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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 673/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
EN MAURO, EL
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1774/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01225 IMPOSTA SOSTITU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01227 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01230 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2021
- sul ricorso n. 3075/2025 depositato il 28/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX012L00388 IRPEF-ALTRO 2021
- ATTO DI CONTEST n. TYXCO2L00129 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7626/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1774/2025 Ricorrente_1, titolare della ditta individuale Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso ai seguenti avvisi di accertamento:
1. Avviso di Accertamento n. TYX01EV01225 (anno 2019) di Euro 2.816,52; 2. Avviso di Accertamento n. TYX01EV01227
(anno 2020) di Euro 3.543,25; 3. Avviso di Accertamento n. TYX01EV01230 (anno 2021) di Euro 8.501,21; riferiva che in data 22 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate –Direzione Prov.le di Messina (Ufficio Controlli) le aveva notificato a mezzo pec i suddetti n. 3 avvisi di accertamento emessi per violazioni sostanziali in materia di II.DD., in virtù di pvc n. ME114/2024/117 del 20/6/2024, e ritenendo sussistente un'incongruenza fra i corrispettivi dichiarati e i costi sostenuti aveva rielaborato la determinazione dei ricavi in via induttiva ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73 e dell'art. 54 del DPR 633/72.
Eccepiva l'illegittimità degli atti per infondatezza della pretesa, per difetto dei presupposti.
Chiedeva annullarsi gli atti impugnati, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale rilevava l'infondatezza delle argomentazioni del ricorso;
chiedeva dunque il rigetto dell'istanza.
Con altro ricorso, iscritto al n. R.G. 3075/2025 Ricorrente_1, titolare della ditta individuale “LA Ricorrente_1 ” proponeva altresì opposizione avverso ai seguenti avvisi:
1. Avviso di Accertamento n. TYX012L00388 (anno 2021) di Euro 3.085,00; 2. Atto di Contestazione n. TYXC02L00129
(anno 2021) di Euro 1.086,75; riferiva che in data 26 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate le aveva notificato a mezzo pec altro avviso di accertamento riguardante i “Contributi previdenziali”, in quanto per mero errore materiale i maggiori contributi previdenziali accertati sul maggior reddito di impresa rideterminato non erano computati nel precedente avviso di accertamento n. TYX01EV01230 (anno 2021), nonché atto di contestazione per violazione dell'art.2, co.8, DPR 322/98.
Eccepiva l'illegittimità degli atti per infondatezza della pretesa, per difetto dei presupposti.
Chiedeva annullarsi gli atti impugnati, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale rilevava l'infondatezza delle argomentazioni del ricorso;
chiedeva dunque il rigetto dell'istanza.
All'udienza odierna, previa riunione di tale ultimo procedimento (n. R.G. 3075/2025) a quello avente maggiore anzianità (n. R.G. 1774/2025) i giudizi così riuniti venivano decisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con riferimento alle pretese indicate nell'Avviso di Accertamento n. TYX012L00388, riguardante crediti previdenziali INPS, che esulano dalla giurisdizione tributaria.
Quanto sopra premesso, con i due diversi ricorsi, riuniti per evidenti ragioni di connessione, l'istante impugna gli avvidi di accertamento e di contestazione di cui in premessa, che sono stati emessi dall'A.E. con riferimento agli anni di imposta 2019,2020,2021.
In particolare, risulta che la stessa abbia proceduto nei confronti della stessa ad una ricostruzione induttiva dei ricavi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/73, partendo come dato di riferimento dai documenti acquisiti.
Ora, va rilevato come detta norma, per quel che occorre, stabilisce che per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: “d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti .”
L'A.F. ha proceduto, con l'atto impugnato, ad accertare induttivamente il volume d'affari ed il reddito, per gli anni suddetti, facendone conseguire imposte oltre sanzioni.
E' noto, infatti, che “In tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette;
dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva valorizzato l'unica presunzione posta a fondamento dell'avviso di accertamento ex art 39 cit, costituita dal consumo di energia elettrica, presunzione dalla quale l'Ufficio era risalito alla quantificazione dei redditi di un'impresa di autolavaggio).”
( Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, n.22184).
Ciò detto, e richiamato quanto già in fatto descritto abbondantemente dalle parti, pare a questa Corte di
Giustizia assorbente, nel senso descritto nell'apposito motivo di ricorso, la circostanza per cui già dal marzo
2020 con il DPCM soprannominato “Decreo IoRestoaCasa”, dopo il primo periodo di controllo dei voli alla dichiarazione dello stato di emergenza nella Regione Lombardia (e 14 province del Centro-Nord) con successiva estensione a tutto il territorio nazionale d'impedimento degli spostamenti, il Governo ha imposto la sospensione delle comuni attività commerciali al dettaglio, delle attività didattiche, dei servizi di ristorazione e il divieto degli assembramenti di persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (fatto pacifico).
Ora, quanto alle asserite incongruenze, ovvero antieconomicità, che ha indotto l'amministrazione a rideterminare in maniera induttiva i redditi della contribuente, appare determinante la circostanza per cui l'attività commerciale della stessa ha subito evidenti sostanziali contrazioni economiche.
Sul punto, per altro, l'amministrazione finanziaria nulla ha provato in contrario, sebbene onerata.
Per quanto sopra, con riferimento agli avvisi di accertamento e di contestazione relativi agli anni di imposta
2020 e 2021 gli stessi vanno annullati.
Diversa è la questione con riferimento all'anno di imposta 2019 rispetto al quale invece la pretesa appare congrua, tenuto conto sia dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra citati, che della somma esigua rideterminata a fronte della quale non sono state offerte (tenuto conto della solidità delle contestazioni) adeguate argomentazioni.
Conclusivamente, i ricorsi riuniti vanno parzialmente accolti con l'annullamento degli avvisi di accertamento e di contestazione relativamente agli anni 2020 e 2021 e rigettati nel resto.
Le spese del presente giudizio, tenuto conto delle ragioni dell'accoglimento parziale e del parziale rigetto vanno compensate
P.Q.M.
dichiara il parziale difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, con riferimento ai crediti previdenziali, accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione.
Spese integralmente compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
EN MAURO, EL
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1774/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01225 IMPOSTA SOSTITU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01227 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01EV01230 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2021
- sul ricorso n. 3075/2025 depositato il 28/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX012L00388 IRPEF-ALTRO 2021
- ATTO DI CONTEST n. TYXCO2L00129 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7626/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1774/2025 Ricorrente_1, titolare della ditta individuale Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso ai seguenti avvisi di accertamento:
1. Avviso di Accertamento n. TYX01EV01225 (anno 2019) di Euro 2.816,52; 2. Avviso di Accertamento n. TYX01EV01227
(anno 2020) di Euro 3.543,25; 3. Avviso di Accertamento n. TYX01EV01230 (anno 2021) di Euro 8.501,21; riferiva che in data 22 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate –Direzione Prov.le di Messina (Ufficio Controlli) le aveva notificato a mezzo pec i suddetti n. 3 avvisi di accertamento emessi per violazioni sostanziali in materia di II.DD., in virtù di pvc n. ME114/2024/117 del 20/6/2024, e ritenendo sussistente un'incongruenza fra i corrispettivi dichiarati e i costi sostenuti aveva rielaborato la determinazione dei ricavi in via induttiva ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73 e dell'art. 54 del DPR 633/72.
Eccepiva l'illegittimità degli atti per infondatezza della pretesa, per difetto dei presupposti.
Chiedeva annullarsi gli atti impugnati, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale rilevava l'infondatezza delle argomentazioni del ricorso;
chiedeva dunque il rigetto dell'istanza.
Con altro ricorso, iscritto al n. R.G. 3075/2025 Ricorrente_1, titolare della ditta individuale “LA Ricorrente_1 ” proponeva altresì opposizione avverso ai seguenti avvisi:
1. Avviso di Accertamento n. TYX012L00388 (anno 2021) di Euro 3.085,00; 2. Atto di Contestazione n. TYXC02L00129
(anno 2021) di Euro 1.086,75; riferiva che in data 26 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate le aveva notificato a mezzo pec altro avviso di accertamento riguardante i “Contributi previdenziali”, in quanto per mero errore materiale i maggiori contributi previdenziali accertati sul maggior reddito di impresa rideterminato non erano computati nel precedente avviso di accertamento n. TYX01EV01230 (anno 2021), nonché atto di contestazione per violazione dell'art.2, co.8, DPR 322/98.
Eccepiva l'illegittimità degli atti per infondatezza della pretesa, per difetto dei presupposti.
Chiedeva annullarsi gli atti impugnati, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale rilevava l'infondatezza delle argomentazioni del ricorso;
chiedeva dunque il rigetto dell'istanza.
All'udienza odierna, previa riunione di tale ultimo procedimento (n. R.G. 3075/2025) a quello avente maggiore anzianità (n. R.G. 1774/2025) i giudizi così riuniti venivano decisi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con riferimento alle pretese indicate nell'Avviso di Accertamento n. TYX012L00388, riguardante crediti previdenziali INPS, che esulano dalla giurisdizione tributaria.
Quanto sopra premesso, con i due diversi ricorsi, riuniti per evidenti ragioni di connessione, l'istante impugna gli avvidi di accertamento e di contestazione di cui in premessa, che sono stati emessi dall'A.E. con riferimento agli anni di imposta 2019,2020,2021.
In particolare, risulta che la stessa abbia proceduto nei confronti della stessa ad una ricostruzione induttiva dei ricavi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/73, partendo come dato di riferimento dai documenti acquisiti.
Ora, va rilevato come detta norma, per quel che occorre, stabilisce che per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: “d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti .”
L'A.F. ha proceduto, con l'atto impugnato, ad accertare induttivamente il volume d'affari ed il reddito, per gli anni suddetti, facendone conseguire imposte oltre sanzioni.
E' noto, infatti, che “In tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette;
dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva valorizzato l'unica presunzione posta a fondamento dell'avviso di accertamento ex art 39 cit, costituita dal consumo di energia elettrica, presunzione dalla quale l'Ufficio era risalito alla quantificazione dei redditi di un'impresa di autolavaggio).”
( Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, n.22184).
Ciò detto, e richiamato quanto già in fatto descritto abbondantemente dalle parti, pare a questa Corte di
Giustizia assorbente, nel senso descritto nell'apposito motivo di ricorso, la circostanza per cui già dal marzo
2020 con il DPCM soprannominato “Decreo IoRestoaCasa”, dopo il primo periodo di controllo dei voli alla dichiarazione dello stato di emergenza nella Regione Lombardia (e 14 province del Centro-Nord) con successiva estensione a tutto il territorio nazionale d'impedimento degli spostamenti, il Governo ha imposto la sospensione delle comuni attività commerciali al dettaglio, delle attività didattiche, dei servizi di ristorazione e il divieto degli assembramenti di persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (fatto pacifico).
Ora, quanto alle asserite incongruenze, ovvero antieconomicità, che ha indotto l'amministrazione a rideterminare in maniera induttiva i redditi della contribuente, appare determinante la circostanza per cui l'attività commerciale della stessa ha subito evidenti sostanziali contrazioni economiche.
Sul punto, per altro, l'amministrazione finanziaria nulla ha provato in contrario, sebbene onerata.
Per quanto sopra, con riferimento agli avvisi di accertamento e di contestazione relativi agli anni di imposta
2020 e 2021 gli stessi vanno annullati.
Diversa è la questione con riferimento all'anno di imposta 2019 rispetto al quale invece la pretesa appare congrua, tenuto conto sia dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra citati, che della somma esigua rideterminata a fronte della quale non sono state offerte (tenuto conto della solidità delle contestazioni) adeguate argomentazioni.
Conclusivamente, i ricorsi riuniti vanno parzialmente accolti con l'annullamento degli avvisi di accertamento e di contestazione relativamente agli anni 2020 e 2021 e rigettati nel resto.
Le spese del presente giudizio, tenuto conto delle ragioni dell'accoglimento parziale e del parziale rigetto vanno compensate
P.Q.M.
dichiara il parziale difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, con riferimento ai crediti previdenziali, accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione.
Spese integralmente compensate.