TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14912/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14912/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PETTA NICOLA e dell'avv. PONTI GIANNI C.F._2 ricorrenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Controparte_1 P.IVA_1 MARGHERITA e dell'avv. FORMICOLA MANUELA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- parte ricorrente, come da note conclusive (<voglia l'ill.mo giudice adito, disattesa ogni avversaria istanza ed eccezione:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta di per la morte della figlia degli attori, nonché CP_1 CP_1 Parte_3 accertare il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dagli attori e/o loro spettanti iure hereditatis, correlato all'anzidetta responsabilità, ivi compreso il danno catastrofale, il tutto in base alle ragioni ed ai fatti dedotti in narrativa.
2. In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per la morte della figlia degli attori, Controparte_1
nonché accertare la perdita di chance di sopravvivenza di per le Parte_3 Pt_3 ragioni di cui in narrativa, da liquidarsi eventualmente in via equitativa.
3. Liquidare i danni accertati così come sopra quantificati o in quella diversa che dovesse risultare di giustizia in corso di causa.
4. Condannare controparte al pagamento del danno così come accertato e liquidato, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
5. Condannare controparte alla rifusione delle spese mediche e di consulenza documentate e comunque porre a carico di controparte tutte le spese relative alla CTU;
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come sopra precisate (iva e cpa incluse)>>);
- parte come da note conclusive (che, nel merito, richiamano la Controparte_1 comparsa di costituzione ed, in via istruttoria, insistono nella richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, oltre a chiedere di valutare l'efficacia della sentenza penale del Tribunale di Bologna – GIP n. 1136/23 nel pendente giudizio civile). pagina 1 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno proposto ricorso ex art.281 decies c.p.c., innanzi Parte_2 Parte_4 all'intestato Tribunale, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nei confronti di
[...] <voglia l'ill.mo giudice adito, disattesa ogni avversaria istanza ed eccezione:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
>.
2. In particolare, i ricorrenti lamentano che il decesso della propria figlia - Persona_1 avvenuto mentre era ricoverata all'interno dell'Unità Operativa della SPDC Azienda U.S.L. di presso l' Sant'Orsola il 13 marzo 2018 alle ore 12,40 per CP_1 CP_2 CP_3 soffocamento da occlusione completa delle vie respiratorie da parte di un corpo estraneo di origine alimentare (e più precisamente da un pezzo della pizza che aveva ordinato quella mattina stessa)- era dovuto ad un atteggiamento del personale medico e paramedico
<<…tollerante, per non dire lassista, per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni impartite… e più in generale delle più elementari e fondamentali norme di diligenza, prudenza e perizia, concernenti il divieto di fumo e di consumo di pasti provenienti dall'esterno della struttura. Ciò veniva fatto allo scopo evidente di assecondare, imbonire e più facilmente gestire pazienti già di per sé di difficile trattabilità a causa del loro stato e delle loro patologie, la qual cosa però non può essere una giustificazione, soprattutto allorché le sopraccennate tolleranze risultano mettere a rischio la salute, se non la stessa vita dei pazienti… Il risultato immediato per quanto riguarda era che lei approfittando smodatamente di tale situazione, fumava Pt_3 in modo compulsivo una sigaretta dietro l'altra, nell'arco di tutto il giorno, fino anche a tre/quattro pacchetti, al punto da divenire afona e da risultare costantemente afflitta da tosse e catarro, senza ovviamente l'intervento dei sanitari per vietare, o moderare tale comportamento… E' infatti vero che a causa della raucedine indotta dal fumo spasmodico, nonché a causa dei farmaci anti-psicotici somministrati, le capacità di deglutizione dei pazienti e di nello specifico, erano notevolmente compromesse, per cui sussisteva il rischio di Pt_3 soffocamento nel caso in cui ingerissero dei cibi di provenienza non ospedaliera e non appropriati, in quanto appunto non facilmente deglutibili. La pericolosità della prassi invalsa nel reparto è testimoniata da episodi di principio di soffocamento che si erano verificati già in passato, occorsi proprio a , e risoltisi fortunatamente senza conseguenze, ma che Pt_3 avevano reso comunque necessario anche in quei casi l'intervento dei sanitari… In ragione di quanto occorso in …precedente occasione, il Dott. , responsabile dell'SPDC, in CP_4 controtendenza rispetto all'atteggiamento di tolleranza ed accondiscendenza generale ed abituale, aveva cestinato una pizza ordinata da (doc.1 pag.115: “12,00 deve arrivare Pt_3 pizza pagatale dalla madre, per ordine dott. non le viene consegnata”), dando vanamente CP_4 disposizioni di non far entrare più alcun alimento non di produzione ospedaliera (doc.1 pag.113: “per ordine del medico di guardia deve mangiare solo cibo ospedaliero”), per il pericolo di soffocamento in paziente trattata con sedativi, riservandosi di autorizzarne l'ingresso solo nel caso in cui non sussistessero dei pericoli e solo con assistenza e presenza pagina 2 di 20 fisica di personale di sorveglianza… Della pesante sedazione praticata a e risultante Pt_3 dalla cartella clinica viene dato atto anche dai Periti nominati dalla Procura della Repubblica, nella cui relazione si legge in proposito: “doc. 25 pag.3: Nella cartella infermieristica la diagnosi è di agitazione in scompenso psicotico e agiti aggressivi e nei giorni successivi al ricovero si evidenzia un susseguirsi di incrementi di terapia neurolettica” “doc. 25 pag. 17: La terapia somministrata nel corso del ricovero risulta di certo adeguata e congrua con la diagnosi, almeno nelle fasi iniziali del ricovero venendo, successivamente, incrementata con farmaci sedativi allo scopo di intervenire sullo stato ansioso e di agitazione della paziente. Appare altresì evidente che la paziente è stata sottoposta a terapia massiva sintomatica con l'intento di mantenere uno stato di sedazione al fine di contenere il suo comportamento incongruo. A tale proposito, va rilevato come dal diario clinico dei giorni precedenti il decesso emerga come la paziente fosse sedata, per poi arrivare al giorno dello morte di in cui Pt_3 la terapia farmacologica viene ulteriormente aumentata.” …l'abituale condizione di , Pt_3 al fine di gestirla e di prevenire le sue intemperanze, fosse quella di intontimento dovuto a pesante sedazione quotidiana… sono numerosi gli elementi che fanno ritenere come invece di ineluttabile fatalità non vi fosse nulla in quanto accaduto e che il tragico evento occorso alla ragazza era facilmente prevedibile e si sarebbe potuto evitare, essendo stato determinato da una serie di gravi negligenze da parte di quello stesso personale che avrebbe avuto il compito e la qualifica per salvaguardarne la salute e la vita stessa… nel caso del SPDC della Pt_5
, ad attestazione della grave carenza organizzativa concernente le prescrizioni volte a CP_1 prevenire il pericolo correlato all'assunzione di cibo non verificato come idoneo ai pazienti ricoverati, al contrario non vi era alcuna disposizione regolamentare specifica in merito, tanto vero che tale prassi era consentita abitualmente. Che una chiara segnalazione del pericolo ed un espresso correlato divieto di portare cibi all'interno della struttura non vi fosse ed invece avrebbe dovuto esserci secondo diligenze e perizia lo testimoniano non solo le disposizioni in tal senso da parte degli altri SPDC che si sono allegate, ma lo dimostra lo stesso fatto che, purtroppo solo dopo che si è verificato il dramma di , anche l'SPDC della di Pt_3 Pt_5
si è dotata di apposita regolamentazione in tal senso … Ma vi è di più, in quanto se è CP_1 vero come è vero che la mancanza di un divieto regolamentare di portare cibi dall'esterno fonda di per sé la responsabilità della struttura ospedaliera per una carenza organizzativa di cui avrebbe invece dovuto farsi carico già anteriormente all'epoca dei fatti, tale mancata prescrizione non esaurisce il novero delle specifiche negligenze imputabili a controparte per la morte di Infatti, con riferimento specifico a , pur in mancanza di un Parte_3 Pt_3 generale divieto di portare cibi dall'esterno del reparto, vi era uno specifico divieto in tal senso, ad personam, indicato nella cartella clinica, ricollegato non solo allo specifico stato di
, ma anche al precedente accaduto pochi giorni prima l'evento che è risultato fatale
Pt_3 alla ragazza, che riguardava un analogo episodio di soffocamento da ingestione di cibo, fortunatamente in quella occasione risoltosi senza conseguenze… Il divieto di assumere cibo non controllato e potenzialmente non idoneo alle condizioni del paziente, già di per sé fondamentale in pazienti del reparto sottoposti ad un ordinario trattamento, a maggior ragione doveva valere ed essere fatto rispettare per che aveva in quell'occasione ricevuto un
Pt_3 trattamento più pesante del normale e verosimilmente anche del necessario. Il divieto in parola ancora più doveva valere nel momento in cui si era consentito a , come ad ogni altro
Pt_3 paziente, di fumare assiduamente ogni giorno, al punto da determinare tosse, irritazione e catarro, ovvero manifestazioni che era prevedibile avessero ulteriormente compromesso, unitamente ai farmaci somministrati, le capacità di deglutizione e d'ingestione della ragazza, favorendo il rischio di soffocamento, poi purtroppo verificatosi. La negligenza organizzativa dell'Ospedale e quella degli ausiliari della convenuta (medici, infermieri e paramedici) è peraltro duplice, in quanto non solo è stato consentito che venisse portato a e da
Pt_3
pagina 3 di 20 questa consumato cibo per lei non adatto, ma altresì perché glielo è stato lasciato fare senza neppure una adeguata e stretta sorveglianza (per impedire che facessi bocconi troppo grandi, per imporle di masticare lungamente il cibo per facilitarne la deglutizione)>>.
Parte ricorrente invoca altresì la <<…la responsabilità dei sanitari per non essere tempestivamente ed idoneamente intervenuti per evitare la morte della ragazza una volta che si era verificata l'occlusione delle vie respiratorie che avrebbe poi portato al soffocamento ed al decesso di . Segnatamente, i ricorrenti sostengono che: <<…Risulta, innanzi tutto, Per_2 inaccettabile ed ingiustificabile il ritardo con cui è intervenuto il medico rianimatore a soccorrere rispetto al momento in cui si era presentata la situazione di pericola Pt_3 ricollegata al principio di soffocamento… Altrettanto inescusabile appare il fatto che una volta intervenuto il personale medico anteriormente all'arrivo del rianimatore, lo abbia fatto in modo non idoneo ed imperito, tanto vero che non è stato in grado di salvare la vita della paziente>>.
Riassuntivamente dunque pongono a fondamento delle proprie pretese: << A) responsabilità per attività medico-sanitaria (compresa quella diagnostica e di cura) ed assistenziale svolta in modo imperito, imprudente e negligente dal personale medico e paramedico e da altri ausiliari della struttura ospedaliera B) responsabilità per carenze e/o inadeguatezze della struttura ospedaliera, compreso l'aspetto organizzativo, delle dotazioni mediche, dei macchinari e delle attrezzature, etc. C) responsabilità per mancata o incompleta o inadeguata refertazione dell'attività di diagnosi e cura svolte, le quali impediscono di ricostruire quanto in concreto è stato compiuto da controparte…>>.
Lamentano, inoltre, che: <…Gli errori praticati dai sanitari durante l'estremo tentativo di rianimare non hanno permesso neppure la donazione degli organi, esaudendo almeno Pt_3 il desiderio di , la quale in vita aveva sottoscritto l'apposito modulo attestante il Pt_3 consenso alla donazione.>>
Chiedono pertanto il risarcimento del danno patrimoniale e non subito, sia iure proprio che iure hereditario, per danno alla salute, danno da perdita del rapporto parentale, danno non patrimoniale (morale) della figlia danno da spese mediche, funerarie, nonchè da Pt_3 incapacità lavorativa specifica (rectius perdita della rispettiva capacità reddituale).
3. L di si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <<…In via CP_1 CP_1 preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, provvedere alla conversione del rito, da procedimento semplificato a procedimento ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 decies e seguenti c.p.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione del principio di sinteticità degli atti e, in subordine, di valutare la relativa condotta processuale di parte ricorrente in sede di condanna alle spese. In via principale: - accertare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum delle pretese avversarie e, per l'effetto, respingere le domande risarcitorie tutte ex adverso formulate;
- condannare i sigg.ri Pt_4
e , in qualità di eredi della sig.ra , al pagamento
[...] Parte_2 Persona_1 delle spese di lite ed oneri di legge. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva, ci si oppone sin d'ora alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata da parte avversa, in quanto la stessa è del tutto esplorativa… Sempre in via istruttoria ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da parte ricorrente ed alla richiesta di interrogatorio formale, in quanto inammissibili, valutativi, generici ed alcuni da provare documentalmente>>.
4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU medico legale. All'udienza del 23.10.25, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa pagina 4 di 20 ex art. 281 sexies c.p.c..
5. Le domande dei ricorrenti sono accoglibili nei termini che seguono.
Si ricorda, preliminarmente, che la S.C. è intervenuta sul tema del riparto dell'onere della prova proprio in tema di responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale chiarendo quanto segue: <
1.1.1. Il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio. Il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perchè la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.). E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato. Se la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione vuol dire che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. La causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perchè quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa si che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perchè, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore. Non c'è quindi un onere di specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale perchè allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento. Tale forma del rapporto fra causalità materiale e responsabilità contrattuale attiene tuttavia allo schema classico dell'obbligazione di dare o di fare contenuto nel codice civile. Nel diverso territorio del facere professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate. Sul punto valgono le seguenti considerazioni.
1.1.2. Se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perchè il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. La distinzione fra interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione, ed interesse primario emerge nel campo delle obbligazioni di diligenza professionale. La prestazione oggetto dell'obbligazione non è la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. Il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute. Benchè guarigione dalla malattia o vittoria della causa non siano dedotte in obbligazione, esse non costituiscono un motivo soggettivo che resti estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale, ma sono tipicamente connesse all'interesse regolato perchè la possibilità del loro soddisfacimento è
pagina 5 di 20 condizionata dai mutamenti intermedi nello stato di fatto determinati dalla prestazione professionale. L'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale rispetto ad un interesse primario o presupposto, il quale non ricade nel motivo irrilevante dal punto di vista contrattuale perchè non attiene alla soddisfazione del contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto. Non c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa. Dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia. Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata. Persiste, nonostante l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perchè la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perchè si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione. Argomentare diversamente, e cioè sostenere che anche nell'inadempimento dell'obbligazione di diligenza professionale non emerga un problema pratico di causalità materiale e danno evento, vorrebbe dire implicitamente riconoscere che oggetto della prestazione è lo stato di salute in termini di guarigione o impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie, ma ciò non è perchè il parametro per valutare se c'è stato inadempimento dell'obbligazione professionale è fornito dall'art. 1176 c.c., comma 2, il quale determina il contenuto della prestazione in termini di comportamento idoneo per il conseguimento del risultato utile. Per riprendere le parole di un'autorevole dottrina della metà del secolo scorso, la guarigione o l'impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato perchè possano essere dedotte in obbligazione. Lo stato di salute, come si è detto, integra la causa del contratto, ma l'obbligazione resta di diligenza professionale. La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione pagina 6 di 20 professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare….
1.1.4. Va data così continuità all'orientamento di questa Corte che nel tempo si è consolidato e secondo cui incombe sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392, cui sono conformi: Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487; 17 gennaio 2019, n. 1045; 20 novembre 2018, n. 29853; 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446; 23 ottobre 2018, n. 26700; 20 agosto 2018, n. 20812; 13 settembre 2018, n. 22278; 22 agosto 2018, n. 20905; 19 luglio 2018, n. 19204; 19 luglio 2018, n. 19199; 13 luglio 2018, n. 18549; 13 luglio 2018, n. 18540; 9 marzo 2018, n. 5641; 15 febbraio 2018, nn. 3704 e 3698; 7 dicembre 2017, n. 29315; 14 novembre 2017, n. 26824; si vedano tuttavia già prima Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; 17 gennaio 2008, n. 867; 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 26 febbraio 2013, n. 4792; 31 luglio 2013, n. 18341; 12 settembre 2013, n. 20904; 20 ottobre 2015, n. 21177; 9 giugno 2016, n. 11789).
1.1.5. In conclusione va affermato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”>>. (v. Cass. 28992/19, enfasi dell'estensore).
La CTU medico legale espletata nel presente giudizio ha accertato <<…una inadeguata gestione della paziente in punto di sorveglianza ed assistenza in ambiente ospedaliero, produttiva di un evento avverso, di natura asfittica, causativo del decesso della medesima in data 13/03/2018, qualificabile come prevedibile e prevenibile. Non sono emerse apprezzabili criticità nella successiva gestione, rianimatoria, dell'occorso evento avverso… l'identificata inadeguatezza di ordine organizzativo posta in essere dal personale sanitario della struttura convenuta si giudica come antecedente rilevante nella catena causale degli eventi oggetto delle presenti indagini, esitati nel decesso di > (v. CTU pag.51). Persona_1
Parte resistente critica decisamente le succitata conclusioni dei periti d'ufficio, per i motivi che seguono: <tali considerazioni destano forte preoccupazione e, sia consentito, denotano sommarietà nella trattazione delle complessità multifattoriali che caratterizzano il paziente psichiatrico. difatti, inducono ad un'ulteriore deduzione: poiché, come è facile evincere, la maggior parte dei citati fattori favorenti disfagia caratterizza quasi totalità pazienti ricoverati nei reparti psichiatrici, allora sarebbe auspicabile a qualsivoglia persona ivi degente prescritta una dieta liquida. perché evidente l'unica prescrizione medica può preservare, con assoluta certezza, dal rischio di ab ingestis somministrazione cibo liquido, null'altro tra i comportamenti “consigliati”. un alimento spezzettato, triturato, o addirittura frullato diminuisce – e non azzera- ingestis. prescrivere ragazza mangi solo cibi triturati cremosi per ipotetico rischio, ancorché nullo, appare misura del tutto priva fondamento clinico logica razionale. bene, tali assunti possono essere accettati, sono fallaci. psichiatrico curato sulla base “semplice conoscenza questa pagina 7 di 20 tipologia di pazienti e degli effetti collaterali dei farmaci adottati (sin dagli anni '60, quando l'uso dei neurolettici divenne ubiquitario e massiccio)” (p. 4 consulenza tecnica d'ufficio), né sulla base di asettici dati di letteratura non calati nel caso concreto;
è l'osservazione clinica che ci dice se, quando e come determinati effetti collaterali si verificano (o meno) con una determinata terapia in un determinato paziente. E questa valutazione clinica è stata fatta quotidianamente su , come si evince dalle cartelle in atti e da cui, peraltro, emerge una Pt_3 condizione clinica caratterizzata giorno per giorno da elementi diversi. Se poteva apparire sedata un giorno (il 07/03/2018), non lo era i successivi, tanto da poter anche uscire dalla struttura con i genitori tre giorni dopo per pranzare assieme (10/03/2018) e non lo era i giorni ancora successivi, incluso il giorno del decesso (13/03/2018)… Del resto la pizza era l'alimento preferito dalla paziente e il poterlo mangiare, oltre alla funzione del comfort food, aveva anche quello di incentivare l'alleanza terapeutica (due giorni prima era stato concesso un permesso proprio al fine di permettere alla paziente di festeggiare il compleanno con i genitori e la famiglia si era recata in una pizzeria). L'aspetto dell'alleanza terapeutica, come prontamente sostiene il Collegio Peritale, va sempre ricercato, ancor più nei pazienti considerati fragili e di questo occorre tenerne conto. In conclusione, il fatale evento di ab ingestis non era, nel caso concreto e in una doverosa ottica ex ante, né prevedibile né prevenibile, in quanto non risultava una paziente a particolare rischio di ab Parte_3 ingestis, né la pizza risulta un alimento favorente episodi di ab ingestis. La paziente non era sedata il giorno 13/03/2018, quando si verificava l'episodio fatale, e nemmeno i giorni precedenti, come evincibile dalla cartella clinica;
non mostrava segni disfagici né di ipomobilità o iporeattività motoria, non vi era fondamento per vietare la pizza o per indicarne uno sminuzzamento. La numerosità del personale sanitario e sociosanitario posto a sorveglianza della sala pranzo del reparto era adeguata e in linea con le indicazioni regionali, così come adeguata e in linea era la formazione del personale ivi operante circa gli eventi di ab ingestis. Non si ravvedono quindi condotte censurabili né condotte alternative esigibili, in una doverosa ottica ex ante, che avrebbero potuto scongiurare l'evento fatale. Non si può infine sottacere l'efficacia degli accertamenti di cui alla sentenza penale del Tribunale di Bologna – GIP n. 1136/23, resa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. “perché il fatto non sussiste”, nonché le valutazioni della consulenza medico-legale espletata nel relativo procedimento, laddove emerge chiaramente che non può essere addebitato ai sanitari che ebbero in cura e prestarono assistenza a “di non aver previsto un evento che in base alle conoscenze che aveva o Pt_3 che avrebbe dovuto avere non poteva prevedere e, pertanto, evitare”. L'inesistenza del fatto a cui poter ricondurre un'eventuale e, nel caso di specie, insussistente condotta antigiuridica, emerge chiaramente dalla lettura della sentenza penale, laddove si rileva testualmente che: “Il Giudice deve rilevare che la lettura della cartella clinica evidenzia un'attività di sedazione solo nella giornata del 7 marzo, quella cioè successiva al ricovero: nei giorni successivi la situazione sotto tale punto di vista, migliora tanto che il 10 marzo può leggersi condizioni cliniche in buon compenso. In altri termini, non è dato evincere l'esistenza di segnali, spie e sintomi di una qualche forma di disfagia. Quell'effetto collaterale non si era presentato e non era stato rilevato alcun segno di alterazione del meccanismo deglutitorio. Ne deriva che
“ non poteva rappresentarsi la necessità di affrontare clinicamente Parte_6 quell'effetto collaterale avendo cura tra l'altro di far somministrare cibi morbidi ed agevolmente deglutibili. …Pertanto, può affermarsi che è stato corretto ed adeguato l'approccio terapeutico in base alla patologia di e nessun sentore di effetti collaterali Pt_3 pericolosi – nella specie sedazione e miorilassamento con segni di disfagia – sono emersi al punto tale da essere riconoscibili e fondare l'obbligo di attivarsi per stabilire uno specifico piano terapeutico. E' evidente che “il risultato della condotta non poteva neppure essere immaginato dall'agente pur con l'adozione delle necessarie cautele”>>. pagina 8 di 20 Rispetto alle Osservazioni della Parte Convenuta, i TU (con ragionamento logico privo di errori di fatto, per cui non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni da loro rese) hanno replicato già in allegato alla perizia, ad integrazione della stessa, quanto segue: <sorvoleremo sugli aspetti giuridici della citata sentenza penale (si rimanda peraltro al giudicante la verifica sull'avvenuta produzione in atti di tale documentazione), posto che, oltre che argomento non competenza degli scriventi, è doveroso sottolineare i sottoscritti ausiliari del giudice siano stati chiamati a rispondere quesito cui all'ordinanza 05 12 2024 e valutare le risultanze un altro procedimento (penale), segue dinamiche logico-valutative distanti da quelle doverosamente contemplarsi nell'analisi medico legale caso specie;
pur rimarcando con forza piena autonomia pensiero cha ha permeato considerazioni gli scriventi sono pervenuti, per solo amore verità, si possono ricordare seguenti passaggi tecnici consulenza tecnica firma dei dottori per_3 per_4 per_5 prodotta (doc. 25 parte attrice): “subito dopo l'ultima assunzione paziente ordina pizza. proposito fa presente nel reparto psichiatrico sia ingressi uscite devono essere attentamente controllate ed autorizzate dal personale sanitarlo, pertanto, comprende come abbia potuto modo tutto autonomo incontrollato ordinare ma soprattutto ricevere cibo dall'esterno… È evidente, quindi, terapia assunta dalla pazienti nelle ore antecedenti il decesso ogni probabilità influito maniera negativa sulla motilità muscolatura volontaria involontaria e, anche funzionalità tratto gastroenterico. noto, infatti, farmaci alterino muscolare liscia striata o agiscano inibitori agonisti chimici neuromodulatori nervosi possano rivestire ruolo causale concausale nella disfagia. deficit attenzione vigilanza trattato oppioidi, neurolettici ipnoinducenti già altera determinante prima fase, preparatoria, extraorale, deglutizione…il pa comportamento sanitari ebbero cura stato aderente alle linee guida relativo periodo riferimento né buone pratiche mediche motivi sopra meglio espressi, potendosi, tuttavia, escludere sufficiente certezza neppure elevata causato inalazione bolo alimentare sarebbe ugualmente verificato presenza regime corretto.” comprendere, poi, tali tecniche state interpretate valutate sede giuridica (penale) compito esula dalle competenze (al pari ccttpp). “sugli effetti collaterali assunti paziente”, occorre, innanzitutto, una precisazione su quanto riportato cartella clinica. l'anamnesi l'esame obiettivo poco rappresentate tutti ricoveri, se brevi note d'ingresso eseguite pronto soccorso;
compilate scale valutazione standardizzata;
registrazioni delle condizioni appaiono sintetiche descrittive suo quadro clinico;
vi anzi ripetitività scritto, epicentro quasi sui comportamenti problematici sulle terapie bisogno somministrate. menzione problematiche emotivo- affettive, modalità relazioni cognitive rapportarsi sé l'esterno. l'approccio centrato avuto conseguenza uso pluriquotidiano somministrazione bisogno, perlopiù politerapia (neurolettici+benzodiazepine) ad alte dosi, talora ripetute stessa giornata. ne conseguito alternarsi sedazione agitazione, aggressività, evidenti difficoltà, emerge dagli atti, contenimento dell'ideazione delirante anomalie comportamentali. d'altra stessi ccttpp confermano questo agitazione loro osservazioni. dosaggi elevati psicofarmaci (e particolare) favoriscono comparsa collaterali. ben rappresentata specie mattino: pz 21 02 2018 fu trovata sedata boccone bocca, tanto medici quella occasione proibirono l'assunzione cibi provenienti dall'esterno. pagina 9 20 sedazione è una conseguenza tipica dell'uso dei neurolettici, specie se le dosi sono elevate (effetto anti-istaminico). Altri effetti collaterali noti e costanti di tali farmaci, come si è detto in somministrazioni elevate e costanti nel tempo, come nel caso in questione, sono gli effetti extrapiramidali caratterizzati da ipomotilità, rigidità, lentezza nei movimenti e nelle reazioni (effetto antidopaminergico). La scialorrea è un'altra conseguenza nota. L'insonnia è spesso conseguente alla sonnolenza diurna, oltre che dello stato di agitazione e dell'ansia. Altri effetti collaterali noti sono l'ipomotilità della muscolatura liscia, causata dal blocco dei recettori muscarinici (effetto anticolinergico) che si esprime con stipsi, ipotonia del tratto esofageo- gastrico e degli sfinteri dello stomaco, con incontinenza urinaria, perlopiù saltuaria (l'enuresi notturna presentata dalla pz di cui si sta trattando). I CCTTPP obiettano che in cartella clinica non vi sia evidenza di tali effetti collaterali: in realtà la sedazione è ben descritta, pur con resoconti scarni presenti in cartella. La lentezza dei movimenti e delle reazioni motorie è caratteristica dei pazienti che, come nel nostro caso, assumono neurolettici e sedativi in modo continuativo e ad alte dosi. Dagli atti emerge, in effetti, che nelle occasioni, frequenti, in cui era sedata, la pz presentò rallentamento motorio. L'enuresi si presentò durante il ricovero. La stipsi era presente, tanto che alla pz veniva somministrato (un lassativo) 1 o 2 Pt_8 cucchiai la sera. In sintesi, non si tratta di “fallacia induttiva”, per usare la terminologia dei CCTTPP, quanto di semplice conoscenza di questa tipologia di pazienti e degli effetti collaterali dei farmaci adottati (sin dagli anni '60, quando l'uso dei neurolettici divenne ubiquitario e massiccio). Tali effetti collaterali sono comuni e ben conosciuti ed, essendo dose- dipendenti e tempo-dipendenti, possono agevolmente raggiungere una incidenza elevata. Gli studi sull'argomento sono molteplici;
in tutti questi studi la presenza di effetti collaterali di tipo extrapiramidale (il cosiddetto parkinsonismo iatrogeno) è frequente ed ha una incidenza elevata, a seconda degli studi e della tipologia dei pazienti, potendo essere presente fino ai 2/3 dei pazienti, donde, la prevedibilità (…). Rispetto all'assunto dei CCTTPP secondo cui “Non ci sono pertanto a nostro avviso elementi clinici o scientifici, neppure in una rilettura ex post per affermare anche solo con un criterio di preponderanza dell'evidenza che avesse Pt_3 specifici problemi di disfagia con la terapia assunta”, appare doveroso precisare quanto segue. La presenza di episodi disfagici in è documentata in Atti: in particolare, in data Pt_3
21/02/2018. Una minore enfasi critica ed una maggiore aderenza ai fatti da parte dei Colleghi CCTTPP sarebbe stata certamente preferibile. E' da premettere che gli episodi di infezione polmonare da aspirazione di cibo sono relativamente poco frequenti nella popolazione psichiatrica (intorno al 7-8%) e sono più frequenti nella popolazione più anziana (oltre i 50 anni). Gli episodi asfittici sono ancor meno frequenti (intorno al 1-1,5%) e sono perlopiù a risoluzione favorevole, nell'immediato o dopo trasferimento in reparto di Rianimazione. Si tratta perciò di episodi relativamente poco frequenti ma non trascurabili nella loro incidenza e nelle loro conseguenze, potenzialmente fatali. Quanto alla disfagia, la Letteratura (…) così descrive i fattori favorenti nei pz psichiatrici in terapia neurolettica e sedativa, talora con esito fatale: - pregresso o attuale uso o abuso di sostanze stupefacenti;
- pregressi episodi disfagici;
- uso di neurolettici;
- uso della combinazione di più psicofarmaci;
- sedazione;
- presenza di effetti extrapiramidali;
- scialorrea;
- ipotonia/ipertonia bucco-faringo-esofageo-gastrica; - presenza di alterazioni organiche cerebrali;
- modalità alimentari anomale (in primo luogo la voracità nell'assunzione del cibo); - lunga durata del ricovero;
Come è facile evincere, numerosi (e noti) fattori favorenti gli episodi disfagici erano presenti nel caso che ci compete. Ciò che viene consigliato, circa la prevenzione di ulteriori episodi disfagici, può così sintetizzarsi: - riduzione del dosaggio del neurolettico;
- cambiamento del tipo di neurolettico;
- modificazione della terapia in senso di semplificazione, eliminando o riducendo le dosi di altri farmaci che possono essi stessi causare disfagia o interferire nel metabolismo dei farmaci psicoattivi (ad es stabilizzatori dell'umore); - modificazioni comportamentali quali intervento pagina 10 di 20 educativo sulla voracità nell'assunzione del cibo;
- attenzione da parte degli addetti presenti durante il pasto affinché il pz non deroghi dai comportamenti alimentari suggeriti;
- educazione dei caregiver e conviventi al controllo del comportamento alimentare del pasto;
- intervento sulla tipologia del cibo nel caso in cui gli episodi disfagici si ripetano mediante alimentazione suddivisa in un numero maggiore di pasti e/0 riduzione delle dimensioni dei bocconi in pezzi più piccoli;
qualora il problema non si risolva, opportuno ricorrere a proscrizione di alcuni tipi di cibi (duri, elastici, friabili) e/o triturazione del cibo (…). Come si vede, si tratta di una serie di interventi che vanno verso una progressiva maggiore incisività in funzione della entità del fenomeno disfagico. Nel caso di specie, la paziente presentò poche settimane prima del tragico evento un importante episodio disfagico (episodio di ab ingestis con arancio in data 22/02/2018), elemento anamnestico di indubbia rilevanza: ciononostante, nelle settimane successive, non risulta agli Atti che venne adottato alcun provvedimento (anche farmacologico)specificatamente mirato a ridurre il rischio di ripresentazione. Venne, anzi, conservata la stessa cadenza di terapia di base e di costante terapia al bisogno, mantenendo, nell'insieme, la posologia ad un dosaggio quotidiano elevato. Peraltro, l'ultimo giorno venne modificata la terapia, aspetto clinico-circostanziale su cui elegantemente glissano i CCTTPP, sostituendo RI con XO e, sfortunatamente, in quella mattina la pz assunse sia RI che XO (dosaggio di base + assunzione al bisogno), con un dosaggio di neurolettico, perciò, ancora maggiore rispetto a quanto avveniva nei giorni precedenti. Durante i ricoveri, inoltre, non venne adottata alcuna precauzione comportamentale sulle modalità di assunzione del cibo e la stessa proscrizione della pizza venne sospesa e poi reintrodotta in modo variabile nel tempo (da noi sintetizzato come
“atteggiamento altalenante”). Anche l'educazione dei caregiver non venne attuata. Il precedente disfagico, a parte l'iniziale divieto di assumere alimenti dall'esterno (tra cui la sopra citata pizza), non indusse alcun atteggiamento di precauzione e di intervento preventivo. In buona sostanza, se il ripetersi degli episodi disfagici era prevedibile, non fu contemplato alcun mirato atteggiamento finalizzato a ridurne in maniera sostanziale ed apprezzabile il rischio del loro ripresentarsi (prevenibilità). Sulla vigilanza degli operatori durante il pasto, rimandando a quanto già precedentemente precisato, si sottolinea, ancora una volta, che il controllo ed il monitoraggio di una paziente a rischio disfagico durante il pasto, da parte degli operatori, in particolare per quanto riguarda le modalità di assunzione del cibo, è un elemento cardine per prevenire ulteriori episodi disfagici. In Atti non risulta alcun intervento in questo senso. Riguardo al pretrattamento dei cibi, abbiamo già detto che l'atteggiamento da seguire era quello di controllare le modalità di assunzione del cibo, verificando la modalità vorace di assunzione del cibo e le dimensioni dei bocconi, portandoli ad entità di dimensioni normali o ridotte. Lo spezzettamento del cibo è il passo ulteriore da compiere in caso di persistenza degli episodi disfagici: nel caso in questione rappresentava un intervento discrezionale. Ciò detto, appare di tutta evidenza che il mancato controllo, da parte degli addetti presenti durante il pasto, delle modalità di assunzione del pasto riduce l'impatto e l'efficacia delle scelte alimentari (ad esempio, prescrizione dietetica). Per concludere, dalle Osservazioni presentate dai CCTTPP non emerge alcun elemento in grado di modificare in maniera sostanziale il giudizio espresso sul caso in esame>> (enfasi dell'estensore).
Per quanto attiene all'invocato effetto della sentenza penale di non luogo a procedere emessa dal GUP, succitata, passata in giudicato, deve ricordarsi che una sentenza penale irrevocabile di assoluzione per "fatti non sussistenti" pronunciata dopo il dibattimento ha efficacia di giudicato nel processo civile per il risarcimento danni (se la vittima era parte civile), precludendo una nuova valutazione dei fatti, ma solo se l'assoluzione deriva da un accertamento positivo dell'insussistenza del fatto (non per carenza di prove, come nell'Art. 530 c.p.p., comma 2) e c'è identità di parti e oggetto. Questo significa che un GUP (Giudice pagina 11 di 20 dell'Udienza Preliminare) assolve per il "fatto non sussiste" (assoluzione "piena") vincola il giudice civile, ma se l'assoluzione è per "non doversi procedere" (es. per prescrizione, o quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare un previsione di ragionevole possibilità di condanna, v. art. 425 c.p.p.), il giudice civile ha autonomia di giudizio e deve riesaminare i fatti.
Alla luce delle superiori considerazioni (rilevato che sul piano civilistico la suddetta decisione del GUP, pur passata in giudicato, per il contenuto oggettivo e soggettivo della stessa è liberamente valutabile ai fini del decidere), a fronte della idonea prova del nesso causale tra evento asfittico e decesso (con valutazione necessariamente ex post, v. l'ottima Cass. 17084/17) emersa all'esito della sopra riportata consulenza d'ufficio, parte resistente, ex artt. 1218 e 2697 c.2 c.c., non ha ottemperato all'onere della prova su di essa incombente non avendo fornito idonea (contro)prova dell'avere compiuto tutto quanto (ex ante) possibile per evitare l'evento (poiché ex art. 1218 c.c. cit., la colpa si presume, v. ex multis Cass. 27702/24), nonché della natura (ex ante) imprevedibile di quest'ultimo (v. anche Cass. 28992/19 cit.).
6. I periti d'ufficio, in punto di quantum, hanno accertato, in relazione al danno alla salute lamentato da quanto segue: <il danno biologico psichico, postumo parte_2 dell'evento luttuoso, può essere quantificato nella misura intorno al 28% (ventotto per cento). più articolata appare la definizione di un periodo transitoria invalidità biologica: sulla base della documentazione prodotta, è ragionevole stimare una fase acuzie sindromica giustificante il riconoscimento mesi 3 (tre) parziale 75% e 9 (nove) 50%. anamnesticamente, derivata decisione nel maggio 2019 licenziarsi dal proprio lavoro (in particolare, perizianda ha contemplato interrompere collaborazione in libera professione avviata 2013 con l'azienda riferimento, cui era prima dipendente): ritenere che i reliquati psichici testé descritti, ragione loro peculiarità ed intensità, alla luce vicinanza temporale coll'evento luttuoso de quo, abbiano svolto ruolo non marginale sopravvenuta scelta lavorativa>>.
7. Quanto a i suddetti periti hanno accertato <il danno biologico psichico, postumo parte_2 dell'evento luttuoso, può essere quantificato nella misura intorno al 28% (ventotto per cento). più articolata appare la definizione di un periodo transitoria invalidità biologica: sulla base della documentazione prodotta, è ragionevole stimare una fase acuzie sindromica giustificante il riconoscimento mesi 3 (tre) parziale 75% e 9 (nove) 50%. anamnesticamente, derivata decisione nel maggio 2019 licenziarsi dal proprio lavoro (in particolare, perizianda ha contemplato interrompere collaborazione in libera professione avviata 2013 con l'azienda riferimento, cui era prima dipendente): ritenere che i reliquati psichici testé descritti, ragione loro peculiarità ed intensità, alla luce vicinanza temporale coll'evento luttuoso de quo, abbiano svolto ruolo non marginale sopravvenuta scelta lavorativa/> appare complesso il preciso inquadramento di un periodo di transitoria invalidità Pt_3 biologica: sulla base di quanto prodotto in Atti, è ragionevole stimare una fase di acuzie sindromica giustificante il riconoscimento di mesi 12 (dodici) circa di parziale al 50%>>.
8. La S.C. ha avuto occasione di chiarire che <in materia di responsabilità civile, il principio della "omnicomprensività" liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità duplicazioni risarcitorie medesimo pregiudizio, ma esclude, in caso illecito plurioffensivo, la tanti danni quanti sono i beni oggetto autonoma lesione, seppure facenti capo al soggetto. (in applicazione tale principio, s.c. ha cassato decisione con cui giudice merito aveva liquidato unitariamente patito dai familiari delle vittima un sinistro stradale, attribuendo autonomo rilievo da perdita rapporto parentale e a quello alla salute psichica dagli stessi pure subito conseguenza morte proprio congiunto).>> (v. Cass. 9320/15, est. Rossetti;
v. anche Cass. 21084/15 est. , secondo cui: <…(come ricorda, tra le CP_5
pagina 12 di 20 ultime, Cass. 20 maggio 2015, n. 10269) la morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti, oltre al danno parentale (consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva) anche un danno biologico vero e proprio, ossia un pregiudizio che, pur avendo anch'esso origine dalla perdita del congiunto, è ulteriore rispetto al danno parentale (cfr. Cass. n. 28423/2008, Cass. n. 2557/2011, Cass. n. 9320/2015). Di tale ulteriore profilo di danno non patrimoniale - sempreché risulti medicalmente accertato - dovrebbe necessariamente tenersi conto nella liquidazione del risarcimento (che dovrà risultare ovviamente superiore rispetto a quello spettante in presenza di mero danno parentale), senza possibilità di ricondurre sic et simpliciter la menomazione psico-fisica riscontrata nel superstite nell'alveo del danno parentale, col rischio di svilire un profilo di danno che presenta una propria oggettiva evidenza e di non valutare adeguatamente la diversità rispetto alle situazioni in cui al danno parentale non si accompagni un pregiudizio di natura biologica…>>).
Tali danni alla salute possono essere equitativamente liquidati facendo applicazione della TUN per le macropermanenti, di cui al C.d.A., recentemente entrata in vigore (non solo alla luce di giurisprudenza di legittimità, v. Cass. 28990/19 cit., ma anche in linea con i principi di cui alla nota sentenza Amatucci del 2011 ed all'esigenza di garantire la maggiore uniformità di applicazione a livello nazionale della liquidazione del danno non patrimoniale).
La Cass. ha, altresì, chiarito che <in materia di responsabilità civile, il principio della "omnicomprensività" liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità duplicazioni risarcitorie medesimo pregiudizio, ma esclude, in caso illecito plurioffensivo, la tanti danni quanti sono i beni oggetto autonoma lesione, seppure facenti capo al soggetto. (in applicazione tale principio, s.c. ha cassato decisione con cui giudice merito aveva liquidato unitariamente patito dai familiari delle vittima un sinistro stradale, attribuendo autonomo rilievo da perdita rapporto parentale e a quello alla salute psichica dagli stessi pure subito conseguenza morte proprio congiunto).>> (v., ex multis, Cass. 26897/14)
Il danno psichico accertato in capo ai ricorrenti può quindi essere liquidato secondo il seguente schema.
A1) Parte_2
Calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale
DPR n. 12 del 13/01/2025
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 59 anni
Percentuale di invalidità permanente 28%
Giorni di invalidità temporanea al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea al 50% 270
tabella di riferimento: 2025) Parte_9
pagina 13 di 20 Punto danno biologico permanente € 4.889,56
Personalizzazione danno morale 39% (aumento medio) € 1.906,93
Punto danno non patrimoniale € 6.796,48
Coefficiente di riduzione per età 0,713
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 4.889,56 x 28 x 0,713) € 97.615,08
Danno morale nel valore medio (€ 1.906,93 x 28 x 0,713) € 38.069,88
A2a) Danno permanente complessivo (€ 190.301,49 x 0,713): € 135.684,96
Invalidità temporanea al 75% per 90 giorni: € 5.406,62
Invalidità temporanea al 50% per 270 giorni: € 10.813,23
B) Danno temporaneo totale: € 16.219,85
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 151.904,81
TOTALE GENERALE: € 151.904,81
A2) Parte_1
Età al momento del sinistro 58 anni
A2a) Percentuale di invalidità permanente 15%
Giorni di invalidità temporanea al 50% 365
tabella di riferimento: 2025) Parte_9
Punto danno biologico permanente € 3.327,20
Personalizzazione danno morale 32,8% (aumento medio) € 1.091,32
pagina 14 di 20 Punto danno non patrimoniale € 4.418,52
Coefficiente di riduzione per età 0,718
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 3.327,20 x 15 x 0,718) € 35.833,97
Danno morale nel valore medio (€ 1.091,32 x 15 x 0,718) € 11.753,54
A) Danno permanente complessivo (€ 66.277,86 x 0,718): € 47.587,51
A2b)
Percentuale di invalidità permanente 16%
tabella di riferimento: 2025) Parte_9
Punto danno biologico permanente € 3.458,83
Personalizzazione danno morale 33,5% (aumento medio) € 1.158,71
Punto danno non patrimoniale € 4.617,54
Coefficiente di riduzione per età 0,718
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 3.458,83 x 16 x 0,718) € 39.735,03
Danno morale nel valore medio (€ 1.158,71 x 16 x 0,718) € 13.311,23
Danno non patrimoniale complessivo (€ 73.880,59 x 0,718): € 53.046,26
A2c)= (A2a+A2b): 2=(47.587,51 +53.046,26):2= euro 50.316,88
B) Invalidità temporanea al 50% per 365 giorni:
pagina 15 di 20 Danno temporaneo totale: € 14.617,89
TOTALE GENERALE (A2c+B): € 64.934,78
9. Per quanto attiene all'ulteriore danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale, alla luce delle recentemente aggiornate tabelle milanesi, vista l'età della vittima primaria, delle vittime secondarie, del rapporto di convivenza, dell'intensità del legame affettivo, del numero di superstiti del nucleo familiare, può liquidarsi in capo a ciascun ricorrente, alla luce dei predetti parametri e dei criteri di liquidazione elaborati nelle predette tabelle, l'importo di euro € 391.103,18, peraltro pari alla liquidazione massima proposta in esse.
La SC. ha, inoltre, chiarito che <la liquidazione del danno da perdita rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e congiunto, al grado di parentela convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità caso concreto (come peraltro indicato dalle tabelle milano roma) e, in particolare, sofferenza morale vittima, a cui è indissolubilmente legata, ragione legame solidaristico si estrinseca il parentale, quella congiunti>> (Cass. 6981/25).
Nel caso in esame, visto l'accertamento in capo ai genitori superstiti, odierni ricorrenti, di un vero e proprio danno biologico/dinamico relazionale psichico con liquidazione altresì del relativo danno morale, oltre che del predetto danno (da sofferenza) da perdita del rapporto parentale, nei termini massimi, non si ritiene di procedere ad ulteriore personalizzazione degli importi come sopra liquidati, al fine di scongiurare indebite duplicazioni del medesimo danno sofferenza, nella presente sede già liquidato separatamente in relazione alle due sopra considerate diverse tipologie di danno non patrimoniale (vista la plurioffensività dell'evento dannoso in esame).
10. I periti incaricati hanno altresì accertato congrue quelle di cura, pari cioè ad euro 754,00 (settecentocinquantaquattro/00), senza la possibilità di identificare e stabilire spese future, avendo i quadri clinici raggiunto una sostanziale stabilizzazione>>.
11. Sotto il profilo del danno patrimoniale sono altresì risarcibili le spese funerarie allegate come sostenute per complessivi euro 4048,00 (v. anche documentazione in atti) che possono essere ritenute provate anche alla luce dell'id quod plerumque accidit e dell'intensità affettiva del rapporto parentale in esame.
12. Il danno reddituale allegato nel quantum in capo a come pari a euro Parte_2 140.000,00, non risulta idoneamente provato, tenuto conto che la documentazione reddituale antecedente al 2018 non risulta depositata nella sua completezza, ma solo con riferimento al quadro RN, ovverosia reddito complessivo, non nelle componenti dello stesso, pregiudicando, pagina 16 di 20 dunque, l'accertamento del nesso di causa con l'allegata contrazione reddituale per perdita di capacità lavorativa.
Similmente, non risulta idoneamente provata, in base alla documentazione in atti, l'allegata perdita reddituale in capo a che non ha prodotto dichiarazioni dei redditi né Parte_4 degli anni antecedenti né di quelli successivi al tragico evento per cui è causa.
13. Il danno morale reclamato dai ricorrenti iure hereditario può ritenersi sufficientemente Pt_3 provato in ragione delle considerazioni che seguono. L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, preliminarmente si ricorda, ha ritenuto di elaborare una tabella <funzionale alla quantificazione dei così detti “danni terminali”, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla suprema corte (ss.uu. sent. n. 15350 2015) come le sole poste danno liquidabili iure proprio vittima lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso tempo dalle lesioni. …la voce pregiudizio in questione ha conosciuto più un'incertezza sul piano definitorio, venendo talvolta inquadrata biologico terminale o catastrofale matrice morale, senza che, secondo quanto osservato sezioni unite, tali categorizzazioni corrispondessero autentiche differenze sostanziali “differenze rilevanti concreto della liquidazione danni”. realtà, vero punto critico è stato ravvisato, anche da autorevole dottrina, nella assoluta anarchia liquidativa -registrata nelle corti merito- condotto risarcimenti inaccettabilmente disomogenei, pur fronte situazioni analoghe fattuale. qui l'opportunità indagare tema verificare se possibile elaborare metodo tabellare convenzionale allineandosi agli obiettivi ed ratio tabella milanese, possa fungere criterio guida al quale ispirare future liquidazioni, ossequio ad principio ragionevole omogeneità. questo contesto istituito apposito gruppo lavoro quale, seguito diverse riunioni cui hanno partecipato magistrati del tribunale milano, medici legali numerosi avvocati, ritenuto poter una proposta tabellazione terminale, imbastita sui principi criteri vengono illustrati: a) unitarietà onnicomprensività: tenendo conto dell'insegnamento delle unite (sentenze gemelle ss.uu. nn. 26972 3 4 5 dell'11.11.2008, oltre citata si proporre definizione onnicomprensiva “danno terminale”, tale ricomprendere suo interno ogni aspetto sofferenziale connesso percezione morte imminente. onde evitare pericolo duplicazione medesime pregiudizio, la categoria deve intendersi dunque comprensiva pregiudizi altrove definiti 57 lucida agonia morale catastrofale. solo: patrimoniale patita quel tempo, esclude separata temporaneo “ordinario”, quindi assorbita. b) durata limitata: stessa (terminale) protrarsi per esteso. …posto limite massimo, osserva parlarsi, gli insegnamenti cassazione, stata immediata avvenuta brevissima distanza tempo. occorre tra intercorra comunque temporale minimo – convenzionalmente individuabile consentire prova sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi). esperti resto sostenuto necessaria sussistenza decorso affinché coscienza elabori rappresenti rischio morte. c) coscienza: nessun caso tratta re ipsa, occorrendo comprovata fine consapevolezza vita parte è, dunque, presupposto necessario esservi risarcimento potrà dirsi esistente, esempio, nel pagina 17 di 20 tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza. D) Intensità decrescente e metodo tabellare: pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente
– e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza. Nulla impedisce, naturalmente, che a fronte di un decorso particolarmente lungo, la percezione della fine intervenga in un momento successivo, e solo da quel momento, dunque, potrà sorgere il danno terminale (con relativa decorrenza della tabella giornaliera di seguito proposta). L'Osservatorio propone inoltre l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso (come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza). Tali situazioni accadono, normalmente, nell'immediatezza dell'evento (o, comunque, subito dopo la prima – scioccante- percezione del pericolo di vita). Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile. E) Personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base. F) Valori convenzionali: nell'individuazione del valore (come detto: decrescente) del danno subìto dal quarto al centesimo giorno della tabella l'Osservatorio ha anche tenuto conto: • in primo luogo, dei parametri in uso presso la giurisprudenza di merito. Parametri, tali ultimi, utili ma non particolarmente indicativi proprio in considerazione dell'assoluta disomogeneità dei dati;
58 • in secondo luogo, dell'esigenza di contenere il danno – nella sua massima espressione possibile – entro un valore che non finisca per confondersi con quanto talune recenti decisioni giurisprudenziali hanno riconosciuto a titolo di danno da morte immediata, oggi espressamente ripudiato dalla Cassazione. …Il tutto, naturalmente, al netto della eventuale personalizzazione che, come detto, l'Osservatorio propone entro il limite massimo del 50%>>.
Rilevato che per i primi tre giorni le predette tabelle prevedono una somma omnicomprensiva fino a € 35.247,00, ritenuto che la giovane paziente abbia avuto modo, seppur avesse assunto psicofarmaci e seppur per pochi minuti, di percepire il tragico evento asfittico, man mano nel suo aggravarsi mortale, lo scrivente magistrato ritiene equo riconoscere in capo agli odierni ricorrenti, iure hereditario, un danno morale c.d. terminale in capo a equitativamente Pt_3 liquidabile in euro 11.500,00.
14. Alla luce delle superiori considerazioni, parte resistente deve essere condannata al pagamento A) a favore di parte a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 iure proprio per danno alla salute, biologico e morale, e per perdita del rapporto parentale, di euro 543.007,99 (=151.904,81+391.103,18); B) a favore di parte , a titolo di Parte_4
pagina 18 di 20 risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per danno alla salute, biologico e morale, e per perdita del rapporto parentale, di euro 456.037,96 (=64.934,78+391.103,18); C) a favore di e in solido tra loro, a titolo di risarcimento Parte_2 Parte_4 del danno non patrimoniale iure hereditario, di euro 11.500,00; D) a favore di Parte_2 e in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale
[...] Parte_4 di euro 754,00 per spese mediche e euro 4048,00 per spese funerarie. E) tutti gli importi che precedono e di cui alle lettere da A) a D), devono essere maggiorati di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 1.8.2021 (quale data intermedia tra fatto e presente liquidazione all'attualità, tenuto conto che si tratta di debiti di valore liquidati equitativamente e della farraginosità di una duplice operazione di devalutazione e successiva rivalutazione) alla data della presente decisione;
la somma così liquidata (divenuta per l'effetto debito di valuta) deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
15. Nussun altro danno risulta idoneamente provato.
16. Visto l'esito della stessa, le spese di CTU devono essere poste a carico di parte resistente, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
pagina 19 di 20 17. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm., secondo valori medi di parametro, in ragione del liquidato, per la fase di mediazione, nonché per le prime tre fasi di giudizio, mentre secondo valore minimo per la quarta, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e della compressione della fase decisoria, ed oltre alle spese per bolli e CU, oltre a euro 9740,00 omnia per spese di difesa tecnica (che si ritiene non possano superare gli importi liquidati per i TU).
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso nei termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna l' di CP_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento A) a favore di parte a titolo di CP_1 Parte_2 risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per danno alla salute, biologico e morale, e per perdita del rapporto parentale, di euro 543.007,99; B) a favore di parte , a titolo di Parte_4 risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per danno alla salute, biologico e morale, e per perdita del rapporto parentale, di euro 456.037,96; C) a favore di e Parte_2 Pt_4
in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario, di
[...] euro 11.500,00; D) a favore di e in solido tra loro, a titolo di Parte_2 Parte_4 risarcimento del danno patrimoniale di euro 754,00 per spese mediche e euro 4048,00 per spese funerarie. E) tutti gli importi che precedono e di cui alle lettere da A) a D), devono essere maggiorati di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 1.8.2021 alla data della presente decisione;
la somma così liquidata deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
Condanna altresì l' in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida a favore di e in solido tra loro, in euro 9740,00+545,00 per Parte_2 Parte_4 spese di difesa tecnica e anticipazioni, in euro 35.059,05 per compensi, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovute, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente, con diritto della parte che abbia anticipato una quota di queste ultime maggiore di quella effettivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Bologna, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14912/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PETTA NICOLA e dell'avv. PONTI GIANNI C.F._2 ricorrenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Controparte_1 P.IVA_1 MARGHERITA e dell'avv. FORMICOLA MANUELA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- parte ricorrente, come da note conclusive (<voglia l'ill.mo giudice adito, disattesa ogni avversaria istanza ed eccezione:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta di per la morte della figlia degli attori, nonché CP_1 CP_1 Parte_3 accertare il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dagli attori e/o loro spettanti iure hereditatis, correlato all'anzidetta responsabilità, ivi compreso il danno catastrofale, il tutto in base alle ragioni ed ai fatti dedotti in narrativa.
2. In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per la morte della figlia degli attori, Controparte_1
nonché accertare la perdita di chance di sopravvivenza di per le Parte_3 Pt_3 ragioni di cui in narrativa, da liquidarsi eventualmente in via equitativa.
3. Liquidare i danni accertati così come sopra quantificati o in quella diversa che dovesse risultare di giustizia in corso di causa.
4. Condannare controparte al pagamento del danno così come accertato e liquidato, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
5. Condannare controparte alla rifusione delle spese mediche e di consulenza documentate e comunque porre a carico di controparte tutte le spese relative alla CTU;
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come sopra precisate (iva e cpa incluse)>>);
- parte come da note conclusive (che, nel merito, richiamano la Controparte_1 comparsa di costituzione ed, in via istruttoria, insistono nella richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, oltre a chiedere di valutare l'efficacia della sentenza penale del Tribunale di Bologna – GIP n. 1136/23 nel pendente giudizio civile). pagina 1 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno proposto ricorso ex art.281 decies c.p.c., innanzi Parte_2 Parte_4 all'intestato Tribunale, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nei confronti di
[...] <voglia l'ill.mo giudice adito, disattesa ogni avversaria istanza ed eccezione:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
>.
2. In particolare, i ricorrenti lamentano che il decesso della propria figlia - Persona_1 avvenuto mentre era ricoverata all'interno dell'Unità Operativa della SPDC Azienda U.S.L. di presso l' Sant'Orsola il 13 marzo 2018 alle ore 12,40 per CP_1 CP_2 CP_3 soffocamento da occlusione completa delle vie respiratorie da parte di un corpo estraneo di origine alimentare (e più precisamente da un pezzo della pizza che aveva ordinato quella mattina stessa)- era dovuto ad un atteggiamento del personale medico e paramedico
<<…tollerante, per non dire lassista, per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni impartite… e più in generale delle più elementari e fondamentali norme di diligenza, prudenza e perizia, concernenti il divieto di fumo e di consumo di pasti provenienti dall'esterno della struttura. Ciò veniva fatto allo scopo evidente di assecondare, imbonire e più facilmente gestire pazienti già di per sé di difficile trattabilità a causa del loro stato e delle loro patologie, la qual cosa però non può essere una giustificazione, soprattutto allorché le sopraccennate tolleranze risultano mettere a rischio la salute, se non la stessa vita dei pazienti… Il risultato immediato per quanto riguarda era che lei approfittando smodatamente di tale situazione, fumava Pt_3 in modo compulsivo una sigaretta dietro l'altra, nell'arco di tutto il giorno, fino anche a tre/quattro pacchetti, al punto da divenire afona e da risultare costantemente afflitta da tosse e catarro, senza ovviamente l'intervento dei sanitari per vietare, o moderare tale comportamento… E' infatti vero che a causa della raucedine indotta dal fumo spasmodico, nonché a causa dei farmaci anti-psicotici somministrati, le capacità di deglutizione dei pazienti e di nello specifico, erano notevolmente compromesse, per cui sussisteva il rischio di Pt_3 soffocamento nel caso in cui ingerissero dei cibi di provenienza non ospedaliera e non appropriati, in quanto appunto non facilmente deglutibili. La pericolosità della prassi invalsa nel reparto è testimoniata da episodi di principio di soffocamento che si erano verificati già in passato, occorsi proprio a , e risoltisi fortunatamente senza conseguenze, ma che Pt_3 avevano reso comunque necessario anche in quei casi l'intervento dei sanitari… In ragione di quanto occorso in …precedente occasione, il Dott. , responsabile dell'SPDC, in CP_4 controtendenza rispetto all'atteggiamento di tolleranza ed accondiscendenza generale ed abituale, aveva cestinato una pizza ordinata da (doc.1 pag.115: “12,00 deve arrivare Pt_3 pizza pagatale dalla madre, per ordine dott. non le viene consegnata”), dando vanamente CP_4 disposizioni di non far entrare più alcun alimento non di produzione ospedaliera (doc.1 pag.113: “per ordine del medico di guardia deve mangiare solo cibo ospedaliero”), per il pericolo di soffocamento in paziente trattata con sedativi, riservandosi di autorizzarne l'ingresso solo nel caso in cui non sussistessero dei pericoli e solo con assistenza e presenza pagina 2 di 20 fisica di personale di sorveglianza… Della pesante sedazione praticata a e risultante Pt_3 dalla cartella clinica viene dato atto anche dai Periti nominati dalla Procura della Repubblica, nella cui relazione si legge in proposito: “doc. 25 pag.3: Nella cartella infermieristica la diagnosi è di agitazione in scompenso psicotico e agiti aggressivi e nei giorni successivi al ricovero si evidenzia un susseguirsi di incrementi di terapia neurolettica” “doc. 25 pag. 17: La terapia somministrata nel corso del ricovero risulta di certo adeguata e congrua con la diagnosi, almeno nelle fasi iniziali del ricovero venendo, successivamente, incrementata con farmaci sedativi allo scopo di intervenire sullo stato ansioso e di agitazione della paziente. Appare altresì evidente che la paziente è stata sottoposta a terapia massiva sintomatica con l'intento di mantenere uno stato di sedazione al fine di contenere il suo comportamento incongruo. A tale proposito, va rilevato come dal diario clinico dei giorni precedenti il decesso emerga come la paziente fosse sedata, per poi arrivare al giorno dello morte di in cui Pt_3 la terapia farmacologica viene ulteriormente aumentata.” …l'abituale condizione di , Pt_3 al fine di gestirla e di prevenire le sue intemperanze, fosse quella di intontimento dovuto a pesante sedazione quotidiana… sono numerosi gli elementi che fanno ritenere come invece di ineluttabile fatalità non vi fosse nulla in quanto accaduto e che il tragico evento occorso alla ragazza era facilmente prevedibile e si sarebbe potuto evitare, essendo stato determinato da una serie di gravi negligenze da parte di quello stesso personale che avrebbe avuto il compito e la qualifica per salvaguardarne la salute e la vita stessa… nel caso del SPDC della Pt_5
, ad attestazione della grave carenza organizzativa concernente le prescrizioni volte a CP_1 prevenire il pericolo correlato all'assunzione di cibo non verificato come idoneo ai pazienti ricoverati, al contrario non vi era alcuna disposizione regolamentare specifica in merito, tanto vero che tale prassi era consentita abitualmente. Che una chiara segnalazione del pericolo ed un espresso correlato divieto di portare cibi all'interno della struttura non vi fosse ed invece avrebbe dovuto esserci secondo diligenze e perizia lo testimoniano non solo le disposizioni in tal senso da parte degli altri SPDC che si sono allegate, ma lo dimostra lo stesso fatto che, purtroppo solo dopo che si è verificato il dramma di , anche l'SPDC della di Pt_3 Pt_5
si è dotata di apposita regolamentazione in tal senso … Ma vi è di più, in quanto se è CP_1 vero come è vero che la mancanza di un divieto regolamentare di portare cibi dall'esterno fonda di per sé la responsabilità della struttura ospedaliera per una carenza organizzativa di cui avrebbe invece dovuto farsi carico già anteriormente all'epoca dei fatti, tale mancata prescrizione non esaurisce il novero delle specifiche negligenze imputabili a controparte per la morte di Infatti, con riferimento specifico a , pur in mancanza di un Parte_3 Pt_3 generale divieto di portare cibi dall'esterno del reparto, vi era uno specifico divieto in tal senso, ad personam, indicato nella cartella clinica, ricollegato non solo allo specifico stato di
, ma anche al precedente accaduto pochi giorni prima l'evento che è risultato fatale
Pt_3 alla ragazza, che riguardava un analogo episodio di soffocamento da ingestione di cibo, fortunatamente in quella occasione risoltosi senza conseguenze… Il divieto di assumere cibo non controllato e potenzialmente non idoneo alle condizioni del paziente, già di per sé fondamentale in pazienti del reparto sottoposti ad un ordinario trattamento, a maggior ragione doveva valere ed essere fatto rispettare per che aveva in quell'occasione ricevuto un
Pt_3 trattamento più pesante del normale e verosimilmente anche del necessario. Il divieto in parola ancora più doveva valere nel momento in cui si era consentito a , come ad ogni altro
Pt_3 paziente, di fumare assiduamente ogni giorno, al punto da determinare tosse, irritazione e catarro, ovvero manifestazioni che era prevedibile avessero ulteriormente compromesso, unitamente ai farmaci somministrati, le capacità di deglutizione e d'ingestione della ragazza, favorendo il rischio di soffocamento, poi purtroppo verificatosi. La negligenza organizzativa dell'Ospedale e quella degli ausiliari della convenuta (medici, infermieri e paramedici) è peraltro duplice, in quanto non solo è stato consentito che venisse portato a e da
Pt_3
pagina 3 di 20 questa consumato cibo per lei non adatto, ma altresì perché glielo è stato lasciato fare senza neppure una adeguata e stretta sorveglianza (per impedire che facessi bocconi troppo grandi, per imporle di masticare lungamente il cibo per facilitarne la deglutizione)>>.
Parte ricorrente invoca altresì la <<…la responsabilità dei sanitari per non essere tempestivamente ed idoneamente intervenuti per evitare la morte della ragazza una volta che si era verificata l'occlusione delle vie respiratorie che avrebbe poi portato al soffocamento ed al decesso di . Segnatamente, i ricorrenti sostengono che: <<…Risulta, innanzi tutto, Per_2 inaccettabile ed ingiustificabile il ritardo con cui è intervenuto il medico rianimatore a soccorrere rispetto al momento in cui si era presentata la situazione di pericola Pt_3 ricollegata al principio di soffocamento… Altrettanto inescusabile appare il fatto che una volta intervenuto il personale medico anteriormente all'arrivo del rianimatore, lo abbia fatto in modo non idoneo ed imperito, tanto vero che non è stato in grado di salvare la vita della paziente>>.
Riassuntivamente dunque pongono a fondamento delle proprie pretese: << A) responsabilità per attività medico-sanitaria (compresa quella diagnostica e di cura) ed assistenziale svolta in modo imperito, imprudente e negligente dal personale medico e paramedico e da altri ausiliari della struttura ospedaliera B) responsabilità per carenze e/o inadeguatezze della struttura ospedaliera, compreso l'aspetto organizzativo, delle dotazioni mediche, dei macchinari e delle attrezzature, etc. C) responsabilità per mancata o incompleta o inadeguata refertazione dell'attività di diagnosi e cura svolte, le quali impediscono di ricostruire quanto in concreto è stato compiuto da controparte…>>.
Lamentano, inoltre, che: <…Gli errori praticati dai sanitari durante l'estremo tentativo di rianimare non hanno permesso neppure la donazione degli organi, esaudendo almeno Pt_3 il desiderio di , la quale in vita aveva sottoscritto l'apposito modulo attestante il Pt_3 consenso alla donazione.>>
Chiedono pertanto il risarcimento del danno patrimoniale e non subito, sia iure proprio che iure hereditario, per danno alla salute, danno da perdita del rapporto parentale, danno non patrimoniale (morale) della figlia danno da spese mediche, funerarie, nonchè da Pt_3 incapacità lavorativa specifica (rectius perdita della rispettiva capacità reddituale).
3. L di si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <<…In via CP_1 CP_1 preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio e, per l'effetto, provvedere alla conversione del rito, da procedimento semplificato a procedimento ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 decies e seguenti c.p.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione del principio di sinteticità degli atti e, in subordine, di valutare la relativa condotta processuale di parte ricorrente in sede di condanna alle spese. In via principale: - accertare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum delle pretese avversarie e, per l'effetto, respingere le domande risarcitorie tutte ex adverso formulate;
- condannare i sigg.ri Pt_4
e , in qualità di eredi della sig.ra , al pagamento
[...] Parte_2 Persona_1 delle spese di lite ed oneri di legge. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva, ci si oppone sin d'ora alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata da parte avversa, in quanto la stessa è del tutto esplorativa… Sempre in via istruttoria ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da parte ricorrente ed alla richiesta di interrogatorio formale, in quanto inammissibili, valutativi, generici ed alcuni da provare documentalmente>>.
4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU medico legale. All'udienza del 23.10.25, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa pagina 4 di 20 ex art. 281 sexies c.p.c..
5. Le domande dei ricorrenti sono accoglibili nei termini che seguono.
Si ricorda, preliminarmente, che la S.C. è intervenuta sul tema del riparto dell'onere della prova proprio in tema di responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale chiarendo quanto segue: <
1.1.1. Il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio. Il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perchè la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.). E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato. Se la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione vuol dire che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. La causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perchè quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 c.c.). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa si che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perchè, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore. Non c'è quindi un onere di specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale perchè allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento. Tale forma del rapporto fra causalità materiale e responsabilità contrattuale attiene tuttavia allo schema classico dell'obbligazione di dare o di fare contenuto nel codice civile. Nel diverso territorio del facere professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate. Sul punto valgono le seguenti considerazioni.
1.1.2. Se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perchè il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. La distinzione fra interesse strumentale, affidato alla cura della prestazione oggetto di obbligazione, ed interesse primario emerge nel campo delle obbligazioni di diligenza professionale. La prestazione oggetto dell'obbligazione non è la guarigione dalla malattia o la vittoria della causa, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore. Il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute. Benchè guarigione dalla malattia o vittoria della causa non siano dedotte in obbligazione, esse non costituiscono un motivo soggettivo che resti estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale, ma sono tipicamente connesse all'interesse regolato perchè la possibilità del loro soddisfacimento è
pagina 5 di 20 condizionata dai mutamenti intermedi nello stato di fatto determinati dalla prestazione professionale. L'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale rispetto ad un interesse primario o presupposto, il quale non ricade nel motivo irrilevante dal punto di vista contrattuale perchè non attiene alla soddisfazione del contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto. Non c'è obbligazione di diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della vittoria della causa. Dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento. La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia. Si riespande così, anche sul piano funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva sopra delineata. Persiste, nonostante l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perchè la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perchè si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione. Argomentare diversamente, e cioè sostenere che anche nell'inadempimento dell'obbligazione di diligenza professionale non emerga un problema pratico di causalità materiale e danno evento, vorrebbe dire implicitamente riconoscere che oggetto della prestazione è lo stato di salute in termini di guarigione o impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie, ma ciò non è perchè il parametro per valutare se c'è stato inadempimento dell'obbligazione professionale è fornito dall'art. 1176 c.c., comma 2, il quale determina il contenuto della prestazione in termini di comportamento idoneo per il conseguimento del risultato utile. Per riprendere le parole di un'autorevole dottrina della metà del secolo scorso, la guarigione o l'impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato perchè possano essere dedotte in obbligazione. Lo stato di salute, come si è detto, integra la causa del contratto, ma l'obbligazione resta di diligenza professionale. La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione pagina 6 di 20 professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare….
1.1.4. Va data così continuità all'orientamento di questa Corte che nel tempo si è consolidato e secondo cui incombe sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392, cui sono conformi: Cass. 26 febbraio 2019, n. 5487; 17 gennaio 2019, n. 1045; 20 novembre 2018, n. 29853; 30 ottobre 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446; 23 ottobre 2018, n. 26700; 20 agosto 2018, n. 20812; 13 settembre 2018, n. 22278; 22 agosto 2018, n. 20905; 19 luglio 2018, n. 19204; 19 luglio 2018, n. 19199; 13 luglio 2018, n. 18549; 13 luglio 2018, n. 18540; 9 marzo 2018, n. 5641; 15 febbraio 2018, nn. 3704 e 3698; 7 dicembre 2017, n. 29315; 14 novembre 2017, n. 26824; si vedano tuttavia già prima Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; 17 gennaio 2008, n. 867; 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 26 febbraio 2013, n. 4792; 31 luglio 2013, n. 18341; 12 settembre 2013, n. 20904; 20 ottobre 2015, n. 21177; 9 giugno 2016, n. 11789).
1.1.5. In conclusione va affermato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”>>. (v. Cass. 28992/19, enfasi dell'estensore).
La CTU medico legale espletata nel presente giudizio ha accertato <<…una inadeguata gestione della paziente in punto di sorveglianza ed assistenza in ambiente ospedaliero, produttiva di un evento avverso, di natura asfittica, causativo del decesso della medesima in data 13/03/2018, qualificabile come prevedibile e prevenibile. Non sono emerse apprezzabili criticità nella successiva gestione, rianimatoria, dell'occorso evento avverso… l'identificata inadeguatezza di ordine organizzativo posta in essere dal personale sanitario della struttura convenuta si giudica come antecedente rilevante nella catena causale degli eventi oggetto delle presenti indagini, esitati nel decesso di > (v. CTU pag.51). Persona_1
Parte resistente critica decisamente le succitata conclusioni dei periti d'ufficio, per i motivi che seguono: <tali considerazioni destano forte preoccupazione e, sia consentito, denotano sommarietà nella trattazione delle complessità multifattoriali che caratterizzano il paziente psichiatrico. difatti, inducono ad un'ulteriore deduzione: poiché, come è facile evincere, la maggior parte dei citati fattori favorenti disfagia caratterizza quasi totalità pazienti ricoverati nei reparti psichiatrici, allora sarebbe auspicabile a qualsivoglia persona ivi degente prescritta una dieta liquida. perché evidente l'unica prescrizione medica può preservare, con assoluta certezza, dal rischio di ab ingestis somministrazione cibo liquido, null'altro tra i comportamenti “consigliati”. un alimento spezzettato, triturato, o addirittura frullato diminuisce – e non azzera- ingestis. prescrivere ragazza mangi solo cibi triturati cremosi per ipotetico rischio, ancorché nullo, appare misura del tutto priva fondamento clinico logica razionale. bene, tali assunti possono essere accettati, sono fallaci. psichiatrico curato sulla base “semplice conoscenza questa pagina 7 di 20 tipologia di pazienti e degli effetti collaterali dei farmaci adottati (sin dagli anni '60, quando l'uso dei neurolettici divenne ubiquitario e massiccio)” (p. 4 consulenza tecnica d'ufficio), né sulla base di asettici dati di letteratura non calati nel caso concreto;
è l'osservazione clinica che ci dice se, quando e come determinati effetti collaterali si verificano (o meno) con una determinata terapia in un determinato paziente. E questa valutazione clinica è stata fatta quotidianamente su , come si evince dalle cartelle in atti e da cui, peraltro, emerge una Pt_3 condizione clinica caratterizzata giorno per giorno da elementi diversi. Se poteva apparire sedata un giorno (il 07/03/2018), non lo era i successivi, tanto da poter anche uscire dalla struttura con i genitori tre giorni dopo per pranzare assieme (10/03/2018) e non lo era i giorni ancora successivi, incluso il giorno del decesso (13/03/2018)… Del resto la pizza era l'alimento preferito dalla paziente e il poterlo mangiare, oltre alla funzione del comfort food, aveva anche quello di incentivare l'alleanza terapeutica (due giorni prima era stato concesso un permesso proprio al fine di permettere alla paziente di festeggiare il compleanno con i genitori e la famiglia si era recata in una pizzeria). L'aspetto dell'alleanza terapeutica, come prontamente sostiene il Collegio Peritale, va sempre ricercato, ancor più nei pazienti considerati fragili e di questo occorre tenerne conto. In conclusione, il fatale evento di ab ingestis non era, nel caso concreto e in una doverosa ottica ex ante, né prevedibile né prevenibile, in quanto non risultava una paziente a particolare rischio di ab Parte_3 ingestis, né la pizza risulta un alimento favorente episodi di ab ingestis. La paziente non era sedata il giorno 13/03/2018, quando si verificava l'episodio fatale, e nemmeno i giorni precedenti, come evincibile dalla cartella clinica;
non mostrava segni disfagici né di ipomobilità o iporeattività motoria, non vi era fondamento per vietare la pizza o per indicarne uno sminuzzamento. La numerosità del personale sanitario e sociosanitario posto a sorveglianza della sala pranzo del reparto era adeguata e in linea con le indicazioni regionali, così come adeguata e in linea era la formazione del personale ivi operante circa gli eventi di ab ingestis. Non si ravvedono quindi condotte censurabili né condotte alternative esigibili, in una doverosa ottica ex ante, che avrebbero potuto scongiurare l'evento fatale. Non si può infine sottacere l'efficacia degli accertamenti di cui alla sentenza penale del Tribunale di Bologna – GIP n. 1136/23, resa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. “perché il fatto non sussiste”, nonché le valutazioni della consulenza medico-legale espletata nel relativo procedimento, laddove emerge chiaramente che non può essere addebitato ai sanitari che ebbero in cura e prestarono assistenza a “di non aver previsto un evento che in base alle conoscenze che aveva o Pt_3 che avrebbe dovuto avere non poteva prevedere e, pertanto, evitare”. L'inesistenza del fatto a cui poter ricondurre un'eventuale e, nel caso di specie, insussistente condotta antigiuridica, emerge chiaramente dalla lettura della sentenza penale, laddove si rileva testualmente che: “Il Giudice deve rilevare che la lettura della cartella clinica evidenzia un'attività di sedazione solo nella giornata del 7 marzo, quella cioè successiva al ricovero: nei giorni successivi la situazione sotto tale punto di vista, migliora tanto che il 10 marzo può leggersi condizioni cliniche in buon compenso. In altri termini, non è dato evincere l'esistenza di segnali, spie e sintomi di una qualche forma di disfagia. Quell'effetto collaterale non si era presentato e non era stato rilevato alcun segno di alterazione del meccanismo deglutitorio. Ne deriva che
“ non poteva rappresentarsi la necessità di affrontare clinicamente Parte_6 quell'effetto collaterale avendo cura tra l'altro di far somministrare cibi morbidi ed agevolmente deglutibili. …Pertanto, può affermarsi che è stato corretto ed adeguato l'approccio terapeutico in base alla patologia di e nessun sentore di effetti collaterali Pt_3 pericolosi – nella specie sedazione e miorilassamento con segni di disfagia – sono emersi al punto tale da essere riconoscibili e fondare l'obbligo di attivarsi per stabilire uno specifico piano terapeutico. E' evidente che “il risultato della condotta non poteva neppure essere immaginato dall'agente pur con l'adozione delle necessarie cautele”>>. pagina 8 di 20 Rispetto alle Osservazioni della Parte Convenuta, i TU (con ragionamento logico privo di errori di fatto, per cui non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni da loro rese) hanno replicato già in allegato alla perizia, ad integrazione della stessa, quanto segue: <sorvoleremo sugli aspetti giuridici della citata sentenza penale (si rimanda peraltro al giudicante la verifica sull'avvenuta produzione in atti di tale documentazione), posto che, oltre che argomento non competenza degli scriventi, è doveroso sottolineare i sottoscritti ausiliari del giudice siano stati chiamati a rispondere quesito cui all'ordinanza 05 12 2024 e valutare le risultanze un altro procedimento (penale), segue dinamiche logico-valutative distanti da quelle doverosamente contemplarsi nell'analisi medico legale caso specie;
pur rimarcando con forza piena autonomia pensiero cha ha permeato considerazioni gli scriventi sono pervenuti, per solo amore verità, si possono ricordare seguenti passaggi tecnici consulenza tecnica firma dei dottori per_3 per_4 per_5 prodotta (doc. 25 parte attrice): “subito dopo l'ultima assunzione paziente ordina pizza. proposito fa presente nel reparto psichiatrico sia ingressi uscite devono essere attentamente controllate ed autorizzate dal personale sanitarlo, pertanto, comprende come abbia potuto modo tutto autonomo incontrollato ordinare ma soprattutto ricevere cibo dall'esterno… È evidente, quindi, terapia assunta dalla pazienti nelle ore antecedenti il decesso ogni probabilità influito maniera negativa sulla motilità muscolatura volontaria involontaria e, anche funzionalità tratto gastroenterico. noto, infatti, farmaci alterino muscolare liscia striata o agiscano inibitori agonisti chimici neuromodulatori nervosi possano rivestire ruolo causale concausale nella disfagia. deficit attenzione vigilanza trattato oppioidi, neurolettici ipnoinducenti già altera determinante prima fase, preparatoria, extraorale, deglutizione…il pa comportamento sanitari ebbero cura stato aderente alle linee guida relativo periodo riferimento né buone pratiche mediche motivi sopra meglio espressi, potendosi, tuttavia, escludere sufficiente certezza neppure elevata causato inalazione bolo alimentare sarebbe ugualmente verificato presenza regime corretto.” comprendere, poi, tali tecniche state interpretate valutate sede giuridica (penale) compito esula dalle competenze (al pari ccttpp). “sugli effetti collaterali assunti paziente”, occorre, innanzitutto, una precisazione su quanto riportato cartella clinica. l'anamnesi l'esame obiettivo poco rappresentate tutti ricoveri, se brevi note d'ingresso eseguite pronto soccorso;
compilate scale valutazione standardizzata;
registrazioni delle condizioni appaiono sintetiche descrittive suo quadro clinico;
vi anzi ripetitività scritto, epicentro quasi sui comportamenti problematici sulle terapie bisogno somministrate. menzione problematiche emotivo- affettive, modalità relazioni cognitive rapportarsi sé l'esterno. l'approccio centrato avuto conseguenza uso pluriquotidiano somministrazione bisogno, perlopiù politerapia (neurolettici+benzodiazepine) ad alte dosi, talora ripetute stessa giornata. ne conseguito alternarsi sedazione agitazione, aggressività, evidenti difficoltà, emerge dagli atti, contenimento dell'ideazione delirante anomalie comportamentali. d'altra stessi ccttpp confermano questo agitazione loro osservazioni. dosaggi elevati psicofarmaci (e particolare) favoriscono comparsa collaterali. ben rappresentata specie mattino: pz 21 02 2018 fu trovata sedata boccone bocca, tanto medici quella occasione proibirono l'assunzione cibi provenienti dall'esterno. pagina 9 20 sedazione è una conseguenza tipica dell'uso dei neurolettici, specie se le dosi sono elevate (effetto anti-istaminico). Altri effetti collaterali noti e costanti di tali farmaci, come si è detto in somministrazioni elevate e costanti nel tempo, come nel caso in questione, sono gli effetti extrapiramidali caratterizzati da ipomotilità, rigidità, lentezza nei movimenti e nelle reazioni (effetto antidopaminergico). La scialorrea è un'altra conseguenza nota. L'insonnia è spesso conseguente alla sonnolenza diurna, oltre che dello stato di agitazione e dell'ansia. Altri effetti collaterali noti sono l'ipomotilità della muscolatura liscia, causata dal blocco dei recettori muscarinici (effetto anticolinergico) che si esprime con stipsi, ipotonia del tratto esofageo- gastrico e degli sfinteri dello stomaco, con incontinenza urinaria, perlopiù saltuaria (l'enuresi notturna presentata dalla pz di cui si sta trattando). I CCTTPP obiettano che in cartella clinica non vi sia evidenza di tali effetti collaterali: in realtà la sedazione è ben descritta, pur con resoconti scarni presenti in cartella. La lentezza dei movimenti e delle reazioni motorie è caratteristica dei pazienti che, come nel nostro caso, assumono neurolettici e sedativi in modo continuativo e ad alte dosi. Dagli atti emerge, in effetti, che nelle occasioni, frequenti, in cui era sedata, la pz presentò rallentamento motorio. L'enuresi si presentò durante il ricovero. La stipsi era presente, tanto che alla pz veniva somministrato (un lassativo) 1 o 2 Pt_8 cucchiai la sera. In sintesi, non si tratta di “fallacia induttiva”, per usare la terminologia dei CCTTPP, quanto di semplice conoscenza di questa tipologia di pazienti e degli effetti collaterali dei farmaci adottati (sin dagli anni '60, quando l'uso dei neurolettici divenne ubiquitario e massiccio). Tali effetti collaterali sono comuni e ben conosciuti ed, essendo dose- dipendenti e tempo-dipendenti, possono agevolmente raggiungere una incidenza elevata. Gli studi sull'argomento sono molteplici;
in tutti questi studi la presenza di effetti collaterali di tipo extrapiramidale (il cosiddetto parkinsonismo iatrogeno) è frequente ed ha una incidenza elevata, a seconda degli studi e della tipologia dei pazienti, potendo essere presente fino ai 2/3 dei pazienti, donde, la prevedibilità (…). Rispetto all'assunto dei CCTTPP secondo cui “Non ci sono pertanto a nostro avviso elementi clinici o scientifici, neppure in una rilettura ex post per affermare anche solo con un criterio di preponderanza dell'evidenza che avesse Pt_3 specifici problemi di disfagia con la terapia assunta”, appare doveroso precisare quanto segue. La presenza di episodi disfagici in è documentata in Atti: in particolare, in data Pt_3
21/02/2018. Una minore enfasi critica ed una maggiore aderenza ai fatti da parte dei Colleghi CCTTPP sarebbe stata certamente preferibile. E' da premettere che gli episodi di infezione polmonare da aspirazione di cibo sono relativamente poco frequenti nella popolazione psichiatrica (intorno al 7-8%) e sono più frequenti nella popolazione più anziana (oltre i 50 anni). Gli episodi asfittici sono ancor meno frequenti (intorno al 1-1,5%) e sono perlopiù a risoluzione favorevole, nell'immediato o dopo trasferimento in reparto di Rianimazione. Si tratta perciò di episodi relativamente poco frequenti ma non trascurabili nella loro incidenza e nelle loro conseguenze, potenzialmente fatali. Quanto alla disfagia, la Letteratura (…) così descrive i fattori favorenti nei pz psichiatrici in terapia neurolettica e sedativa, talora con esito fatale: - pregresso o attuale uso o abuso di sostanze stupefacenti;
- pregressi episodi disfagici;
- uso di neurolettici;
- uso della combinazione di più psicofarmaci;
- sedazione;
- presenza di effetti extrapiramidali;
- scialorrea;
- ipotonia/ipertonia bucco-faringo-esofageo-gastrica; - presenza di alterazioni organiche cerebrali;
- modalità alimentari anomale (in primo luogo la voracità nell'assunzione del cibo); - lunga durata del ricovero;
Come è facile evincere, numerosi (e noti) fattori favorenti gli episodi disfagici erano presenti nel caso che ci compete. Ciò che viene consigliato, circa la prevenzione di ulteriori episodi disfagici, può così sintetizzarsi: - riduzione del dosaggio del neurolettico;
- cambiamento del tipo di neurolettico;
- modificazione della terapia in senso di semplificazione, eliminando o riducendo le dosi di altri farmaci che possono essi stessi causare disfagia o interferire nel metabolismo dei farmaci psicoattivi (ad es stabilizzatori dell'umore); - modificazioni comportamentali quali intervento pagina 10 di 20 educativo sulla voracità nell'assunzione del cibo;
- attenzione da parte degli addetti presenti durante il pasto affinché il pz non deroghi dai comportamenti alimentari suggeriti;
- educazione dei caregiver e conviventi al controllo del comportamento alimentare del pasto;
- intervento sulla tipologia del cibo nel caso in cui gli episodi disfagici si ripetano mediante alimentazione suddivisa in un numero maggiore di pasti e/0 riduzione delle dimensioni dei bocconi in pezzi più piccoli;
qualora il problema non si risolva, opportuno ricorrere a proscrizione di alcuni tipi di cibi (duri, elastici, friabili) e/o triturazione del cibo (…). Come si vede, si tratta di una serie di interventi che vanno verso una progressiva maggiore incisività in funzione della entità del fenomeno disfagico. Nel caso di specie, la paziente presentò poche settimane prima del tragico evento un importante episodio disfagico (episodio di ab ingestis con arancio in data 22/02/2018), elemento anamnestico di indubbia rilevanza: ciononostante, nelle settimane successive, non risulta agli Atti che venne adottato alcun provvedimento (anche farmacologico)specificatamente mirato a ridurre il rischio di ripresentazione. Venne, anzi, conservata la stessa cadenza di terapia di base e di costante terapia al bisogno, mantenendo, nell'insieme, la posologia ad un dosaggio quotidiano elevato. Peraltro, l'ultimo giorno venne modificata la terapia, aspetto clinico-circostanziale su cui elegantemente glissano i CCTTPP, sostituendo RI con XO e, sfortunatamente, in quella mattina la pz assunse sia RI che XO (dosaggio di base + assunzione al bisogno), con un dosaggio di neurolettico, perciò, ancora maggiore rispetto a quanto avveniva nei giorni precedenti. Durante i ricoveri, inoltre, non venne adottata alcuna precauzione comportamentale sulle modalità di assunzione del cibo e la stessa proscrizione della pizza venne sospesa e poi reintrodotta in modo variabile nel tempo (da noi sintetizzato come
“atteggiamento altalenante”). Anche l'educazione dei caregiver non venne attuata. Il precedente disfagico, a parte l'iniziale divieto di assumere alimenti dall'esterno (tra cui la sopra citata pizza), non indusse alcun atteggiamento di precauzione e di intervento preventivo. In buona sostanza, se il ripetersi degli episodi disfagici era prevedibile, non fu contemplato alcun mirato atteggiamento finalizzato a ridurne in maniera sostanziale ed apprezzabile il rischio del loro ripresentarsi (prevenibilità). Sulla vigilanza degli operatori durante il pasto, rimandando a quanto già precedentemente precisato, si sottolinea, ancora una volta, che il controllo ed il monitoraggio di una paziente a rischio disfagico durante il pasto, da parte degli operatori, in particolare per quanto riguarda le modalità di assunzione del cibo, è un elemento cardine per prevenire ulteriori episodi disfagici. In Atti non risulta alcun intervento in questo senso. Riguardo al pretrattamento dei cibi, abbiamo già detto che l'atteggiamento da seguire era quello di controllare le modalità di assunzione del cibo, verificando la modalità vorace di assunzione del cibo e le dimensioni dei bocconi, portandoli ad entità di dimensioni normali o ridotte. Lo spezzettamento del cibo è il passo ulteriore da compiere in caso di persistenza degli episodi disfagici: nel caso in questione rappresentava un intervento discrezionale. Ciò detto, appare di tutta evidenza che il mancato controllo, da parte degli addetti presenti durante il pasto, delle modalità di assunzione del pasto riduce l'impatto e l'efficacia delle scelte alimentari (ad esempio, prescrizione dietetica). Per concludere, dalle Osservazioni presentate dai CCTTPP non emerge alcun elemento in grado di modificare in maniera sostanziale il giudizio espresso sul caso in esame>> (enfasi dell'estensore).
Per quanto attiene all'invocato effetto della sentenza penale di non luogo a procedere emessa dal GUP, succitata, passata in giudicato, deve ricordarsi che una sentenza penale irrevocabile di assoluzione per "fatti non sussistenti" pronunciata dopo il dibattimento ha efficacia di giudicato nel processo civile per il risarcimento danni (se la vittima era parte civile), precludendo una nuova valutazione dei fatti, ma solo se l'assoluzione deriva da un accertamento positivo dell'insussistenza del fatto (non per carenza di prove, come nell'Art. 530 c.p.p., comma 2) e c'è identità di parti e oggetto. Questo significa che un GUP (Giudice pagina 11 di 20 dell'Udienza Preliminare) assolve per il "fatto non sussiste" (assoluzione "piena") vincola il giudice civile, ma se l'assoluzione è per "non doversi procedere" (es. per prescrizione, o quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare un previsione di ragionevole possibilità di condanna, v. art. 425 c.p.p.), il giudice civile ha autonomia di giudizio e deve riesaminare i fatti.
Alla luce delle superiori considerazioni (rilevato che sul piano civilistico la suddetta decisione del GUP, pur passata in giudicato, per il contenuto oggettivo e soggettivo della stessa è liberamente valutabile ai fini del decidere), a fronte della idonea prova del nesso causale tra evento asfittico e decesso (con valutazione necessariamente ex post, v. l'ottima Cass. 17084/17) emersa all'esito della sopra riportata consulenza d'ufficio, parte resistente, ex artt. 1218 e 2697 c.2 c.c., non ha ottemperato all'onere della prova su di essa incombente non avendo fornito idonea (contro)prova dell'avere compiuto tutto quanto (ex ante) possibile per evitare l'evento (poiché ex art. 1218 c.c. cit., la colpa si presume, v. ex multis Cass. 27702/24), nonché della natura (ex ante) imprevedibile di quest'ultimo (v. anche Cass. 28992/19 cit.).
6. I periti d'ufficio, in punto di quantum, hanno accertato, in relazione al danno alla salute lamentato da quanto segue: <il danno biologico psichico, postumo parte_2 dell'evento luttuoso, può essere quantificato nella misura intorno al 28% (ventotto per cento). più articolata appare la definizione di un periodo transitoria invalidità biologica: sulla base della documentazione prodotta, è ragionevole stimare una fase acuzie sindromica giustificante il riconoscimento mesi 3 (tre) parziale 75% e 9 (nove) 50%. anamnesticamente, derivata decisione nel maggio 2019 licenziarsi dal proprio lavoro (in particolare, perizianda ha contemplato interrompere collaborazione in libera professione avviata 2013 con l'azienda riferimento, cui era prima dipendente): ritenere che i reliquati psichici testé descritti, ragione loro peculiarità ed intensità, alla luce vicinanza temporale coll'evento luttuoso de quo, abbiano svolto ruolo non marginale sopravvenuta scelta lavorativa>>.
7. Quanto a i suddetti periti hanno accertato <il danno biologico psichico, postumo parte_2 dell'evento luttuoso, può essere quantificato nella misura intorno al 28% (ventotto per cento). più articolata appare la definizione di un periodo transitoria invalidità biologica: sulla base della documentazione prodotta, è ragionevole stimare una fase acuzie sindromica giustificante il riconoscimento mesi 3 (tre) parziale 75% e 9 (nove) 50%. anamnesticamente, derivata decisione nel maggio 2019 licenziarsi dal proprio lavoro (in particolare, perizianda ha contemplato interrompere collaborazione in libera professione avviata 2013 con l'azienda riferimento, cui era prima dipendente): ritenere che i reliquati psichici testé descritti, ragione loro peculiarità ed intensità, alla luce vicinanza temporale coll'evento luttuoso de quo, abbiano svolto ruolo non marginale sopravvenuta scelta lavorativa/> appare complesso il preciso inquadramento di un periodo di transitoria invalidità Pt_3 biologica: sulla base di quanto prodotto in Atti, è ragionevole stimare una fase di acuzie sindromica giustificante il riconoscimento di mesi 12 (dodici) circa di parziale al 50%>>.
8. La S.C. ha avuto occasione di chiarire che <in materia di responsabilità civile, il principio della "omnicomprensività" liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità duplicazioni risarcitorie medesimo pregiudizio, ma esclude, in caso illecito plurioffensivo, la tanti danni quanti sono i beni oggetto autonoma lesione, seppure facenti capo al soggetto. (in applicazione tale principio, s.c. ha cassato decisione con cui giudice merito aveva liquidato unitariamente patito dai familiari delle vittima un sinistro stradale, attribuendo autonomo rilievo da perdita rapporto parentale e a quello alla salute psichica dagli stessi pure subito conseguenza morte proprio congiunto).>> (v. Cass. 9320/15, est. Rossetti;
v. anche Cass. 21084/15 est. , secondo cui: <…(come ricorda, tra le CP_5
pagina 12 di 20 ultime, Cass. 20 maggio 2015, n. 10269) la morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti, oltre al danno parentale (consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva) anche un danno biologico vero e proprio, ossia un pregiudizio che, pur avendo anch'esso origine dalla perdita del congiunto, è ulteriore rispetto al danno parentale (cfr. Cass. n. 28423/2008, Cass. n. 2557/2011, Cass. n. 9320/2015). Di tale ulteriore profilo di danno non patrimoniale - sempreché risulti medicalmente accertato - dovrebbe necessariamente tenersi conto nella liquidazione del risarcimento (che dovrà risultare ovviamente superiore rispetto a quello spettante in presenza di mero danno parentale), senza possibilità di ricondurre sic et simpliciter la menomazione psico-fisica riscontrata nel superstite nell'alveo del danno parentale, col rischio di svilire un profilo di danno che presenta una propria oggettiva evidenza e di non valutare adeguatamente la diversità rispetto alle situazioni in cui al danno parentale non si accompagni un pregiudizio di natura biologica…>>).
Tali danni alla salute possono essere equitativamente liquidati facendo applicazione della TUN per le macropermanenti, di cui al C.d.A., recentemente entrata in vigore (non solo alla luce di giurisprudenza di legittimità, v. Cass. 28990/19 cit., ma anche in linea con i principi di cui alla nota sentenza Amatucci del 2011 ed all'esigenza di garantire la maggiore uniformità di applicazione a livello nazionale della liquidazione del danno non patrimoniale).
La Cass. ha, altresì, chiarito che <in materia di responsabilità civile, il principio della "omnicomprensività" liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità duplicazioni risarcitorie medesimo pregiudizio, ma esclude, in caso illecito plurioffensivo, la tanti danni quanti sono i beni oggetto autonoma lesione, seppure facenti capo al soggetto. (in applicazione tale principio, s.c. ha cassato decisione con cui giudice merito aveva liquidato unitariamente patito dai familiari delle vittima un sinistro stradale, attribuendo autonomo rilievo da perdita rapporto parentale e a quello alla salute psichica dagli stessi pure subito conseguenza morte proprio congiunto).>> (v., ex multis, Cass. 26897/14)
Il danno psichico accertato in capo ai ricorrenti può quindi essere liquidato secondo il seguente schema.
A1) Parte_2
Calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale
DPR n. 12 del 13/01/2025
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 59 anni
Percentuale di invalidità permanente 28%
Giorni di invalidità temporanea al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea al 50% 270
tabella di riferimento: 2025) Parte_9
pagina 13 di 20 Punto danno biologico permanente € 4.889,56
Personalizzazione danno morale 39% (aumento medio) € 1.906,93
Punto danno non patrimoniale € 6.796,48
Coefficiente di riduzione per età 0,713
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 4.889,56 x 28 x 0,713) € 97.615,08
Danno morale nel valore medio (€ 1.906,93 x 28 x 0,713) € 38.069,88
A2a) Danno permanente complessivo (€ 190.301,49 x 0,713): € 135.684,96
Invalidità temporanea al 75% per 90 giorni: € 5.406,62
Invalidità temporanea al 50% per 270 giorni: € 10.813,23
B) Danno temporaneo totale: € 16.219,85
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 151.904,81
TOTALE GENERALE: € 151.904,81
A2) Parte_1
Età al momento del sinistro 58 anni
A2a) Percentuale di invalidità permanente 15%
Giorni di invalidità temporanea al 50% 365
tabella di riferimento: 2025) Parte_9
Punto danno biologico permanente € 3.327,20
Personalizzazione danno morale 32,8% (aumento medio) € 1.091,32
pagina 14 di 20 Punto danno non patrimoniale € 4.418,52
Coefficiente di riduzione per età 0,718
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 3.327,20 x 15 x 0,718) € 35.833,97
Danno morale nel valore medio (€ 1.091,32 x 15 x 0,718) € 11.753,54
A) Danno permanente complessivo (€ 66.277,86 x 0,718): € 47.587,51
A2b)
Percentuale di invalidità permanente 16%
tabella di riferimento: 2025) Parte_9
Punto danno biologico permanente € 3.458,83
Personalizzazione danno morale 33,5% (aumento medio) € 1.158,71
Punto danno non patrimoniale € 4.617,54
Coefficiente di riduzione per età 0,718
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 3.458,83 x 16 x 0,718) € 39.735,03
Danno morale nel valore medio (€ 1.158,71 x 16 x 0,718) € 13.311,23
Danno non patrimoniale complessivo (€ 73.880,59 x 0,718): € 53.046,26
A2c)= (A2a+A2b): 2=(47.587,51 +53.046,26):2= euro 50.316,88
B) Invalidità temporanea al 50% per 365 giorni:
pagina 15 di 20 Danno temporaneo totale: € 14.617,89
TOTALE GENERALE (A2c+B): € 64.934,78
9. Per quanto attiene all'ulteriore danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale, alla luce delle recentemente aggiornate tabelle milanesi, vista l'età della vittima primaria, delle vittime secondarie, del rapporto di convivenza, dell'intensità del legame affettivo, del numero di superstiti del nucleo familiare, può liquidarsi in capo a ciascun ricorrente, alla luce dei predetti parametri e dei criteri di liquidazione elaborati nelle predette tabelle, l'importo di euro € 391.103,18, peraltro pari alla liquidazione massima proposta in esse.
La SC. ha, inoltre, chiarito che <la liquidazione del danno da perdita rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e congiunto, al grado di parentela convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità caso concreto (come peraltro indicato dalle tabelle milano roma) e, in particolare, sofferenza morale vittima, a cui è indissolubilmente legata, ragione legame solidaristico si estrinseca il parentale, quella congiunti>> (Cass. 6981/25).
Nel caso in esame, visto l'accertamento in capo ai genitori superstiti, odierni ricorrenti, di un vero e proprio danno biologico/dinamico relazionale psichico con liquidazione altresì del relativo danno morale, oltre che del predetto danno (da sofferenza) da perdita del rapporto parentale, nei termini massimi, non si ritiene di procedere ad ulteriore personalizzazione degli importi come sopra liquidati, al fine di scongiurare indebite duplicazioni del medesimo danno sofferenza, nella presente sede già liquidato separatamente in relazione alle due sopra considerate diverse tipologie di danno non patrimoniale (vista la plurioffensività dell'evento dannoso in esame).
10. I periti incaricati hanno altresì accertato congrue quelle di cura, pari cioè ad euro 754,00 (settecentocinquantaquattro/00), senza la possibilità di identificare e stabilire spese future, avendo i quadri clinici raggiunto una sostanziale stabilizzazione>>.
11. Sotto il profilo del danno patrimoniale sono altresì risarcibili le spese funerarie allegate come sostenute per complessivi euro 4048,00 (v. anche documentazione in atti) che possono essere ritenute provate anche alla luce dell'id quod plerumque accidit e dell'intensità affettiva del rapporto parentale in esame.
12. Il danno reddituale allegato nel quantum in capo a come pari a euro Parte_2 140.000,00, non risulta idoneamente provato, tenuto conto che la documentazione reddituale antecedente al 2018 non risulta depositata nella sua completezza, ma solo con riferimento al quadro RN, ovverosia reddito complessivo, non nelle componenti dello stesso, pregiudicando, pagina 16 di 20 dunque, l'accertamento del nesso di causa con l'allegata contrazione reddituale per perdita di capacità lavorativa.
Similmente, non risulta idoneamente provata, in base alla documentazione in atti, l'allegata perdita reddituale in capo a che non ha prodotto dichiarazioni dei redditi né Parte_4 degli anni antecedenti né di quelli successivi al tragico evento per cui è causa.
13. Il danno morale reclamato dai ricorrenti iure hereditario può ritenersi sufficientemente Pt_3 provato in ragione delle considerazioni che seguono. L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, preliminarmente si ricorda, ha ritenuto di elaborare una tabella <funzionale alla quantificazione dei così detti “danni terminali”, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla suprema corte (ss.uu. sent. n. 15350 2015) come le sole poste danno liquidabili iure proprio vittima lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso tempo dalle lesioni. …la voce pregiudizio in questione ha conosciuto più un'incertezza sul piano definitorio, venendo talvolta inquadrata biologico terminale o catastrofale matrice morale, senza che, secondo quanto osservato sezioni unite, tali categorizzazioni corrispondessero autentiche differenze sostanziali “differenze rilevanti concreto della liquidazione danni”. realtà, vero punto critico è stato ravvisato, anche da autorevole dottrina, nella assoluta anarchia liquidativa -registrata nelle corti merito- condotto risarcimenti inaccettabilmente disomogenei, pur fronte situazioni analoghe fattuale. qui l'opportunità indagare tema verificare se possibile elaborare metodo tabellare convenzionale allineandosi agli obiettivi ed ratio tabella milanese, possa fungere criterio guida al quale ispirare future liquidazioni, ossequio ad principio ragionevole omogeneità. questo contesto istituito apposito gruppo lavoro quale, seguito diverse riunioni cui hanno partecipato magistrati del tribunale milano, medici legali numerosi avvocati, ritenuto poter una proposta tabellazione terminale, imbastita sui principi criteri vengono illustrati: a) unitarietà onnicomprensività: tenendo conto dell'insegnamento delle unite (sentenze gemelle ss.uu. nn. 26972 3 4 5 dell'11.11.2008, oltre citata si proporre definizione onnicomprensiva “danno terminale”, tale ricomprendere suo interno ogni aspetto sofferenziale connesso percezione morte imminente. onde evitare pericolo duplicazione medesime pregiudizio, la categoria deve intendersi dunque comprensiva pregiudizi altrove definiti 57 lucida agonia morale catastrofale. solo: patrimoniale patita quel tempo, esclude separata temporaneo “ordinario”, quindi assorbita. b) durata limitata: stessa (terminale) protrarsi per esteso. …posto limite massimo, osserva parlarsi, gli insegnamenti cassazione, stata immediata avvenuta brevissima distanza tempo. occorre tra intercorra comunque temporale minimo – convenzionalmente individuabile consentire prova sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi). esperti resto sostenuto necessaria sussistenza decorso affinché coscienza elabori rappresenti rischio morte. c) coscienza: nessun caso tratta re ipsa, occorrendo comprovata fine consapevolezza vita parte è, dunque, presupposto necessario esservi risarcimento potrà dirsi esistente, esempio, nel pagina 17 di 20 tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza. D) Intensità decrescente e metodo tabellare: pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente
– e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza. Nulla impedisce, naturalmente, che a fronte di un decorso particolarmente lungo, la percezione della fine intervenga in un momento successivo, e solo da quel momento, dunque, potrà sorgere il danno terminale (con relativa decorrenza della tabella giornaliera di seguito proposta). L'Osservatorio propone inoltre l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso (come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza). Tali situazioni accadono, normalmente, nell'immediatezza dell'evento (o, comunque, subito dopo la prima – scioccante- percezione del pericolo di vita). Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile. E) Personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall'applicazione della tabella di base. F) Valori convenzionali: nell'individuazione del valore (come detto: decrescente) del danno subìto dal quarto al centesimo giorno della tabella l'Osservatorio ha anche tenuto conto: • in primo luogo, dei parametri in uso presso la giurisprudenza di merito. Parametri, tali ultimi, utili ma non particolarmente indicativi proprio in considerazione dell'assoluta disomogeneità dei dati;
58 • in secondo luogo, dell'esigenza di contenere il danno – nella sua massima espressione possibile – entro un valore che non finisca per confondersi con quanto talune recenti decisioni giurisprudenziali hanno riconosciuto a titolo di danno da morte immediata, oggi espressamente ripudiato dalla Cassazione. …Il tutto, naturalmente, al netto della eventuale personalizzazione che, come detto, l'Osservatorio propone entro il limite massimo del 50%>>.
Rilevato che per i primi tre giorni le predette tabelle prevedono una somma omnicomprensiva fino a € 35.247,00, ritenuto che la giovane paziente abbia avuto modo, seppur avesse assunto psicofarmaci e seppur per pochi minuti, di percepire il tragico evento asfittico, man mano nel suo aggravarsi mortale, lo scrivente magistrato ritiene equo riconoscere in capo agli odierni ricorrenti, iure hereditario, un danno morale c.d. terminale in capo a equitativamente Pt_3 liquidabile in euro 11.500,00.
14. Alla luce delle superiori considerazioni, parte resistente deve essere condannata al pagamento A) a favore di parte a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 iure proprio per danno alla salute, biologico e morale, e per perdita del rapporto parentale, di euro 543.007,99 (=151.904,81+391.103,18); B) a favore di parte , a titolo di Parte_4
pagina 18 di 20 risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per danno alla salute, biologico e morale, e per perdita del rapporto parentale, di euro 456.037,96 (=64.934,78+391.103,18); C) a favore di e in solido tra loro, a titolo di risarcimento Parte_2 Parte_4 del danno non patrimoniale iure hereditario, di euro 11.500,00; D) a favore di Parte_2 e in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale
[...] Parte_4 di euro 754,00 per spese mediche e euro 4048,00 per spese funerarie. E) tutti gli importi che precedono e di cui alle lettere da A) a D), devono essere maggiorati di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 1.8.2021 (quale data intermedia tra fatto e presente liquidazione all'attualità, tenuto conto che si tratta di debiti di valore liquidati equitativamente e della farraginosità di una duplice operazione di devalutazione e successiva rivalutazione) alla data della presente decisione;
la somma così liquidata (divenuta per l'effetto debito di valuta) deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
15. Nussun altro danno risulta idoneamente provato.
16. Visto l'esito della stessa, le spese di CTU devono essere poste a carico di parte resistente, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
pagina 19 di 20 17. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm., secondo valori medi di parametro, in ragione del liquidato, per la fase di mediazione, nonché per le prime tre fasi di giudizio, mentre secondo valore minimo per la quarta, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e della compressione della fase decisoria, ed oltre alle spese per bolli e CU, oltre a euro 9740,00 omnia per spese di difesa tecnica (che si ritiene non possano superare gli importi liquidati per i TU).
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso nei termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna l' di CP_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento A) a favore di parte a titolo di CP_1 Parte_2 risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per danno alla salute, biologico e morale, e per perdita del rapporto parentale, di euro 543.007,99; B) a favore di parte , a titolo di Parte_4 risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per danno alla salute, biologico e morale, e per perdita del rapporto parentale, di euro 456.037,96; C) a favore di e Parte_2 Pt_4
in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditario, di
[...] euro 11.500,00; D) a favore di e in solido tra loro, a titolo di Parte_2 Parte_4 risarcimento del danno patrimoniale di euro 754,00 per spese mediche e euro 4048,00 per spese funerarie. E) tutti gli importi che precedono e di cui alle lettere da A) a D), devono essere maggiorati di interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 1.8.2021 alla data della presente decisione;
la somma così liquidata deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
Condanna altresì l' in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida a favore di e in solido tra loro, in euro 9740,00+545,00 per Parte_2 Parte_4 spese di difesa tecnica e anticipazioni, in euro 35.059,05 per compensi, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovute, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente, con diritto della parte che abbia anticipato una quota di queste ultime maggiore di quella effettivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Bologna, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 20 di 20