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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 25572/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott.Susanna Terni Giudice Rel dott. Fulvia De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico/ in data 12/07/2024, rimessa al Collegio per la decisone sullo status con ordinanza del 31/3/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 2/4/2025 ….. promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] A CANCELLO (CE) il Parte_1 C.F._1
05/04/1984, rappresentato e difeso dall'Avv' ORTOLANI COSETTA con studio in VIA BESANA,
8 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MUSCHERA' VALENTINA e dall'avv. con studio in VIA
BOVISASCA, 50 20026 NOVATE MILANESE presso il quale è elettivamente domiciliato / ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
26.7.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
RICORRENTE
1. Domanda di separazione
Accertata la propria competenza ed espletati gli incombenti di rito, venga pronunciata la separazione personale dei coniugi con autorizzazione degli stessi a vivere separati.
RESISTENTE
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
in CASERTA il 21/06/2013 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CASERTA nell'anno 2013 al n.7, parte II serie A, dal matrimonio sono nate due figlie: AB (12.8.2014) e (2.8.2018) CP_2
con ricorso depositato il 11/07/2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione giudiziale e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio., oltre alla regolamentazione della responsabilità genitoriale con affido condiviso, le frequentazioni padre /figlie come meglio indicato nel ricorso ed un contributo al mantenimento delle minori per la somma di euro 700 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie,
con comparsa depositata in data 19/3/2025 si costituiva il resistente aderendo alla domanda di separazione e poi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma opponendosi all'accoglimento delle altre,
pagina 2 di 4 all' udienza di prima comparizione del 27.3.2025 davanti al Giudice Delegato comparivano entrambe le parti, insistendo nelle rispettive domande, il Gd con ordinanza del 31/3/2025 pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, e poneva la causa in decisione sullo status, la causa era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 2/4/2025
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio,avendo parte ricorrete chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in CASERTA il Controparte_1
21/06/2013 , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CASERTA nell'anno 2013
Reg. n7, PII S.A.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASERTA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano il 2.4.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Susanna Terni
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott.Susanna Terni Giudice Rel dott. Fulvia De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico/ in data 12/07/2024, rimessa al Collegio per la decisone sullo status con ordinanza del 31/3/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 2/4/2025 ….. promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] A CANCELLO (CE) il Parte_1 C.F._1
05/04/1984, rappresentato e difeso dall'Avv' ORTOLANI COSETTA con studio in VIA BESANA,
8 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MUSCHERA' VALENTINA e dall'avv. con studio in VIA
BOVISASCA, 50 20026 NOVATE MILANESE presso il quale è elettivamente domiciliato / ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
26.7.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
RICORRENTE
1. Domanda di separazione
Accertata la propria competenza ed espletati gli incombenti di rito, venga pronunciata la separazione personale dei coniugi con autorizzazione degli stessi a vivere separati.
RESISTENTE
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
in CASERTA il 21/06/2013 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CASERTA nell'anno 2013 al n.7, parte II serie A, dal matrimonio sono nate due figlie: AB (12.8.2014) e (2.8.2018) CP_2
con ricorso depositato il 11/07/2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione giudiziale e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio., oltre alla regolamentazione della responsabilità genitoriale con affido condiviso, le frequentazioni padre /figlie come meglio indicato nel ricorso ed un contributo al mantenimento delle minori per la somma di euro 700 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie,
con comparsa depositata in data 19/3/2025 si costituiva il resistente aderendo alla domanda di separazione e poi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma opponendosi all'accoglimento delle altre,
pagina 2 di 4 all' udienza di prima comparizione del 27.3.2025 davanti al Giudice Delegato comparivano entrambe le parti, insistendo nelle rispettive domande, il Gd con ordinanza del 31/3/2025 pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti, e poneva la causa in decisione sullo status, la causa era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 2/4/2025
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio,avendo parte ricorrete chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in CASERTA il Controparte_1
21/06/2013 , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CASERTA nell'anno 2013
Reg. n7, PII S.A.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASERTA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano il 2.4.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Susanna Terni
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 4 di 4