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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/07/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di riassunzione iscritto al n. R.G. 1039/2022 a seguito dell'annullamento della sentenza n. 872/2016 del 22.06.2016 e pubblicata in data 01.08.2016 della Corte di Appello di
EN (in riforma della sentenza n. 3378/2011 del Tribunale di EN con R.G. 15153/2006), cassata dalla ordinanza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione, n. 20790 del 22.03.2022 e depositata il 28.06.2022
Tra
La in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Pesce con studio in EN,
Via R. Ceccardi n. 1/21, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE già ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Nicola Delli Ponti e dall'Avv.to Pietro CP_1
Parente, entrambi del Foro di EN, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in
EN Via Lanfranconi 1/3
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE già resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'ATTRICE IN RIASSUNZIONE
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di EN, rigettare le avverse domande tutte in quanto nuove ed inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con
1 integrale conferma dell'impugnata sentenza e pronuncia e vittoria delle spese del presente grado di giudizio da distrarsi al difensore antistatario;
in subordine, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la SI.ra al pagamento in favore della CP_1 [...]
dell'importo di € 15.564,80 oltre al rimborso delle Parte_1 spese di ctp più interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o della somma meglio emergente ovvero meglio vista a seguito di TU oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese e compensi del primo e secondo grado, per il presente giudizio e per il giudizio di cassazione, oltre oneri accessori il tutto da distrarsi al difensore antistatario.”
PER LA CONVENUTA IN RIASSUNZIONE COSTITUITA
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di EN: rigettare le istanze e le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, in tutto o in parte e comunque non provate;
emettere nuova sentenza favorevole alla parte convenuta in riassunzione lasciandola indenne da ogni conseguenza pregiudizievole;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre oneri accessori anche in relazione al giudizio di Cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Il giudizio di merito
Con atto di citazione del 23/11/2006 la ha convenuto davanti al Parte_1
Tribunale di EN la SI.ra al fine di vederla condannata al pagamento della CP_1 fattura di riparazione n. 50/2004, di importo pari ad euro 16.549,29, oltre interessi e rivalutazione, in relazione alle asserite riparazioni effettuate sull'autovettura Audi “A3” targata
CH 877 CZ di proprietà della stessa. Si costituiva la SI.ra contestando tale fattura CP_1 sostenendo: - di non aver mai consegnato l'Audi A3 targata 77 avendo, in realtà, provveduto suo figlio - che la consegna era stata effettuata a seguito di un Persona_1 sinistro stradale nel quale era stato coinvolto il mezzo;
- che la non era stata in Controparte_2 grado di presentare un preventivo dei costi per le riparazioni;
- che il titolare dell' aveva fatto sottoscrivere un procura alle liti, con mandato all'avvocato Controparte_2
Sterle, per avviare la pratica di recupero dei danni riportati dall'autovettura a causa del sinistro;
Il Tribunale di EN, nella persona del Giudice, Dott.ssa Barbara D'Arrigo, con sentenza provvisoriamente esecutiva n. 3378/2011 accoglieva le domande di parte attrice, condannando la sig.ra al pagamento dell'importo di euro 16.549,29, oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria ed oltre spese legali.
2 La sig.ra proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di EN, chiedendo CP_1 preliminarmente la sospensione della sentenza e la riforma della stessa, in quanto pronunciata sulla scorta di una dichiarazione inutilizzabile in giudizio, di un preventivo di lavori mai approvato e della carenza di materiale probatorio da parte della in Parte_1 fase istruttoria. Si costituiva la carrozzeria, contestando l'atto di citazione in appello e chiedendo la conferma dell'esecuzione provvisoria della sentenza, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di Primo Grado.
La Corte d'Appello di EN, con sentenza n. 872/2016, accoglieva l'appello della SI.ra CP_1
[...]
La Corte di Appello, a fondamento di tale decisione, svolgeva, in particolare, le seguenti considerazioni: parte convenuta aveva tempestivamente contestato sia la fattura che la scheda delle riparazioni prodotte a fondamento della domanda;
infatti, nella comparsa di risposta di primo grado, si legge: “l'importo richiesto e di cui alla fattura di parte attrice appare del tutto arbitrario, eccessivo e formato in maniera unilaterale ai soli fini del risarcimento assicurativo nei confronti della . A tale argomento la Corte di Appello aggiungeva Controparte_3 che, “delle riparazioni eseguite non è stata fornita alcuna prova né testimoniale né documentale, non essendo stati dedotti testi a conferma dei lavori eseguiti né prodotte bolle di consegna per materiali di ricambio. La Corte con riferimento alla lettera del 15.06.2006 osservava: “Quanto alla lettera cui il Tribunale attribuisce valenza di riconoscimento di debito, nel verbale dell'udienza del 27.02.2007 si legge la verbalizzazione del difensore di parte attrice: facendo presente che per mero errore è stata prodotta la lettera riservata del 15.06.2006 inviata dal collega lettera che, pertanto, viene tolta dal fascicolo e da aversi per non prodotta. Per_2
Emerge, quindi con chiarezza che neppure parte attrice intendeva attribuire a tale lettera il valore di riconoscimento del debito, trattandosi di corrispondenza riservata tra i legali, valevole evidentemente ai soli fini delle trattative stragiudiziali. Nessuno elemento neppure indiziario è stato versato in atti in relazione ai danni riportati dal veicolo”.
Avverso la citata sentenza nr. 872/2016 della Corte di Appello, la Parte_2
proponeva ricorso per cassazione, per i seguenti motivi:
[...]
1) Illegittimità della pronuncia ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza in relazione agli artt. 132 comma2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., da leggersi in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo, la ricorrente lamentava che la Corte di Appello avesse ricostruito il thema decidendum del giudizio in maniera difforme rispetto alle domande ed eccezioni delle parti e
3 perciò abbia emesso una statuizione nulla che nella ricognizione di fatto e di diritto non è coerente con le domande e le eccezioni di parte.
2) Illegittimità della pronuncia ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con gli art. 2697 e 2702 c.c.;
Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava che la sentenza impugnata è illegittima, dal momento che la Corte di appello ha, da un lato, invertito la regola che stabilisce quali prove sono soggette a libero apprezzamento e quali abbiano invece un effetto legale (in ciò la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.) ed ha liberamente apprezzato prove che erano, invece, munite di efficacia legale, dall'altro, ha disapplicato il principio per il quale il
Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove dedotte nel giudizio e i fatti che si devono ritenere non contestati o perché ammessi pacificamente o perché è mancata la contestazione specifica nei termini per omesso esame richiesti dalla norma (in ciò la violazione dell'art. 115 c.p.c.) con ciò escludendo alcune prove documentali ed un fatto pacifico tra le parti dal proprio ragionamento logico giuridico nonché assumendo per contestata una circostanza che non poteva ritenersi tale, trattandosi di contestazione generica e insufficiente. Per tali ragioni, l'iter logico argomentativo risulta difforme rispetto a quello tipico delineati dalle norme citate.
3) Illegittimità della pronuncia ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 115 c.p.c. nonché per travisamento delle prove acquisite nel giudizio.
Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente lamentava che la Corte di Appello ha omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ma ha anche travisato la prova offerta dalla in relazione al fatto sul quale la Corte Parte_1 di appello ha deciso di basare la sentenza.
Nel procedimento di legittimità, la depositava controricorso, chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso proposto dalla e la conferma Parte_1 della sentenza della Corte di Appello Sez. II n. 872 del 01.08.2016.
- II) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 20790 del 22.03.2022/28.06.2022 così provvedeva:
“La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di EN in diversa composizione”.
La Corte di Cassazione, respinte le eccezioni preliminari formulate dalla controricorrente, è passata all'esame dei motivi proposti, ritenendoli fondati, in quanto: “Essi sono fondati per le
4 ragioni che seguono sia avuto riguardo alla prospettata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. che al denunciato vizio ricondotto alla nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4) e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sotto il profilo della intrinseca illogicità ed irrisolvibile incoerenza e contraddittorietà della sua motivazione. Osserva il collegio che dalla stessa sentenza di appello impugnata emerge che era stata acquisita in giudizio non solo la fattura relativa all'importo preteso dall'odierna ricorrente, ma che erano stati prodotti anche gli ulteriori documenti rappresentati dalla scheda di riparazione e dall'elenco degli interventi di riparazione occorrenti all'autoveicolo incidentato di proprietà della nonché la lettera del difensore CP_1 di quest'ultima del 15 giugno 2006, dalla quale era emerso – in senso univocamente indiziario
(ancorché non contenente propriamente una ricognizione di debito) – la manifestazione della disponibilità della sua assistita di intavolare una trattativa stragiudiziale per definire il rapporto intercorso tra le parti mediante il raggiungimento di un accordo sul prezzo, ritenuto dalla CP_1 eccessivamente oneroso, donde emerge all'evidenza che con l'instaurata trattativa non era stata messa in discussione l'esecuzione dell'intervento riparatorio da parte dell'autocarrozzeria ma solo la supposta esosità del corrispettivo dalla stessa preteso (ragion per cui si deve ritenere che, anche in base a tale elemento, la on aveva comunque posto in contestazione l' ”an” della CP_1 prestazione relativa alla riparazione del veicolo). La stessa Corte di appello (v. pag. 5 dell'impugnata sentenza), pur dando atto della contestazione generica dei suddetti documenti (in particolare, della fattura e della scheda delle riparazioni) ad opera della attesta che CP_1 quest'ultima aveva comunque affermato, nella comparsa di risposta di primo grado, che l'importo richiesto dall'autocarrozzeria appariva del tutto arbitrario, eccessivo e formato in maniera unilaterale, senza aver, quindi, disconosciuto la realizzazione degli interventi riparatori. Alla fine del percorso argomentativo, per giustificare la disposta compensazione delle spese, la Corte genovese riconosce essa stessa che “una qualche attività pare comunque essere stata svolta dall'attrice (ovvero dall'autocarrozzeria)”, pur avendo ritenuto, in precedenza, non accoglibile la richiesta di c.t.u. e quella relativa all'ordine di esibizione di perizia stragiudiziale, che – diversamente da quanto dalla stessa ravvisato - avrebbero avuto (anche) natura percipiente per desumere dalla tipologia degli interventi di riparazione la natura e l'entità dei danni conseguenti.
Pertanto, deve ritenersi che la Corte ligure è incorsa nella violazione dei denunciati artt. 115 e 116
c.p.c. per non aver posto a fondamento della decisione (di riforma della sentenza di primo grado) le prove proposte dalle parti (e segnatamente dall'odierna ricorrente, già attrice in primo grado)
e per non aver tenuto presente i fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta costituita, sul presupposto che la stessa si era limitata a porre in discussione la sola eccessività del
5 prezzo richiesto dall'autocarrozzeria in relazione agli interventi effettuati ma non, comunque,
l'esecuzione dei medesimi, pur dovendo essere accertata la tipologia e la congruità (anche sul piano economico) di quelli effettivamente realizzati. Quindi, il giudice di appello ha scorrettamente esercitato il potere riconducibile all'esercizio del prudente apprezzamento delle prove acquisite. Esso è, altresì, incorso anche nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. (in correlazione con l'art. 118 disp. att. c.p.c.), poiché la motivazione dell'impugnata sentenza risulta affetta da una intrinseca contraddittorietà tra affermazioni inconciliabili, oltre che perplessa sul piano di una piena comprensibilità dal punto di vista logico, quale conseguenza di un chiaro travisamento delle risultanze scaturenti dagli acquisiti elementi di prova (cfr., ad es., Cass. SU n.
8053/2014, Cass. n. 23940/2017 nonché Cass. n. 16502/2017, alla stregua della quale la Corte di cassazione può verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o
l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie).”.
La Corte, pertanto, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della Corte di Appello rinviando la causa ad altra sezione, in diversa composizione, che dovrà provvedere ad un nuovo esame delle risultanze probatorie e per la conseguente adozione - in dipendenza della corretta valutazione delle risultanze probatorie - di una pronuncia caratterizzata da logicità ed univocità.
- III) IL GIUDIZIO DI RINVIO
La ha tempestivamente riassunto il giudizio Parte_1 Parte_1 dinanzi alla Corte di Appello di EN nei confronti della sig.ra . CP_1
L'attrice in riassunzione ha, pertanto, segnatamente dedotto quanto segue:
- la propria domanda aveva ad oggetto la condanna al pagamento della fattura 50/2004 del
12.04.2004 per l'importo capitale di euro 16.549,29. In merito, dunque, : - il Tribunale aveva accolto la domanda condannando la convenuta al pagamento della somma CP_1 richiesta, oltre interessi e rivalutazione, avendo ritenuto incontestabile dalla documentazione prodotta, la tipologia e l'entità delle prestazioni rese dalla carrozzeria a favore della - CP_1 la Corte di Appello, con la sentenza cassata, pur avendo dato atto che una qualche attività da parte dell'Autocarrozzeria era stata svolta a favore della ha comunque disconosciuto CP_1 la realizzazione degli interventi riparatori al veicolo Audi “A3”, senza accogliere la richiesta di
TU e quella relativa all'esibizione di perizia stragiudiziale.
6 L'attrice in riassunzione, infine, ha insistito sul fatto che il giudizio era centrato sulla rideterminazione dell'importo dovuto, essendo stata contestata solo la supposta esosità del corrispettivo preteso dall'Autocarrozzeria.
Si è costituita deducendo, in particolare, l'assenza di prova sull'effettiva CP_1 realizzazione degli interventi sull'autovettura danneggiata, in quanto i documenti prodotti
(fattura, scheda di riparazione e preventivo non sono idonei a provare la riparazione del veicolo). Assume altresì, parte convenuta che la scheda di riparazione è successiva rispetto al preventivo e la lettera scambiata tra i legali del 15.06.2006 era stata espunta dal fascicolo, in quanto corrispondenza riservata, insisteva, comunque sull'avvenuta contestazione della scheda di riparazione e del preventivo, che non era mai stato accettato. Parte convenuta in riassunzione, infine, contestava la richiesta di ammissione della TU, formulata dalla parte attrice, in quanto esplorativa.
La Corte, con ordinanza del 24.05.2023, in accoglimento dell'istanza di parte attrice in riassunzione volta ad ottenere ordine di esibizione ex art. 210-213 c.p.c. verso e CP_3 [...]
ora avente ad oggetto copia della perizia stragiudiziale eseguita CP_3 Controparte_4 sul veicolo Audi A3 tg. 77 di cui è causa, ordinava a di depositare Controparte_4 copia della perizia stragiudiziale eseguita sul veicolo Audi A3 tg. 77.
Successivamente all'udienza del 17.04.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito delle memorie e delle repliche e, successivamente, il Collegio, con ordinanza del 25.07.2024, ritenuta la necessità rimetteva la causa sul ruolo per:
“disporre TU tecnica, sulla base dell'esame degli atti e documenti di causa, e l'effettuazione dei necessari accertamenti, all'uopo formulando il seguente quesito: “Il C.T.U., nel contraddittorio con i C.T. di parte eventualmente nominati, previo- esame degli atti di causa e della documentazione prodotta, assunta ogni informazione ritenuta utile anche presso terzi, con particolare riferimento alla scheda di riparazione e dall'elenco degli interventi di riparazione occorrenti all'autoveicolo incidentato di proprietà della 1. dica se i costi relativi agli CP_1 interventi ivi descritti e riportati nella fattura Nr. 50eu/2004 del 12.04.2004 (doc. 2 fascicolo primo grado parte appellante) sono congrui rispetto ai valori dell'epoca, ed in caso negativo indichi quali sono i valori congrui"
La Corte, dopo il deposito della TU, all'udienza del 18.03.2025, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 La Corte ha provveduto sia ad acquisire la perizia stragiudiziale eseguita sul veicolo Audi
A3 tg. 77 (giusta ordinanza del 24.05.2023), nonché a disporre una consulenza tecnica per accertare la congruità dei costi riportati nella fattura 50 del 2004 del 12.04.2004, emessa dalla , ponendo il seguente quesito: “Il C.T.U., nel Parte_1 contraddittorio con i C.T. di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione prodotta, assunta ogni informazione ritenuta utile anche presso terzi, con particolare riferimento alla scheda di riparazione ed all'elenco degli interventi di riparazione occorrenti all'autoveicolo incidentato di proprietà della 1) dica se i costi relativi agli CP_1 interventi ivi descritti e riportati nella fattura Nr. 50eu/2004 del 12.04.2004 (doc. 2 fascicolo primo grado parte appellante) sono congrui rispetto ai valori dell'epoca, ed in caso negativo indichi quali sono i valori congrui".
Dall'esame della TU svolta dal ME , emerge alla pagina 21 Persona_3 dell'elaborato la seguente considerazione del consulente: “Ferma restando la descritta dinamica
e modalità di accadimento del sinistro, nonché la descritta localizzazione e tipologia di danneggiamento patito dal mezzo in conseguenza della dinamica anzidetta, si osserva da un punto di vista tecnico e peritale come NON risultano contenute in atti immagini utili a potersi in una qualche misura verificare: - né l'esatta localizzazione del danno riportato dal mezzo, - né
l'esatta intensità e tipologia delle deformazioni patite dai lamierati e dai ricambi (in conseguenza della dinamica di accadimento). Alla luce di quanto sopra argomentato, pertanto, lo scrivente TU non sarà nel proseguo in grado (da un punto di vista tecnico ed estimativo); - né di procedere ad eseguire in modo diretto una descrizione puntuale del danno riportato dal mezzo Audi in conseguenza della dinamica del sinistro descritta;
- né di verificare, pertanto e sempre in modo puntuale, l'effettiva condizione e tipologia di danneggiamento del veicolo da riferirsi, da un punto di vista tecnico, al successivo intervento di riparazione posto in essere dalla carrozzeria
[...]
- né tanto meno, sempre alla luce dell'assenza di materiale fotografico identificativo del Parte_1 danno patito, di procedere ad una oggettiva disamina ed analisi puntuale estimativa delle attività di riparazione necessarie al fine di potersi addivenire (anche quali ricambi in necessaria sostituzione) alla riparazione a regola d'arte della vettura medesima”.
Il TU alla pagina 29 e 30 dell'elaborato osserva ancora: “…sulla scheda di riparazione non risultano essere stati specificati, né descritti, i danni (quale localizzazione ed entità) riportati dal mezzo di proprietà a seguito della dinamica di accadimento del sinistro. Né tanto meno CP_1 risultano indicate, nel medesimo documento, le lavorazioni necessarie al fine di potersi procedere alla riparazione a regola d'arte del danno riportato dal veicolo. Circa la tipologia ed entità del
8 danno riportato dal mezzo di proprietà in conseguenza della dinamica descritta occorre CP_1 ancora osservare, da un punto di vista tecnico e peritale: - come nelle produzioni contenute in atti non risultano presenti immagini utili e necessarie al fine di procedere ad un rilievo puntuale del danno riportato in conseguenza dell'evento descritto;
- quale carenza documentale che non consentirà pertanto allo scrivente, nel proseguo, di accertare e descrivere in modo puntuale il danno patito dal mezzo Audi A3 in conseguenza della dinamica descritta.”.
Il ME , pertanto, così concludeva (pag. 40 dell'elaborato): “…Il riscontro Per_3 estimativo riportato nella risposta al quesito (e successivamente modificato a seguito delle precisazioni sul costo orario poste dal CTA), pertanto, risulta essere stato analizzato in ragione e considerando (quale raffronto) il costo dei ricambi e le ore di mano d'opera dettagliati
(rispettivamente) nella fattura prodotta in atti e nella perizia stragiudiziale a suo tempo eseguita dallo studio peritale Xiti Snc;
considerando in entrambi i casi analizzati il costo medio orario a sua volta previsto sul territorio. Quale riscontro estimativo, eseguito pertanto sulla base delle uniche produzioni contenute in atti, che in ragione di quanto sopra descritto e precisato non può né potrà essere verificato dallo scrivente TU (in assenza come indicato delle immagini a loro volta mostranti l'esatta entità e tipologia di danneggiamento patito dal mezzo) …”.
Ciò detto, pertanto, questa Corte ritiene necessario richiamare alcune considerazioni, svolte dalla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, la quale alla pagina 8 ha sostenuto:
“…Pertanto, deve ritenersi che la Corte ligure è incorsa nella violazione dei denunciati artt. 115
e 116 c.p.c. per non aver posto a fondamento della decisione (di riforma della sentenza di primo grado) le prove proposte dalle parti (e segnatamente dall'odierna ricorrente, già attrice in primo grado) e per non aver tenuto presente i fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta costituita, sul presupposto che la stessa si era limitata a porre in discussione la sola eccessività del prezzo richiesto dall'autocarrozzeria in relazione agli interventi effettuati ma non, comunque, l'esecuzione dei medesimi, pur dovendo essere accertata la tipologia e la congruità (anche sul piano economico) di quelli effettivamente realizzati. Quindi, il giudice di appello ha scorrettamente esercitato il potere riconducibile all'esercizio del prudente apprezzamento delle prove acquisite”.
In forza di tali premesse, allora, questa Corte, richiamato quanto osservato dalla TU in relazione all'impossibilità di accertare la tipologia e la congruità dei lavori effettivamente realizzati, così come l'effettiva condizione e tipologia di danneggiamento del veicolo da riferirsi, da un punto di vista tecnico, al successivo intervento di riparazione posto in essere dalla carrozzeria e considerata la natura percipiente della TU disposta, proprio al Parte_1
9 fine di desumere dalla tipologia degli interventi di riparazione e dall'entità dei danni conseguenti, come fissato dalla Corte di Cassazione, ritiene non raggiunta la prova dell'entità del danno e del tipo di intervento eseguito dall Controparte_5
sul veicolo AUDI “A3”.
[...]
Conforta detta conclusione il fatto che la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto necessario lo svolgimento di una consulenza tecnica c.d. percipiente, ovvero di una consulenza tecnica in cui il TU non si limita a valutare fatti già accertati o dati preesistenti, ma accerta direttamente fatti che non potrebbero essere accertati se non attraverso specifiche conoscenze tecniche.
In altre parole, la TU percipiente diventa una fonte diretta di prova, utilizzabile nel processo come qualsiasi altra prova ritualmente acquisita.
Quindi, i documenti prodotti dall'odierna appallante in riassunzione, tutti di estrazione di parte, ovvero la fattura e la scheda di riparazione, entrambi tempestivamente contestati, non forniscono idonea prova sulla tipologia e la congruità anche dal punto di vista economico degli interventi che si assumono realizzati e descritti nella documentazione prodotta.
Pertanto, l'assenza di elementi documentali valutabili ai fini della tipologia dei danni e della loro riparazione, non essendo stati dedotti testi a conferma dei lavori eseguiti né fotografie, né prove dell'acquisto delle parti di ricambio, non ha consentito al ctu di accertare gli elementi a fondamento della richiesta di pagamento della fattura prodotta dalla parte ricorrente in riassunzione.
Per i suddetti motivi la domanda principale dell'attrice in riassunzione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi per la non particolare complessità della lite.
P.Q.M
,
La Corte di Appello di EN, ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento di riassunzione R.G. 1039 del 2022, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 20790/2022 del 22.03.2022/28.06.2022, che ha cassato con rinvio la sentenza nr. 872/2016 del 01.08.2016 della Corte di Appello di EN 2° Sezione civile, così decide:
RESPINGE la domanda della società ; Parte_1
DICHIARA TENUTA E CONDANNA la , Parte_1 come in epigrafe al pagamento a favore di elle spese di lite: CP_1
10 - giudizio di primo: complessivi € 2.540,00 oltre spese generali 15%, ex art.2 DM 55/14,
CPA ed Iva (se dovuta);
- grado di appello: complessivi € 2906,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- giudizio di legittimità: complessivi € 1.541,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed
IVA (se dovuta), oltre C.U. e spese di notifica;
- per il giudizio di riassunzione: complessivi € 2.906,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14,
CPA ed IVA (se dovuta).
PONE DEFINITIVAMENTE A CARICO ESCLUSIVO della società attrice in riassunzione
[...]
, come in epigrafe, tutte le spese già liquidate per Parte_1 la TU.
EN, lì 4 luglio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott.ssa Maria Laura Morello
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di riassunzione iscritto al n. R.G. 1039/2022 a seguito dell'annullamento della sentenza n. 872/2016 del 22.06.2016 e pubblicata in data 01.08.2016 della Corte di Appello di
EN (in riforma della sentenza n. 3378/2011 del Tribunale di EN con R.G. 15153/2006), cassata dalla ordinanza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione, n. 20790 del 22.03.2022 e depositata il 28.06.2022
Tra
La in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Pesce con studio in EN,
Via R. Ceccardi n. 1/21, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE già ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Nicola Delli Ponti e dall'Avv.to Pietro CP_1
Parente, entrambi del Foro di EN, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in
EN Via Lanfranconi 1/3
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE già resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'ATTRICE IN RIASSUNZIONE
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di EN, rigettare le avverse domande tutte in quanto nuove ed inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con
1 integrale conferma dell'impugnata sentenza e pronuncia e vittoria delle spese del presente grado di giudizio da distrarsi al difensore antistatario;
in subordine, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la SI.ra al pagamento in favore della CP_1 [...]
dell'importo di € 15.564,80 oltre al rimborso delle Parte_1 spese di ctp più interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o della somma meglio emergente ovvero meglio vista a seguito di TU oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese e compensi del primo e secondo grado, per il presente giudizio e per il giudizio di cassazione, oltre oneri accessori il tutto da distrarsi al difensore antistatario.”
PER LA CONVENUTA IN RIASSUNZIONE COSTITUITA
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di EN: rigettare le istanze e le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, in tutto o in parte e comunque non provate;
emettere nuova sentenza favorevole alla parte convenuta in riassunzione lasciandola indenne da ogni conseguenza pregiudizievole;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre oneri accessori anche in relazione al giudizio di Cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Il giudizio di merito
Con atto di citazione del 23/11/2006 la ha convenuto davanti al Parte_1
Tribunale di EN la SI.ra al fine di vederla condannata al pagamento della CP_1 fattura di riparazione n. 50/2004, di importo pari ad euro 16.549,29, oltre interessi e rivalutazione, in relazione alle asserite riparazioni effettuate sull'autovettura Audi “A3” targata
CH 877 CZ di proprietà della stessa. Si costituiva la SI.ra contestando tale fattura CP_1 sostenendo: - di non aver mai consegnato l'Audi A3 targata 77 avendo, in realtà, provveduto suo figlio - che la consegna era stata effettuata a seguito di un Persona_1 sinistro stradale nel quale era stato coinvolto il mezzo;
- che la non era stata in Controparte_2 grado di presentare un preventivo dei costi per le riparazioni;
- che il titolare dell' aveva fatto sottoscrivere un procura alle liti, con mandato all'avvocato Controparte_2
Sterle, per avviare la pratica di recupero dei danni riportati dall'autovettura a causa del sinistro;
Il Tribunale di EN, nella persona del Giudice, Dott.ssa Barbara D'Arrigo, con sentenza provvisoriamente esecutiva n. 3378/2011 accoglieva le domande di parte attrice, condannando la sig.ra al pagamento dell'importo di euro 16.549,29, oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria ed oltre spese legali.
2 La sig.ra proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di EN, chiedendo CP_1 preliminarmente la sospensione della sentenza e la riforma della stessa, in quanto pronunciata sulla scorta di una dichiarazione inutilizzabile in giudizio, di un preventivo di lavori mai approvato e della carenza di materiale probatorio da parte della in Parte_1 fase istruttoria. Si costituiva la carrozzeria, contestando l'atto di citazione in appello e chiedendo la conferma dell'esecuzione provvisoria della sentenza, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di Primo Grado.
La Corte d'Appello di EN, con sentenza n. 872/2016, accoglieva l'appello della SI.ra CP_1
[...]
La Corte di Appello, a fondamento di tale decisione, svolgeva, in particolare, le seguenti considerazioni: parte convenuta aveva tempestivamente contestato sia la fattura che la scheda delle riparazioni prodotte a fondamento della domanda;
infatti, nella comparsa di risposta di primo grado, si legge: “l'importo richiesto e di cui alla fattura di parte attrice appare del tutto arbitrario, eccessivo e formato in maniera unilaterale ai soli fini del risarcimento assicurativo nei confronti della . A tale argomento la Corte di Appello aggiungeva Controparte_3 che, “delle riparazioni eseguite non è stata fornita alcuna prova né testimoniale né documentale, non essendo stati dedotti testi a conferma dei lavori eseguiti né prodotte bolle di consegna per materiali di ricambio. La Corte con riferimento alla lettera del 15.06.2006 osservava: “Quanto alla lettera cui il Tribunale attribuisce valenza di riconoscimento di debito, nel verbale dell'udienza del 27.02.2007 si legge la verbalizzazione del difensore di parte attrice: facendo presente che per mero errore è stata prodotta la lettera riservata del 15.06.2006 inviata dal collega lettera che, pertanto, viene tolta dal fascicolo e da aversi per non prodotta. Per_2
Emerge, quindi con chiarezza che neppure parte attrice intendeva attribuire a tale lettera il valore di riconoscimento del debito, trattandosi di corrispondenza riservata tra i legali, valevole evidentemente ai soli fini delle trattative stragiudiziali. Nessuno elemento neppure indiziario è stato versato in atti in relazione ai danni riportati dal veicolo”.
Avverso la citata sentenza nr. 872/2016 della Corte di Appello, la Parte_2
proponeva ricorso per cassazione, per i seguenti motivi:
[...]
1) Illegittimità della pronuncia ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza in relazione agli artt. 132 comma2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., da leggersi in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo, la ricorrente lamentava che la Corte di Appello avesse ricostruito il thema decidendum del giudizio in maniera difforme rispetto alle domande ed eccezioni delle parti e
3 perciò abbia emesso una statuizione nulla che nella ricognizione di fatto e di diritto non è coerente con le domande e le eccezioni di parte.
2) Illegittimità della pronuncia ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con gli art. 2697 e 2702 c.c.;
Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava che la sentenza impugnata è illegittima, dal momento che la Corte di appello ha, da un lato, invertito la regola che stabilisce quali prove sono soggette a libero apprezzamento e quali abbiano invece un effetto legale (in ciò la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.) ed ha liberamente apprezzato prove che erano, invece, munite di efficacia legale, dall'altro, ha disapplicato il principio per il quale il
Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove dedotte nel giudizio e i fatti che si devono ritenere non contestati o perché ammessi pacificamente o perché è mancata la contestazione specifica nei termini per omesso esame richiesti dalla norma (in ciò la violazione dell'art. 115 c.p.c.) con ciò escludendo alcune prove documentali ed un fatto pacifico tra le parti dal proprio ragionamento logico giuridico nonché assumendo per contestata una circostanza che non poteva ritenersi tale, trattandosi di contestazione generica e insufficiente. Per tali ragioni, l'iter logico argomentativo risulta difforme rispetto a quello tipico delineati dalle norme citate.
3) Illegittimità della pronuncia ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 115 c.p.c. nonché per travisamento delle prove acquisite nel giudizio.
Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente lamentava che la Corte di Appello ha omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ma ha anche travisato la prova offerta dalla in relazione al fatto sul quale la Corte Parte_1 di appello ha deciso di basare la sentenza.
Nel procedimento di legittimità, la depositava controricorso, chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso proposto dalla e la conferma Parte_1 della sentenza della Corte di Appello Sez. II n. 872 del 01.08.2016.
- II) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 20790 del 22.03.2022/28.06.2022 così provvedeva:
“La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di EN in diversa composizione”.
La Corte di Cassazione, respinte le eccezioni preliminari formulate dalla controricorrente, è passata all'esame dei motivi proposti, ritenendoli fondati, in quanto: “Essi sono fondati per le
4 ragioni che seguono sia avuto riguardo alla prospettata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. che al denunciato vizio ricondotto alla nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4) e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sotto il profilo della intrinseca illogicità ed irrisolvibile incoerenza e contraddittorietà della sua motivazione. Osserva il collegio che dalla stessa sentenza di appello impugnata emerge che era stata acquisita in giudizio non solo la fattura relativa all'importo preteso dall'odierna ricorrente, ma che erano stati prodotti anche gli ulteriori documenti rappresentati dalla scheda di riparazione e dall'elenco degli interventi di riparazione occorrenti all'autoveicolo incidentato di proprietà della nonché la lettera del difensore CP_1 di quest'ultima del 15 giugno 2006, dalla quale era emerso – in senso univocamente indiziario
(ancorché non contenente propriamente una ricognizione di debito) – la manifestazione della disponibilità della sua assistita di intavolare una trattativa stragiudiziale per definire il rapporto intercorso tra le parti mediante il raggiungimento di un accordo sul prezzo, ritenuto dalla CP_1 eccessivamente oneroso, donde emerge all'evidenza che con l'instaurata trattativa non era stata messa in discussione l'esecuzione dell'intervento riparatorio da parte dell'autocarrozzeria ma solo la supposta esosità del corrispettivo dalla stessa preteso (ragion per cui si deve ritenere che, anche in base a tale elemento, la on aveva comunque posto in contestazione l' ”an” della CP_1 prestazione relativa alla riparazione del veicolo). La stessa Corte di appello (v. pag. 5 dell'impugnata sentenza), pur dando atto della contestazione generica dei suddetti documenti (in particolare, della fattura e della scheda delle riparazioni) ad opera della attesta che CP_1 quest'ultima aveva comunque affermato, nella comparsa di risposta di primo grado, che l'importo richiesto dall'autocarrozzeria appariva del tutto arbitrario, eccessivo e formato in maniera unilaterale, senza aver, quindi, disconosciuto la realizzazione degli interventi riparatori. Alla fine del percorso argomentativo, per giustificare la disposta compensazione delle spese, la Corte genovese riconosce essa stessa che “una qualche attività pare comunque essere stata svolta dall'attrice (ovvero dall'autocarrozzeria)”, pur avendo ritenuto, in precedenza, non accoglibile la richiesta di c.t.u. e quella relativa all'ordine di esibizione di perizia stragiudiziale, che – diversamente da quanto dalla stessa ravvisato - avrebbero avuto (anche) natura percipiente per desumere dalla tipologia degli interventi di riparazione la natura e l'entità dei danni conseguenti.
Pertanto, deve ritenersi che la Corte ligure è incorsa nella violazione dei denunciati artt. 115 e 116
c.p.c. per non aver posto a fondamento della decisione (di riforma della sentenza di primo grado) le prove proposte dalle parti (e segnatamente dall'odierna ricorrente, già attrice in primo grado)
e per non aver tenuto presente i fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta costituita, sul presupposto che la stessa si era limitata a porre in discussione la sola eccessività del
5 prezzo richiesto dall'autocarrozzeria in relazione agli interventi effettuati ma non, comunque,
l'esecuzione dei medesimi, pur dovendo essere accertata la tipologia e la congruità (anche sul piano economico) di quelli effettivamente realizzati. Quindi, il giudice di appello ha scorrettamente esercitato il potere riconducibile all'esercizio del prudente apprezzamento delle prove acquisite. Esso è, altresì, incorso anche nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. (in correlazione con l'art. 118 disp. att. c.p.c.), poiché la motivazione dell'impugnata sentenza risulta affetta da una intrinseca contraddittorietà tra affermazioni inconciliabili, oltre che perplessa sul piano di una piena comprensibilità dal punto di vista logico, quale conseguenza di un chiaro travisamento delle risultanze scaturenti dagli acquisiti elementi di prova (cfr., ad es., Cass. SU n.
8053/2014, Cass. n. 23940/2017 nonché Cass. n. 16502/2017, alla stregua della quale la Corte di cassazione può verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o
l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie).”.
La Corte, pertanto, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della Corte di Appello rinviando la causa ad altra sezione, in diversa composizione, che dovrà provvedere ad un nuovo esame delle risultanze probatorie e per la conseguente adozione - in dipendenza della corretta valutazione delle risultanze probatorie - di una pronuncia caratterizzata da logicità ed univocità.
- III) IL GIUDIZIO DI RINVIO
La ha tempestivamente riassunto il giudizio Parte_1 Parte_1 dinanzi alla Corte di Appello di EN nei confronti della sig.ra . CP_1
L'attrice in riassunzione ha, pertanto, segnatamente dedotto quanto segue:
- la propria domanda aveva ad oggetto la condanna al pagamento della fattura 50/2004 del
12.04.2004 per l'importo capitale di euro 16.549,29. In merito, dunque, : - il Tribunale aveva accolto la domanda condannando la convenuta al pagamento della somma CP_1 richiesta, oltre interessi e rivalutazione, avendo ritenuto incontestabile dalla documentazione prodotta, la tipologia e l'entità delle prestazioni rese dalla carrozzeria a favore della - CP_1 la Corte di Appello, con la sentenza cassata, pur avendo dato atto che una qualche attività da parte dell'Autocarrozzeria era stata svolta a favore della ha comunque disconosciuto CP_1 la realizzazione degli interventi riparatori al veicolo Audi “A3”, senza accogliere la richiesta di
TU e quella relativa all'esibizione di perizia stragiudiziale.
6 L'attrice in riassunzione, infine, ha insistito sul fatto che il giudizio era centrato sulla rideterminazione dell'importo dovuto, essendo stata contestata solo la supposta esosità del corrispettivo preteso dall'Autocarrozzeria.
Si è costituita deducendo, in particolare, l'assenza di prova sull'effettiva CP_1 realizzazione degli interventi sull'autovettura danneggiata, in quanto i documenti prodotti
(fattura, scheda di riparazione e preventivo non sono idonei a provare la riparazione del veicolo). Assume altresì, parte convenuta che la scheda di riparazione è successiva rispetto al preventivo e la lettera scambiata tra i legali del 15.06.2006 era stata espunta dal fascicolo, in quanto corrispondenza riservata, insisteva, comunque sull'avvenuta contestazione della scheda di riparazione e del preventivo, che non era mai stato accettato. Parte convenuta in riassunzione, infine, contestava la richiesta di ammissione della TU, formulata dalla parte attrice, in quanto esplorativa.
La Corte, con ordinanza del 24.05.2023, in accoglimento dell'istanza di parte attrice in riassunzione volta ad ottenere ordine di esibizione ex art. 210-213 c.p.c. verso e CP_3 [...]
ora avente ad oggetto copia della perizia stragiudiziale eseguita CP_3 Controparte_4 sul veicolo Audi A3 tg. 77 di cui è causa, ordinava a di depositare Controparte_4 copia della perizia stragiudiziale eseguita sul veicolo Audi A3 tg. 77.
Successivamente all'udienza del 17.04.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito delle memorie e delle repliche e, successivamente, il Collegio, con ordinanza del 25.07.2024, ritenuta la necessità rimetteva la causa sul ruolo per:
“disporre TU tecnica, sulla base dell'esame degli atti e documenti di causa, e l'effettuazione dei necessari accertamenti, all'uopo formulando il seguente quesito: “Il C.T.U., nel contraddittorio con i C.T. di parte eventualmente nominati, previo- esame degli atti di causa e della documentazione prodotta, assunta ogni informazione ritenuta utile anche presso terzi, con particolare riferimento alla scheda di riparazione e dall'elenco degli interventi di riparazione occorrenti all'autoveicolo incidentato di proprietà della 1. dica se i costi relativi agli CP_1 interventi ivi descritti e riportati nella fattura Nr. 50eu/2004 del 12.04.2004 (doc. 2 fascicolo primo grado parte appellante) sono congrui rispetto ai valori dell'epoca, ed in caso negativo indichi quali sono i valori congrui"
La Corte, dopo il deposito della TU, all'udienza del 18.03.2025, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 La Corte ha provveduto sia ad acquisire la perizia stragiudiziale eseguita sul veicolo Audi
A3 tg. 77 (giusta ordinanza del 24.05.2023), nonché a disporre una consulenza tecnica per accertare la congruità dei costi riportati nella fattura 50 del 2004 del 12.04.2004, emessa dalla , ponendo il seguente quesito: “Il C.T.U., nel Parte_1 contraddittorio con i C.T. di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione prodotta, assunta ogni informazione ritenuta utile anche presso terzi, con particolare riferimento alla scheda di riparazione ed all'elenco degli interventi di riparazione occorrenti all'autoveicolo incidentato di proprietà della 1) dica se i costi relativi agli CP_1 interventi ivi descritti e riportati nella fattura Nr. 50eu/2004 del 12.04.2004 (doc. 2 fascicolo primo grado parte appellante) sono congrui rispetto ai valori dell'epoca, ed in caso negativo indichi quali sono i valori congrui".
Dall'esame della TU svolta dal ME , emerge alla pagina 21 Persona_3 dell'elaborato la seguente considerazione del consulente: “Ferma restando la descritta dinamica
e modalità di accadimento del sinistro, nonché la descritta localizzazione e tipologia di danneggiamento patito dal mezzo in conseguenza della dinamica anzidetta, si osserva da un punto di vista tecnico e peritale come NON risultano contenute in atti immagini utili a potersi in una qualche misura verificare: - né l'esatta localizzazione del danno riportato dal mezzo, - né
l'esatta intensità e tipologia delle deformazioni patite dai lamierati e dai ricambi (in conseguenza della dinamica di accadimento). Alla luce di quanto sopra argomentato, pertanto, lo scrivente TU non sarà nel proseguo in grado (da un punto di vista tecnico ed estimativo); - né di procedere ad eseguire in modo diretto una descrizione puntuale del danno riportato dal mezzo Audi in conseguenza della dinamica del sinistro descritta;
- né di verificare, pertanto e sempre in modo puntuale, l'effettiva condizione e tipologia di danneggiamento del veicolo da riferirsi, da un punto di vista tecnico, al successivo intervento di riparazione posto in essere dalla carrozzeria
[...]
- né tanto meno, sempre alla luce dell'assenza di materiale fotografico identificativo del Parte_1 danno patito, di procedere ad una oggettiva disamina ed analisi puntuale estimativa delle attività di riparazione necessarie al fine di potersi addivenire (anche quali ricambi in necessaria sostituzione) alla riparazione a regola d'arte della vettura medesima”.
Il TU alla pagina 29 e 30 dell'elaborato osserva ancora: “…sulla scheda di riparazione non risultano essere stati specificati, né descritti, i danni (quale localizzazione ed entità) riportati dal mezzo di proprietà a seguito della dinamica di accadimento del sinistro. Né tanto meno CP_1 risultano indicate, nel medesimo documento, le lavorazioni necessarie al fine di potersi procedere alla riparazione a regola d'arte del danno riportato dal veicolo. Circa la tipologia ed entità del
8 danno riportato dal mezzo di proprietà in conseguenza della dinamica descritta occorre CP_1 ancora osservare, da un punto di vista tecnico e peritale: - come nelle produzioni contenute in atti non risultano presenti immagini utili e necessarie al fine di procedere ad un rilievo puntuale del danno riportato in conseguenza dell'evento descritto;
- quale carenza documentale che non consentirà pertanto allo scrivente, nel proseguo, di accertare e descrivere in modo puntuale il danno patito dal mezzo Audi A3 in conseguenza della dinamica descritta.”.
Il ME , pertanto, così concludeva (pag. 40 dell'elaborato): “…Il riscontro Per_3 estimativo riportato nella risposta al quesito (e successivamente modificato a seguito delle precisazioni sul costo orario poste dal CTA), pertanto, risulta essere stato analizzato in ragione e considerando (quale raffronto) il costo dei ricambi e le ore di mano d'opera dettagliati
(rispettivamente) nella fattura prodotta in atti e nella perizia stragiudiziale a suo tempo eseguita dallo studio peritale Xiti Snc;
considerando in entrambi i casi analizzati il costo medio orario a sua volta previsto sul territorio. Quale riscontro estimativo, eseguito pertanto sulla base delle uniche produzioni contenute in atti, che in ragione di quanto sopra descritto e precisato non può né potrà essere verificato dallo scrivente TU (in assenza come indicato delle immagini a loro volta mostranti l'esatta entità e tipologia di danneggiamento patito dal mezzo) …”.
Ciò detto, pertanto, questa Corte ritiene necessario richiamare alcune considerazioni, svolte dalla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, la quale alla pagina 8 ha sostenuto:
“…Pertanto, deve ritenersi che la Corte ligure è incorsa nella violazione dei denunciati artt. 115
e 116 c.p.c. per non aver posto a fondamento della decisione (di riforma della sentenza di primo grado) le prove proposte dalle parti (e segnatamente dall'odierna ricorrente, già attrice in primo grado) e per non aver tenuto presente i fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta costituita, sul presupposto che la stessa si era limitata a porre in discussione la sola eccessività del prezzo richiesto dall'autocarrozzeria in relazione agli interventi effettuati ma non, comunque, l'esecuzione dei medesimi, pur dovendo essere accertata la tipologia e la congruità (anche sul piano economico) di quelli effettivamente realizzati. Quindi, il giudice di appello ha scorrettamente esercitato il potere riconducibile all'esercizio del prudente apprezzamento delle prove acquisite”.
In forza di tali premesse, allora, questa Corte, richiamato quanto osservato dalla TU in relazione all'impossibilità di accertare la tipologia e la congruità dei lavori effettivamente realizzati, così come l'effettiva condizione e tipologia di danneggiamento del veicolo da riferirsi, da un punto di vista tecnico, al successivo intervento di riparazione posto in essere dalla carrozzeria e considerata la natura percipiente della TU disposta, proprio al Parte_1
9 fine di desumere dalla tipologia degli interventi di riparazione e dall'entità dei danni conseguenti, come fissato dalla Corte di Cassazione, ritiene non raggiunta la prova dell'entità del danno e del tipo di intervento eseguito dall Controparte_5
sul veicolo AUDI “A3”.
[...]
Conforta detta conclusione il fatto che la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto necessario lo svolgimento di una consulenza tecnica c.d. percipiente, ovvero di una consulenza tecnica in cui il TU non si limita a valutare fatti già accertati o dati preesistenti, ma accerta direttamente fatti che non potrebbero essere accertati se non attraverso specifiche conoscenze tecniche.
In altre parole, la TU percipiente diventa una fonte diretta di prova, utilizzabile nel processo come qualsiasi altra prova ritualmente acquisita.
Quindi, i documenti prodotti dall'odierna appallante in riassunzione, tutti di estrazione di parte, ovvero la fattura e la scheda di riparazione, entrambi tempestivamente contestati, non forniscono idonea prova sulla tipologia e la congruità anche dal punto di vista economico degli interventi che si assumono realizzati e descritti nella documentazione prodotta.
Pertanto, l'assenza di elementi documentali valutabili ai fini della tipologia dei danni e della loro riparazione, non essendo stati dedotti testi a conferma dei lavori eseguiti né fotografie, né prove dell'acquisto delle parti di ricambio, non ha consentito al ctu di accertare gli elementi a fondamento della richiesta di pagamento della fattura prodotta dalla parte ricorrente in riassunzione.
Per i suddetti motivi la domanda principale dell'attrice in riassunzione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri minimi per la non particolare complessità della lite.
P.Q.M
,
La Corte di Appello di EN, ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento di riassunzione R.G. 1039 del 2022, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 20790/2022 del 22.03.2022/28.06.2022, che ha cassato con rinvio la sentenza nr. 872/2016 del 01.08.2016 della Corte di Appello di EN 2° Sezione civile, così decide:
RESPINGE la domanda della società ; Parte_1
DICHIARA TENUTA E CONDANNA la , Parte_1 come in epigrafe al pagamento a favore di elle spese di lite: CP_1
10 - giudizio di primo: complessivi € 2.540,00 oltre spese generali 15%, ex art.2 DM 55/14,
CPA ed Iva (se dovuta);
- grado di appello: complessivi € 2906,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- giudizio di legittimità: complessivi € 1.541,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed
IVA (se dovuta), oltre C.U. e spese di notifica;
- per il giudizio di riassunzione: complessivi € 2.906,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14,
CPA ed IVA (se dovuta).
PONE DEFINITIVAMENTE A CARICO ESCLUSIVO della società attrice in riassunzione
[...]
, come in epigrafe, tutte le spese già liquidate per Parte_1 la TU.
EN, lì 4 luglio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott.ssa Maria Laura Morello
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