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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3419/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Davide Ciutto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3419/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Letizia de Ponti
ATTRICE contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Controparte_1 P.IVA_1
Capuis
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“NEL MERITO
- per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
Compagnia Assicurativa al contratto di assicurazione sottoscritto tra Controparte_1 le Parti in data 07.08.2015, e per l'effetto condannare ex art. 1453, 1 comma, c.c. la Compagnia
Assicurativa in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento a favore della Dott.ssa dell'indennizzo liquidabile a seguito Parte_1 dell'infortunio avvenuto in data 08.04.2018 nella località di Passo Rolle (TN), corrispondendo la
pagina 1 di 11 somma di Euro 66.000,00 (sessantaseimila/00), o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 1223 e 1224, comma 2 c.c., quantificati nella somma di Euro
14.810,00 (ovvero 1/3 del danno biologico determinato al 16,5% di punto percentuale secondo le tabelle milanesi), o nella diversa somma che verrà liquidata in via equitativa, oltre alla rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale in relazione alla fase di attivazione della procedura di mediazione da liquidarsi, il tutto oltre interessi compensativi dalla data dell'infortunio sino al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Espletata la CTU medico-legale richiesta dall'Attrice secondo il quesito formulato dall'Ill.mo
Giudice, si insiste per l'accoglimento della prova per interrogatorio formale e testi in relazione ai seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 08.04.2018 l'Attrice, sciando in prossimità della pista “Paradiso” (nella Ski area “Paradiso” Passo Rolle) sita nella località Passo Rolle (TN), cadeva rovinosamente riportando grave distorsione del ginocchio sinistro produttiva di lesione del LCA di lacerazione del 2° - 3° del LCM e di lesione del corno posteriore del menisco laterale;
2) Vero che sul luogo dell'incidente intervenivano prontamente i militari operanti della Stazione
Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle, i quali verbalizzavano come la
Dott.ssa fosse “caduta da sola, mentre affrontava un fuori pista nelle Parte_1
immediate vicinanze della pista Paradiso” e con condizioni di visibilità ottime e tipo di neve buona;
3) Vero che i militari operanti della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo
Rolle intervenivano in prossimità della pista Paradiso;
indichi il teste a quale distanza rispetto alla pista;
4) Vero che i militari operanti della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo
Rolle intervenivano su pendii di montagne con pendenze superiori ai 45° (capitolo formulato al fine di ottenere risposta negativa);
5) Vero che i militari operanti della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo
Rolle intervenivano con condizioni della neve e visibilità ottime o buone;
pagina 2 di 11 6) Vero che i militari operanti della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo
Rolle intervenivano in prossimità della pista Paradiso in luogo ove vi è buona esposizione, adeguata larghezza dei passaggi e assenza di difficoltà alpinistiche;
7) Vero che l'Attrice denunciava prontamente l'infortunio in questione alla Compagnia
[...]
e chiedeva l'apertura del sinistro, a cui veniva associato il seguente numero Controparte_1
della pratica S0118557000035;
8) Vero che la Dott.ssa veniva sottoposta a visita medico – legale su indicazione della Parte_1
convenuta avanti al dott. ; Persona_1
9) Vero che il dott. , medico legale dell'assicurazione convenuta, Persona_1
riconosceva la presenza del danno e quantificava una invalidità postuma permanente nella misura del 14%;
10) Vero che con mail di data 11.06.2020, la Compagnia Assicurativa formulava in via stragiudiziale una proposta di liquidazione del sinistro in correntezza pari all'importo complessivo di euro 20.000,00;
11) Vero che in data 27.07.2020 il Dott. , medico legale di parte, evidenziava Persona_2 nelle conclusioni come a seguito dell'infortunio di data 08.04.2018, ne fosse derivata una riduzione della generica capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidità permanente) stimabile nel 18% (diciotto per cento), secondo tabella INAIL ex allegato n. 1al D.P.R. 1124/65.
Si chiede l'interrogatorio formale della Convenuta affinché Controparte_2
venga sentita sui capitoli di prova n. 7, 8, 9, 10;
Si indicano quali testi:
- I 2 militari operanti presso Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle intervenuto in soccorso della attrice in data 08.04.2018, verbalizzanti la scheda di intervento n.
36 di cui al doc. 1 allegato all'atto introduttivo, per essere sentiti sui capitoli di prova n.
1,2,3,4,5,6;
- il Dott. , medico chirurgo e specialista in Medicina Legale e delle Persona_1
Assicurazioni, medico legale della convenuta, domiciliato in Contrà delle Canove n. 21, 36100 –
Vicenza, quale teste sul capitolo di prova n. 8,9;
- Si indica il Dott. , medico chirurgo e specialista in Medicina Legale e delle Persona_2
Assicurazioni, medico legale dell'attrice, domiciliato in Via Q. Sella n. 61, 36100 – Vicenza, quale teste sul capitolo di prova n. 11.
pagina 3 di 11 Si chiede che il Giudice ordini a controparte il deposito di copia di relazione medica redatta a firma del Dott. , su incarico della convenuta. Persona_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze legali e tecniche (oltre oneri di legge, spese generali, IVA e
CPA)”.
Per parte convenuta:
“NEL MERITO:
- rigettarsi le domande svolte nei confronti di;
Controparte_1
- accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della copertura assicurativa di cui è causa;
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla signora
liquidare in favore di parte attrice quanto giudizialmente accertato come Parte_1
dovuto secondo diritto, contenendo gli obblighi di , nei soli limiti Controparte_1
contrattualmente previsti dalla Polizza n. 2513551BD ed in particolare avuto riguardo alle previsioni di cui all'art.
1.5 delle condizioni generali di assicurazione, dedotte le franchigie ivi previste;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese diritti onorari ed anticipazioni nel presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti Parte_1
l'intestato Tribunale allegando l'inadempimento contrattuale della Controparte_1
convenuta in relazione al contratto di assicurazione (polizza n. 2513551BD) stipulato in data
07.08.2015, e chiedendo la sua condanna, ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c., al pagamento dell'indennizzo liquidabile a seguito dell'infortunio occorso in data 8.4.2018 in località Passo
Rolle (TN), stimato in Euro 72.000,00, oltre Euro 18.757,66 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ex artt. 1218, 1223 e 1224, comma 2, c.c..
L'attrice, a fondamento della domanda, deduceva: che sciando in prossimità della pista
“Paradiso” nella ski area di Passo Rolle era caduta riportando una distorsione del ginocchio sinistro con lesione del LCA di lacerazione del 2° e 3° del LCM e del corno posteriore del menisco laterale;
che sul luogo dell'incidente erano intervenuti i militari operanti nella stazione di pagina 4 di 11 soccorso alpino, i quali avevano verbalizzato che la stessa era “caduta da sola, mentre affrontava un fuoripista nelle immediate vicinanze della pista Paradiso”; che a seguito del sinistro era stata Parte_ effettuata in data 9.4.2018 la che aveva confermato la rottura del legamento crociato anteriore e la distrazione del legamento collaterale mediale;
che erano seguite svariate visite ortopediche e che, in data 28.06.2018, era stata sottoposta ad intervento di ricostruzione LCA al ginocchio sinistro cui erano seguite ulteriori plurime visite ortopediche.
Affermava, inoltre, di aver denunciato prontamente l'infortunio alla compagnia assicurativa convenuta con cui in data 7.8.2015 aveva stipulato il succitato contratto di assicurazione per gli infortuni e che, a seguito dell'apertura del sinistro, le era stato contestato che lo stesso non era indennizzabile in quanto l'infortunio era occorso mentre sciava fuori pista, ricadendo, quindi, il caso di specie nell'art.
1.5 della polizza rubricato “Rischi esclusi dall'assicurazione” e nello specifico nella lettera n) che escludeva lo “sci estremo” dalla copertura assicurativa. Deduceva, al contrario, che nel caso di specie non potesse trattarsi di sci estremo, poiché la stessa al momento dell'infortunio si trovava nelle immediate vicinanze della pista e non all'infuori degli impianti e delle piste attrezzate. Precisava, infine, che secondo la perizia medico legale di data 27.7.2020 aveva accertato una riduzione della generica capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidità permanente) del 18%, secondo tabella Inail, e che la conseguente richiesta di risarcimento danni inviata a aveva ricevuto un diniego, anche nella fase di mediazione Controparte_1
obbligatoria successivamente instaurata.
2. Costituitasi in giudizio, contestava sia nell'an che nel quantum le Controparte_1
domande attoree di cui chiedeva il rigetto, previa declaratoria di inoperatività della copertura assicurativa per cui è causa. In subordine, chiedeva che fosse liquidato in favore dell'attrice quanto giudizialmente accertato come dovuto secondo diritto contenendo gli obblighi di essa compagnia nei soli limiti di polizza ed in particolare avuto riguardo alle previsioni di cui all'art.
1.5 delle condizioni generali, dedotte le franchigie ivi previste.
Deduceva, in particolare, che l'attrice si trovava fuori pista al momento dell'infortunio e che tale attività andrebbe equiparata, secondo la legislazione di riferimento in materia sciistica (citando all'uopo l'art. 17 della L. 24.12.2003, n. 363 e l'art. 26 del D.Lgs. 28.02.2021, n. 40), allo sci alpinistico ovvero allo sci estremo e che, pertanto, nel caso di specie, doveva trovare piena operatività il disposto dell'art. 1.5, lett. n) che escludeva dal novero dei rischi garantiti tutte le discipline sciistiche che non si svolgevano in pista.
pagina 5 di 11 3. Alla prima udienza di comparizione tenutasi il 7.2.2023, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava il processo per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 28.6.2023; a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. veniva quindi disposta C.T.U. medico-legale nominando il dott.
Con ordinanza del 30.07.2024 venivano infine assegnati alle parti i termini Persona_3 di cui all'art. 190 c.p.c. e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
4. L'attrice ha proposto domanda di adempimento contrattuale per il pagamento dell'indennizzo assicurativo previsto dalla polizza infortuni stipulata con la convenuta (doc. 5 attrice), deducendo di aver subito, nel periodo contrattuale, una caduta durante l'attività sciistica, con lesione del ginocchio ed invalidità permanente stimata nel 18% e diritto al percepimento della somma di
Euro 72.000,00 (petitum poi ridotto a 66.000,00 in sede di precisazione delle conclusioni), oltre al risarcimento dei danni al 14.810,00 (ovvero 1/3 del danno biologico determinato al 16,5% di punto percentuale secondo le tabelle milanesi), o nella diversa somma di giustizia oltre interessi compensativi. ha giustificato il rifiuto del pagamento opposto in via stragiudiziale, Controparte_1 eccependo l'esclusione dalla copertura assicurativa del sinistro allegato, rilevando come lo sci fuori pista debba considerarsi ricompreso nella nozione di “sci d'alpinismo” o comunque di “sci estremo” e per tale ragione ha chiesto il rigetto della domanda.
5. Ebbene, non essendo in contestazione che l'attrice ha subito l'infortunio mentre stava sciando fuori pista, come risulta dal verbale della stazione soccorso alpino della guardia di finanza (doc. 1 attrice), va preliminarmente verificato l'esatto oggetto della copertura assicurativa, facendo riferimento alle condizioni contrattuali presenti nel fascicolo informativo (doc. 5 attrice).
In particolare, va accertato, se possa farsi rientrare nello sci alpino o estremo lo sci fuori pista ovvero se le due pratiche siano distinte, dato che l'art.
1.5 lett. n) delle condizioni di assicurazione, alla sezione infortuni, esclude dalla copertura assicurativa la “pratica dei seguenti sport: bob, sci estremo o acrobatico o alpinismo, snow-board fuori pista o acrobatico o estremo
…”.
5.1. Utili indicazioni ermeneutiche possono anzitutto trarsi dalla disciplina legislativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali originariamente regolata dalla L. 24 dicembre 2003
n. 363, poi abrogata a partire dall'1.1.2022 e sostituita dal D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40.
pagina 6 di 11 5.1.1. La nuova normativa prevede una definizione espressa dello sci alpinismo e dello sci fuori pista, recependo una distinzione già accolta dalla dottrina e implicitamente dalla legislazione precedente.
In particolare, l'art. 2 lett. i) definisce lo sci alpinismo come l'“attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante”, mentre la lett. n) definisce lo sci fuori-pista come “l'attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici”.
Già dal punto di vista definitorio emerge, quindi, la differenza tra le due pratiche sportive: lo sci fuori pista ha in comune con lo sci alpinismo il solo fatto che la discesa avviene su terreno libero,
e quindi su percorsi fuori pista, ma se ne distingue perché per la risalita dei pendii innevati i praticanti utilizzano gli impianti che servono le piste, mentre nello sci d'alpinismo la risalita avviene di regola con gli sci ai piedi, e si svolge interamente al di fuori degli impianti sciistici.
È pur vero, come sostiene la società convenuta, che le due discipline normative, prima all'art. 17
e ora all'art. 26, accostano i due fenomeni, ma pur sempre mantenendoli distinti, senza quindi possibilità di sovrapporre la pratica dello sci d'alpinismo a quella dello sci fuori pista.
In particolare, l'art. 17 della L. n. 363/2003 rubricato “sci fuori pista e sci-alpinismo”, statuiva che: “1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.”
5.1.2. Proprio da tale norma si può desumere quindi una conferma indiretta della distinzione tra le due pratiche di sport, non assimilabili in assenza di una previsione normativa espressa.
Infatti, il primo comma, riferendosi genericamente ai percorsi fuori pista, è volto ad escludere la responsabilità del gestore in riferimento a tutte le pratiche sciistiche svolte al di fuori degli impianti, mentre il secondo comma limita l'obbligo di munirsi di congegni di localizzazione al solo scialpinismo, con esclusione dello sci fuori pista;
tanto che la scelta di non estendere tale obbligo anche allo sci fuori pista era stata oggetto di critiche, in quanto lo stesso, per la diffusa inesperienza dei suoi praticanti, è senz'altro foriero di maggiori fonti di pericolo, tanto che pagina 7 di 11 attualmente, il nuovo art. 26 del D. Lgs. n. 40/2021 ha modificato tale contraddittoria previsione, includendo nell'obbligo di munirsi di “appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala
e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso” – laddove per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe – i soggetti che “praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati”, sì confermando ancora una volta la distinzione tra le due pratiche sportive.
5.2. Oltre all'argomento, fondato sul dato normativo, vi è poi quello fondato sull'esegesi contrattuale e sul confronto delle esclusioni previste dall'art.
1.5 lett. n.): mentre, infatti, lo snow- board, può essere - oltre che “acrobatico” ed “estremo” - esercitato anche “fuori pista”, lo sci è solo “estremo” e “d'alpinismo”, senza alcuna menzione della pratica “fuori pista”.
5.3. Quanto, poi, allo “sci estremo”, non è prevista alcuna definizione normativa né è menzionato in alcuna disposizione legislativa.
Si può ritenere che non costituisca una particolare forma di pratica sciistica, ma una modalità di svolgimento dello sci praticato su percorsi fuori pista (che può ricomprendere anche lo sci d'alpinismo), connotato da peculiari difficoltà sciistiche, rappresentate ad esempio da una forte pendenza della discesa, dalle condizioni della neve, dalle carenze di visibilità, e dalla strettezza dei passaggi.
Nel caso di specie, non si può ritenere raggiunta la prova che l'attrice stesse praticando “sci estremo”, in quanto a parte la forte pendenza della pista paradiso (che è classificata come nera), null'altro è emerso a sostegno di questa tesi, dato che parte convenuta invoca quale motivo di maggior pericolosità del fuori pista il fatto che l'attrice si trovasse a sciare in aprile a fine stagione e allega un articolo sulla chiusura di un passo per rischio slavine, che però dista circa
150 km da passo Rolle. Al contrario, dal verbale della stazione soccorso alpino della guardia di finanza viene riportato che lo stato della neve era “buona” e le condizioni di visibilità “ottime”.
6. Per cui, in definitiva, non potendo accertarsi, ex art. 1362 c.c., in base al mero criterio letterale o in base alla comune volontà delle parti, il significato dell'esclusione e della sua eventuale estensione allo “sci fuori pista”, l'eventuale contrasto interpretativo non può che essere composto facendo applicazione del disposto dell'art. 1370 c.c. e dall'art. 35, comma 2, del Codice del consumo (D. lgs. n. 206/2005), che inducono a favorire la parte assicurata (interpretatio contra stipulatorem), quando sussista una obiettiva incertezza interpretativa (cfr., ex multis Cass. Sez. 3,
05/06/2020, n. 10825, Rv. 657966 – 01, secondo cui “Nell'interpretazione del contratto di
pagina 8 di 11 assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt.
1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art.
1370 c.c.”; conf. a Cass. n. 668/2016).
Ritenuto, quindi, che lo sci fuori pista rientri nella copertura assicurativa, non essendo oggetto di un'esclusione espressa, non rientrando nella nozione di sci d'alpinismo e non potendosi configurare nemmeno come sci estremo, ne consegue che il sinistro è indennizzabile come richiesto, considerando, anche, che l'art.
1.1 lett. i) ricomprende tra i rischi assicurati anche quelli cagionati “da colpa grave” dell'assicurato.
7. Per accertare il grado di invalidità sulla base dei criteri contrattuali richiamati è stata ammessa ed espletata C.T.U. facendo applicazione della tabella Inail, avendo l'attrice sottoscritto la condizione particolare “D - tabella INAIL” che rimanda al paragrafo 6 del contratto di assicurazione titolato “condizioni particolari”, in deroga all'art.
1.9 delle condizioni generali di assicurazione della sezione infortuni, con franchigia prevista dalla lettera B1 del paragrafo “6. condizioni particolari”, che deroga all'art.
1.10 delle condizioni generali di assicurazione della sezione infortuni, avendo la stessa sottoscritto la condizione “B1 - Franchigia iniziale Parte_1
5%”.
7.1. Il c.t.u. incaricato, dott. svolti gli accertamenti del caso, ha concluso Persona_3
nella relazione peritale che: “
1. la Signora in data 8.04.2018, rimaneva Parte_1
ferita a seguito di un infortunio sciistico. Riportava un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con riscontro clinico strumentale di lesione almeno parziale del legamento crociato anteriore
(LCA); distrazione lacerazione di 2-3° del legamento collaterale mediale (LCM) e lesione del corno posteriore del menisco mediale (MM).
3. Nesso causale. Il complesso traumatico appena descritto, che ha interessato la periziata, non pone problemi di sua riconducibilità causale all'evento denunciato, che sostanzia a tutti gli effetti un infortunio (causa violenta). La dinamica dell'incidente è stata idonea a determinare le lesioni menisco-ligamentose al ginocchio sinistro, descritte. La periziata si è sottoposta ad accertamenti e cure mediche urgenti, che hanno appurato, anche strumentalmente, i traumatismi esaminati. Appaiono verificati i comuni criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di idoneità lesiva e di esclusione di altre cause. Si sono rinvenuti altri traumatismi nella storia dell'infortunata (vedere anamnesi
pagina 9 di 11 patologica remota), ma che non hanno condizionato, per sede, natura ed entità, le lesioni attualmente in esame ed il loro decorso o influito nella valutazione dei postumi.
4. I postumi si sostanziano in permanenza di gonalgia sinistra con scroscio articolare, in esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore, con trasposizione tendinea. Screzio disfunzionale del ginocchio medesimo in estensione e flessione, con impaccio dell'accosciamento. Per cui ammissibile il riconoscimento di un grado di invalidità permanente del 16,5% secondo Tabella INAIL ex T.U.
1124/65.”
7.2. Tali conclusioni non sono state specificamente contestate da nessuna delle parti, ed anzi parte attrice ha aderito alle stesse in sede di precisazione delle conclusioni quanto alla percentuale di invalidità accertata, chiedendo, tuttavia, l'esclusione della franchigia non essendo prevista per infortuni con invalidità superiore al 15%, come indicato a pag. 2 della sezione “Garanzie
Infortuni della Nota informativa”.
8. Ebbene, posto che è stata accertata un'invalidità permanente del 16,5%, e che la somma assicurata è di Euro 400.000,00, l'indennizzo spettante all'attrice ammonta ad Euro 66.000,00 (=
400.000,00 somma assicurata X 16,5 punti di IP invalidità permanente/100).
Non deve farsi applicazione di alcuna franchigia alla luce della lett. B1, c, delle “Condizioni particolari C” sottoscritte, essendo l'invalidità maggiore di 15 punti percentuali (s.v. p. 27 e p. 43 doc. 5 attrice)
Costituendo l'obbligazione di pagamento dell'indennizzo un debito di valore (cfr. Cass.
07.05.2009, n. 10488), la stessa è sottratta al principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie e, pertanto, è soggetta ad un'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione.
Pertanto, il predetto importo di Euro 66.000,00 va rivalutato secondo gli indici ISTAT F.O.I. dalla data del sinistro (8.4.2018) fino alla data della presente sentenza e maggiorato di interessi compensativi - come da domanda - al saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del sinistro fino alla data di deposito della sentenza, per complessivi Euro 85.487,20.
Dal momento che con la liquidazione il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, superando ogni finalità risarcitoria dell'obbligazione, conseguentemente gli interessi su tale somma dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono moratori e non compensativi, e per la loro attribuzione è necessaria l'espressa domanda di parte, non proposta nel caso di specie.
pagina 10 di 11 Non può essere invece ammessa la domanda di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali sia perché gli stessi sono stati allegati del tutto genericamente sia soprattutto perché non sono previsti dalla polizza (cfr. pag. 43 doc. 5 attrice) né l'attrice ha indicato il fondamento contrattuale di tale pretesa.
9. La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro
85.487,20.
10. In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società convenuta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e riduzione ai minimi tariffari per la fase decisionale, attesa la riproposizione delle medesime argomentazioni di diritto svolte con gli atti introduttivi, la linearità delle questioni dedotte e la mancata contestazione delle conclusioni della C.T.U..
Non si liquidano le spese di lite della fase di mediazione, non essendo state chieste con la nota spese.
10.1. Le spese della C.T.U. vengono poste ad integrale carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3419/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna al pagamento nei confronti di della Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 85.487,20; condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
liquidate in complessivi Euro 11.977,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali,
[...]
CPA e IVA ex lege, ed Euro 786,00 per anticipazioni ed Euro 48,80 per le spese di avvio della mediazione;
pone le spese di C.T.U. ad integrale carico della convenuta.
Vicenza, 20.2.2025
Il Giudice
Davide Ciutto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Davide Ciutto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3419/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Letizia de Ponti
ATTRICE contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Controparte_1 P.IVA_1
Capuis
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“NEL MERITO
- per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
Compagnia Assicurativa al contratto di assicurazione sottoscritto tra Controparte_1 le Parti in data 07.08.2015, e per l'effetto condannare ex art. 1453, 1 comma, c.c. la Compagnia
Assicurativa in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento a favore della Dott.ssa dell'indennizzo liquidabile a seguito Parte_1 dell'infortunio avvenuto in data 08.04.2018 nella località di Passo Rolle (TN), corrispondendo la
pagina 1 di 11 somma di Euro 66.000,00 (sessantaseimila/00), o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 1223 e 1224, comma 2 c.c., quantificati nella somma di Euro
14.810,00 (ovvero 1/3 del danno biologico determinato al 16,5% di punto percentuale secondo le tabelle milanesi), o nella diversa somma che verrà liquidata in via equitativa, oltre alla rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale in relazione alla fase di attivazione della procedura di mediazione da liquidarsi, il tutto oltre interessi compensativi dalla data dell'infortunio sino al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Espletata la CTU medico-legale richiesta dall'Attrice secondo il quesito formulato dall'Ill.mo
Giudice, si insiste per l'accoglimento della prova per interrogatorio formale e testi in relazione ai seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 08.04.2018 l'Attrice, sciando in prossimità della pista “Paradiso” (nella Ski area “Paradiso” Passo Rolle) sita nella località Passo Rolle (TN), cadeva rovinosamente riportando grave distorsione del ginocchio sinistro produttiva di lesione del LCA di lacerazione del 2° - 3° del LCM e di lesione del corno posteriore del menisco laterale;
2) Vero che sul luogo dell'incidente intervenivano prontamente i militari operanti della Stazione
Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle, i quali verbalizzavano come la
Dott.ssa fosse “caduta da sola, mentre affrontava un fuori pista nelle Parte_1
immediate vicinanze della pista Paradiso” e con condizioni di visibilità ottime e tipo di neve buona;
3) Vero che i militari operanti della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo
Rolle intervenivano in prossimità della pista Paradiso;
indichi il teste a quale distanza rispetto alla pista;
4) Vero che i militari operanti della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo
Rolle intervenivano su pendii di montagne con pendenze superiori ai 45° (capitolo formulato al fine di ottenere risposta negativa);
5) Vero che i militari operanti della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo
Rolle intervenivano con condizioni della neve e visibilità ottime o buone;
pagina 2 di 11 6) Vero che i militari operanti della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo
Rolle intervenivano in prossimità della pista Paradiso in luogo ove vi è buona esposizione, adeguata larghezza dei passaggi e assenza di difficoltà alpinistiche;
7) Vero che l'Attrice denunciava prontamente l'infortunio in questione alla Compagnia
[...]
e chiedeva l'apertura del sinistro, a cui veniva associato il seguente numero Controparte_1
della pratica S0118557000035;
8) Vero che la Dott.ssa veniva sottoposta a visita medico – legale su indicazione della Parte_1
convenuta avanti al dott. ; Persona_1
9) Vero che il dott. , medico legale dell'assicurazione convenuta, Persona_1
riconosceva la presenza del danno e quantificava una invalidità postuma permanente nella misura del 14%;
10) Vero che con mail di data 11.06.2020, la Compagnia Assicurativa formulava in via stragiudiziale una proposta di liquidazione del sinistro in correntezza pari all'importo complessivo di euro 20.000,00;
11) Vero che in data 27.07.2020 il Dott. , medico legale di parte, evidenziava Persona_2 nelle conclusioni come a seguito dell'infortunio di data 08.04.2018, ne fosse derivata una riduzione della generica capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidità permanente) stimabile nel 18% (diciotto per cento), secondo tabella INAIL ex allegato n. 1al D.P.R. 1124/65.
Si chiede l'interrogatorio formale della Convenuta affinché Controparte_2
venga sentita sui capitoli di prova n. 7, 8, 9, 10;
Si indicano quali testi:
- I 2 militari operanti presso Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle intervenuto in soccorso della attrice in data 08.04.2018, verbalizzanti la scheda di intervento n.
36 di cui al doc. 1 allegato all'atto introduttivo, per essere sentiti sui capitoli di prova n.
1,2,3,4,5,6;
- il Dott. , medico chirurgo e specialista in Medicina Legale e delle Persona_1
Assicurazioni, medico legale della convenuta, domiciliato in Contrà delle Canove n. 21, 36100 –
Vicenza, quale teste sul capitolo di prova n. 8,9;
- Si indica il Dott. , medico chirurgo e specialista in Medicina Legale e delle Persona_2
Assicurazioni, medico legale dell'attrice, domiciliato in Via Q. Sella n. 61, 36100 – Vicenza, quale teste sul capitolo di prova n. 11.
pagina 3 di 11 Si chiede che il Giudice ordini a controparte il deposito di copia di relazione medica redatta a firma del Dott. , su incarico della convenuta. Persona_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze legali e tecniche (oltre oneri di legge, spese generali, IVA e
CPA)”.
Per parte convenuta:
“NEL MERITO:
- rigettarsi le domande svolte nei confronti di;
Controparte_1
- accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della copertura assicurativa di cui è causa;
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla signora
liquidare in favore di parte attrice quanto giudizialmente accertato come Parte_1
dovuto secondo diritto, contenendo gli obblighi di , nei soli limiti Controparte_1
contrattualmente previsti dalla Polizza n. 2513551BD ed in particolare avuto riguardo alle previsioni di cui all'art.
1.5 delle condizioni generali di assicurazione, dedotte le franchigie ivi previste;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese diritti onorari ed anticipazioni nel presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti Parte_1
l'intestato Tribunale allegando l'inadempimento contrattuale della Controparte_1
convenuta in relazione al contratto di assicurazione (polizza n. 2513551BD) stipulato in data
07.08.2015, e chiedendo la sua condanna, ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c., al pagamento dell'indennizzo liquidabile a seguito dell'infortunio occorso in data 8.4.2018 in località Passo
Rolle (TN), stimato in Euro 72.000,00, oltre Euro 18.757,66 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ex artt. 1218, 1223 e 1224, comma 2, c.c..
L'attrice, a fondamento della domanda, deduceva: che sciando in prossimità della pista
“Paradiso” nella ski area di Passo Rolle era caduta riportando una distorsione del ginocchio sinistro con lesione del LCA di lacerazione del 2° e 3° del LCM e del corno posteriore del menisco laterale;
che sul luogo dell'incidente erano intervenuti i militari operanti nella stazione di pagina 4 di 11 soccorso alpino, i quali avevano verbalizzato che la stessa era “caduta da sola, mentre affrontava un fuoripista nelle immediate vicinanze della pista Paradiso”; che a seguito del sinistro era stata Parte_ effettuata in data 9.4.2018 la che aveva confermato la rottura del legamento crociato anteriore e la distrazione del legamento collaterale mediale;
che erano seguite svariate visite ortopediche e che, in data 28.06.2018, era stata sottoposta ad intervento di ricostruzione LCA al ginocchio sinistro cui erano seguite ulteriori plurime visite ortopediche.
Affermava, inoltre, di aver denunciato prontamente l'infortunio alla compagnia assicurativa convenuta con cui in data 7.8.2015 aveva stipulato il succitato contratto di assicurazione per gli infortuni e che, a seguito dell'apertura del sinistro, le era stato contestato che lo stesso non era indennizzabile in quanto l'infortunio era occorso mentre sciava fuori pista, ricadendo, quindi, il caso di specie nell'art.
1.5 della polizza rubricato “Rischi esclusi dall'assicurazione” e nello specifico nella lettera n) che escludeva lo “sci estremo” dalla copertura assicurativa. Deduceva, al contrario, che nel caso di specie non potesse trattarsi di sci estremo, poiché la stessa al momento dell'infortunio si trovava nelle immediate vicinanze della pista e non all'infuori degli impianti e delle piste attrezzate. Precisava, infine, che secondo la perizia medico legale di data 27.7.2020 aveva accertato una riduzione della generica capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidità permanente) del 18%, secondo tabella Inail, e che la conseguente richiesta di risarcimento danni inviata a aveva ricevuto un diniego, anche nella fase di mediazione Controparte_1
obbligatoria successivamente instaurata.
2. Costituitasi in giudizio, contestava sia nell'an che nel quantum le Controparte_1
domande attoree di cui chiedeva il rigetto, previa declaratoria di inoperatività della copertura assicurativa per cui è causa. In subordine, chiedeva che fosse liquidato in favore dell'attrice quanto giudizialmente accertato come dovuto secondo diritto contenendo gli obblighi di essa compagnia nei soli limiti di polizza ed in particolare avuto riguardo alle previsioni di cui all'art.
1.5 delle condizioni generali, dedotte le franchigie ivi previste.
Deduceva, in particolare, che l'attrice si trovava fuori pista al momento dell'infortunio e che tale attività andrebbe equiparata, secondo la legislazione di riferimento in materia sciistica (citando all'uopo l'art. 17 della L. 24.12.2003, n. 363 e l'art. 26 del D.Lgs. 28.02.2021, n. 40), allo sci alpinistico ovvero allo sci estremo e che, pertanto, nel caso di specie, doveva trovare piena operatività il disposto dell'art. 1.5, lett. n) che escludeva dal novero dei rischi garantiti tutte le discipline sciistiche che non si svolgevano in pista.
pagina 5 di 11 3. Alla prima udienza di comparizione tenutasi il 7.2.2023, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava il processo per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 28.6.2023; a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. veniva quindi disposta C.T.U. medico-legale nominando il dott.
Con ordinanza del 30.07.2024 venivano infine assegnati alle parti i termini Persona_3 di cui all'art. 190 c.p.c. e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
4. L'attrice ha proposto domanda di adempimento contrattuale per il pagamento dell'indennizzo assicurativo previsto dalla polizza infortuni stipulata con la convenuta (doc. 5 attrice), deducendo di aver subito, nel periodo contrattuale, una caduta durante l'attività sciistica, con lesione del ginocchio ed invalidità permanente stimata nel 18% e diritto al percepimento della somma di
Euro 72.000,00 (petitum poi ridotto a 66.000,00 in sede di precisazione delle conclusioni), oltre al risarcimento dei danni al 14.810,00 (ovvero 1/3 del danno biologico determinato al 16,5% di punto percentuale secondo le tabelle milanesi), o nella diversa somma di giustizia oltre interessi compensativi. ha giustificato il rifiuto del pagamento opposto in via stragiudiziale, Controparte_1 eccependo l'esclusione dalla copertura assicurativa del sinistro allegato, rilevando come lo sci fuori pista debba considerarsi ricompreso nella nozione di “sci d'alpinismo” o comunque di “sci estremo” e per tale ragione ha chiesto il rigetto della domanda.
5. Ebbene, non essendo in contestazione che l'attrice ha subito l'infortunio mentre stava sciando fuori pista, come risulta dal verbale della stazione soccorso alpino della guardia di finanza (doc. 1 attrice), va preliminarmente verificato l'esatto oggetto della copertura assicurativa, facendo riferimento alle condizioni contrattuali presenti nel fascicolo informativo (doc. 5 attrice).
In particolare, va accertato, se possa farsi rientrare nello sci alpino o estremo lo sci fuori pista ovvero se le due pratiche siano distinte, dato che l'art.
1.5 lett. n) delle condizioni di assicurazione, alla sezione infortuni, esclude dalla copertura assicurativa la “pratica dei seguenti sport: bob, sci estremo o acrobatico o alpinismo, snow-board fuori pista o acrobatico o estremo
…”.
5.1. Utili indicazioni ermeneutiche possono anzitutto trarsi dalla disciplina legislativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali originariamente regolata dalla L. 24 dicembre 2003
n. 363, poi abrogata a partire dall'1.1.2022 e sostituita dal D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40.
pagina 6 di 11 5.1.1. La nuova normativa prevede una definizione espressa dello sci alpinismo e dello sci fuori pista, recependo una distinzione già accolta dalla dottrina e implicitamente dalla legislazione precedente.
In particolare, l'art. 2 lett. i) definisce lo sci alpinismo come l'“attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante”, mentre la lett. n) definisce lo sci fuori-pista come “l'attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici”.
Già dal punto di vista definitorio emerge, quindi, la differenza tra le due pratiche sportive: lo sci fuori pista ha in comune con lo sci alpinismo il solo fatto che la discesa avviene su terreno libero,
e quindi su percorsi fuori pista, ma se ne distingue perché per la risalita dei pendii innevati i praticanti utilizzano gli impianti che servono le piste, mentre nello sci d'alpinismo la risalita avviene di regola con gli sci ai piedi, e si svolge interamente al di fuori degli impianti sciistici.
È pur vero, come sostiene la società convenuta, che le due discipline normative, prima all'art. 17
e ora all'art. 26, accostano i due fenomeni, ma pur sempre mantenendoli distinti, senza quindi possibilità di sovrapporre la pratica dello sci d'alpinismo a quella dello sci fuori pista.
In particolare, l'art. 17 della L. n. 363/2003 rubricato “sci fuori pista e sci-alpinismo”, statuiva che: “1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.”
5.1.2. Proprio da tale norma si può desumere quindi una conferma indiretta della distinzione tra le due pratiche di sport, non assimilabili in assenza di una previsione normativa espressa.
Infatti, il primo comma, riferendosi genericamente ai percorsi fuori pista, è volto ad escludere la responsabilità del gestore in riferimento a tutte le pratiche sciistiche svolte al di fuori degli impianti, mentre il secondo comma limita l'obbligo di munirsi di congegni di localizzazione al solo scialpinismo, con esclusione dello sci fuori pista;
tanto che la scelta di non estendere tale obbligo anche allo sci fuori pista era stata oggetto di critiche, in quanto lo stesso, per la diffusa inesperienza dei suoi praticanti, è senz'altro foriero di maggiori fonti di pericolo, tanto che pagina 7 di 11 attualmente, il nuovo art. 26 del D. Lgs. n. 40/2021 ha modificato tale contraddittoria previsione, includendo nell'obbligo di munirsi di “appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala
e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso” – laddove per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe – i soggetti che “praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati”, sì confermando ancora una volta la distinzione tra le due pratiche sportive.
5.2. Oltre all'argomento, fondato sul dato normativo, vi è poi quello fondato sull'esegesi contrattuale e sul confronto delle esclusioni previste dall'art.
1.5 lett. n.): mentre, infatti, lo snow- board, può essere - oltre che “acrobatico” ed “estremo” - esercitato anche “fuori pista”, lo sci è solo “estremo” e “d'alpinismo”, senza alcuna menzione della pratica “fuori pista”.
5.3. Quanto, poi, allo “sci estremo”, non è prevista alcuna definizione normativa né è menzionato in alcuna disposizione legislativa.
Si può ritenere che non costituisca una particolare forma di pratica sciistica, ma una modalità di svolgimento dello sci praticato su percorsi fuori pista (che può ricomprendere anche lo sci d'alpinismo), connotato da peculiari difficoltà sciistiche, rappresentate ad esempio da una forte pendenza della discesa, dalle condizioni della neve, dalle carenze di visibilità, e dalla strettezza dei passaggi.
Nel caso di specie, non si può ritenere raggiunta la prova che l'attrice stesse praticando “sci estremo”, in quanto a parte la forte pendenza della pista paradiso (che è classificata come nera), null'altro è emerso a sostegno di questa tesi, dato che parte convenuta invoca quale motivo di maggior pericolosità del fuori pista il fatto che l'attrice si trovasse a sciare in aprile a fine stagione e allega un articolo sulla chiusura di un passo per rischio slavine, che però dista circa
150 km da passo Rolle. Al contrario, dal verbale della stazione soccorso alpino della guardia di finanza viene riportato che lo stato della neve era “buona” e le condizioni di visibilità “ottime”.
6. Per cui, in definitiva, non potendo accertarsi, ex art. 1362 c.c., in base al mero criterio letterale o in base alla comune volontà delle parti, il significato dell'esclusione e della sua eventuale estensione allo “sci fuori pista”, l'eventuale contrasto interpretativo non può che essere composto facendo applicazione del disposto dell'art. 1370 c.c. e dall'art. 35, comma 2, del Codice del consumo (D. lgs. n. 206/2005), che inducono a favorire la parte assicurata (interpretatio contra stipulatorem), quando sussista una obiettiva incertezza interpretativa (cfr., ex multis Cass. Sez. 3,
05/06/2020, n. 10825, Rv. 657966 – 01, secondo cui “Nell'interpretazione del contratto di
pagina 8 di 11 assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt.
1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art.
1370 c.c.”; conf. a Cass. n. 668/2016).
Ritenuto, quindi, che lo sci fuori pista rientri nella copertura assicurativa, non essendo oggetto di un'esclusione espressa, non rientrando nella nozione di sci d'alpinismo e non potendosi configurare nemmeno come sci estremo, ne consegue che il sinistro è indennizzabile come richiesto, considerando, anche, che l'art.
1.1 lett. i) ricomprende tra i rischi assicurati anche quelli cagionati “da colpa grave” dell'assicurato.
7. Per accertare il grado di invalidità sulla base dei criteri contrattuali richiamati è stata ammessa ed espletata C.T.U. facendo applicazione della tabella Inail, avendo l'attrice sottoscritto la condizione particolare “D - tabella INAIL” che rimanda al paragrafo 6 del contratto di assicurazione titolato “condizioni particolari”, in deroga all'art.
1.9 delle condizioni generali di assicurazione della sezione infortuni, con franchigia prevista dalla lettera B1 del paragrafo “6. condizioni particolari”, che deroga all'art.
1.10 delle condizioni generali di assicurazione della sezione infortuni, avendo la stessa sottoscritto la condizione “B1 - Franchigia iniziale Parte_1
5%”.
7.1. Il c.t.u. incaricato, dott. svolti gli accertamenti del caso, ha concluso Persona_3
nella relazione peritale che: “
1. la Signora in data 8.04.2018, rimaneva Parte_1
ferita a seguito di un infortunio sciistico. Riportava un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con riscontro clinico strumentale di lesione almeno parziale del legamento crociato anteriore
(LCA); distrazione lacerazione di 2-3° del legamento collaterale mediale (LCM) e lesione del corno posteriore del menisco mediale (MM).
3. Nesso causale. Il complesso traumatico appena descritto, che ha interessato la periziata, non pone problemi di sua riconducibilità causale all'evento denunciato, che sostanzia a tutti gli effetti un infortunio (causa violenta). La dinamica dell'incidente è stata idonea a determinare le lesioni menisco-ligamentose al ginocchio sinistro, descritte. La periziata si è sottoposta ad accertamenti e cure mediche urgenti, che hanno appurato, anche strumentalmente, i traumatismi esaminati. Appaiono verificati i comuni criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di idoneità lesiva e di esclusione di altre cause. Si sono rinvenuti altri traumatismi nella storia dell'infortunata (vedere anamnesi
pagina 9 di 11 patologica remota), ma che non hanno condizionato, per sede, natura ed entità, le lesioni attualmente in esame ed il loro decorso o influito nella valutazione dei postumi.
4. I postumi si sostanziano in permanenza di gonalgia sinistra con scroscio articolare, in esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore, con trasposizione tendinea. Screzio disfunzionale del ginocchio medesimo in estensione e flessione, con impaccio dell'accosciamento. Per cui ammissibile il riconoscimento di un grado di invalidità permanente del 16,5% secondo Tabella INAIL ex T.U.
1124/65.”
7.2. Tali conclusioni non sono state specificamente contestate da nessuna delle parti, ed anzi parte attrice ha aderito alle stesse in sede di precisazione delle conclusioni quanto alla percentuale di invalidità accertata, chiedendo, tuttavia, l'esclusione della franchigia non essendo prevista per infortuni con invalidità superiore al 15%, come indicato a pag. 2 della sezione “Garanzie
Infortuni della Nota informativa”.
8. Ebbene, posto che è stata accertata un'invalidità permanente del 16,5%, e che la somma assicurata è di Euro 400.000,00, l'indennizzo spettante all'attrice ammonta ad Euro 66.000,00 (=
400.000,00 somma assicurata X 16,5 punti di IP invalidità permanente/100).
Non deve farsi applicazione di alcuna franchigia alla luce della lett. B1, c, delle “Condizioni particolari C” sottoscritte, essendo l'invalidità maggiore di 15 punti percentuali (s.v. p. 27 e p. 43 doc. 5 attrice)
Costituendo l'obbligazione di pagamento dell'indennizzo un debito di valore (cfr. Cass.
07.05.2009, n. 10488), la stessa è sottratta al principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie e, pertanto, è soggetta ad un'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione.
Pertanto, il predetto importo di Euro 66.000,00 va rivalutato secondo gli indici ISTAT F.O.I. dalla data del sinistro (8.4.2018) fino alla data della presente sentenza e maggiorato di interessi compensativi - come da domanda - al saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del sinistro fino alla data di deposito della sentenza, per complessivi Euro 85.487,20.
Dal momento che con la liquidazione il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, superando ogni finalità risarcitoria dell'obbligazione, conseguentemente gli interessi su tale somma dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono moratori e non compensativi, e per la loro attribuzione è necessaria l'espressa domanda di parte, non proposta nel caso di specie.
pagina 10 di 11 Non può essere invece ammessa la domanda di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali sia perché gli stessi sono stati allegati del tutto genericamente sia soprattutto perché non sono previsti dalla polizza (cfr. pag. 43 doc. 5 attrice) né l'attrice ha indicato il fondamento contrattuale di tale pretesa.
9. La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro
85.487,20.
10. In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società convenuta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e riduzione ai minimi tariffari per la fase decisionale, attesa la riproposizione delle medesime argomentazioni di diritto svolte con gli atti introduttivi, la linearità delle questioni dedotte e la mancata contestazione delle conclusioni della C.T.U..
Non si liquidano le spese di lite della fase di mediazione, non essendo state chieste con la nota spese.
10.1. Le spese della C.T.U. vengono poste ad integrale carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3419/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna al pagamento nei confronti di della Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 85.487,20; condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
liquidate in complessivi Euro 11.977,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali,
[...]
CPA e IVA ex lege, ed Euro 786,00 per anticipazioni ed Euro 48,80 per le spese di avvio della mediazione;
pone le spese di C.T.U. ad integrale carico della convenuta.
Vicenza, 20.2.2025
Il Giudice
Davide Ciutto
pagina 11 di 11