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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/10/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
LL RI AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
IC Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1461/2022 R.G. promossa da
(cf: , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Lavaggi; appellante contro
(p.iva Controparte_1
, già p.a., rappresentata P.IVA_2 Controparte_2
e difesa dagli avv.ti Giuseppe G. D'Angelo e Chiara D'Angelo; appellata
e per essa la procuratrice rappresentata e Controparte_3 CP_4 difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà; appellata, già interveniente ex art. 111 c.p.c.
Avente ad oggetto: rapporto bancario.
All'udienza collegiale del 30.5.2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
assumendo l'illegittimo addebito, sul conto corrente affidato n. Parte_1
163770, intrattenuto con a far data dal Controparte_5
20.9.1991 sino al 31.3.2015, di somme a titolo di capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite, antergazione/postergazione di valute e interessi passivi superiori al tasso soglia usura, in data 20.10.2015 conveniva innanzi al Tribunale di Siracusa detta banca, chiedendo accertarsi che il rapporto di c/c, in luogo del saldo negativo di €.25.710,79 indicato negli e/c, presentava un saldo a credito dell'attrice pari a €.79.024,79, come da allegati conteggi del ctp.
La banca, costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza, e comunque la prescrizione, della domanda, chiedendone il rigetto. proponeva Controparte_3 intervento volontario, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito, a mezzo della procuratrice facendo proprie le difese della cedente. CP_4
All'esito di espletamento di ctu, con sentenza n. 839/2022, il tribunale, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione di avanzata dall'attrice, dichiarava CP_4 che il saldo finale del c/c n. 163770 intestato a alla data del 31.12.2014, Parte_1 era pari ad €.21.553,40 a debito della correntista, condannando l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite. In particolare, il primo giudice, premesso che, in considerazione della lacunosità della documentazione prodotta dall'attrice, condivisibilmente il ctu aveva proceduto a rielaborare il rapporto considerati solo gli estratti conto disponibili senza soluzione di continuità e, quindi, a partire dall'anno
2004 e fino al 2014, e che era maturata la prescrizione di ogni indebita rimessa solutoria riferita al periodo anteriore al 20.10.2005, in merito alle dedotte censure, evidenziava: a) la corretta applicazione della capitalizzazione degli interessi, in quanto rispettosa del principio della pari periodicità di cui agli artt. 120 T.U e 2 della delibera CICR;
b) il mancato superamento dei tassi soglia usura;
c) l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto sino al 30.6.2008, essendo stata per il periodo successivo legittimamente applicata nel rispetto di quanto pattuito;
d)
l'addebito illegittimo di competenze a condizioni diverse da quelle contrattualizzate o da quelle modificate dai documenti di sintesi comunicati al cliente. Avverso detta pronunzia proponeva appello con atto notificato il Parte_1
31.10.2022, cui resistevano le parti appellate.
Compiuti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la controversia perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza per aver riconosciuto la legitimato ad causam di sul presupposto che la stessa abbia CP_4 prodotto “l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. allegato depositato in data
20 luglio 2020), il contratto di cessione, nonché l'elenco delle posizioni cedute (cfr. documentazione prodotta in data 1° giugno 2021), nella quale è ricompresa anche la posizione oggetto del presente giudizio”. Di contro, deduce che, al fine di dimostrare la cessione del credito, il cessionario deve produrre in giudizio il contratto di cessione, l'iscrizione del credito nel registro delle imprese e l'indicazione univoca del singolo credito ceduto. Tale prova non è stata fornita, in quanto l'atto denominato come “contratto di cessione” in realtà è una semplice proposta di cessione, peraltro non controfirmata, e non un atto notarile di cessione, mentre l'elenco delle posizioni cedute è costituito da un elenco di numeri, che non permette di rilevare se il debito di faccia o meno parte delle posizioni cedute. Parte_1
1.2) Il motivo, anzitutto, non si confronta con le motivazioni della sentenza appellata, in particolare laddove richiama il consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità (cfr. Cass. n. 31188 del 2017, n. 15884 del 2019 e, ancor più recentemente,
Cass. n. 4277 del 10/2/2023), secondo cui - allorquando il debitore ceduto contesti, non già l'esistenza della cessione in blocco dei crediti, da parte della banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma l'inclusione del credito litigioso nell'operazione di cartolarizzazione - "è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Principio fondato sul rilievo che l'oggetto della cessione è costituito, nella specie, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella specie, occorre ribadire che la società cessionaria ha prodotto l'estratto dell'avviso, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 14.12.2019, della cessione in blocco, con contratto del 10.12.2019, da in favore di Controparte_2
il quale avviso appare idoneo a dimostrare l'inserimento del credito CP_3 oggetto del contendere nella cessione medesima, giacchè contiene i dati identificativi dei crediti ceduti (crediti derivanti da contratti di finanziamento, incluse aperture di credito, di titolarità della banca cedente verso debitori classificati a sofferenza, sorti nel periodo tra il 1960 e il 2018 ed esistenti alla data del 1.1.2019), con espressa indicazione che essi sono messi a disposizione (in conformità all'articolo 7.1, c. 6, della legge sulla cartolarizzazione), sul sito web della cedente ivi indicato. Poiché il credito per cui è pretesa (per tipologia del rapporto e tempo di insorgenza) risponde alle caratteristiche ivi specificatamente individuate, esso deve dunque ritenersi ricompreso nella cessione in blocco.
A ciò si aggiunga che risulta, altresì, prodotto lo stesso contratto di cessione in blocco (perfezionatosi tramite accettazione della relativa proposta) e l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali è inclusa la posizione creditoria per cui è controversia, identificata - precisa la cessionaria - dall'identificativo cliente 504806, ossia dal numero C.D.G. (codice di direzione generale), indicato nell'estratto conto al
3/4/2015 ed in tutti gli estratti conto depositati, oltre che - si aggiunga - nella lettera di apertura della posizione debitoria a sofferenza del 7.4.2015 di , allegata CP_6 dalla stessa Parte_2
2.) Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per
[...] aver escluso, dalla rielaborazione del rapporto, il periodo intercorrente dall'1.1.1993 al 31.12.2003, solo perché manca la produzione degli estratti conto relativa all'anno
2003. Deduce, al riguardo, che il rapporto di conto corrente in questione avrebbe potuto essere ricostruito, nonostante la mancanza di detti e/c, mediante un'operazione di raccordo, che avrebbe consentito di verificare compiutamente le ragioni di dare/avere delle parti.
Deduce, altresì, in diritto che, secondo parte della giurisprudenza, nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario, i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che, anche, in tale situazione sono a carico della banca creditrice (convenuta in accertamento) le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa.
In via gradata, lamenta che il giudice ed il ctu hanno errato nel non applicare nella ricostruzione del rapporto il saldo iniziale pari a zero.
2.1) Il motivo è infondato.
Occorre anzitutto ribadire, in merito ai criteri di riparto dell'onere probatorio, che, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul correntista che, come nel caso di specie, agisce in giudizio l'onere di fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti, che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto (consegnatigli nel corso del rapporto)
o altra documentazione atta a evidenziare le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. 24948/17, 30822/18). Tale principio non subisce deroga quando egli proponga una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente;
difatti, l'attendibile rideterminazione del saldo necessariamente presuppone che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, o, comunque, di altra documentazione che consenta di sopperirvi secondo criteri di calcolo aritmeticamente plausibili e riscontrabili. Solo così è possibile ricostruire il saldo pervenendo ad un risultato “utile” che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati. Nel caso in esame, tuttavia, la società attrice ha omesso di produrre, a supporto della domanda, gli estratti conto relativi non solo al periodo iniziale, dal 20.9.1991 al 31.12.1993, ma, altresì, al periodo intermedio relativo all'intero anno 2003, né ha prospettato alcun mezzo di prova ulteriore, ovvero documentazione alternativa, idonea a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione delle operazioni effettuate nei periodi per cui non sono stati prodotti gli estratti conto (cfr.
Cass. n.22290/23). Per tal modo precludendo l'individuazione delle movimentazioni operate sul conto e delle singole rimesse, in tesi, suscettibili di ripetizione (oltretutto considerata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca) e dunque l'attendibile ricostruzione dell'andamento del rapporto, non consentita da non meglio specificate
“operazioni di raccordo”. Né, diversamente da quanto in doglianza, a tal fine può giovare una nuova consulenza tecnica d'ufficio, il cui espletamento non consentirebbe di sopperire alla carenza documentale atta a consentire la ricostruzione dei movimenti quanto al periodo anteriore al gennaio 2004.
L'appellante, d'altra parte, non può beneficiare dell'azzeramento del saldo iniziale all'1.1.2004, come subordinatamente preteso. Ove, infatti, sia il solo correntista ad agire, omettendo di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (cfr. Cass. n. 37800 del 27/12/2022, nonché Cass.,
Sez. I, 17/3/2023, n. 7818; 10/3/2023, n. 7172; 2/5/2019, n. 11543).
3.) Con il terzo motivo di impugnazione, la società appellante lamenta l'erronea rielaborazione del rapporto, da parte della consulenza tecnica disposta dal tribunale, sia per effetto della mancata eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della CMS in relazione agli anni dal 1993 al 2002, sia per effetto dell'erroneo inserimento della commissione di massimo scoperto a far data dal 30 giugno 2008. A tal ultimo riguardo deduce che la ctu, correttamente, ha eliminato dal computo di calcolo le CMS per il periodo compreso tra il 1.1.2004 e il 30.6.2008, ritenendo esistere una differenza tra il dettato contrattuale e l'effettiva applicazione della CMS;
per il periodo successivo, secondo quanto evidenzia la ctu, è stato “addebitato un corrispettivo per disponibilità fido accordato in conformità con la normativa vigente”. Tale corrispettivo, tuttavia, è stato introdotto con la l. n. 2/2009, che ha abolito le CMS, ed è stato applicato ai rapporti bancari a partire dal 3° trimestre 2009; pertanto, nel periodo compreso tra il 2° trimestre 2008 e il 2° trimestre 2009 avrebbero dovuto essere applicate le CMS previste contrattualmente, le quali risultano, però, viziate da nullità ex art. 1346 c.c., perché la loro determinazione (cfr. documento di sintesi n. 11 del 8.8.2008) è generica;
mentre, per il periodo successivo, non esiste alcun documento contrattuale idoneo a supportare l'applicazione del
“corrispettivo per disponibilità creditizia”, introdotto dalla citata l. n. 2/2009, che, per la sua applicazione, necessita di un adeguato riscontro della volontà del correntista.
3.1) Il motivo, nella parte relativa alla mancata eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della c.m.s., in relazione agli anni dal 1993 al 2002, per quali è mancata la produzione degli estratti conto, è riproduttivo del precedente, già respinto per le ragioni anzidette.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto successiva al 30.6.2008, il motivo è infondato. L'attrice ha, in primo grado, prospettato - ed il giudice ha recepito - la non debenza della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa, sul presupposto che una tale commissione ha un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia pattuita come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non sull'utilizzato.
Presupposti, questi, in realtà, per come accertato dal ctu, sussistenti con riguardo alla commissione applicata al rapporto di conto corrente a far data dal 3° trimestre
2008, che (al di là del nomen iuris attribuito dalle parti), risulta addebitata quale corrispettivo della disponibilità del fido accordato, e dunque (per come affermato dalla sentenza appellata) nel rispetto di quanto (legittimamente) pattuito. 4.) Con il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza per aver omesso di considerare gli atti interruttivi della prescrizione prodotti in primo grado, e precisamente le raccomandate a/r del 3.2.2014 e dell'1.12.2014.
4.1) Il motivo è fondato.
Va detto, anzitutto, con riferimento all'eccepita tardività del rilievo della interruzione, che l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 9810 del
13/4/2023). Nel caso di specie le raccomandate a/r del 3.2.2014 e dell'1.12.2014 sono state tempestivamente prodotte dall'attrice sin dalla costituzione in giudizio, sicchè di esse ben doveva tener conto il decidente.
Per consolidato orientamento del giudice di legittimità, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato. Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. n. 3371 del 2010, n. 15140 del 2021). Tali requisiti - diversamente da quanto assumono le parti appellate - risultano presenti nelle raccomandate in atti, a firma del difensore della e del legale rappresentante della stessa, in cui si evidenzia chiaramente Pt_1 la volontà della società esercitare il proprio diritto, ossia di “dare impulso alle azioni” volte alla “restituzione delle somme indebitamente pagate” con riferimento al rapporto di conto corrente n. 163770, in relazione alla “applicazione di tassi non concordati, a capitalizzazioni trimestrali e commissioni trimestrali illegittime e/o non dovute, al superamento del tasso soglia, all'applicazione di commissione spese eccessive e o non pattuite” (lettera raccomandata del 3.2.2014). Già nella raccomandata del febbraio 2014 v'è, inoltre, l'espressa richiesta di pagamento (“se ne chiede la restituzione”), poi ribadita con la successiva raccomandata del 1.12.2014.
Pertanto, poiché - come esattamente rilevato dall'appellante - dalla relazione integrativa depositata dal CTU emerge che la prima rimessa solutoria risulta avvenuta in data 31.3.2004, ne consegue che nessuna rimessa può dirsi prescritta.
Sicchè va recepita la rielaborazione del conto operata dal ctu nella prima perizia e la determinazione del saldo alla data del 31.12.2014 nella diversa somma di €
16.977,39 a debito della società correntista.
Va pertanto in tal senso riformata la sentenza di primo grado.
Considerata la parziale fondatezza della domanda di accertamento, va disposta la compensazione per un mezzo, tra le parti, delle spese del doppio grado di giudizio;
per la metà residua vanno poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo, applicati i parametri dettati dal DM n. 147/2022, in relazione al valore della domanda e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara che il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 163770 intrattenuto da con .p.a., alla data del Parte_1 Controparte_2
31.12.2014, è pari a €. 16.977,39 a debito della correntista;
compensa per un mezzo le spese del doppio grado di giudizio e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate della metà residua, che liquida, per ciascuna, in €.1.270,00 quanto al primo grado, €.1.983,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
IC Rao LL RI AM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
LL RI AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
IC Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1461/2022 R.G. promossa da
(cf: , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Lavaggi; appellante contro
(p.iva Controparte_1
, già p.a., rappresentata P.IVA_2 Controparte_2
e difesa dagli avv.ti Giuseppe G. D'Angelo e Chiara D'Angelo; appellata
e per essa la procuratrice rappresentata e Controparte_3 CP_4 difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà; appellata, già interveniente ex art. 111 c.p.c.
Avente ad oggetto: rapporto bancario.
All'udienza collegiale del 30.5.2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
assumendo l'illegittimo addebito, sul conto corrente affidato n. Parte_1
163770, intrattenuto con a far data dal Controparte_5
20.9.1991 sino al 31.3.2015, di somme a titolo di capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite, antergazione/postergazione di valute e interessi passivi superiori al tasso soglia usura, in data 20.10.2015 conveniva innanzi al Tribunale di Siracusa detta banca, chiedendo accertarsi che il rapporto di c/c, in luogo del saldo negativo di €.25.710,79 indicato negli e/c, presentava un saldo a credito dell'attrice pari a €.79.024,79, come da allegati conteggi del ctp.
La banca, costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza, e comunque la prescrizione, della domanda, chiedendone il rigetto. proponeva Controparte_3 intervento volontario, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito, a mezzo della procuratrice facendo proprie le difese della cedente. CP_4
All'esito di espletamento di ctu, con sentenza n. 839/2022, il tribunale, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione di avanzata dall'attrice, dichiarava CP_4 che il saldo finale del c/c n. 163770 intestato a alla data del 31.12.2014, Parte_1 era pari ad €.21.553,40 a debito della correntista, condannando l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite. In particolare, il primo giudice, premesso che, in considerazione della lacunosità della documentazione prodotta dall'attrice, condivisibilmente il ctu aveva proceduto a rielaborare il rapporto considerati solo gli estratti conto disponibili senza soluzione di continuità e, quindi, a partire dall'anno
2004 e fino al 2014, e che era maturata la prescrizione di ogni indebita rimessa solutoria riferita al periodo anteriore al 20.10.2005, in merito alle dedotte censure, evidenziava: a) la corretta applicazione della capitalizzazione degli interessi, in quanto rispettosa del principio della pari periodicità di cui agli artt. 120 T.U e 2 della delibera CICR;
b) il mancato superamento dei tassi soglia usura;
c) l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto sino al 30.6.2008, essendo stata per il periodo successivo legittimamente applicata nel rispetto di quanto pattuito;
d)
l'addebito illegittimo di competenze a condizioni diverse da quelle contrattualizzate o da quelle modificate dai documenti di sintesi comunicati al cliente. Avverso detta pronunzia proponeva appello con atto notificato il Parte_1
31.10.2022, cui resistevano le parti appellate.
Compiuti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la controversia perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza per aver riconosciuto la legitimato ad causam di sul presupposto che la stessa abbia CP_4 prodotto “l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. allegato depositato in data
20 luglio 2020), il contratto di cessione, nonché l'elenco delle posizioni cedute (cfr. documentazione prodotta in data 1° giugno 2021), nella quale è ricompresa anche la posizione oggetto del presente giudizio”. Di contro, deduce che, al fine di dimostrare la cessione del credito, il cessionario deve produrre in giudizio il contratto di cessione, l'iscrizione del credito nel registro delle imprese e l'indicazione univoca del singolo credito ceduto. Tale prova non è stata fornita, in quanto l'atto denominato come “contratto di cessione” in realtà è una semplice proposta di cessione, peraltro non controfirmata, e non un atto notarile di cessione, mentre l'elenco delle posizioni cedute è costituito da un elenco di numeri, che non permette di rilevare se il debito di faccia o meno parte delle posizioni cedute. Parte_1
1.2) Il motivo, anzitutto, non si confronta con le motivazioni della sentenza appellata, in particolare laddove richiama il consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità (cfr. Cass. n. 31188 del 2017, n. 15884 del 2019 e, ancor più recentemente,
Cass. n. 4277 del 10/2/2023), secondo cui - allorquando il debitore ceduto contesti, non già l'esistenza della cessione in blocco dei crediti, da parte della banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma l'inclusione del credito litigioso nell'operazione di cartolarizzazione - "è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Principio fondato sul rilievo che l'oggetto della cessione è costituito, nella specie, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella specie, occorre ribadire che la società cessionaria ha prodotto l'estratto dell'avviso, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 14.12.2019, della cessione in blocco, con contratto del 10.12.2019, da in favore di Controparte_2
il quale avviso appare idoneo a dimostrare l'inserimento del credito CP_3 oggetto del contendere nella cessione medesima, giacchè contiene i dati identificativi dei crediti ceduti (crediti derivanti da contratti di finanziamento, incluse aperture di credito, di titolarità della banca cedente verso debitori classificati a sofferenza, sorti nel periodo tra il 1960 e il 2018 ed esistenti alla data del 1.1.2019), con espressa indicazione che essi sono messi a disposizione (in conformità all'articolo 7.1, c. 6, della legge sulla cartolarizzazione), sul sito web della cedente ivi indicato. Poiché il credito per cui è pretesa (per tipologia del rapporto e tempo di insorgenza) risponde alle caratteristiche ivi specificatamente individuate, esso deve dunque ritenersi ricompreso nella cessione in blocco.
A ciò si aggiunga che risulta, altresì, prodotto lo stesso contratto di cessione in blocco (perfezionatosi tramite accettazione della relativa proposta) e l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali è inclusa la posizione creditoria per cui è controversia, identificata - precisa la cessionaria - dall'identificativo cliente 504806, ossia dal numero C.D.G. (codice di direzione generale), indicato nell'estratto conto al
3/4/2015 ed in tutti gli estratti conto depositati, oltre che - si aggiunga - nella lettera di apertura della posizione debitoria a sofferenza del 7.4.2015 di , allegata CP_6 dalla stessa Parte_2
2.) Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per
[...] aver escluso, dalla rielaborazione del rapporto, il periodo intercorrente dall'1.1.1993 al 31.12.2003, solo perché manca la produzione degli estratti conto relativa all'anno
2003. Deduce, al riguardo, che il rapporto di conto corrente in questione avrebbe potuto essere ricostruito, nonostante la mancanza di detti e/c, mediante un'operazione di raccordo, che avrebbe consentito di verificare compiutamente le ragioni di dare/avere delle parti.
Deduce, altresì, in diritto che, secondo parte della giurisprudenza, nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario, i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che, anche, in tale situazione sono a carico della banca creditrice (convenuta in accertamento) le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa.
In via gradata, lamenta che il giudice ed il ctu hanno errato nel non applicare nella ricostruzione del rapporto il saldo iniziale pari a zero.
2.1) Il motivo è infondato.
Occorre anzitutto ribadire, in merito ai criteri di riparto dell'onere probatorio, che, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul correntista che, come nel caso di specie, agisce in giudizio l'onere di fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti, che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto (consegnatigli nel corso del rapporto)
o altra documentazione atta a evidenziare le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. 24948/17, 30822/18). Tale principio non subisce deroga quando egli proponga una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente;
difatti, l'attendibile rideterminazione del saldo necessariamente presuppone che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità, o, comunque, di altra documentazione che consenta di sopperirvi secondo criteri di calcolo aritmeticamente plausibili e riscontrabili. Solo così è possibile ricostruire il saldo pervenendo ad un risultato “utile” che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati. Nel caso in esame, tuttavia, la società attrice ha omesso di produrre, a supporto della domanda, gli estratti conto relativi non solo al periodo iniziale, dal 20.9.1991 al 31.12.1993, ma, altresì, al periodo intermedio relativo all'intero anno 2003, né ha prospettato alcun mezzo di prova ulteriore, ovvero documentazione alternativa, idonea a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione delle operazioni effettuate nei periodi per cui non sono stati prodotti gli estratti conto (cfr.
Cass. n.22290/23). Per tal modo precludendo l'individuazione delle movimentazioni operate sul conto e delle singole rimesse, in tesi, suscettibili di ripetizione (oltretutto considerata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla banca) e dunque l'attendibile ricostruzione dell'andamento del rapporto, non consentita da non meglio specificate
“operazioni di raccordo”. Né, diversamente da quanto in doglianza, a tal fine può giovare una nuova consulenza tecnica d'ufficio, il cui espletamento non consentirebbe di sopperire alla carenza documentale atta a consentire la ricostruzione dei movimenti quanto al periodo anteriore al gennaio 2004.
L'appellante, d'altra parte, non può beneficiare dell'azzeramento del saldo iniziale all'1.1.2004, come subordinatamente preteso. Ove, infatti, sia il solo correntista ad agire, omettendo di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (cfr. Cass. n. 37800 del 27/12/2022, nonché Cass.,
Sez. I, 17/3/2023, n. 7818; 10/3/2023, n. 7172; 2/5/2019, n. 11543).
3.) Con il terzo motivo di impugnazione, la società appellante lamenta l'erronea rielaborazione del rapporto, da parte della consulenza tecnica disposta dal tribunale, sia per effetto della mancata eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della CMS in relazione agli anni dal 1993 al 2002, sia per effetto dell'erroneo inserimento della commissione di massimo scoperto a far data dal 30 giugno 2008. A tal ultimo riguardo deduce che la ctu, correttamente, ha eliminato dal computo di calcolo le CMS per il periodo compreso tra il 1.1.2004 e il 30.6.2008, ritenendo esistere una differenza tra il dettato contrattuale e l'effettiva applicazione della CMS;
per il periodo successivo, secondo quanto evidenzia la ctu, è stato “addebitato un corrispettivo per disponibilità fido accordato in conformità con la normativa vigente”. Tale corrispettivo, tuttavia, è stato introdotto con la l. n. 2/2009, che ha abolito le CMS, ed è stato applicato ai rapporti bancari a partire dal 3° trimestre 2009; pertanto, nel periodo compreso tra il 2° trimestre 2008 e il 2° trimestre 2009 avrebbero dovuto essere applicate le CMS previste contrattualmente, le quali risultano, però, viziate da nullità ex art. 1346 c.c., perché la loro determinazione (cfr. documento di sintesi n. 11 del 8.8.2008) è generica;
mentre, per il periodo successivo, non esiste alcun documento contrattuale idoneo a supportare l'applicazione del
“corrispettivo per disponibilità creditizia”, introdotto dalla citata l. n. 2/2009, che, per la sua applicazione, necessita di un adeguato riscontro della volontà del correntista.
3.1) Il motivo, nella parte relativa alla mancata eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della c.m.s., in relazione agli anni dal 1993 al 2002, per quali è mancata la produzione degli estratti conto, è riproduttivo del precedente, già respinto per le ragioni anzidette.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto successiva al 30.6.2008, il motivo è infondato. L'attrice ha, in primo grado, prospettato - ed il giudice ha recepito - la non debenza della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa, sul presupposto che una tale commissione ha un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia pattuita come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non sull'utilizzato.
Presupposti, questi, in realtà, per come accertato dal ctu, sussistenti con riguardo alla commissione applicata al rapporto di conto corrente a far data dal 3° trimestre
2008, che (al di là del nomen iuris attribuito dalle parti), risulta addebitata quale corrispettivo della disponibilità del fido accordato, e dunque (per come affermato dalla sentenza appellata) nel rispetto di quanto (legittimamente) pattuito. 4.) Con il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza per aver omesso di considerare gli atti interruttivi della prescrizione prodotti in primo grado, e precisamente le raccomandate a/r del 3.2.2014 e dell'1.12.2014.
4.1) Il motivo è fondato.
Va detto, anzitutto, con riferimento all'eccepita tardività del rilievo della interruzione, che l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 9810 del
13/4/2023). Nel caso di specie le raccomandate a/r del 3.2.2014 e dell'1.12.2014 sono state tempestivamente prodotte dall'attrice sin dalla costituzione in giudizio, sicchè di esse ben doveva tener conto il decidente.
Per consolidato orientamento del giudice di legittimità, al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato. Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. n. 3371 del 2010, n. 15140 del 2021). Tali requisiti - diversamente da quanto assumono le parti appellate - risultano presenti nelle raccomandate in atti, a firma del difensore della e del legale rappresentante della stessa, in cui si evidenzia chiaramente Pt_1 la volontà della società esercitare il proprio diritto, ossia di “dare impulso alle azioni” volte alla “restituzione delle somme indebitamente pagate” con riferimento al rapporto di conto corrente n. 163770, in relazione alla “applicazione di tassi non concordati, a capitalizzazioni trimestrali e commissioni trimestrali illegittime e/o non dovute, al superamento del tasso soglia, all'applicazione di commissione spese eccessive e o non pattuite” (lettera raccomandata del 3.2.2014). Già nella raccomandata del febbraio 2014 v'è, inoltre, l'espressa richiesta di pagamento (“se ne chiede la restituzione”), poi ribadita con la successiva raccomandata del 1.12.2014.
Pertanto, poiché - come esattamente rilevato dall'appellante - dalla relazione integrativa depositata dal CTU emerge che la prima rimessa solutoria risulta avvenuta in data 31.3.2004, ne consegue che nessuna rimessa può dirsi prescritta.
Sicchè va recepita la rielaborazione del conto operata dal ctu nella prima perizia e la determinazione del saldo alla data del 31.12.2014 nella diversa somma di €
16.977,39 a debito della società correntista.
Va pertanto in tal senso riformata la sentenza di primo grado.
Considerata la parziale fondatezza della domanda di accertamento, va disposta la compensazione per un mezzo, tra le parti, delle spese del doppio grado di giudizio;
per la metà residua vanno poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo, applicati i parametri dettati dal DM n. 147/2022, in relazione al valore della domanda e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara che il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 163770 intrattenuto da con .p.a., alla data del Parte_1 Controparte_2
31.12.2014, è pari a €. 16.977,39 a debito della correntista;
compensa per un mezzo le spese del doppio grado di giudizio e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate della metà residua, che liquida, per ciascuna, in €.1.270,00 quanto al primo grado, €.1.983,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
IC Rao LL RI AM