Sentenza 7 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di pubblico impiego privatizzato, la cognizione sulla pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione in forza dello "scorrimento" della graduatoria (nella specie, per l'inquadramento nei ruoli della carriera dirigenziale della Corte dei conti) appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, restando esclusa la possibilità da parte del giudice ordinario di disapplicare la decisione della P.A. di bandire un nuovo concorso, che presuppone che la controversia cada su un diritto soggettivo sul quale incida un atto amministrativo oggetto di sola cognizione incidentale.
Commentario • 1
- 1. Il reclutamento del personaleDi : Lucia Tria · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 29 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2015, n. 20079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20079 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2015 |
Testo completo
F.N.+C.U. +0.6 T T I -7 OTT. 2015 R I 20079/15 D AULA 'A' E T N E S E - I L L O B E Oggetto T REPUBBLICA ITALIANA N E S E - E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N O I Z A R T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R.G.N. 7187/2013 I G E R E T SEZIONE LAVORO Cron. 20079 N E S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. PAOLO STILE Ud. 03/06/2015 Consigliere PU Dott. GIUSEPPE BRONZINI Dott. ANTONIO MANNA Rel. Consigliere - Dott. LUCIA TRIA Consigliere Consigliere Dott. MATILDE LORITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7187-2013 proposto da: NI C. F. [...], CERIMONIALE domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 36, elettivamente presso lo studio dell'avvocato IOLANDA PICCININI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 2015 CORTE DEI CONTI C. F. 80218670588, in persona del 2448 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
5 controricorrente - nonchè
contro
TI MO C.F. CSSMSM2L28H501B, CESSARI [...], GU ND NI C.F. C. F.[...];
- intimati -
avverso la sentenza n. 6255/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2012 R.G. N. 10265/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato PICCININI IOLANDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'inammissibilità in via principale ed in subordine per il rigetto del ricorso. 1 5 - R.G. n. 7187/13 Ud.
3.6.15 Cerimoniale c. Corte dei conti + altri Estensore: dott. Antonio Manna SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 10.9.12 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza n. 12527/10 del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva rigettato la domanda di DA Cerimoniale volta ad ottenere l'assunzione nei ruoli della carriera dirigenziale della Corte dei conti (alle cui dipendenze lavorava con inquadramento nell'area C-3S) a decorrere dal 21.10.98 e ciò in forza della graduatoria di merito (in cui occupava il 24° posto) del concorso per titoli ed esami a 7 posti di dirigente della predetta amministrazione, graduatoria approvata il 25.1.96 e in relazione alla quale l'attrice aveva invocato il cd. scorrimento. Riformava la sentenza di prime cure soltanto in ordine al capo relativo alle spese, che compensava per intero. Per la cassazione della sentenza ricorre DA Cerimoniale affidandosi a due motivi. La Corte dei conti resiste con controricorso. I controinteressati IM CE, DA IO e RA IG – -sono rimasti anche nei confronti dei quali si sono celebrati i gradi di merito intimati. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. art. 2 co. 1, lett. t), legge n. 39/92, dell'art. 39, commi 3, 13 e 16, legge n. 449/75, dell'art. 15, co. 7, d.P.R. n. 487/94, dell'art. 3, commi 20, 21 e 22, legge n. 537/93, degli artt. 8 e 28, co. 2, d.lgs. n. 29/93, nonché dell'art. 15 disp. prel. c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la questione dell'efficacia temporale delle graduatorie per concorsi dirigenziali per esami, specificamente indetti ai sensi dell'art. 28, co. 2, d.lgs. n. 29/93 sia stata per la prima volta disciplinata dall'art. 39, co. 13, legge n. 449/97, in realtà dovendosi ritenere che tale ultima norma ha un valore meramente confermativo dell'esistente e prevede una generale ultrattività di 1 2 R.G. n. 7187/13 Ud.
3.6.15 Cerimoniale c. Corte dei conti + altri Estensore: dott. Antonio Manna 18 mesi delle graduatorie, compresa quella del concorso cui ha partecipato la ricorrente. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame d'un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'essere stato tenuta aperta la graduatoria in relazione ad altri dirigenti - PA RA, AR AM e CO NG -, poi assunti come tali dall'amministrazione, in esito all'altro concorso che era stato indetto con il medesimo bando cui aveva partecipato la ricorrente: a tale riguardo la sentenza aveva valutato solo la vicenda della RA. -2- I due motivi – da esaminarsi congiuntamente perché connessi sono infondati in base ai seguenti assorbenti rilievi, già svolti da Cass. S.U. n. 3055/09 e che qui vanno ribaditi. Nel momento in cui invoca il proprio diritto all'assunzione in forza dello "scorrimento" della graduatoria, l'odierna ricorrente ne asserisce l'esistenza necessariamente consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso. In altre parole, ella chiede tutela nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutela che deve essere accordata dal giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 co. 4° d.lgs. n. 165/01, restando escluso che possa essere concessa mediante disapplicazione della decisione di bandire il concorso nel giudizio ordinario - secondo la previsione dello stesso art. 63, comma 1 - siccome il potere di disapplicazione del giudice ordinario presuppone proprio che la controversia cada sopra un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo oggetto di cognizione incidenter tantum. È, infatti, questo lo schema chiaramente presupposto dalla legge, laddove esprime la regola secondo cui l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo (v., ancora, art. 63 d.lgs. n. 165/2001), regola che si inserisce coerentemente nel sistema per la radicale diversità delle controversie pendenti dinanzi ai giudici di diverso ordine (l'una sull'atto; l'altra sul rapporto). Ed invece, nella controversia in esame il provvedimento amministrativo non viene in ล 2 ง 3 R.G. n. 7187/13 Ud.
3.6.15 Cerimoniale c. Corte dei conti + altri Estensore: dott. Antonio Manna considerazione quale atto presupposto della gestione del rapporto giuridico, bensi quale oggetto diretto e immediato della pretesa, posto che la situazione di diritto soggettivo potrebbe scaturire soltanto dalla sua previa rimozione (vedi Cass. S.U. n. 308/99, n. 12104/95 e n. 12073/92).
3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo a IM CE, DA IO e RA IG, che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, in data 3.6.15. Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Antonio Manna Dott. Paolo StileТевый Inlove Hana Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donatella COLETTA Depositato in Cancelleria DI CASSA -7 OTT. 2015 oggi, E T R Il Funzionario Giudiziario O F Dort sse Donatella COLETTA adeable 3