
8.-Le spese straordinarie per i figli verranno ripartite secondo le seguenti modalità: per quanto concerne le spese mediche e sportive, saranno a carico del padre al 60% e a carico della madre al 40%, mentre le spese scolastiche saranno ripartite al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, sulla scorta del protocollo del Tribunale di Milano con verbale di riunione del 14.11.2017 e qui di seguito integralmente riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 3 di 7 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9.- Fermo restando tutto quanto concordato nei precedenti punti, i genitori danno atto che il padre manterrà in via diretta , qualora la ragazza dovesse risiedere temporaneamente all'estero Pt_3 per motivi di studio, versando pertanto l'assegno di mantenimento direttamente alla figlia per le spese c.d. ordinarie di vitto e alloggio. In tale periodo, il padre sosterrà al 100% le spese c.d. straordinarie per lo studio della figlia, tra cui le spese di iscrizione e frequentazione di eventuali corsi universitari fuori pagina 4 di 7 Milano e/o all'estero. Le spese straordinarie mediche e sportive saranno a carico del padre al 60% e a carico della madre al 40%.
Qualora , ancora minorenne, dovesse decidere di trasferirsi temporaneamente all'estero Pt_4
per motivi di studio, i genitori concordano che il padre manterrà il figlio sostenendo in via diretta tutte le spese c.d. ordinarie e straordinarie del ragazzo.
10.- Il signor si impegna a corrispondere la somma di € 250.000,00 a titolo di Parte_5
assegno divorzile una tantum ex art. 5 co. 8 legge 898/1970, con le modalità qui di seguito meglio specificate:
a) un acconto di € 50.000,00 sarà versato dal signor alla signora Parte_5 Parte_1
entro il 31.12.2026;
b) il saldo di € 200.000,00 sarà corrisposto dal signor alla signora Parte_5 Parte_1
a rate, con le seguenti modalità: rate mensili di € 900,00 a decorrere dal giorno in cui uno dei figli tra e sarà divenuto indipendente economicamente (e sarà conseguentemente Pt_3 Parte_4 cessato l'obbligo del signor di corrispondere alla signora la somma di € Parte_5 Parte_1
900,00 dovuta quale contributo al mantenimento del relativo figlio, ai sensi del precedente paragrafo 7, secondo capoverso).
La rata mensile sarà, invece, pari ad € 1.800,00 a decorrere dal giorno in cui cesserà l'obbligo giuridico del padre di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, poiché divenuti entrambi economicamente indipendenti. È fatto salvo il diritto del signor di versare, in qualsiasi Parte_5 momento ed in un'unica soluzione, l'intera somma eventualmente ancora dovuta, secondo le sue capacità economiche.
Le Parti chiedono al Tribunale di dichiarare congruo l'importo una tantum così come dagli stessi convenuto.
11.- Le spese legali relative al presente giudizio sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 5 di 7 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 13.04.2002 tra e;
Parte_1 Parte_5
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.05.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 01.06.1972 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Alberti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Alberti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 13.4.2002
(anno 2002 atto n. 194 reg. 1 parte 2 serie A)
separati consensualmente con verbale in data 20.12.2021 pagina 1 di 7 omologato con decreto del 24.12.2021
con i seguenti figli: nata il [...], cittadina italiana e Parte_3 Parte_4 nato il [...], cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Milano, in data
13.04.2002, (anno 2002, atto n. 194, Registro 1, parte 2, serie A) fra i signori e Parte_1 Parte_5
e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Milano di procedere alla trascrizione
[...] dell'emananda sentenza.
2.- Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la Parte_4 madre con cui continuerà a vivere nell'ex casa coniugale sita in Milano, corso Sempione n. 15/A.
3.- La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno Parte_4
con sé. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore (corrispondenti alle questioni di
[...] straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo – nel rispetto del criterio di bigenitorialità - tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle necessità del ragazzo.
4.- I coniugi danno atto che l'ex casa coniugale sita in Milano, corso Sempione n. 15/A, di proprietà del signor , rimarrà assegnata alla signora convivente con i figli Parte_5 Parte_1 Pt_3
e sino a quando i ragazzi vivranno in tale abitazione insieme alla mamma. Parte_4
5.- Il signor si farà carico del 100% delle spese condominiali ordinarie e Parte_5 straordinarie relative all'ex casa coniugale, nonché al pagamento del costo del garage per il parcheggio dell'automobile, sino a quando i figli vivranno con la mamma nell'ex casa familiare.
6.- Il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo desidera, previo accordo con la Parte_4
madre, tenuto conto delle esigenze del ragazzo e della madre nonché dei propri impegni lavorativi. In ogni caso, il padre avrà con sé il figlio quantomeno secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì prima di cena, prelevando direttamente lo stesso dall'abitazione materna, fino alla domenica sera, allorquando il padre provvederà a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
- ogni mercoledì sera, prelevandolo direttamente dall'abitazione materna fino al giovedì mattina, allorquando il padre provvederà ad accompagnarlo all'istituto scolastico;
pagina 2 di 7 - per metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie, da alternare di anno in anno con la madre
(dal 25 dicembre mattina al 31 dicembre mattina o dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio sera).
trascorrerà, inoltre, il 24 dicembre con il genitore che lo terrà con sé nella settimana Parte_4
dal 31 pomeriggio al 6 gennaio così da poter trascorrere il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, secondo il principio dell'alternanza;
- per le festività scolastiche di carnevale e pasquali ad anni alterni;
a partire dal 2025 il carnevale con il papà e la Pasqua con la mamma;
- durante il periodo delle vacanze estive scolastiche trascorrerà dall'1 al 15 agosto Parte_4
con la mamma e dal 15 al 31 agosto con il papà, salvo diverso accordo tra i genitori.
7.- Il signor si impegna a corrispondere, quale contributo al mantenimento dei Parte_5
figli, di cui uno minorenne e una maggiorenne non indipendente economicamente, oltre alle spese sostenute direttamente di cui ai punti precedenti, l'assegno mensile, per dodici mensilità, pari ad euro
1.800,00 (euro 900,00 per ciascun figlio). Tale importo verrà corrisposto alla signora in Parte_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, fino a quando i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica e gli stessi vivranno insieme alla madre.
Tali obblighi cesseranno nel momento in cui entrambi i figli dovessero trasferire la propria residenza e/o domicilio in luogo diverso da quello della residenza materna o, comunque, diventare indipendenti economicamente. Qualora uno solo dei figli dovesse trasferire la propria residenza e/o domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna o, comunque, diventare indipendente economicamente, tale importo di € 1.800,00 sarà dimezzato.
8.-Le spese straordinarie per i figli verranno ripartite secondo le seguenti modalità: per quanto concerne le spese mediche e sportive, saranno a carico del padre al 60% e a carico della madre al 40%, mentre le spese scolastiche saranno ripartite al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, sulla scorta del protocollo del Tribunale di Milano con verbale di riunione del 14.11.2017 e qui di seguito integralmente riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 3 di 7 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9.- Fermo restando tutto quanto concordato nei precedenti punti, i genitori danno atto che il padre manterrà in via diretta , qualora la ragazza dovesse risiedere temporaneamente all'estero Pt_3 per motivi di studio, versando pertanto l'assegno di mantenimento direttamente alla figlia per le spese c.d. ordinarie di vitto e alloggio. In tale periodo, il padre sosterrà al 100% le spese c.d. straordinarie per lo studio della figlia, tra cui le spese di iscrizione e frequentazione di eventuali corsi universitari fuori pagina 4 di 7 Milano e/o all'estero. Le spese straordinarie mediche e sportive saranno a carico del padre al 60% e a carico della madre al 40%.
Qualora , ancora minorenne, dovesse decidere di trasferirsi temporaneamente all'estero Pt_4
per motivi di studio, i genitori concordano che il padre manterrà il figlio sostenendo in via diretta tutte le spese c.d. ordinarie e straordinarie del ragazzo.
10.- Il signor si impegna a corrispondere la somma di € 250.000,00 a titolo di Parte_5
assegno divorzile una tantum ex art. 5 co. 8 legge 898/1970, con le modalità qui di seguito meglio specificate:
a) un acconto di € 50.000,00 sarà versato dal signor alla signora Parte_5 Parte_1
entro il 31.12.2026;
b) il saldo di € 200.000,00 sarà corrisposto dal signor alla signora Parte_5 Parte_1
a rate, con le seguenti modalità: rate mensili di € 900,00 a decorrere dal giorno in cui uno dei figli tra e sarà divenuto indipendente economicamente (e sarà conseguentemente Pt_3 Parte_4 cessato l'obbligo del signor di corrispondere alla signora la somma di € Parte_5 Parte_1
900,00 dovuta quale contributo al mantenimento del relativo figlio, ai sensi del precedente paragrafo 7, secondo capoverso).
La rata mensile sarà, invece, pari ad € 1.800,00 a decorrere dal giorno in cui cesserà l'obbligo giuridico del padre di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, poiché divenuti entrambi economicamente indipendenti. È fatto salvo il diritto del signor di versare, in qualsiasi Parte_5 momento ed in un'unica soluzione, l'intera somma eventualmente ancora dovuta, secondo le sue capacità economiche.
Le Parti chiedono al Tribunale di dichiarare congruo l'importo una tantum così come dagli stessi convenuto.
11.- Le spese legali relative al presente giudizio sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 5 di 7 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 13.04.2002 tra e;
Parte_1 Parte_5
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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