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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/06/2024, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di AV, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2502/2019 R.G. avente ad oggetto “Proprietà” e vertente
TRA
(Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra de
[...] C.F._2
Tilla;
attori
E
(Cod. Fisc. ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._3
erede di (CF: ) rappresentato e difeso PE C.F._4 dall'Avv. Maria Vincenza Giannattasio;
convenuto
E
(CF: ); P_ C.F._5
convenuta contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.11.2023, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di AV , Controparte_1 PE
e all'uopo esponendo: P_
- di essere proprietari esclusivi, in qualità di eredi della madre della porzione _2 di fabbricato, sito nel comune di Pietrastornina (AV) alla Via I Traversa Sott'Arco n. 1 riportata nel
Catasto Fabbricato e composta da due vani seminterrati (in Catasto Fabbricati al Foglio 6, Particella
848, Sub. 3) e da un vano sottostante interrato (in C.F. Foglio 6, Particella 848, Sub. 13, cat. C/2);
- di essere, inoltre, comproprietari pro-indiviso, insieme ai convenuti , Controparte_1 [...]
e delle aree scoperte e terreno circostanti, costituenti pertinenze del PE P_
complesso immobiliare sopraindicato;
- che l'intero fabbricato ha subito, in epoca successiva a quella della sua costruzione (1967), una integrale trasformazione, attraverso l'ampliamento realizzato con annessione di ulteriori aree coperte;
- che conseguentemente all'ampliamento descritto, essi attori divenivano altresì proprietari anche delle seguenti porzioni di fabbricato: - A)“spiazzo antistante l'appartamento degli attori, con ingresso dal cancelletto posto vicino al portone di ingresso della scalinata di proprietà , P_
gravato dalle servitù di veduta, di scolo e di passaggio per la riparazione del chiusino e dei tubi che vi insistono e la “porzione di piano realizzata al piano seminterrato all'altezza ed in proseguimento della propria proprietà esclusiva già esistente”, come descritto e individuato alla lettera A) del capo 7) e del capo 9) della scrittura di divisione stipulata in data 24.6.1987 e mai formalizzata mediante atto pubblico (contrassegnato in C.F. al Foglio 6, Particella 848, Sub. 5/12,); - B)
“porzione di piano realizzata all'altezza e in proseguimento della proprietà esclusiva già esistente, al piano interrato ed in confine con il locale sottoscala della e, dall'altro lato, con altro P_
locale di proprietà dei germani e , realizzato in seguito ai lavori di Controparte_1 Per_1
ristrutturazione e ampliamento, come descritta e individuata alla lettera C) del capo 7) della scrittura di divisione stipulata in data 24.6.1987 e mai formalizzata mediante atto pubblico
(contrassegnata in C.F. al Foglio 6, Particella 848, Sub. 15);
- di aver posseduto in via esclusiva, in maniera pacifica, pubblica e ininterrotta per oltre vent'anni , le aree descritte alle lettere A) e B) , senza aver ricevuto mai alcuna contestazione all'esercizio del loro possesso. Tanto premesso, gli attori chiedevano all'adito Tribunale di essere dichiarati proprietari esclusivi, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., delle porzioni immobiliari indicate al punto A e B che precedono, per intervenuta usucapione. Vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.9.2019, si costituiva in giudizio , il quale impugnava la domanda attrice e contestava le Controparte_1
circostanze fattuali poste a base della stessa, eccependo che la dante causa degli attori, _2
nel prestare assenso alla realizzazione degli ampliamenti e nell'aderire alla pratica di
[...]
sanatoria, corrispondendo gli importi dovuti per gli interventi come da tabelle millesimali depositate al Comune di Pietrastornina nel 2002, aveva posto in essere un comportamento non compatibile con la volontà di usucapire. Eccepiva in ogni caso che l'utilizzo dei beni era avvenuto per tolleranza nell'ambito del rapporto di parentela, senza che si realizzasse mai il presupposto dell'interversione nel possesso. Evidenziava che mai gli attori avevano utilizzato i beni pretesi impedendone l'uso agli altri coeredi, nè godendone in maniera esclusiva. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità
e improponibilità della domanda e, nel merito, per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e attribuzione.
Restavano contumaci e sebbene ritualmente citate in giudizio PE P_
con atto di citazione notificato rispettivamente in data 23.5.2019 e 22.5.2019 .
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata in data 25.5.2021, parte attrice precisava la domanda “nel senso che gli attori rivendicano la proprietà esclusiva in forza della scrittura privata intervenuta e sottoscritta in data 24 giugno 1987 e, comunque, per effetto dell'usucapione conseguente al possesso esclusivo a far data dalla sottoscrizione della detta scrittura”.
Nelle more del processo, deceduta la convenuta veniva dichiarata PE
l'interruzione del giudizio.
Notificato il ricorso in riassunzione, si costituiva in giudizio , anche nella Controparte_1
qualità di erede della sorella Restava, invece, ancora contumace PE P_
[...]
Assunte le prove testimoniali, acquisita documentazione varia, all'udienza del 14.11.2023 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1.- Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva di P_ Invero, il convenuto ha dedotto che la sarebbe estranea al giudizio Controparte_1 P_
avendo ceduto a terzi la propria quota di comproprietà sui beni controversi sin dal 2013.
Dalla disamina dell'atto di donazione per notaio del 2.12.2013, in atti, si evince, tuttavia, Per_3
che ha donato ai figli e i diritti immobiliari relativi P_ CP_3 Controparte_4
a varie porzioni del fabbricato in Pietrastornina ma tra essi non sono ricompresi i diritti relativi alle aree di cui si controverte, ovvero quelle riportate in Catasto Fabbricati del Comune di Pietrastornina al Foglio 6, Particella 848, Sub. 5/12 ed al Foglio 6, Particella 848, Sub. 15).
Ne consegue che – come comprovato documentalmente dalle visure catastali allegate ai nn. 8) e 9) all'atto di citazione – risulta tuttora (o quantomeno, lo era al momento P_ dell'introduzione del presente giudizio) comproprietaria e intestataria formale, per la quota di 8/24, delle porzioni di cui si controverte.
Sussiste dunque la legittimazione passiva della menzionata convenuta rispetto alle domande avanzate dagli attori.
2.- Nel merito, occorre in primo luogo rilevare che parte attrice, con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c., depositata in data 25.5.2021, ha precisato la domanda chiedendo di accertare la proprietà esclusiva sui beni predetti “in forza della scrittura privata intervenuta e sottoscritta in data 24 giugno 1987 e, comunque, per effetto dell'usucapione conseguente al possesso esclusivo a far data dalla sottoscrizione della detta scrittura”.
Nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità della domanda come precisata, giacchè, per consolidata giurisprudenza, “I diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. Pertanto, da un lato l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della "causa petendi", dall'altro il giudice può accogliere il "petitum" in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ.” (cfr. ex plurimis, Cass.23851/2010).
Ciò posto, gli attori chiedono di dichiarare l'avvenuto trasferimento, in proprio favore, della proprietà piena delle porzioni immobiliari per cui è causa a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata del 24.6.1987, sottoscritta dai danti causa degli attori, e _2 [...]
nonché dai convenuti con il coniuge , e CP_5 P_ CP_6 PE
. Controparte_1 Tale domanda - qualificabile quale domanda di accertamento giudiziale delle sottoscrizioni della scrittura privata, finalizzata a consentirne la trascrizione ai sensi ed agli effetti dell'art. 2657 c.c. - è fondata.
A norma dell'art. 2657 c.c. la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Nella fattispecie concreta gli attori hanno prodotto in giudizio, con l'atto di citazione, la scrittura privata meglio indicata in premessa, munita da sottoscrizioni non autenticate e, correttamente, ne hanno invocato l'accertamento giudiziale, perché solo in tal modo, integrando la scrittura con la sentenza, potrà avere titolo idoneo ai sensi della norma richiamata, costituito dalla scrittura con sottoscrizioni accertate giudizialmente (così Cass., 28.3.1995, n. 3674; Cass., 12.3.1996, n. 2033).
Ebbene, le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura invocata sono chiaramente leggibili e possono e devono ritenersi riconducibili ai convenuti , e Controparte_1 PE
P_
In particolare, il convenuto , costituendosi anche in qualità di erede di _1 PE
, ha espressamente riconosciuto la validità della scrittura rendendosi disponibile alla
[...] formalizzazione dell'atto pubblico – ancorchè opponendosi di fatto all'accertamento dell'avvenuto trasferimento - per cui l'autenticità delle firme apposte dai predetti alla scrittura privata in atti è un dato pacifico.
Quanto poi alla convenuta rimasta contumace, deve farsi applicazione dell'art. 215 P_
co. 1 n. 1 c.p.c., a mente del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte alla quale la scrittura privata è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salvo il disconoscimento in seguito alla sua costituzione (nella fattispecie non avvenuta). Nel caso di specie, la scrittura è stata prodotta in giudizio sin dalla fase introduttiva e indicata nei documenti allegati all'atto di citazione notificato.
Con la scrittura privata in questione, e _2 P_ PE [...]
convenivano, tra l'altro, quanto segue: Controparte_1
- A) “tutto lo spiazzo antistante l'appartamento di con ingresso dal _2
cancelletto posto vicino al portone d'ingresso della scalinata di proprietà era ed è di P_
proprietà esclusiva della fra e comunque essi e _2 Controparte_1
nonché cedono sin da ora la loro quota su detto spiazzo, fermo restando Per_1 P_
le servitù di veduta esistenti di scolo ed il chiusino con tubi ai quali potranno accedere in caso di riparazione sia la che e (cfr. punto 7 lett. A) della P_ Controparte_1 Per_1 scrittura); “Con riferimento a quanto costruito sullo spiazzo di proprietà comune, ciascuna parte rimane proprietaria esclusiva di quanto realizzato all'altezza e in proseguimento della propria proprietà esclusiva già esistente” (cfr. capo 9) della scrittura stipulata in data 24.6.1987 ;
- B) porzione di piano realizzata all'altezza e in proseguimento della proprietà esclusiva già esistente, al piano interrato ed in confine con il locale sottoscala della e, dall'altro lato, P_
con altro locale di proprietà dei germani e , realizzato in seguito ai Controparte_1 Per_1 lavori di ristrutturazione e ampliamento, “viene assegnato in proprietà esclusiva a _2
” (come descritta e individuata alla lettera C) del capo 7) della scrittura stipulata in data
[...]
24.6.1987).
Quanto all'identificazione catastale dei predetti beni, secondo quanto dedotto e non contestato da parte convenuta nonché confermato dalla relazione tecnica di parte convenuta redatta dal dr.
i beni sub A) sono riportati in C.F. del Comune di Pietrastornina al Foglio 6, Persona_4
Particella 848, Sub. 5/12, mentre i beni sub B) sono riportati in C.F. del medesimo Comune al
Foglio 6, Particella 848, Sub. 15.
Deve, quindi, concludersi che, accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da _2
, e sulla scrittura privata del
[...] Controparte_1 PE P_
24.6.1987, gli attori, aventi causa di siano divenuti proprietari esclusivi delle _2
porzione immobiliari per cui è causa, così come identificate nella scrittura del 24.6.1987 e riportate in Catasto fabbricati del Comune di Pietrastornina al Foglio 6, Particella 848, Sub. 5/12 nonchè al
Foglio 6, Particella 848, Sub. 15.
L'accoglimento della domanda di accertamento giudiziale delle sottoscrizioni della scrittura privata del 24.6.1987 rende superfluo l'esame della domanda di usucapione proposta in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta e del valore della controversia (scaglione fino a euro 5.200,00).
PQM
Il Tribunale di AV, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n. 2502/2019 R.G., così provvede:
1) accoglie la domanda degli attori e, per l'effetto, accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da e sulla scrittura _2 P_ PE Controparte_1 privata del 24.6.1987, dichiara l'avvenuto trasferimento, in favore di e, per _2
essa, in favore dei suoi eredi e da parte di Parte_1 Parte_2 P_
e , delle seguenti porzioni di fabbricato: -
[...] PE Controparte_1 A)“spiazzo antistante l'appartamento degli attori, con ingresso dal cancelletto posto vicino al portone di ingresso della scalinata di proprietà , gravato dalle servitù di veduta, di scolo e P_ di passaggio per la riparazione del chiusino e dei tubi che vi insistono e “porzione di piano realizzata al piano seminterrato all'altezza ed in proseguimento della propria proprietà esclusiva già esistente”, come descritto e individuato alla lettera A) del capo 7) e del capo 9) della scrittura stipulata in data 24.6.1987, il tutto contrassegnato in Catasto Fabbricati del Comune di
Pietrastornina al Foglio 6, Particella 848, Sub. 5/12, Cat. A4, Cl. 3, Vani 1,5, Mq. 32, RC 49,59; -
B) “porzione di piano realizzata all'altezza e in proseguimento della proprietà esclusiva già esistente, al piano interrato ed in confine con il locale sottoscala della e, dall'altro lato, P_
con altro locale di proprietà dei germani e , realizzato in seguito ai Controparte_1 Per_1
lavori di ristrutturazione e ampliamento, come descritta e individuata alla lettera C) del capo 7) della scrittura stipulata in data 24.6.1987, contrassegnata in Catasto Fabbricati del Comune di
Pietrastornina al Foglio 6, Particella 848, Sub. 15, Cat. C/2, Cl. 2, Mq. 10, RC 12,9;
2) ordina al Conservatore dei RR.II. di AV, con esonero di questo da ogni responsabilità, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali, che liquida per intero in € 150,00 per spese vive ed € 2.552,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in AV, il 4.6.2024
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Pierri