Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 18.02.2025, all'esito dell'udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16736/2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente al vico Palma n. Parte_1
14, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Fuschino, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 17/07/2024 l'epigrafata ricorrente titolare di indennità di accompagnamento, ha esposto di essere stata sottoposta a visita di revisione, in data
14/03/2023, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n°118/71; che in seguito alla visita in questione la CMM l'aveva riconosciuta
“INVALIDO 100 %”, revocando il beneficio dell'indennità di accompagnamento;
di essere affetta da vasculopatia cerebrale cronica, esiti di mastectomia radicale sx infiltrante e follow up, depressione maggiore., cardiopatia ipertensiva. di CP_2
possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU
di avere depositato in data 12/07/2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Ha concluso chiedendo che “1) In via preliminare nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio che effettui gli accertamenti medici atti a stabilire l'effettivo grado di invalidità del ricorrente, consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super partes nella contrapposizione tra
l'acquisito parere tecnico del CTU nominato in sede di ATP e le argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio, alla luce anche della nuova documentazione che oggi si deposita;
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il
Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare l' in persona del legale rapp.tep.t. al pagamento CP_1
delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di atp;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D. Lgs. 1137 del 30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge 326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito”.
L' , costituito, ha concluso eccependo la declaratoria di inammissibilità della CP_1 domanda per violazione dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c.; nel merito, l'insussistenza degli elementi costitutivi del diritto per mancata prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
infine, la prescrizione del diritto e dei ratei. Tutto ciò premesso, ha
2 concluso chiedendo di “si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti
l'avverso ricorso”.
In esito all'udienza sopra indicata, così come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da presente sentenza della quale veniva disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 12.07.24 e il deposito del ricorso al 17.07.24.
Inoltre, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, unica nell'attuale sede successiva al dissenso (indennità di accompagnamento) che postula, come noto, la sussistenza di due requisiti concorrenti: 1) l'invalidità totale;
2) l'impossibilità
3 permanente di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che parte ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire “Spondilo- poliartrosi a moderato- impegno poliarticolare, codice 7001 delle tabelle ministeriali;
Esiti di mastectomia per carcinoma codice 9325; Vasculopatia cerebrale cronica codice 1103”
Ha sostenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal 12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n.
508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, cagionano una invalidità del “100%, confermando così la valutazione riconosciuta dalla Commissione ASL“
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talchè meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell' consistenti in particolare nel ritenere che il CTU non CP_3
abbia preso posizione rispetto alla visita geriatrica del 20.02.2023 che accerterebbe la non autonomia della ricorrente;
che nella relazione del c.t.u. non vi sarebbe alcun accenno neanche ai parametri della scala di Tinetti;
che il quadro clinico trova le basi dal referto TC in cui si segnala una “-Ipodensità della sostanza bianca periventricolareda encefalopatia ipossica su base vascolare. Spazi liquorali periencefalici ampi daatrofia prevalentemente corticale”.
Si sostiene inoltre in ricorso che il C.T.U. non avrebbe dettagliato in alcun modo
(nella discussione medico-legale) quali delle attività della vita quotidiana (A.D.L.)
4 la ricorrente è o non è in condizioni di svolgere, senza che siano state specificate le attività strumentali che ella sarebbe ancora in grado di svolgere, nonostante l'evidenza del fatto che non sia capace di svolgere molte delle dette attività strumentali (I.A.D.L.), in particolare quelle che comportano il recarsi fuori della propria abitazione.
Orbene, il c.t.u. ha dato conto nella relazione, tra l'altro, che: STATO ATTUALE: mediocri le condizioni cliniche generali. La paziente accede all'ambulatorio in autonomia, mantiene la stazione eretta in autonomia, deambula in autonomia, con appoggio monolaterale, solleva i piedi dal pavimento.
Quanto all' ha precisato: Moderato impegno Parte_2
funzionale del rachide lombare;
spinalgie da digito pressione lungo l'intero rachide. Moderata-severa limitazione funzionale delle scapolo-omerali; moderato impegno delle anche e delle ginocchia, ai movimenti delle quali si rilevano scrosci.
Efficace e valida la prensione. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche.
In ordine al SISTEMA NERVOSO E PSICHE è stato indicato che: Romberg negativa;
prova indice-naso negativa. La paziente accede senza difficoltà al colloquio, risponde con puntualità; ben orientata nello spazio;
sporadiche turbe della memoria di fissazione. Eloquio fluente. Accennato rallentamento ideo- motorio. Facies depressa.
Il c.t.u. ha poi precisato: L'esame clinico ha consentito di rilevare una deambulazione all'interno dell'ambulatorio sostanzialmente autonoma e un sufficiente livello di funzioni superiori. Tale condizione è assolutamente in linea da quanto emerso dalla documentazione sanitaria in atti. Si evidenzia che la paziente deambula con appoggio monolaterale e non presenta ipotono-trofia dei muscoli della deambulazione, tali da attestare un qual disabitudine alla autonoma stazione eretta e deambulazione.
Per quanto attiene ad un ipotetico deficit cognitivo tale da rendere la persona dipendente da terzi, così come descritto in relazione geriatrica si evidenzia quanto segue:
-l'età non particolarmente avanzata non risulta in linea con un importante deficit cognitivo;
-un deficit cognitivo di particolare gravità nella fascia d'età della perizianda
5 dovrebbe essere anche dimostrato da opportuni e dirimenti esami strumentali
(TAC, RMN cerebrali);
-l'esame obiettivo dello scrivente non è in linea con un grave deficit cognitivo;
-il geriatra certificatore fa riferimento ad “un peggioramento” del quadro clinico rispetto a precedenti controlli, controlli che non risultano documentati;
-le scale geriatriche, ADL e IADL, sono strumenti di indubbio valore clinico, di limitata attendibilità in ambito medico-legale, essendo le stesse operatore dipendenti e basate su dati riferiti dalla parte interessata.
Per tali motivi lo scrivente non ritiene sussistenti gli elementi pregiudiziali al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Orbene, si condivide quanto dal c.t.u. asserito in relazione al complesso morboso di cui è affetta parte ricorrente;
emerge dal contenuto della relazione peritale che il ctu ha dato conto delle motivazioni, poste a base della percentuale, ritenute complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili.
In particolare, quanto alla censura relativa al fatto che il CTU non abbia preso posizione rispetto alla visita geriatrica del 20.02.2023, deve rimarcarsi che tale visita è antecedente rispetto a quella di revisione di almeno un mese – dando conto pertanto di una condizione di assenza di autonomia pacifica, in quel periodo- e soprattutto precede di un anno la visita medica posta in essere dallo stesso CTU, con la conseguenza che quanto da costui osservato direttamente e sopra esposto supera la valutazione effettuata dal geriatra nel febbraio 2023.
Analogamente è a dirsi quanto alla mancata indicazione della scala di che Per_1
altro non è se non uno strumento per validare il rischio di caduta dell'anziano , laddove la deambulazione della ricorrente , così come sopra descritta, non è apparsa necessitare il calcolo di tale ipotetico rischio.
Del resto, quanto osservato dal c.t.u. in termini di residua autonomia della ricorrente non necessita , proprio per la sua univocità, alcun ulteriore confronto con la documentazione in atti, che in ogni caso il c.t.u. ha visionato.
In tale contesto appare ultroneo che il c.t.u. non abbia dettagliato quali delle attività della vita quotidiana (A.D.L.) la ricorrente sarebbe o no in condizioni di svolgere, posto anche il mancato uso da parte del c.t.u. stesso della scala valutativa in questione, per come espressamente sostenuto dal c.t.u. stesso nella relazione .
6 E noto che Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n.
18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché – nella valutazione di quest'ultimo requisito – il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore ( Cass., sez. lav., 20/08/2018, n.20819) .
Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto alla indennità di accompagnamento.
Le affermazioni contenute in ricorso non sono state, pertanto, provate.
Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto della mancata autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege sottoscritta dalla parte, non può essere ritenuta esente dal relativo pagamento;
tuttavia, stante il quadro patologico comunque grave e invalidante sussistono a parere di questo giudice i requisiti per addivenire alla compensazione tra le parti delle dette spese;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell' , come da separati provvedimenti. CP_1
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento a far data dalla revoca in sede amministrativa;
b) dichiara compensato tra le parti il pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell' , come da separato decreto CP_1
Si comunichi.
Napoli, 28/02/2025
Il giudice
Dr.Elisa Tomassi
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