TRIB
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/09/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 1298/2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Parte_1 C.F._1 disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Messori Carlo, Messori Matteo ed elettivamente domiciliato presso le persone e lo studio dei predetti difensori, in Modena, via A. Nardi n. 12, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1 Email_2
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Casadonte ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Modena, via Gabriele Falloppia n. 53, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da memoria finale autorizzata del 3.4.2025. Per parte convenuta opposta: come da memoria finale autorizzata del 2.4.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 4.2.2022, da parte della società
unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 120/2022, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Modena in data 19.1.2022 e munito di formula esecutiva in data 27.1.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di €. 4.981,28 oltre interessi legali e spese successive occorrende, asseritamente dovuto a titolo di canoni di locazione non pagati nonché di residuo deposito cauzionale. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva l'illegittimità del titolo esecutivo conseguito dalla controparte, dal momento che, a suo dire, il credito ivi cristallizzato non soltanto non sarebbe fondato su assegno ma sarebbe persino inesistente a seguito dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione con contestuale rinuncia di parte locatrice al pagamento dei canoni non riscossi, oltre che errato nel relativo conteggio, non essendo stati computati i pagamenti eseguiti. Conseguentemente, la stessa, concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo ex adverso azionato e, nel merito, accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme oggetto di intimazione per tutti i motivi esposti in narrativa ovvero, in subordine, ammetterne il pagamento nei limiti del minore importo di €. 2.000,00; il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 6.6.2022, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della spiegata Controparte_1 opposizione in quanto afferente al contenuto decisorio del decreto ingiuntivo notificato, non tempestivamente impugnato dal sig. ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, pertanto, divenuto definitivo Pt_1 nonché nel merito, l'infondatezza delle contestazioni formulate, non sorrette da alcuna prova quanto all'asserita rinuncia ai canoni non riscossi. In definitiva, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto delle domande avversarie, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
1.3 - Con ordinanza del 6.7.2022, si rigettava l'istanza di sospensione formulata da parte opponente.
In seguito, assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la presente vertenza, istruita a livello documentale, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 10.7.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies, co. 1, c.p.c., previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
L'opposizione è inammissibile.
Come già rilevato da questo Giudice nell'ordinanza del 6.7.2022, i motivi di opposizione sollevati in questa sede – afferenti, nello specifico, a una presunta risoluzione consensuale del contratto di locazione stipulato dalle parti, con conseguente rinuncia della società locatrice, ai canoni non riscossi - attenendo al contenuto decisorio del titolo esecutivo giudiziale, azionato da parte creditrice con l'atto di precetto pagina 2 di 3 opposto, precludono una disamina, nel merito, da parte del Giudice dell'opposizione ex art. 615, comma I, c.p.c.
Invero, deve qui ribadirsi che, per giurisprudenza costante e uniforme, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono rimessi all'esclusiva valutazione del giudice dell'impugnazione del titolo medesimo (cfr. Cass. civ. n. 27159/2006; in senso conforme, Cass. civ. n. 8331/2001; Cass. civ. n. 12664/2000; di recente si veda Cass. civ. n. 3716/2020).
Tale assunto risulta ancora più condivisibile se si considera che, nella fattispecie in esame, il titolo esecutivo azionato da parte creditrice convenuta è un decreto ingiuntivo passato in giudicato, sicché se si ammettesse, con l'opposizione all'esecuzione, un controllo a ritroso sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimento stesso, si violerebbe il principio del giudicato, la cui funzione è, per l'appunto, quella di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito oggetto della domanda monitoria. (cfr. Cass., ord. n. 13949 del 20.5.2024).
La circostanza che in questa sede non sia stato dedotto alcun fatto sopravvenuto della cui cognizione questo Giudice possa essere investito, risulta ulteriormente corroborato dal contenuto degli scritti difensivi di parte opponente, la quale ha chiaramente strutturato i propri argomenti difensivi sull'asserita erroneità del ricorso monitorio per inesistenza del credito alla luce degli accordi pregressi conclusi con controparte, insistendo, espressamente, per la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
In definitiva, dunque, l'opposizione promossa va respinta.
3.
Al rigetto dell'opposizione nei termini sopra illustrati consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, da liquidarsi, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con una riduzione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. condanna parte opponente, al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite che si liquidano in €. 2.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 14 settembre 2025
Il Giudice Giulia Lucchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 1298/2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che Parte_1 C.F._1 disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Messori Carlo, Messori Matteo ed elettivamente domiciliato presso le persone e lo studio dei predetti difensori, in Modena, via A. Nardi n. 12, con indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1 Email_2
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f./p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Casadonte ed elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del predetto difensore, in Modena, via Gabriele Falloppia n. 53, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTA - OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da memoria finale autorizzata del 3.4.2025. Per parte convenuta opposta: come da memoria finale autorizzata del 2.4.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 4.2.2022, da parte della società
unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 120/2022, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Modena in data 19.1.2022 e munito di formula esecutiva in data 27.1.2022, con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di €. 4.981,28 oltre interessi legali e spese successive occorrende, asseritamente dovuto a titolo di canoni di locazione non pagati nonché di residuo deposito cauzionale. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva l'illegittimità del titolo esecutivo conseguito dalla controparte, dal momento che, a suo dire, il credito ivi cristallizzato non soltanto non sarebbe fondato su assegno ma sarebbe persino inesistente a seguito dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione con contestuale rinuncia di parte locatrice al pagamento dei canoni non riscossi, oltre che errato nel relativo conteggio, non essendo stati computati i pagamenti eseguiti. Conseguentemente, la stessa, concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo ex adverso azionato e, nel merito, accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme oggetto di intimazione per tutti i motivi esposti in narrativa ovvero, in subordine, ammetterne il pagamento nei limiti del minore importo di €. 2.000,00; il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 6.6.2022, si costituiva, nell'intestato giudizio, la creditrice eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della spiegata Controparte_1 opposizione in quanto afferente al contenuto decisorio del decreto ingiuntivo notificato, non tempestivamente impugnato dal sig. ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, pertanto, divenuto definitivo Pt_1 nonché nel merito, l'infondatezza delle contestazioni formulate, non sorrette da alcuna prova quanto all'asserita rinuncia ai canoni non riscossi. In definitiva, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto delle domande avversarie, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite.
1.3 - Con ordinanza del 6.7.2022, si rigettava l'istanza di sospensione formulata da parte opponente.
In seguito, assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la presente vertenza, istruita a livello documentale, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 10.7.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies, co. 1, c.p.c., previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
L'opposizione è inammissibile.
Come già rilevato da questo Giudice nell'ordinanza del 6.7.2022, i motivi di opposizione sollevati in questa sede – afferenti, nello specifico, a una presunta risoluzione consensuale del contratto di locazione stipulato dalle parti, con conseguente rinuncia della società locatrice, ai canoni non riscossi - attenendo al contenuto decisorio del titolo esecutivo giudiziale, azionato da parte creditrice con l'atto di precetto pagina 2 di 3 opposto, precludono una disamina, nel merito, da parte del Giudice dell'opposizione ex art. 615, comma I, c.p.c.
Invero, deve qui ribadirsi che, per giurisprudenza costante e uniforme, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono rimessi all'esclusiva valutazione del giudice dell'impugnazione del titolo medesimo (cfr. Cass. civ. n. 27159/2006; in senso conforme, Cass. civ. n. 8331/2001; Cass. civ. n. 12664/2000; di recente si veda Cass. civ. n. 3716/2020).
Tale assunto risulta ancora più condivisibile se si considera che, nella fattispecie in esame, il titolo esecutivo azionato da parte creditrice convenuta è un decreto ingiuntivo passato in giudicato, sicché se si ammettesse, con l'opposizione all'esecuzione, un controllo a ritroso sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimento stesso, si violerebbe il principio del giudicato, la cui funzione è, per l'appunto, quella di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito oggetto della domanda monitoria. (cfr. Cass., ord. n. 13949 del 20.5.2024).
La circostanza che in questa sede non sia stato dedotto alcun fatto sopravvenuto della cui cognizione questo Giudice possa essere investito, risulta ulteriormente corroborato dal contenuto degli scritti difensivi di parte opponente, la quale ha chiaramente strutturato i propri argomenti difensivi sull'asserita erroneità del ricorso monitorio per inesistenza del credito alla luce degli accordi pregressi conclusi con controparte, insistendo, espressamente, per la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
In definitiva, dunque, l'opposizione promossa va respinta.
3.
Al rigetto dell'opposizione nei termini sopra illustrati consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, da liquidarsi, in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con una riduzione del solo compenso spettante per la fase istruttoria in ragione della natura documentale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. condanna parte opponente, al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite che si liquidano in €. 2.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.
Modena, 14 settembre 2025
Il Giudice Giulia Lucchi
pagina 3 di 3