TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6558/2021 tra le parti:
ATTORE cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. BATTAGLIESE GUIDO LUIGI, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
NV
, cf Controparte_1 C.F._3
- difesa: avv. FABRIS LODOVICO, cf C.F._4
avv. PIOVAN FILIPPO C.F._5
avv. PINELLI FABIO ); C.F._6
- domicilio: C/O AVV. FILIPPO PIOVAN CONTRA' SAN PAOLO N 15 36100 VICENZA
, cf Parte_2 C.F._7
- difesa: avv. ROSSETTO MASSIMO, cf C.F._8
avv. NARDACCHIONE ROSA CARLA ( ); C.F._9 - domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza e deduzione reietta per tutti i motivi di cui in atti:
- Dato atto della titolarità ed intestazione delle quote della società in capo al terzo Parte_3
quale trustee del Trust Orchidea, comunque dal 1° marzo 2010, e della Parte_1
priorità della sua iscrizione nel registro imprese;
- Accertata la inesistenza giuridica del pignoramento per inesistenza dell'oggetto, e comunque la sua inefficacia;
- Accertata, in ogni caso, l'assenza di notifica del detto titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento al Sig. ; Parte_2
- Dichiari anche ex officio la inefficacia e/o improcedibilità e/o nullità e/o inesistenza del pignoramento eseguito, con tutte le declaratorie consequenziali;
- Con condanna del creditore procedente alle spese di lite tutte, oltre rimborso forfettario, Iva
e Cpa, come per legge, ed al risarcimento dei danni, anche in via equitativa, e/o alla corresponsione di una somma a titolo di indennizzo, ex art. 92 e 96 c.p.c..
Convenuta IN VIA PRINCIPALE dichiarare la improcedibilità e Controparte_1
conseguente estinzione del giudizio di opposizione tardivamente introdotto in violazione del termine perentorio assegnato dal G.E. nell'Ordinanza 11.10.2021 e comunque in violazione dei termini ex art. 616, 163bis e 165 cpc;
IN SUBORDINE, rigettare l'avversaria opposizione e con essa le domande tutte svolte da parte attrice e comunque dall'esecutato, in quanto infondate in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO: condannare parte attrice-opponente e parte esecutata al rimborso delle spese di lite anche ex artt. 92 e 96 cpc, considerata la sistematica reiterazione di medesime contestazioni o prospettazioni difensive già ripetutamente respinte e/o coperte da giudicato.
IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA: senza acconsentire all'inversione dell'onere probatorio e/o rinunciare al principio di non contestazione sui fatti pacifici e/o non contestati, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che almeno dal 2015 presta attività di medico-chirurgo estetico presso la clinica Villa Parte_2
Medea Srl in Padova, Via Cernaia n. 12/A.
2) Vero che presta attività di medico chirurgo estetico presso la clinica Villa Medea Srl in Parte_2
Padova, Via Cernaia n. 12/A ogni lunedì e giovedì.
3) Vero che in data 30.7.2020 ha eseguito presso Villa Medea Srl in Padova, Via Cernaia n. Parte_2
12/A la visita specialistica di cui alla fattura n. 380 del 30.7.2020 che si rammostra al teste (nostro doc. 30).
4) Vero che presta attività come impiegata amministrativa presso la clinica Villa Controparte_1
Medea Srl in Padova, Via Cernaia n. 12/A dal gennaio 2007 (e comunque almeno dal 2015) a tutt'oggi.
Si indicano a testimoni sui predetti capitoli:
Sig.ra presso Villa Medea Srl;
Testimone_1
Sig.ra presso Villa Medea Srl;
Testimone_2
Dott. , Direttore Sanitario di Villa Medea Srl. Testimone_3
ANCORA IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA: per quanto occorra e necessiti, e qualora non si ritenga sufficiente la produzione del fascicolo di parte relativo all'esecuzione r.g.e. 1142/2020 del Tribunale di Vicenza
(nostro doc.39), si chiede al Giudice di disporre l'acquisizione del fascicolo relativo alla procedura esecutiva de quo.
Convenuto in via preliminare di rito: accertarsi e dichiararsi l'inesistenza Parte_2
della notifica del pignoramento al convenuto o comunque la sua nullità Parte_2 non sanata dalla presente costituzione nel giudizio di opposizione del terzo, e per l'effetto dichiararsi inefficace e/o improcedibile e/o nullo il pignoramento eseguito sulle quote della società Parte_3 nel merito: posta l'effettiva titolarità ed intestazione delle quote della società in Parte_3 capo al terzo trustee del Trust Orchidea, accertarsi l'inesistenza giuridica Parte_1 del pignoramento per inesistenza dell'oggetto, o comunque la sua inefficacia, e per l'effetto dichiararsi la inefficacia e/o improcedibilità e/o nullità del pignoramento eseguito sulle quote della società Parte_3
in via istruttoria ed eventuale: ci si oppone nuovamente ai capitoli di prova testimoniale di parte per le contestazioni già svolte nella nostra terza memoria istruttoria. Nella CP_1
denegata ipotesi di ritenuta ammissione, chiediamo essere ammessi a prova contraria diretta.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Fatto e processo
Con atto di citazione ex art. 616 cpc, – sul presupposto per cui aveva Parte_1 spiegato opposizione di terzo ex art. 619 cpc nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare R.G.E. 1142/2020, intentata da a carico di;
che Controparte_2 Parte_2
la procedura esecutiva aveva ad oggetto le partecipazioni societarie di di cui non Parte_3 era titolare lo ma il Trust Orchidea, nel quale l'opponente rivestiva la qualità di Pt_2
trustee; che in data 3/2/2021, aveva ricevuto dalla Camera di Commercio la Parte_3
comunicazione del decreto del giudice del R.I. 3988/2020 del 29/12/2020, con cui era stata ordinata l'iscrizione nel Registro della sentenza passata in giudicato n. 2434/2016 del
Tribunale di Vicenza, con cui era stata accertata la titolarità della società in capo a Parte_2
– ha chiesto accertarsi l'inesistenza giuridica del pignoramento e comunque la sua
[...] inefficacia;
accertarsi l'assenza di notifica del titolo esecutivo verso Parte_2 dichiararsi l'inefficacia e/o improcedibilità e/o nullità e/o inesistenza del pignoramento.
In particolare, l'opponente ha dichiarato che la società era stata costituita in data 1.01.2003, dalla Sig.ra unitamente ai signori e , al quale la CP_1 Parte_1 Parte_4
Sig.ra aveva trasferito, in data 20.09.2003, la sua quota;
che, in data 1.03.2010, le CP_1
quote erano state conferite in un trust denominato Orchidea, i cui trustee pro tempore erano i signori e che, in data 7.08.2017, la quota di Parte_4 Parte_1
partecipazione di , quale co-trustee del trust, era stata trasferita in capo a Parte_4
quale co-trustee e quest'ultima era quindi divenuta socia unica della società. Parte_1
Posto che tali trasferimenti non erano stati revocati né annullati, le partecipazioni societarie della dovevano ritenersi in capo a Infatti la sentenza 2434/2016 Parte_3 Parte_1 si era limitata ad accertare che all'epoca della domanda le quote della Parte_3
apparentemente intestate a e erano in realtà di Parte_4 Parte_1 Parte_2
Inoltre, tale sentenza faceva stato solo a favore delle sig.re e, pertanto, non
[...] Per_1
sarebbe stata spendibile da . CP_1
L'attrice opponente ha, inoltre, eccepito l'inesistenza della notifica del pignoramento, posto che si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza presso un presunto domicilio in Italia del debitore, che invece risiederebbe all'estero. Infine, ha eccepito l'improcedibilità della procedura esecutiva per violazione dell'art. 2471 c.c., posto che non vi sarebbe corrispondenza tra l'atto oggetto di iscrizione (il pignoramento diretto in odio a Parte_2 delle quote a quest'ultimo intestate) e le informazioni di cui alla visura (dalle quali
[...]
si evince che il titolare delle quote pignorate sarebbe in realtà quale trustee Parte_1
del Trust Orchidea). Si è costituita chiedendo che fosse dichiarata l'improcedibilità ed Controparte_1
estinzione del giudizio di opposizione, in quanto tardivamente introdotto;
in subordine, ha chiesto il rigetto delle avverse domande.
In particolare, la convenuta ha dichiarato che l'ordinanza di rigetto della sospensione della procedura esecutiva era stata comunicata l'11/10/2021 e l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio era stato notificato il 10/11/2021.
La convenuta ha, in particolare, dichiarato che il debito di traeva origine dall'omesso Pt_2 mantenimento nei confronti della e dei figli nati dall'unione, ammontanti a CP_1
€250.000,00. Ha, poi, richiamato la sentenza 2434/16, aggiungendo che frattanto era stata pubblicata la sentenza n. 2149/21, a mente della quale era stata dichiarata la nullità dell'atto istitutivo del Trust Orchidea nonché di tutti gli atti di apporto beni nel fondo del Trust.
La convenuta ha, poi, sottolineato la ritualità della notifica del titolo esecutivo e del precetto, sia pure in quanto effettuata presso il luogo di lavoro, in quanto l'atto era stato ritirato dallo stesso il 6/3/2020. Quanto alla notifica del pignoramento, avvenuta nel medesimo Pt_2
luogo, la stessa doveva ritenersi valida, in quanto perfezionata per compiuta giacenza.
Del resto, la residenza di a Londra sarebbe dovuta al fine di sottrarsi ai Parte_2
procedimenti per evasione fiscale e, quindi, si tratterebbe di un recapito fittizio.
Concesse le memorie 183 VI cpc, la causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 18/5/23, previa concessione dei termini 190 cpc.
Con ordinanza del 13/12/23, tenuto conto che non era stato chiamato in causa il debitore esecutato e che lo stesso era litisconsorte necessario, la causa è stata rimessa sul ruolo, al fine di far integrare il contraddittorio.
Si è costituito , chiedendo in via preliminare di rito che venisse accertata e Parte_2
dichiarata l'inesistenza della notifica del pignoramento, o comunque la sua nullità non sanata dalla presente costituzione nel giudizio di opposizione del terzo, e per l'effetto che fosse dichiarato inefficace e/o improcedibile e/o nullo il pignoramento eseguito sulle quote della società Nel merito, posta l'effettiva titolarità ed intestazione delle quote della Parte_3
società in capo al terzo trustee del Trust Orchidea, accertarsi Parte_3 Parte_1
l'inesistenza giuridica del pignoramento per inesistenza dell'oggetto, o comunque la sua inefficacia, e per l'effetto dichiararsi la inefficacia e/o improcedibilità e/o nullità del pignoramento eseguito sulle quote della società Parte_3
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza del 14/11/24 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini per le memorie
190 cpc dimezzati.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di estinzione dell'opposizione, per tardiva iscrizione a ruolo e riduzione dei termini a difesa.
Ed, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento cui questo giudice intende conformarsi in quanto coerente con le norme e con la ratio del sistema processuale vigente, ha affermato che “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della fase di merito, non assume rilevanza il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione”.
(Cassazione civile sez. III, 22/02/2025, (ud. 08/01/2025, dep. 22/02/2025), n.4677 che richiama Cass. n. 19905 del 27/07/2018 Rv. 650286 - 01).
Ne discende che, stante il fatto che l'odierno giudizio è stato introdotto con atto di citazione, ciò che rileva è che quest'ultimo sia stato notificato entro i 30 giorni per il radicamento dell'odierno contenzioso, fatto questo che effettivamente è avvenuto, posto che l'opponente ha notificato l'atto introduttivo in data 10/11/2021 e, quindi, entro il termine indicato dal G.E. nell'ordinanza dell'11/10/2021.
Ancora infondata è l'eccezione, svolta da e relativa al fatto che non sarebbero stati CP_1
rispettati i termini a difesa.
Sul punto, occorre osservare che l'art. 616 cpc prevede, infatti, il dimezzamento dei termini a comparire e, quindi, erano sufficienti 45 gg tra la notifica della citazione e il giorno dell'udienza. A nulla rileva, del resto, il momento in cui l'atto sarebbe stato lavorato dalla
Cancelleria, dovendosi far riferimento appunto alla notifica e non alla iscrizione a ruolo, così come previsto dalla normativa di riferimento.
Orbene, posto che l'udienza era prevista per il 10/1/22 e che la notifica è giunta alla destinataria il 10/11/2021, non è chi non veda come vi fossero ampiamente i termini a difesa previsti per legge.
Infine, occorre osservare che parte opponente ha dimostrato di aver chiesto l'iscrizione a ruolo con pec del 15/11/21, che risulta lavorata tra il 22/11/2021 e il 25/11/21. E, quindi, anche ammesso che quest'ultima (25/11/2021) sia stata la data in cui effettivamente l'opposta ha preso atto degli allegati all'atto di citazione (posto che l'atto introduttivo lo aveva ricevuto il 10/11/21), sussistono i 45 gg liberi previsti da codice.
In ultimo, anche a voler ritenere che il rispetto del termine non sussista, parte opposta avrebbe potuto chiedere un termine a difesa, ma tale istanza non è stata svolta, con il che è precluso ogni ulteriore argomentazione al riguardo.
2. Ancora in via preliminare occorre rigettare l'eccezione di nullità della notifica del pignoramento, svolta sia dall'opponente che dal debitore . Pt_2
Orbene, parte opponente deduce infatti che “affinché la notifica “per compiuta giacenza” possa esplicare i suoi effetti occorre necessariamente quale elemento imprescindibile il rispetto dei criteri di cui all'art. 194 c.p.c. e la certezza che tale luogo sia uno di quelli previsti dalla norma. Ma nessuna prova vi è dell'esistenza in Italia di un presunto domicilio del debitore nel luogo nel quale è stata inviata la notifica dell'atto di pignoramento, e nel quale NON è stato reperito …il combinato disposto di cui all'art. 44 c.c., e l'art. 139 c.p.c. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire, il cui primo criterio è nel luogo di residenza risultante dai registri anagrafici …lo è residente a [...]come risulta dai registri AIRE che Pt_2
fanno piena fede”.
Del pari, ha eccepito la nullità della notifica del pignoramento, posto che “L'atto di Pt_2
pignoramento è stato indirizzato per la notifica presso Villa Medea, avente sede in Padova via Cernaia n. 12/A, quale luogo unilateralmente eletto a domicilio del debitore da parte della creditrice.
Presso tale clinica il signor non ha alcun domicilio, tanto è vero che è stata Pt_2 riscontrata l'irreperibilità del destinatario e l'atto non è stato neppure da lui ritirato. Né, per quanto diremo, la signora può avvantaggiarsi dell'asserita compiuta giacenza.” CP_1
Ciò posto, a prescindere dal fatto che l'opponente non può far valere eccezioni proprie del debitore esecutato, si osserva che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte in tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (cfr. in tal senso Cass. Civile Ord. Sez. 6 n.
25489 del 26/10/2017, Cass. Sez. 3, Ord. n. 2266 del 01/02/2010 e Cass. Sez. 2, n.15755 del
2004).
Nel caso di specie, ha la residenza a Londra e, tuttavia, egli, in data 6/3/2020, ha Pt_2
preso personalmente la notifica del titolo esecutivo, svolta dalla presso il luogo di CP_1 lavoro dell'ex coniuge.
Ciò posto, è chiaro che lo avesse una relazione stabile e non meramente Pt_2
occasionale con il luogo della notifica.
E, pertanto, a nulla rileva che la notifica si sia svolta in luogo di lavoro che non coincide con l'indirizzo di residenza, avendo la stessa concretamente raggiunto lo scopo di notiziare il destinatario dell'atto allo stesso indirizzato.
Ciò premesso, anche il pignoramento è stato notificato presso la Villa Medea e, in particolare, la notifica è stata svolta due volte, di cui la prima in data 3/8/20 con esito negativo
(destinatario irreperibile) e una seconda in data 26/8/2020 con esito positivo (notificato per compiuta giacenza).
La notifica può dirsi quindi perfezionata, tenuto conto appunto del fatto che ivi lo Pt_2 aveva ricevuto (per aver ritirato il plico in giacenza presso l'Ufficio Postale di riferimento) la notifica del titolo esecutivo.
Né a diverso argomentare può giungersi per il fatto che , a riprova del suo Pt_2
radicamento in Inghilterra, ha sostenuto di essere dipendente della società inglese AC and
White Rose ltd e che presta attività in Villa Medea come collaboratore esterno solo due giorni a settimana, il lunedì e il giovedì.
Sul punto, infatti, il Collegio che ha pronunciato la sentenza di divorzio ha sottolineato che
“egli da anni non opera direttamente ma per il tramite di società (in particolare Villa Medea
e Dottori s.r.l.) fittiziamente intestate a terzi;
in particolare, la soc. Villa Medea gestisce una clinica extraospedaliera di chirurgia e poliambulatorio in Padova via Cernaia e la soc.
è proprietaria dell'immobile nel quale opera Villa Medea;
Parte_3
la riferibilità di tali società (e di altri beni) al ricorrente risulta tanto dagli accertamenti dell' (PVC e avviso di accertamento prodotti sub 10 e 11 da parte Controparte_3
resistente) quanto dalle sentenze n. 2434/2016 e n. 2149/2021 del Tribunale di Vicenza(doc. 8
e 5 di parte resistente),…” e ancora che “dagli accertamenti svolti nel 2016 dall'
[...]
(doc. 10 di parte resistente) è altresì emerso come il nel corso del CP_3 Pt_2 tempo abbia posto in essere ulteriori meccanismi di evasione fiscale anche mediante utilizzo di società straniere e significativo a riguardo appare il fatto che egli tuttora figuri come mero dipendente (e percettore di modesto stipendio) della società AC&White rose ldt considerato che la stessa segue temporalmente alla dismissione di precedente società (Better
Beauty Clinic) con la quale egli aveva posto in essere il meccanismo di evasione ricostruito nel PVC dell' di Padova sub. 10 e che ad essa vengono riversati gli Controparte_3 incassi della soc. Villa Medea gestita dallo stesso ”. Pt_2
In altre parole, la relazione di con Villa Medea non si limita a quella di un rapporto Pt_2
di lavoro da dipendente.
Né può avere rilievo nel presente giudizio il fatto che la GF nella propria relazione nell'ambito del fascicolo di divorzio abbia osservato che lo : “già residente a[...]
Mecenate n. 84 di questo Comune (Milano, ndr), dal 12/01/2011 è soggetto A.I.R.E con residenza nella città estera di Londra, 13 Kings Court North n. 189”.
Ed, infatti, nessun dubbio circa la formale residenza del debitore principale presso l'indirizzo di cui sopra, ma altrettanto non può dubitarsi dello stabile collegamento con il luogo in cui si
è perfezionata la notifica, in ragione sia della frequenza stabile con cui si reca in Pt_2
clinica, sia del ruolo apicale che riveste nella stessa.
Da ultimo, si deve osservare che, comunque, l'esecutato si è costituito nel procedimento esecutivo r.g.e. 1142/2020 con istanza del 12.12.2022.
Come noto, “Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..” Cassazione civile sez. III,
11/10/2024, n.26544.
E, pertanto, anche ammesso che la notifica presso il luogo di lavoro, in quanto non risultante nello stesso Comune di residenza di , fosse nulla, vi è che con la costituzione nel Pt_2
giudizio di opposizione di terzo, ogni invalidità deve ritenersi sanata con efficacia ex tunc.
3. Ancora preliminarmente non è fondata l'istanza di parte opponente, in merito alla cancellazione delle indebite espressioni offensive del decoro professionale, laddove la difesa di , a pagina 4 dell'atto di costituzione ha dichiarato nei confronti della controparte CP_1 che la stessa mette in atto una “disinvolta dilatazione dei termini processuali”.
Sul punto, va infatti rammentato quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte” (Cfr. Cass. civ. 26195 del 06/12/2011).
Ora, nel caso concreto, va evidenziato che le espressioni non esulano dall'alveo del diritto di difesa, essendo comunque ancora continenti, tenuto conto dell'alta conflittualità che le parti hanno mostrato nel corso dei vari giudizi reciprocamente intrapresi.
4. Venendo al merito del giudizio, va disattesa la domanda di parte opponente volta a far dichiarare la nullità del pignoramento ex art. 2471 c.c., in quanto la nota di iscrizione del pignoramento prodotta dal creditore, non consentirebbe a suo dire di affermare la corrispondenza tra pignoramento e soggetto passivo dello stesso, posto che quest'ultimo sarebbe il sig. (quale debitore esecutato), mentre il vincolo sarebbe stato apposto Pt_2
sulla società di . Parte_3 Parte_1
Premesso che – come si avrà modo di delucidare nel prosieguo – le quote di non Parte_3
sono intestate a quale trustee del trust Orchidea – sussiste in atti un Parte_1
riscontro documentale circa la corrispondenza tra pignoramento e soggetto passivo.
Ed, infatti, il Giudice del Registro, con Ordinanza del 29.12.2020 n. 3988/2020 (doc.21
) pronunciando su ricorso ex art. 2190 c.c. di , ha ordinato l'iscrizione coattiva CP_1 CP_1
nel Registro Imprese della sentenza 2434/16 emessa da questo Tribunale e passata in giudicato il 21.5.2020, nella parte in cui ha accertato che alla data del 21/9/2009, le quote della apparentemente intestate a e , Parte_5 Parte_4 Parte_1
erano in realtà di proprietà di . Parte_2
Di conseguenza, è stata altresì aggiornata la Visura camerale della (doc. 22 Parte_3
), che a pagina 4 riporta l'ordinanza 3988/2020 sopra richiamata. CP_1
In ultimo, il Giudice del Registro ha, altresì, adeguato l'iscrizione nel Registro delle Imprese, laddove si trovava erroneamente iscritto un pignoramento nei confronti di Parte_1 quale Trustee del Trust Orchidea, invece che a in persona di Parte_3 Parte_1
quale amministratore unico della Società.
5. Nel merito, la domanda di in merito alla propria titolarità delle quote Parte_1
societarie pignorate e, quindi, della nullità del pignoramento, va rigettata.
Come noto, l'opposizione di terzo di cui all'art. 619 cod. proc. civ., è normalmente volta a sottrarre agli sviluppi dell'esecuzione, prima fra tutti la vendita, uno dei beni che ne sono oggetto, mediante un accertamento, tendenzialmente incidentale e non idoneo al giudicato, della sussistenza del diritto reale sul bene stesso, vantato dall'opponente, terzo estraneo alla procedura esecutiva (Cass. 15 dicembre 1980, n. 6497; Cass. 25 maggio 1978, n. 2639);
La legittimazione, pertanto, compete al titolare di "proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati" (come espressamente sancito dalla disposizione) e anche a chi si afferma titolare di situazioni giuridiche soggettive in conflitto con il diritto vantato dai creditori e asseritamente prevalenti su questo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5789 del 04/11/1982; Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 17876 del 31/08/2011).
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta affatto che le quote oggetto del pignoramento in odio al Sig. siano in realtà nella titolarità di quale trustee del Parte_2 Parte_1
trust Orchidea.
Ed, infatti, questo Tribunale con sentenza n. 2434/2016 (passata in giudicato) ha accertato che le quote della fossero in titolarità di . Parte_3 Parte_2
Quanto alla eccezione relativa al fatto che la sentenza non sarebbe opponibile a , in CP_1 quanto parte dell'operazione simulata, basta qui osservare che - al di là del fatto che al tempo l'odierna convenuta opposta si trovava in una situazione processuale coassiale con quella di e di – l'oggetto del presente giudizio non attiene alla Parte_2 Parte_1
prova della simulazione (o alla sussistenza di un negozio fiduciario), ma alla opponibilità di un accertamento giudiziale, iscritto nel registro delle imprese.
Il Giudice del Registro delle Imprese ha dichiarato che, alla data del 21/9/2009 (data di introduzione del giudizio esitato nella pronuncia 2434/16) le quote della società Parte_3
apparentemente intestate a e , erano in realtà di Parte_1 Parte_4 Parte_2
[...]
Ne discende pertanto, che anche può giovarsi di tale accertamento, tenuto conto che CP_1
altrimenti opinando, verrebbe meno la funzione svolta dallo stesso registro di cui sopra. Non è cioè ipotizzabile che le quote della società siano di proprietà di Pt_3 Parte_2
ad alcuni fini e di per altri.
[...] Parte_1
Con riguardo alla posizione del Trust Orchidea vale lo stesso ragionamento, con l'aggiunta che essendo stato il Trust costituito il 1/3/2010, la sentenza n. 2434/2016 è a maggior ragione opponibile allo stesso posto che la stessa – secondo il giudice del Registro svolge un accertamento alla data del 21/9/2009.
Ma non solo.
Anche a voler ritenere che il Trust sia soggetto terzo rispetto all'accertamento contenuto nella sentenza 2434/16, occorre considerare che l'art. 2448 c.c. prevede che “Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
[II]. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.”.
E, tuttavia, posto che “…il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto…..”
(Cassazione civile sez. I, 09/05/2014, (ud. 07/02/2014, dep. 09/05/2014), n.10105) ne discende che il trust e per esso il trustee ( non può dirsi affatto terza Parte_1 all'operazione negoziale simulata.
Pertanto, la domanda di parte opponente circa l'accertamento della titolarità ed intestazione delle quote della società in capo a quale trustee del Trust Parte_3 Parte_1
Orchidea non è accoglibile.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico di e , nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM Parte_1 Parte_2
10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod.,, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa (per come indicato nell'atto di pignoramento e quindi nello scaglione 52.001,00 –
260.000,00), parametro medio, per le fasi studio, introduttiva. Parametro massimo per quella decisionale e parametro minimo per la fase istruttoria stante l'assenza di attività ad essa relativa e il fatto che la stessa si è limitata al deposito delle memorie 183 VI cpc sia pure in duplice corso.
Si ritiene di non dover prospettare un aumento delle spese di lite per il fatto che abbia CP_1
dovuto difendersi contro due parti, posta la medesimezza delle argomentazioni spese.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc stante il fatto che l'opponente non ha agito con mala fede o colpa grave.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA le domande di e;
Parte_1 Parte_2
CONDANNA e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di lite che liquida in €13.395,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Vicenza, 07/03/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello