Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7095/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7095/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Enrico Stolfi, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Einaudi n. 18 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
C.F./P.I. ; Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
E contro
(P.IVA ); Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: codatorialità - retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
PREVIO ACCERTAMENTO della codatorialità delle società e Controparte_2
nel rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente dal 09.10.2023 al Controparte_1
01.03.2024
ACCERTARE E/O DICHIARARE che il ricorrente ha prestato attività lavorativa dal
09.10.2023 al 01.03.2024 (ultimo giorno di lavoro 10.02.2024) alle dipendenze delle società
[...]
e codatori di lavoro, ed ha osservato il superiore Controparte_1 Controparte_2 orario di lavoro e le mansioni così come dedotto nella premessa di fatto
1
Terziario, o altra maggiore o minore somma, determinanda dal Tribunale Ill.mo secondo le risultanze istruttorie per le causali di cui in premessa
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accertata la codatorialità delle società
e Controparte_2 Controparte_1
ACCERTARE E/O DICHIARARE che il ricorrente ha prestato attività lavorativa dal
09.10.2023 al 31.01.2024 alle dipendenze della e dal 01.02.2024 al Controparte_2
01.03.2024 alle dipendenze de , codatori di lavoro, osservando il Controparte_1 superiore orario di lavoro e le mansioni così come dedotto nella premessa di fatto conseguentemente, CONDANNARE in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.666,43,
a titolo di lavoro supplementare, lavoro straordinario diurno, lavoro straordinario domenicale, tredicesima, quattordicesima, e TFR, il tutto come risulta dal conteggio allegato al presente ricorso a farne parte integrante, redatto sulla base del livello quinto CCNL Commercio e
Terziario, o altra maggiore o minore somma, determinanda dal Tribunale Ill.mo secondo le risultanze istruttorie per le causali di cui in premessa Co CONDANNARE , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.046,55 a titolo di lavoro supplementare, lavoro straordinario diurno, tredicesima, quattordicesima, e TFR, il tutto come risulta dal conteggio allegato al presente ricorso a farne parte integrante, redatto sulla base del livello quinto CCNL Commercio e Terziario, o altra maggiore o minore somma, determinanda dal
Tribunale Ill.mo secondo le risultanze istruttorie per le causali di cui in premessa
IN OGNI CASO
Con rivalutazione delle somme liquidate, ex art. 429 c. p. c., secondo gli indici ufficiali a tal fine.
Con gli interessi legali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio (oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA) e successive occorrende, così come liquidate dall'Illustre Giudicante, e con distrazione in favore del legale antistatario.
Con sentenza immediatamente esecutiva ex lege (art. 431 c. p. c.)”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.8.2024 il sig. ha esposto: Parte_1
- di avere iniziato a lavorare, dopo un colloquio svolto con il sig. , senza Pt_3
regolare contratto in data 9.10.2023 presso il negozio di Torino, c.so Racconigi n.
171-173, negozio formalmente gestito da (doc. 6); Controparte_1
- di essere tuttavia stato formalmente assunto in data 13.11.2023 dalla società
con contratto di lavoro a tempo parziale (38 ore) e Controparte_2
indeterminato, con inquadramento nel V livello CCNL commercio e terziario, continuando a lavorare presso lo stesso negozio di c.so Racconigi;
- di avere rassegnato le dimissioni in data 30.1.2024 su indicazione del sig. Per_1
;
[...]
- di essere stato quindi assunto l'1.2.2024 da Controparte_1
- di avere poi rassegnato definitivamente le dimissioni l'1.3.2024 per fatto imputabile al datore di lavoro.
Nel presente giudizio, il sig. propone domanda di accertamento della Pt_1
sussistenza della codatorialità tra e per la Controparte_1 Controparte_3
condanna in solido delle stesse al pagamento delle differenze retributive maturate in costanza del rapporto intercorso dal 9.10.2023 all'1.3.2024 a titolo di lavoro supplementare e straordinario, e domenicale, e di incidenza sugli istituti indiretti della retribuzione e TFR.
In subordine, il ricorrente ha quantificato le somme spettanti a carico di ciascuna società, per l'ipotesi in cui non sia accertata in giudizio la codatorialità.
Le due società convenute non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci all'udienza del 19.3.2025.
All'udienza del 28.4.2025 sono comparsi i sigg.ri e il sig. ES US, Pt_4
rispettivamente legali rappresentanti della e di Controparte_3 Controparte_1
sottoposti ad interrogatorio formale;
alla medesima udienza sono stati escussi i
[...]
testi ammessi.
1. L'unico centro di imputazione e la codatorialità
Parte ricorrente invoca la responsabilità solidale delle società convenute deducendo la sussistenza di una codatorialità tra le stesse.
Ad avviso del Tribunale, la domanda non è fondata.
3 Secondo la giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso ricorrente, sussiste una situazione di codatorialità:
“qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 c.c., che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente" (Cass. 28/03/2018 n. 7704 ed ivi le richiamate Cass. 02/07/2015 n. 13646,
05/03/2003 n. 3249, 20/10/ 2000 n. 13904, 10/06/1986n. 3844). In disparte l'esistenza di una sinergia tra le varie imprese perciò ove, come nel caso in esame, si accertati che l'attività
amministrativo contabile era resa dalla lavoratrice, contemporaneamente ed indifferentemente, in favore di tutte le diverse società convenute e che la prestazione, nell'orario di lavoro definito contrattualmente dalla società che formalmente aveva in carico la dipendente, andava a vantaggio anche delle altre società, si deve ritenere che sussista un unico rapporto alle dipendenze di più
datori di lavoro. In sostanza, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri è configurabile l'unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 c.c. (cfr. Cass. n. 13904 del 2000 cit.)”
(Cass. civ. sez. lav., 11/02/2019, n. 3899).
Nel caso di specie, il ricorrente non deduce di avere lavorato contemporaneamente in favore di due soggetti distinti né deduce, o fornisce elementi sufficienti per individuare tra le società la sussistenza di un centro unico di imputazione. Al contrario, il ricorrente si limita ad affermare che nel periodo compreso tra il 9.10.2023 e il 30.1.2024, pur formalmente assunto da ha lavorato esclusivamente nel negozio Controparte_3 gestito da ricevendo direttive dal sig. , “titolare” Controparte_1 Persona_1
effettivo delle due società.
La diversa qualificazione giuridica della fattispecie ai sensi dell'art. 112 c.p.c. non appare possibile, poiché il ricorrente si limita a rilevare che il sig. “si Persona_1 atteggiava a titolare di entrambe le società”, senza tuttavia allegare gli altri elementi costitutivi del centro unico di imputazione, rappresentati dall'unicità della struttura organizzativa e produttiva, nell'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune, l'utilizzazione contemporanea della
4 prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (da ultimo, sul centro unico di imputazione, si v. Cass. civ. sez. lav., 26/01/2024, n. 2526).
Le dichiarazioni rese dal sig. ES US, legale rappresentante della convenuta
, nel corso dell'interrogatorio lascerebbero intendere la sussistenza di una CP_1
interposizione illecita, tuttavia non dedotta.
Per tali motivi la domanda principale non può trovare accoglimento.
2. Le differenze retributive. Il lavoro straordinario
Per il resto la domanda subordinata può trovare integrale accoglimento.
Il ricorrente afferma di essere stato assunto da con orario di 38 ore Controparte_3
settimanali e produce un contratto (doc. 4) che, sebbene non firmato dalla società datrice di lavoro, risulta confermato, nel contenuto, dalle buste paga prodotte (doc. 16).
Il ricorrente dichiara di essere stato assunto per lo svolgimento del seguente orario di lavoro:
Lunedì 10:00 - 13:00 // 15:00 - 19:00
Martedì 10:00 - 13:00 // 15:00 - 19:00
Mercoledì 10:00 - 13:00 // 15:00 - 19:00
Giovedì 10:00 - 13:00 // 15:00 - 19:00
Venerdì 10:00 - 13:00 // 15:00 - 19:00
Sabato 10:00 - 13:00
Per un totale di 38 ore settimanali.
Sostiene, tuttavia, il lavoratore di avere lavorato, dal 16.10.2023 al 30.11.2023 e dal
01.01.2024 al 10.02.2024, dal lunedì al sabato con orario10.00 - 13.00 e 15.00 -19.30, per un totale di 45 ore settimanali;
mentre, per il periodo dal 01.12.202 al 31.12.2023, dal lunedì alla domenica con orario
10.00 - 13.00 e 15.00 -19.30, per un totale di 52,5 ore settimanali.
La teste e il teste hanno confermato gli orari di lavoro indicati Tes_1 Testimone_2 dal ricorrente e, soprattutto, il sig. ES US ha confermato che l'orario effettivo del sig. non corrispondeva con quello indicato nel contratto, mentre il Pt_1
5 sig. , legale rappresentante della società formalmente datrice di lavoro non ha Pt_4
saputo riferire alcunché sul concreto atteggiarsi del rapporto.
Quanto alla decorrenza del rapporto si ritiene sufficiente fare riferimento all'audio prodotto sub doc. 2 (min. 55 e ss) e dalla conversazione whatsapp prodotta sub doc. 1
(in data 9.10.2023 il sig. scrive: “Io da oggi vengo ogni giorno, oggi ho fatto Pt_1
solo il pomeriggio perché al mattino ho salutato i miei vecchi colleghi, per il resto sempre disponibile al lavoro dó sempre priorità assoluta”. La circostanza deve peraltro ritenersi confermata dal fatto che i due legali rappresentanti, nel corso dell'interrogatorio, non hanno fornito indicazioni discordanti da quanto riferito dal ricorrente in ricorso.
Per le ragioni sopra esposte, la deve essere condannata al Controparte_3
pagamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario non regolarmente retribuite in misura pari a euro 5.666,43 lordi di cui euro 538,94 a titolo di TFR, mentre
[...]
è tenuta a corrispondere al sig. l'importo di euro Controparte_1 Pt_1
2.046,55, di cui euro 122,18 a titolo di TFR, come da conteggi allegati al ricorso (docc.
14a e 14 b).
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i valori di cui al D.M. n. 55/2014, con la richiesta distrazione, tenuto conto del valore della causa e della mancata costituzione in giudizio delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore a corrispondere al sig. la somma di € 5.666,43, Parte_1 di cui € 538,94 a titolo di TFR, per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a corrispondere al sig. la somma di € 2.046,55, Parte_1 di cui € 122,18 a titolo di TFR, per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
3. condanna le società convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte
6 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.600,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Stolfi, antistatario.
Torino, 18/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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