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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 22 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2318 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con l'Avv. Francesca Bianchini Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Simonetta Controparte_1
Zannini Quirini
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7698/2023 del 13.9.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: Accertare interesse ad agire sia per il preventivo esperimento dell'istanza di sgravio, nonché ad eccepire la prescrizione successiva alle notifiche.
Accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati,
1 per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93
c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. , in favore dello scrivente Avvocato P.IVA_1
distrattario.”; per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita dichiarare il ricorso inammissibile.
Rigettare comunque il ricorso perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 21.9.2022, aveva proposto Parte_1
opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso il tacito diniego di sgravio delle partite esattoriali relative ai seguenti avvisi di addebito:
- avviso n. 39720120015406382000, per l'importo di € 4.659,20;
- avviso n. 39720120023902138000, per l'importo di € 2.411,31;
- avviso n. 39720130003046059000, per l'importo di € 1.240,01;
- avviso n. 39720130025483020000, per l'importo di € 2.456,99;
- avviso n. 39720140006887245000, per l'importo di € 2.555,68;
- avviso n. 39720140016536504000, per l'importo di € 2.512,67;
- avviso n. 39720140033323711000, per l'importo di € 2.539,15;
- avviso n. 39720150013780346000, per l'importo di € 2.487,76;
- avviso n. 39720160009966521000, per l'importo di € 2.443,14;
- avviso n. 39720160026604928000, per l'importo di € 2.391,79;
- avviso n. 39720160032507289000, per l'importo di € 3.668,34.
Aveva dedotto che, nell'ambito dell'avvio di una procedura di autocompensazione dei propri crediti previdenziali aveva appreso dell'esistenza dei predetti titoli, mai notificati e che era rimasta senza esito la propria istanza di sgravio in autotutela.
Aveva quindi contestato tali pretese sotto il profilo della intervenuta decadenza e della prescrizione, anche soltanto con riguardo a sanzioni ed interessi.
L' si era costituito resistendo e facendo presente che era competente, in base alla CP_1
residenza della il Tribunale di Velletri;
che il ricorso era inammissibile in quanto Pt_1
depositato oltre i quaranta giorni successivi alla conoscenza degli avvisi di addebito
2 impugnati, ancorché avvenuta solo tramite estratto di ruolo;
che i crediti non erano contestati;
che non vi era interesse all'opposizione in quanto non era stata intrapresa alcuna iniziativa esecutiva;
che i titoli erano stati notificati;
che alcuni erano stati oggetto di stralcio ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss. della legge n. 197/2022.
Il Tribunale ha dato atto della intervenuta definizione agevolata per tutti gli avvisi impugnati tranne gli ultimi tre (avviso n. 39720160009966521000, per l'importo di € 2.443,14; avviso n. 39720160026604928000, per l'importo di € 2.391,79; avviso n. 39720160032507289000, per l'importo di € 3.668,34). Per questi ultimi, però, ha respinto il ricorso, rilevando che, essendovi in atti la prova della notifica, la avrebbe potuto e dovuto opporli entro venti Pt_1 giorni dalla relativa notifica ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed entro i quaranta giorni dalla relativa notifica ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; ed inoltre, ha dichiarato inammissibile l'opposizione se intesa come rivolta avverso il diniego tacito di sgravio, essendo nella sostanza in tutto assimilabile ad una opposizione ad estratto di ruolo fuori dai casi in cui la legge la ritiene ammissibile.
Il Tribunale di Roma ha pertanto statuito: “- dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di , in persona CP_1
del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.290,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.”. ha appellato la sentenza. Resiste l' , che ha anche eccepito Parte_1 CP_1
l'inesistenza della procura alle liti allegata all'atto di appello;
il Collegio, riscontrato un vizio di nullità della procura, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. con ordinanza 19.6.2024 ha assegnato all'appellante termine perentorio per il rilascio di nuova procura alle liti entro trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima. L'appellante ha depositato documentazione e note a sostegno della intervenuta regolarizzazione.
Infine, all'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Giova prendere le mosse, per la sua valenza potenzialmente assorbente, dall'eccezione dell'Istituto appellato in ordine alla inesistenza della procura alle liti che non è stata notificata
3 all' unitamente all'appello e al decreto di fissazione dell'udienza; tenuto conto della CP_1
circostanza che la procura alle liti depositata in primo grado era priva della sottoscrizione autografa del procuratore e dell'attestazione di conformità alla copia analogica;
ed inoltre della circostanza che per l'appello si è costituita l'Avv. Francesca Bianchini che aveva sì depositato il ricorso di primo grado, ma nel corso del giudizio era stata sostituita dall'Avv.
con conseguente perdita dello ius postulandi. CP_2
Il Collegio ha ripercorso come segue le tappe della tormentata vicenda delle procure via via conferite da anche in ossequio alla rammentata ordinanza del 19.6.2024: Parte_1
- il 21.9.22 viene depositato il ricorso di primo grado a ministero dell'Avv. Francesca
Bianchini, con allegata una delega del 20.6.22;
- il 6.10.22 si costituisce in giudizio l'Avv. che dà atto dell'intervenuta revoca CP_2 del mandato all'Avv. Bianchini;
va rilevato che la nuova procura alle liti è in effetti senza data e la revoca dell'Avv. Bianchini è contenuta nel solo atto di deposito a firma del solo nuovo difensore e non anche della parte;
- in data 13.9.2023 viene depositata la sentenza impugnata che reca solo l'Avv. Saverio Cos come difensore dell'opponente;
- nello stesso giorno viene depositato l'appello all'esame a cui è allegata l'originaria procura alle liti dell'Avv. Bianchini del 20.6.22.
È appena il caso di rilevare che detta procura è quantomeno nulla in quanto, almeno apparentemente, all'Avv. Bianchini quello specifico mandato era stato revocato.
- il 19.6.2024 è emessa ordinanza per la regolarizzazione della procura nulla ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
- il 20.6.24 l'Avv. Bianchini, per conto dell'appellante e in ottemperanza all'ordinanza collegiale, ha depositato nuova delega, ancora una volta senza data e che non accede ad una vera e propria nuova costituzione del difensore.
- il 20.12.24 l'Avv. Bianchini ha depositato note argomentative in merito alla correttezza della delega che richiamano la documentazione da ultimo depositata, autenticandone la conformità all'originale e allegando il documento di identità della con richiesta di Pt_1 risarcimento dei danni da parte dell' perché si tratterebbe di eccezione defatigante;
CP_1
- il 22.12.24, con nuove note, ci si riferisce a un “Allegato A” denominato Delega Persona_1
del 20.6.24, che non è altro che la delega depositata (non come allegato) in detta data;
e
[...]
si precisano i termini della procura medesima.
4 Giova ricordare che, nell'attuale formulazione, l'art. 182 c.p.c. prevede che: “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti [165, 166] e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Alla luce di tale formulazione, ritiene il Collegio che la procura depositata telematicamente il
20.6.2024 (e la cui data pertanto deve coincidere con quella del deposito stesso) sia idonea a regolarizzare il mandato difensivo.
È pur vero che la procura così depositata non accede ad un vero e proprio atto processuale
(cfr. cfr. Cass. n. 24472/2020); ma nemmeno può dirsi che sia un semplice allegato, essendo stata depositata proprio come atto processuale essa stessa;
inoltre, anche in una prospettiva maggiormente sostanziale rispetto a orientamenti difformi intervenuti anche presso questa
Corte (il riferimento è alla sentenza n. 1428/2024, prodotta dall' : nella quale peraltro il CP_1
Collegio ha comunque valutato, significativamente, anche il merito dell'impugnazione), ritiene questo Collegio che il deposito telematico nel fascicolo d'ufficio, unitamente a tutti gli altri depositi rilevanti sul punto, sia idoneo a garantire l'esigenza di verificarne l'inerenza allo specifico processo e dunque la natura di procura speciale atta a conferire gli specifici poteri di cui all'art. 84 c.p.c.; in altri termini, congiungendosi nell'unico fascicolo telematico il gravame, la procura, l'attestazione di conformità e il documento della parte, complessivamente la procura all'Avv. Bianchini deve ritenersi idoneamente conferita.
A tale conclusione si giunge esaminando la nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c. di cui al
D.Lgs. n. 149/2022, che consente di sanare ogni vizio della procura alle liti inclusa la sua inesistenza. Ed infatti Cass. n. 28251/2023 ha espressamente distinto i due regimi temporali osservando che “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma
Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del
5 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.”.
Ancora diverso il precedente di questa Corte n. 3031/2023, in cui non era stata autorizzata alcuna regolarizzazione (e nondimeno, anche in quella sede la Corte, pur premettendo l'inammissibilità del gravame, è arrivata al merito).
2.
L' ha anche eccepito la carenza di interesse ad opporre i tre titoli impositivi superstiti, la CP_1
regolarità della cui notifica non è contestata nel grado: perché nella sostanza, come ritenuto del resto anche dal Tribunale, sarebbe stata proposta una opposizione ad estratto di ruolo, ormai inibita, tranne specifiche ipotesi, dall'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73.
Di contro, l'appellante ha dedotto che l'interesse ad agire si sostanzia quanto al profilo della prescrizione dei crediti intervenuta dopo la notifica dei titoli, profilo che esula dalla nuova normativa limitatrice delle azioni avverso l'estratto di ruolo e informa quella che nella sostanza va qualificata come azione di accertamento negativo del credito. Aggiunge che in ogni caso la prescrizione in materia contributiva è rilevabile d'ufficio.
L'appello sul punto è fondato, poiché l'opposizione non era inammissibile. Invero, la pronuncia di prime cure non è condivisibile laddove dichiara l'opposizione totalmente inammissibile sebbene fosse presente fra i motivi di doglianza l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica di ciascun titolo, che deve esaminarsi anche quando risultano correttamente notificati i titoli sottesi all'estratto di ruolo opposto.
È noto, infatti, che l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica dell'atto impositivo (cartella o avviso di addebito), in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica dell'atto stesso, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice, anche in ragione dell'atteggiamento giudiziale degli Enti convenuti, che entrambi hanno negato essersi verificata l'invocata prescrizione. Pertanto, la pronuncia di prime cure non è condivisibile laddove dichiara l'opposizione totalmente inammissibile sebbene fosse presente fra i motivi di doglianza l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica di ciascun titolo, che deve esaminarsi anche quando, come nella specie, risultano correttamente notificati i titoli sottesi all'estratto di ruolo opposto.
6 Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non incide, infatti, sull'esito del presente giudizio l'entrata in vigore dell'art. 12, comma 4 bis, d.p.r. 602/1973, introdotto al D.L. n.
146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215, che così recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le SS.UU. della S.C. con sentenza n. 26283/2022 hanno statuito che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla
L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione".
Tale normativa, tuttavia, regola specificamente i casi di azione diretta avverso gli estratti di ruolo, stabilendo quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e apprestando così tutela per gli atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci (vd. Cass. SS.UU. cit., punti 17 e 21).
Nella specie, invece, la questione concernente la validità della notifica di ciascun avviso di addebito risultante dall'estratto di ruolo e del ruolo stesso non esauriva l'intero thema decidendum.
L'azione di mero accertamento, con cui il destinatario di cartella (o avviso di addebito) ritualmente notificata e non impugnata eccepisce l'intervenuta estinzione del diritto consacrato nella medesima cartella in virtù di fatti successivamente verificatisi (nel caso in esame, per decorso del termine prescrizionale), non rientra nella sfera di applicabilità della
7 normativa suddetta stante l'inequivoco tenore della disposizione (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi…”) e l'ammissibilità dell'azione incontra il solo limite della ricorrenza di uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto.
Così si legge in Cass. 29294/2019: “la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di
Cassazione (vd. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice”.
Nel caso in esame, come accennato, l'incertezza oggettiva è stata resa palese dalla posizione difensiva assunta in giudizio dall' , che aveva negato l'intervenuta estinzione del credito CP_1
successiva alla notifica.
Pertanto, l'azione, sotto il profilo dell'accertamento negativo del credito in forza del sopravvenire del fatto estintivo costituito dalla prescrizione successiva alla notifica, era ammissibile.
3.
Ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione, va scrutinata l'ulteriore difesa di cui alla memoria difensiva dell' secondo la quale andrebbe integrato il contraddittorio con l' CP_1 [...]
in quanto Ente istituzionalmente deputato alla notifica di atti Controparte_3
interruttivi successivi alla notifica di ciascun titolo.
La difesa non merita accoglimento.
Nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario: infatti né
l'opponente aveva alcun obbligo di coinvolgere l'agente riscossore, essendo l' il CP_1
soggetto unico da individuare come legittimato passivo in relazione all'eccezione di prescrizione, né in questo grado può sollecitarsi un coinvolgimento processuale dell'agente
8 ex art. 107 c.p.c., in difetto di proposizione di appello incidentale, come sempre necessario al fine di devolvere al giudice di appello un'eccezione di rito sulla quale il Tribunale, pur rigettando la domanda, ha omesso di decidere (cfr. Cass. SS.UU. 11799/2017).
La conclusione in merito alla mancanza di un litisconsorzio necessario fra impositore e riscorssore si ricava dalla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 8 marzo 2022 n.
7514, a mente della quale “deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222,
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.”.
Ed ancora, non può accogliersi l'istanza di chiamare l' Controparte_3 direttamente in appello a fini di manleva;
istanza inammissibile nel gravame (l' CP_3 verrebbe infatti privata di un grado di giudizio) e dalla quale l' era già inesorabilmente CP_1
decaduto, dato che in primo grado si era costituito tardivamente rispetto alla prima udienza, come da verbale di udienza medesima. A tale decadenza non può nemmeno ovviarsi, come pure richiede l'appellato, con un ordine di esibizione all' ex artt. 210 e 213 c.p.c., CP_3 che a questo punto avrebbe l'effetto di aggirare l'intervenuta decadenza.
4.
9 L' ha altresì proposto un'eccezione di tardività dell'opposizione rispetto alla stessa CP_1 apprensione dell'estratto di ruolo (e dunque alla pretesa conoscenza dei crediti), avvenuta oltre quaranta giorni prima del deposito del ricorso.
A tale riguardo occorre ricordare che la presente azione è un accertamento negativo del credito: come chiarito da Cass. n. 8198/2023, è l'azione avente ad oggetto vizi di forma della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito quella che va proposta ai sensi degli artt. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 e 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica della stessa;
così come è
l'azione diretta a far valere vizi di merito della pretesa creditoria (ad esempio, la prescrizione antecedente la notifica), quella che va proposta ai sensi dell'art. 24 comma 5 del menzionato d.lgs. entro 40 giorni dalla notifica del titolo. Diversamente, qualora, come nella specie, si intenda far valere la prescrizione successiva alla notifica dei titoli, l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., che non prevede termini di decadenza.
5.
Passando infine al merito, si rileva che i tre avvisi di addebito oggetto del gravame sono stati rispettivamente notificati il 16.5.2016, il 4.1.2017 e il 10.1.2017 e dunque oltre cinque anni prima del rilascio, il 20.6.2022, dell'estratto di ruolo di cui si è richiesto lo sgravio. È pertanto maturata la prescrizione quinquennale (in applicazione dell'art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995) delle pretese dell' e per questo l'appello va accolto e la sentenza CP_1
merita riforma.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata, vanno dichiarate estinte per prescrizione le pretese portate negli avvisi di addebito n.39720160009966521000, n.39720160026604928000 e n. 39720160032507289000.
6.
Le questioni in merito alla regolarizzabilità della procura alle liti e all'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo in difetto di minaccia di esecuzione sono state oggetto di contrasto giurisprudenziale e tanto determina l'opportunità di compensare interamente fra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da con ricorso depositato il Parte_1
13.9.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7698/2023 del 13.9.2023 nei confronti di
, così provvede: CP_1
10 - in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata, dichiara prescritte le pretese portate negli avvisi di addebito n.39720160009966521000,
n.39720160026604928000 e n. 39720160032507289000;
- compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Roma, il 22.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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