Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2016, n. 3811
CASS
Sentenza 5 luglio 2016

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 2059/2016 della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, emessa il 5 luglio 2016. L'imputato, condannato per falsificazione di un DURC, ha presentato ricorso lamentando, tra l'altro, la violazione di norme processuali e la mancata considerazione della prova, sostenendo che il fatto dovesse essere inquadrato come "falso grossolano" o "reato impossibile". La difesa ha richiesto una riqualificazione del reato, invocando la natura di certificato amministrativo del DURC e la conseguente applicazione degli artt. 477 e 482 c.p.

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, affermando che la falsità del DURC non era riconoscibile "ictu oculi" e che la valutazione doveva essere effettuata ex ante. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo, evidenziando l'omessa risposta della Corte d'appello alla questione della configurabilità del reato di falsità materiale in certificato amministrativo. Pertanto, ha annullato la sentenza impugnata, rinviando per un nuovo esame, ordinando alla Corte d'appello di considerare la natura giuridica del DURC nel corretto inquadramento del fatto.

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Massime1

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo (artt.477-482 cod. pen.) la falsificazione di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), stante la natura giuridica di tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2016, n. 3811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3811
    Data del deposito : 5 luglio 2016

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