Art. 7.
Il termine del 30 giugno 1970, previsto nel terzo comma dell'articolo 2 e nell' articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' prorogato al 31 dicembre 1983. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 ottobre 1973, n.676 ha disposto (con l'art. 5, coma 2) che "Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall' art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e' prorogato al 31 dicembre 1988."
Il termine del 30 giugno 1970, previsto nel terzo comma dell'articolo 2 e nell' articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' prorogato al 31 dicembre 1983. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 ottobre 1973, n.676 ha disposto (con l'art. 5, coma 2) che "Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall' art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e' prorogato al 31 dicembre 1988."