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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2207 /2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2207 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e rappresentata dall'Avv. Iwan Pediglieri, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
(Germania), via Im Grasgarten n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cammarella giusta procura in atti
resistente
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza del 19.12.2024;
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.8.2024 e successivamente notificato, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della separazione personale tra la stessa e il coniuge , con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio il 10.8.1992 in Giarratana, rappresentando che dalla loro unione è nata la figlia (13.4.1995) economicamente indipendente. Per_1
In particolare, la ricorrente ha dedotto che il rapporto fra i coniugi è stato caratterizzato da divergenze caratteriali, che si sono protratte ed acuite nel tempo, lamentando un mancato rispetto da parte del marito degli obblighi di fedeltà e di contribuzione al sostentamento della famiglia, asserendo che tali divergenze siano ormai divenute insanabili, rendendo, di fatto, impossibile continuare il rapporto matrimoniale. Chiedeva pertanto la ricorrente pronuncia di separazione, senza nulla chiedere in merito a statuizioni economiche o patrimoniali, essendo sia lei che la figlia economicamente indipendenti ed essendo la casa coniugale non di proprietà dei coniugi.
Si è costituito in giudizio in data 18.11.2024, contestando l'asserita violazione da Controparte_1
parte sua degli obblighi matrimoniali di fedeltà ed assistenza materiale, chiedendo che venisse pronunciata separazione nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, anche in ordine alle questioni economiche/immobiliari.
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di giorno
19.12.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione dei coniugi, atteso l'insuccesso del tentativo di conciliazione, tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti, dalle quali si evince che le stesse vivono ormai separate, atteso che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile, ai sensi dell'art. 151 C.C.
In relazione alla natura della controversia le spese giudiziali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da , con Parte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
pagina 2 di 3 - pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Giarratana, regolarmente trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Giarratana nell'anno 1992, Atto n° 13, Parte II, Serie A.
-manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
10.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2207 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e rappresentata dall'Avv. Iwan Pediglieri, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
(Germania), via Im Grasgarten n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cammarella giusta procura in atti
resistente
con l'intervento ex lege del P.M. in sede;
posta in decisione all'udienza del 19.12.2024;
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.8.2024 e successivamente notificato, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della separazione personale tra la stessa e il coniuge , con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio il 10.8.1992 in Giarratana, rappresentando che dalla loro unione è nata la figlia (13.4.1995) economicamente indipendente. Per_1
In particolare, la ricorrente ha dedotto che il rapporto fra i coniugi è stato caratterizzato da divergenze caratteriali, che si sono protratte ed acuite nel tempo, lamentando un mancato rispetto da parte del marito degli obblighi di fedeltà e di contribuzione al sostentamento della famiglia, asserendo che tali divergenze siano ormai divenute insanabili, rendendo, di fatto, impossibile continuare il rapporto matrimoniale. Chiedeva pertanto la ricorrente pronuncia di separazione, senza nulla chiedere in merito a statuizioni economiche o patrimoniali, essendo sia lei che la figlia economicamente indipendenti ed essendo la casa coniugale non di proprietà dei coniugi.
Si è costituito in giudizio in data 18.11.2024, contestando l'asserita violazione da Controparte_1
parte sua degli obblighi matrimoniali di fedeltà ed assistenza materiale, chiedendo che venisse pronunciata separazione nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, anche in ordine alle questioni economiche/immobiliari.
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di giorno
19.12.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione dei coniugi, atteso l'insuccesso del tentativo di conciliazione, tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti, dalle quali si evince che le stesse vivono ormai separate, atteso che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile, ai sensi dell'art. 151 C.C.
In relazione alla natura della controversia le spese giudiziali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da , con Parte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
pagina 2 di 3 - pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Giarratana, regolarmente trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Giarratana nell'anno 1992, Atto n° 13, Parte II, Serie A.
-manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
10.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EMANUELA A. FAVARA MASSIMO PULVIRENTI
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