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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6482 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Filoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6482 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
ato ad Ancona il 12.04.1969, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GALEAZZI GABRIELE;
attore
in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede a Bologna via Parte_2
Stalingrado n. 45, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
OL FRANCO;
convenuto nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'Avv. Claudia Magnalardi Baffetti;
convenuta
nata a [...] il [...], c.f. e CP_2 C.F._3 CP_3 ato in Ancona il 20.02.2005, c.f. ,
[...] C.F._4
convenuti contumaci
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per l'attore: dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento alla posizione della sig.ra rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo, con ammissione delle richieste CP_1 avanzate e rigetto di quelle avversarie. Chiede espressamente che venga disposta l'integrale compensazione delle spese lite per giusti motivi, trattandosi di errore incolpevole e scusabile dipeso dall'oggettiva incertezza sulla qualità di erede della sig.ra CP_1
Per la convenuta pronuncia di cessazione della materia del contendere con CP_1 liquidazione delle spese di lite.
Per la convenuta si rimette al Tribunale in ordine alla pronuncia di cessazione Parte_2 della materia del contendere e chiede che la causa sia rimessa in istruttoria, insistendo per
l'ammissione delle richieste avanzate con le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 c.p.c., il sig. citava in giudizio Pt_1 Controparte_4 nonché e - quali eredi del sig. - Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi a Jesi il 20 luglio 2019.
2. Con comparsa del 13 marzo 2025, si costituiva la quale, in via Parte_2 preliminare, eccepiva l'inapplicabilità del rito semplificato;
nel merito contestava integralmente la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, chiedendo il rigetto totale della domanda, ovvero, in via subordinata, l'accertamento di un concorso di colpa in misura prevalente del sig. Pt_1
3. Con comparsa depositata il 14 marzo 2025, si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Evidenziava, in particolare, che tra la stessa e il defunto non intercorreva rapporto di coniugio ma mera convivenza more uxorio, con Persona_1 conseguente mancata assunzione della qualità di erede.
4. All'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, il G.O.P. dichiarava la contumacia dei convenuti CP_2
e e disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario,
[...] CP_3 fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il 23 ottobre 2025.
5. All'udienza del 27 ottobre 2025, il giudice, preso atto della rinuncia all'azione da parte dell'attore nei confronti della convenuta e ritenuta opportuna la definizione preliminare della Controparte_1 relativa posizione, fissava l'udienza per la discussione orale al 26 novembre 2026. In tale udienza le parti discutevano la causa, precisando le conclusioni come in epigrafe, e il giudice si riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
pagina 2 di 3 6. Dagli atti risulta che il 26 marzo 2025 l'attore ha notificato alle altre parti costituite atto di rinuncia all'azione nei confronti della sig.ra Controparte_1
La rinuncia all'azione – diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio – non richiede accettazione della controparte e comporta l'estinzione dell'azione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Secondo costante giurisprudenza, tale rinuncia ha effetti equivalenti a un rigetto nel merito della domanda, sicché le spese devono gravare sul rinunciante (Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 27697/2025).
Non può essere accolta la tesi dell'attore circa la compensazione delle spese in ragione della mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita, dell'accettazione della notifica o della circostanza che alcuni articoli di stampa indicassero la ome “moglie” del defunto. CP_1
Al contrario, incombeva sull'attore – prima di intraprendere l'azione – l'onere d'identificare correttamente gli eredi effettivi del sig. potendo al riguardo acquisire un certificato anagrafico CP_2 sullo stato civile, un estratto per riassunto dell'atto di morte (dal quale emergeva che il sig. era CP_2
“vedovo”) nonché consultare il registro delle successioni presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.
Nessuna di tali verifiche è stata effettuata.
Poiché non sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e l'attore va condannato a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate come da dispositivo.
7. Quanto al prosieguo, la causa deve essere rimessa in istruttoria – come da separata ordinanza – per l'ulteriore corso del giudizio nei confronti degli altri convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della sig.ra Controparte_1 condanna il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 3.135,00 oltre accessori come per legge;
provvede, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso del giudizio.
Ancona, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE Alessandra Filoni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Filoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6482 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
ato ad Ancona il 12.04.1969, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GALEAZZI GABRIELE;
attore
in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede a Bologna via Parte_2
Stalingrado n. 45, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
OL FRANCO;
convenuto nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'Avv. Claudia Magnalardi Baffetti;
convenuta
nata a [...] il [...], c.f. e CP_2 C.F._3 CP_3 ato in Ancona il 20.02.2005, c.f. ,
[...] C.F._4
convenuti contumaci
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per l'attore: dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento alla posizione della sig.ra rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo, con ammissione delle richieste CP_1 avanzate e rigetto di quelle avversarie. Chiede espressamente che venga disposta l'integrale compensazione delle spese lite per giusti motivi, trattandosi di errore incolpevole e scusabile dipeso dall'oggettiva incertezza sulla qualità di erede della sig.ra CP_1
Per la convenuta pronuncia di cessazione della materia del contendere con CP_1 liquidazione delle spese di lite.
Per la convenuta si rimette al Tribunale in ordine alla pronuncia di cessazione Parte_2 della materia del contendere e chiede che la causa sia rimessa in istruttoria, insistendo per
l'ammissione delle richieste avanzate con le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 c.p.c., il sig. citava in giudizio Pt_1 Controparte_4 nonché e - quali eredi del sig. - Controparte_1 CP_2 CP_3 Persona_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi a Jesi il 20 luglio 2019.
2. Con comparsa del 13 marzo 2025, si costituiva la quale, in via Parte_2 preliminare, eccepiva l'inapplicabilità del rito semplificato;
nel merito contestava integralmente la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, chiedendo il rigetto totale della domanda, ovvero, in via subordinata, l'accertamento di un concorso di colpa in misura prevalente del sig. Pt_1
3. Con comparsa depositata il 14 marzo 2025, si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Evidenziava, in particolare, che tra la stessa e il defunto non intercorreva rapporto di coniugio ma mera convivenza more uxorio, con Persona_1 conseguente mancata assunzione della qualità di erede.
4. All'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, il G.O.P. dichiarava la contumacia dei convenuti CP_2
e e disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario,
[...] CP_3 fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il 23 ottobre 2025.
5. All'udienza del 27 ottobre 2025, il giudice, preso atto della rinuncia all'azione da parte dell'attore nei confronti della convenuta e ritenuta opportuna la definizione preliminare della Controparte_1 relativa posizione, fissava l'udienza per la discussione orale al 26 novembre 2026. In tale udienza le parti discutevano la causa, precisando le conclusioni come in epigrafe, e il giudice si riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
pagina 2 di 3 6. Dagli atti risulta che il 26 marzo 2025 l'attore ha notificato alle altre parti costituite atto di rinuncia all'azione nei confronti della sig.ra Controparte_1
La rinuncia all'azione – diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio – non richiede accettazione della controparte e comporta l'estinzione dell'azione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Secondo costante giurisprudenza, tale rinuncia ha effetti equivalenti a un rigetto nel merito della domanda, sicché le spese devono gravare sul rinunciante (Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 27697/2025).
Non può essere accolta la tesi dell'attore circa la compensazione delle spese in ragione della mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita, dell'accettazione della notifica o della circostanza che alcuni articoli di stampa indicassero la ome “moglie” del defunto. CP_1
Al contrario, incombeva sull'attore – prima di intraprendere l'azione – l'onere d'identificare correttamente gli eredi effettivi del sig. potendo al riguardo acquisire un certificato anagrafico CP_2 sullo stato civile, un estratto per riassunto dell'atto di morte (dal quale emergeva che il sig. era CP_2
“vedovo”) nonché consultare il registro delle successioni presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.
Nessuna di tali verifiche è stata effettuata.
Poiché non sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e l'attore va condannato a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate come da dispositivo.
7. Quanto al prosieguo, la causa deve essere rimessa in istruttoria – come da separata ordinanza – per l'ulteriore corso del giudizio nei confronti degli altri convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della sig.ra Controparte_1 condanna il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 3.135,00 oltre accessori come per legge;
provvede, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso del giudizio.
Ancona, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE Alessandra Filoni
pagina 3 di 3