Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 16/02/2026, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13461/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13461 del 2022, proposto da
Fallimento della Co.Da.P. – Cola Diary Products s.p.a, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , cui è succeduta, giusto decreto di omologa del concordato adottato dal Tribunale di Napoli in data 17 febbraio 2023, la Società Roma 2014 s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del decreto di revoca n. 1047 del 22 giugno 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 25 luglio 2022 e notificato alla Curatela in data 29 agosto 2022 con la nota prot. n. 14320 del 29 agosto 2022, con cui è stata disposta “ la revoca dell'agevolazione concessa in favore della CO.DA.P. – COLA DAIRY PRODUCTS Spa in fallimento, in relazione alla domanda di agevolazione con codice identificativo 9038, nella misura di € 169.920,00 a titolo di credito agevolato ”;
b) per quanto di ragione, della nota dell'Ufficio I prot. n. 1640 del 4 febbraio 2022 mai comunicata e/o notificata;
c) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ove lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. NO PE ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto 30 dicembre 2005, prot. n. 3334/Ric il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, ha ammesso alla concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297 il progetto “ Metodologie Diagnostiche e Tecnologie Avanzate per la qualità e la sicurezza di prodotti alimentari del Mezzogiorno d’Italia (Me.Di.T.A.) ”, presentato da CO.DA.P – Cola Dairy Products s.p.a. insieme a Neotron s.p.a., Ortomad s.r.l., Istituto Superiore di Sanità, Università degli Studi della Basilicata ed ENEA, concedendo a CO.DA.P. € 127.680,00, a titolo di contributo nella spesa, ed € 169.920,00, a titolo di credito agevolato.
2. Il 23 marzo 2007, i promotori del progetto hanno quindi stipulato il contratto di finanziamento, in forma di credito agevolato e contributo nella spesa ai sensi del d.lgs. n. 297/1999, con il MCC s.p.a., nel quale era espressamente evidenziata la data del 1° giugno 2006 quale termine di inizio del progetto oggetto del finanziamento ed era chiarito che la data di fine progetto sarebbe stata il 30 aprile 2009.
3. Successivamente, con sentenza 5 dicembre 2014, n. 345, il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, ha dichiarato il fallimento della CO.DA.P – Cola Dairy Products s.p.a.., autorizzando l’esercizio provvisorio dell’impresa, nella prospettiva di « una vantaggiosa ricollocazione dell’impresa sul mercato rispetto alla ipotesi della vendita senza esercizio provvisorio e ciò anche in previsione di una sperata gestione senza perdite che possa consentire la vendita dell’azienda al prezzo più vantaggioso possibile ».
4. Con nota 23 aprile 2014, prot. n. 8922, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha avanzato domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento CO.DA.P., evidenziando che a quella data « risultava un debito residuo in linea capitale sul credito agevolato erogato [in ragione del decreto 30 dicembre 2005] pari ad € 63.376,38 » e che era in corso di adozione nei confronti dell’operatore economico « il provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 13 del contratto di finanziamento e ai sensi dell’art. 5, comma 36, D.M. n. 593/2000 », in quanto « in via generale … l’entrata in procedura concorsuale del soggetto beneficiario delle agevolazioni, oltre a mettere in discussione il rimborso del credito agevolato, di fatto vanifica le finalità di un intervento pubblico, legato ad uno specifico progetto di ricerca i cui risultati, industrializzati, devono portare al miglioramento di un servizio – prodotto e/o processo da parte del soggetto beneficiario delle agevolazioni, con positive ricadute sul mercato, anche del lavoro ». Domanda, quella avanzata dal Ministero, che è stata ammessa dal giudice delegato con riserva da sciogliersi a seguito dell’esito dell’impugnativa che i curatori avevano manifestato di voler proporre avverso il provvedimento di revoca del finanziamento.
5. Con decreto 20 maggio 2015, n. 1102, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha ritenuto di dover provvedere alla parziale revoca « dell’agevolazione concessa con decreto direttoriale del 30 dicembre 2005, prot. n. 3334, in favore del CO.DA.P. – Cola Dairy Products s.p.a., in relazione alla domanda di agevolazione con codice identificativo 9038, nella misura di € 169.920,00 in forma di credito agevolato », disponendo per l’effetto « l’attivazione della procedura di recupero delle somme erogate e degli interessi dovuti come per legge e per contratto ».
6. Tale provvedimento è stato impugnato dai curatori del fallimento CO.DA.P. – Cola Dairy Products s.p.a. con ricorso iscritto innanzi a questo Tribunale al r.g. n. 15601/2015.
7. Con sentenza Tar Lazio, III- bis , 19 ottobre 2021, n. 10707 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dai curatori fallimentari, evidenziando che « a fronte di un dato normativo, costituito dall’art. 5, co. 36 del d.m. n. 593/2000, che impone alla p.a. di pronunciarsi in merito alla necessità, o meno, di revocare i benefici già concessi ai privati nel caso in cui questi siano morosi o vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché delle previsioni contenute nella stessa circolare adottata dal Ministero nel 2013, con la quale si pone in particolar modo l’attenzione sulla necessità, in tali casi, di effettuare un adeguata ponderazione tra i diversi interessi in gioco, non può non rilevarsi l’illegittimità del decreto con cui è stata disposta la revoca del finanziamento agevolato alla società ricorrente, tenuto conto che lo stesso risulta essere motivato soltanto dando rilievo al sopravvenuto fallimento della società beneficiaria e senza dare atto delle ragioni di pubblico interesse che hanno reso necessaria l’azione in autotutela dell’amministrazione ».
8. A seguito dell’adozione della suindicata sentenza, con nota del 23 novembre 2021, n. 17067 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha richiesto ai curatori del Fallimento CO.DA.P. – Cola Dairy Products s.p.a. di fornire « una situazione aggiornata della procedura concorsuale al fine di una adeguata valutazione in merito alla permanenza o meno del … provvedimento di concessione ».
9. Con nota 13 dicembre 2021, n. 18505 l’amministrazione ha quindi reiterato la richiesta avanzata con tale ultima nota, evidenziando che le informazioni richieste erano necessarie «al fine di poter correttamente svolgere le valutazioni di cui all’articolo 5, comma 36 e ss. D.M. n. 593/2000 ».
10. In riscontro alle suindicate richieste, il 27 gennaio 2022 i curatori del Fallimento CO.DA.P. – Cola Dairy Products s.p.a. hanno trasmesso alla p.a. l’ultimo rapporto riepilogativo art. 33 del R.D. n. 267/1942, inoltrato al Tribunale Fallimentare di Napoli il 3 novembre 2021.
11. Ritenuta l’insufficienza di quanto trasmesso dai curatori fallimentari, con decreto 22 giugno 2022, n. 1047, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha quindi ritenuto di disporre la revoca «dell’agevolazione concessa in favore della CO.DA.P: - Cola Dairy Products s.p.a. in fallimento in relazione alla domanda di agevolazione con codice identificativo 9038 nella misura di € 169.920,00 a titolo di credito agevolato », evidenziando a sostegno della propria decisione, per un verso, che «la Curatela fallimentare non [aveva] prodotto il rapporto esaustivo contenente le informazioni richieste dall’amministrazione utili per la valutazione in merito alla permanenza o meno delle agevolazioni concesse » e, per altro verso, che la società fallita risultava «anche morosa nei confronti del Ministero riguardo le rate scadute e non pagate relativamente alla parte di credito agevolato erogato ».
12. Con successiva nota del 7 settembre 2022 la stessa p.a. ha presentato una nuova una nuova domanda di insinuazione al passivo per complessivi € 114.247,01, di cui € 63.376,38 quale debito residuo delle somme erogate a titolo di credito agevolato ed € 50.870,63 quali interessi di revoca.
13. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i curatori del Fallimento CO.DA.P. – Cola Diary Products s.p.a hanno impugnato il decreto di revoca del 22 giugno 2022 – agli stessi comunicato il 29 agosto 2022 – e ne hanno chiesto l’annullamento sulla base di cinque motivi in diritto.
13.1. Con il primo motivo hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione e falsa applicazione d. lgs. 27 luglio 1999 n. 297; art. 5 d.m. 8 agosto 2000 n. 593; artt. 4 e 13 del contratto di finanziamento; art. 3 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 97 Cost. [nonché per] eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria: contraddittorietà [e] ingiustizia manifesta », evidenziando:
- che anche il nuovo provvedimento di revoca era stato adottato senza che la p.a. avesse svolto la puntuale valutazione richiesta dall’art. 5, comma 36, D.M. 8 agosto 2000, n. 593 e dalla sentenza Tar Lazio, III- bis , 19 ottobre 2021, n. 10707;
- che l’amministrazione si era «trincera [ta] dietro la paventata ed indimostrata inidoneità delle informazioni fornite dalla Curatela per valutare la situazione aggiornata della società fallita ed accertare la permanenza dei presupposti della concessione dell’agevolazione », mentre invece i curatori avevano «fornito al Ministero riscontri puntuali ed aggiornati inerenti la procedura concorsuale, trasmettendo [la relazione ai sensi dell’art. 33 della legge fallimentare] in cui si evidenzia [va] la piena funzionalità – senza alcun arresto – dell’attività essendo stata la Curatela ammessa all’esercizio provvisorio condotto senza il licenziamento del personale dipendente, poi, riassunto dalla società che si è aggiudicata il compendio in sede di gara competitiva. Compendio, dunque, mai disgregato e rimasto sempre idoneo al perseguimento delle finalità dell’agevolazione pubblica: finalità già molto tempo prima raggiunta »;
- che nessun ulteriore elemento e/o documento avrebbe potuto essere trasmesso dalla curatela anche «alla luce del fatto che nel mese di luglio 2017 si è avuta la vendita dell’intero complesso »;
- che il Ministero non poteva assolutamente addurre a motivo della revoca l’asserita morosità della società fallita nei confronti del Ministero «riguardo le rate scadute e non pagate relativamente alla parte di credito agevolato erogato », atteso che «nell’ipotesi di revoca di contributi pubblici erogati direttamente a privati, poi sottoposti a procedura concorsuale, l’ente pubblico non può che essere legittimato alla proposizione dell’istanza di insinuazione al passivo ».
13.2. Con il secondo motivo hanno contestato l’atto adottato dalla p.a. per « violazione e falsa applicazione artt. 3 e 21-quinquies, l. 7 agosto 1990 n. 241 [nonché per] eccesso di potere per carenza di istruttoria [e] difetto di motivazione », osservando:
- che il fatto che il Ministero non avesse svolto alcuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la revoca (né alcuna istruttoria) era confermato dalla circostanza che il decreto gravato non recava « alcuna traccia di un’effettiva analisi della situazione di fatto »;
- che la superficialità dell’istruttoria era altresì corroborata dal fatto che il Ministero non aveva considerato che il progetto era stato «effettivamente portato avanti e ultimato dalla CO.DA.P. allorquando era ancora in bonis »;
- che la carenza di istruttoria era altresì dimostrata dalla lacunosità della motivazione del provvedimento gravato che non consentiva di comprendere « né i motivi per cui la revoca “parziale” ha ad oggetto l’intera somma erogata a titolo di credito agevolato né l’esatta quantificazione delle somme di cui il MIUR chiede [va] il rimborso, stante la mancata specificazione delle stesse nel provvedimento impugnato ».
13.3. Con il terzo motivo hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento oggetto del giudizio per « violazione e falsa applicazione d. lgs. 27 luglio 1999 n. 297; art. 5 d.m. 8 agosto 2000 n. 593; art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 [nonché ancora per] eccesso di potere per carenza di istruttoria [e] difetto di motivazione », notando che il Ministero non aveva evidenziato le ragioni di interesse pubblico che giustificavano la decisione di revoca.
13.4. Con il quarto motivo hanno contestato la decisione dell’amministrazione resistente per « violazione e falsa applicazione artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241 del 7 agosto 1990 [e] art. 97 Cost. [oltreché per] eccesso di potere [e] violazione del giusto procedimento », notando che il provvedimento di revoca impugnato era stato adottato senza un previo effettivo contraddittorio procedimentale, che invece sarebbe stato tanto più necessario « perché il Ministero – per la prima volta – [aveva] ravvisato nella morosità della società fallita riguardo alle rate scadute e non pagate del credito agevolato erogato un nuovo elemento giustificativo della revoca del contributo pubblico ».
13.5. Con il quinto motivo hanno lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per « violazione e falsa applicazione d. lgs. 27 luglio 1999 n. 297; art. 5 d.m. 8 agosto 2000 n. 593; degli artt. 4 e 13 del contratto di finanziamento; art. 3 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 97 Cost.; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria [e] ingiustizia manifesta », osservando che la decisione di revoca era stata adottata senza che prima la Banca avesse inviato al Ministero la relazione espressamente prevista al riguardo dall’art. 13 del contratto di finanziamento (che prevedeva che la Banca avrebbe inviato « una dettagliata relazione al Ministero, ai fini di una decisione in merito al permanere dell’agevolazione [nell’ipotesi di] dichiarazione di fallimento »).
14. In data 1° dicembre 2022 l’amministrazione si è costituita in giudizio.
15. In data 10 ottobre 2025 si è costituita in giudizio la società Roma 2014 s.r.l. a socio unico quale successore del Fallimento CO.DA.P. Cola Diary Products s.p.a. a seguito del decreto di omologa del concordato fallimentare adottato dal Tribunale di Napoli in data 17 febbraio 2023 nella procedura n. 339/2014.
16. Il 4 novembre 2025 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha depositato una memoria corredata da documentazione.
17. Con note d’udienza depositate il 19 novembre 2025 parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito effettuato dall’amministrazione in data 4 novembre 2025, rifiutando il contraddittorio sullo stesso, e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
18. All’udienza straordinaria del 21 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
19. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, circostanza che consente di prescindere dal rilievo di tardività formulato da parte ricorrente in relazione alla produzione della p.a. del 4 novembre 2025 (che lungi dal dimostrare l’inconsistenza delle doglianze spiegate nel ricorso – ad opinione del Collegio – ne conferma la fondatezza). D’altronde, non può non osservarsi che i documenti che la p.a. ha depositato in giudizio costituiscono atti che la stessa amministrazione aveva il dovere di produrre (e questo Tribunale il potere di acquisire d’ufficio) ex art. 46, comma 2, c.p.a. (con conseguente potere del giudice di trattenere quanto tardivamente versato in atti, salva la garanzia delle esigenze difensive di parte ricorrente, cfr. Consiglio di Stato, IV, 24 gennaio 2022, n. 433 e Tar Cagliari, I, 16 gennaio 2025, n. 10) e che l’accoglimento della pretesa di parte ricorrente consente di decidere la causa senza necessità di disporre un rinvio per eventuali controdeduzioni dello stesso (essendo l’interesse difensivo di parte ricorrente soddisfatto pienamente dall’accoglimento del gravame).
20. Tanto premesso, va innanzitutto rilevato che le sentenza Tar Lazio, III- bis , 19 ottobre 2021, n. 10707 che ha annullato il primo provvedimento di revoca adottato della p.a. nei confronti di parte ricorrente (sentenza che si colloca a monte del nuovo esercizio di potere in questa sede contestato, e alle cui statuizioni la p.a. aveva l’obbligo di conformarsi) ha osservato che l’art. 5, comma 36, D.M. Università e Ricerca n. 593/2000 non prevede « alcun obbligo per l’amministrazione di procedere alla revoca del finanziamento, sia in caso di inadempimento per morosità e sia nel caso in cui il beneficiario venga a trovarsi in una delle situazioni contemplate dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, evidenziando piuttosto che, in detti casi, la stessa [è] tenuta a pronunciarsi in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento »; ha notato che « la disposizione normativa, dunque, lungi dal relegare l’azione amministrativa nell’ambito di un’attività meramente vincolata, riconosce alla stessa un ampio potere discrezionale nel decidere se interrompere, o meno, l’intervento di natura agevolativa in precedenza accordato, facendo venire in rilievo la spendita di un potere pubblicistico che ha il suo fulcro nel necessario bilanciamento tra gli interessi di natura pubblica e quelli privati »; ha evidenziato che una siffatta interpretazione del potere di revoca era confermata dalla « stessa circolare interpretativa adottata dal Ministero resistente, n. 28878/2013 [secondo cui] l’istituto della revoca non si applica automaticamente al ricorrere di determinate condizioni ma richiede un’attenta valutazione in ordine all’imputabilità o meno al contraente delle cause di revoca e l’incidenza che tali cause hanno nel perseguimento del fine pubblico. Pertanto, nell’esercizio del potere di autotutela, l’amministrazione deve bilanciare gli interessi coinvolti e graduare i rimedi amministrativi nel rispetto dei principi che regolano l’azione amministrativa »; e ha quindi ordinato alla p.a. di riesaminare la posizione della ricorrente, sottolineando che un eventuale provvedimento di revoca avrebbe potuto essere adottato dal Ministero solo all’esito di una « adeguata ponderazione tra i diversi interessi in gioco », e con espressa indicazione delle « ragioni di pubblico interesse che [rendevano] necessaria » una siffatta azione.
21. A fronte di ciò, l’amministrazione, dopo aver riaperto il procedimento con una richiesta di informazioni ai curatori, ha adottato il provvedimento di revoca in questa sede gravato, per un verso, sostenendo di non aver potuto svolgere le valutazioni richieste da questo Tribunale perché i curatori non le avrebbero fornito informazioni « utili per la valutazione in merito alla permanenza o meno delle agevolazioni concesse » e, per altro verso, valorizzando che la fallita risultava «anche morosa nei confronti del Ministero riguardo le rate scadute e non pagate relativamente alla parte di credito agevolato erogato ».
22. Tale motivazione appare incongrua, frutto di un’istruttoria inadeguata e non coerente con le indicazioni che la sentenza Tar Lazio, III- bis , 19 ottobre 2021, n. 10707 aveva fornito all’amministrazione al fine del nuovo esercizio del potere.
23. È incontestato, infatti, che – a fronte delle richieste informativi avanzate dalla p.a. dopo la pubblicazione della predetta sentenza – i curatori fallimentari di CO.DA.P. Cola Diary Products s.p.a hanno prodotto all’amministrazione l’ultima relazione ex art. 33 del R.D. n. 267/1942 (che è lo strumento tipico attraverso cui i curatori danno atto periodicamente della situazione in cui versa la società fallita) dalla quale emergeva:
- che l’attività economica della società in fallimento era proseguita fino al 31 luglio 2015, con l’autorizzazione del giudice, con flussi finanziari netti per oltre cinque milioni di euro a vantaggio integrale dei creditori;
- che la continuazione dell’attività autorizzata aveva consentito di preservare gli assett dell’azienda che era poi stata affitta per due anni (con incasso di canoni per € 1.237.591,80);
- che il complesso aziendale era stato venduto nel mese di luglio 2017 per € 8.000.000 con salvaguardia dei livelli occupazionali e mantenimento delle relazioni con l’indotto;
- che erano stati realizzati ulteriori attivi per l’importo di € 49.278.618,56.
24. A fronte di tali informazioni – che certamente non possono essere ritenute prive di rilievo per le valutazioni che erano state demandate da questo Tribunale alla p.a., concernendo aspetti sia relativi alla prosecuzione effettiva dell’attività aziendale (a beneficio della quale il progetto finanziato, incontestatamente ultimato nel 2009, era rivolto) sia all’evoluzione della procedura fallimentare – la p.a. si è limitata a ritenere in maniera apodittica l’insufficienza delle stesse ai fini delle valutazioni sue proprie, senza tuttavia mai chiarire quali specifiche informazioni le sarebbero state necessarie per ultimare il proprio procedimento valutativo, atteso che dalla documentazione in atti non risulta che la p.a. abbia mai precisato quali puntuali informazioni – ulteriori rispetto a quelle già fornite dai curatori – la stessa avrebbe avuto la necessità di ricevere ai fini delle proprie valutazioni (apparendo del tutto generiche le richieste informative rivolte ai curatori versate in atti). Omessa precisazione – è bene rilevarlo – che è persistita pure in sede processuale, non avendo mai l’amministrazione definito neppure innanzi a questo Tribunale quali sono le carenze informative che non le hanno permesso di svolgere le proprie valutazioni sulla sussistenza delle condizioni per il permanere o meno delle agevolazioni.
25. Tale difetto di istruttoria – nella duplice dimensione della mancanza di effettiva valutazione degli elementi indicati nella relazione (ai cui contenuti la revoca gravata non fa alcun riferimento) e della mancata precisa indicazione delle informazioni aggiuntive necessarie per decidere compiutamente sulla « permanenza o meno delle agevolazioni concesse » (e, quindi, in sostanza di ciò che la ricorrente avrebbe dovuto produrre/dimostrare per evitare la revoca) – non appare a questo Collegio poter essere “superato” e “neutralizzato” dall’ulteriore elemento posto dalla p.a. alla base della decisione gravata, consistente nella generica affermazione (introdotta “a sorpresa” nell’atto gravato quale nuova ragione della revoca) relativa al fatto che la società era «morosa nei confronti del Ministero riguardo le rate scadute e non pagate relativamente alla parte di credito agevolato erogato ».
Al riguardo, il Collegio osserva che:
- la sentenza Tar Lazio, III- bis , n. 10707/2021 ha evidenziato che la revoca ex art. 5, comma 36, D.M. Università e Ricerca n. 593/2000 – tanto nelle ipotesi di fallimento quanto nelle ipotesi di morosità – presuppone una valutazione complessiva di più circostanze e interessi e una conseguente spendita di potere di tipo pubblicistico, obbligando l’amministrazione in caso di nuovo esercizio del potere a procedere in tal senso (ed escludendo, quindi, che tali situazioni – il fallimento come la morosità – potessero essere utilizzate dalla p.a. per giustificare da sole la revoca, omessa ogni altra considerazione);
- il generico richiamo alla morosità contenuto nella scarna motivazione del provvedimento gravato (che non indica neppure quali sarebbero le rate scadute non pagate) pare voler valorizzare, come elemento di criticità ulteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento, la persistenza nel 2022 della morosità per la parte di finanziamento agevolato ancora da restituire così come cristallizzata al momento della prima revoca (come conferma il fatto che la p.a. nelle sue difese faccia riferimento espresso al concetto di «persistenza » della morosità acclarato nella nota del 4 febbraio 2022, n. 1640, cfr. memoria dell’amministrazione, pag. 7), senza tuttavia considerare che – come notato nel ricorso – dopo la revoca del finanziamento intervenuta con provvedimento del 2015, la curatela non poteva procedere ad alcun pagamento nei confronti del Ministero, dovendosi riversare ogni pretesa dell’amministrazione (relativa alla parte di finanziamento agevolato erogato non ancora rimborsato) nella massa passiva del fallimento (come noto allo stesso Ministero che aveva a tal fine proposto apposita domanda).
26. Tanto basta a ritenere fondate le doglianze – spiegate trasversalmente da parte ricorrente nei motivi di gravame – con cui è stata lamentata la lacunosità dell’istruttoria che ha preceduto l’adozione del provvedimento di revoca gravato e l’insufficienza della motivazione dello stesso, con conseguente dovere di questo Tribunale di annullare il provvedimento impugnato, salve le ulteriori decisioni che la p.a. riterrà di adottare (previ approfondimenti istruttori su tutte le circostanze del caso, anche sopravvenute – e all’esito delle necessarie interlocuzioni procedimentali con l’interessata – anche sotto il profilo dell’idoneità degli sviluppi delle vicende societarie a garantire l’esigenza pubblica di recupero delle somma dovuta dalla ricorrente quale debito residuo delle somme alla stessa erogate a titolo di credito agevolato).
27. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso – possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL AT, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
NO PE ME, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO PE ME | IL AT |
IL SEGRETARIO