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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/12/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 651/2022
Il Giudice del lavoro, dott. ER EL, a seguito dell'udienza del 9/12/2025, svoltasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Corti, presso il cui studio sito in San Giuliano Terme (PI), Via
Carducci, 64/C, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalle dott.sse Valentina Pisano, Nicoletta
CC NA SC e SA ER, ed elettivamente domiciliato presso la propria sede, sita in Pisa, alla Via Cisanello n. 145/147
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso il quale in Pisa, alla
Via G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 di 4 1. Con ricorso depositato in data 7.7.2022, la ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 277 del 2022, emessa dall' Controparte_3
, Sede di Pisa, e notificata il 10.6.2022, con la quale si era ingiunto il pagamento
[...] della somma di € 2.558,25. Più in particolare, con l'atto impugnato è stata contestata “la violazione del disposto di cui agli artt. 53 c. 5 Dpr. 30/5/65 n. 1124, e 14 e 16 L.
689/81”.
Ha chiesto altresì la dichiarazione di nullità del Verbale Ispettivo 8-18/9/17 della DTL di Pisa.
2. Con memoria depositata in data 28.4.2023 si è costituito l'
[...]
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate, evidenziando in particolare l'infondatezza del ricorso.
3. Con memoria depositata in data 3.5.2023 si è costituito l' , in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, il quale preliminarmente ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva e nel merito si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
4. Il ricorso è infondato.
5. In via preliminare deve essere vagliata la censura relativa al difetto di legittimazione passiva dell' . CP_2
L'eccezione è fondata.
Costituisce principio consolidato che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della l. 24 novembre
1981, n. 689, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza medesima. Nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata emessa dall'
[...]
di , che deve ritenersi essere l'unico soggetto Controparte_1 CP_1 legittimato.
6. In via successiva deve procedersi allo scrutinio della questione afferente alla autonoma impugnabilità del Verbale ispettivo notificato al trasgressore il 18/09/2017.
Tale atto non è suscettibile di autonoma impugnazione.
Al riguardo, deve darsi continuità all'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di
Pag. 2 di 4 accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne
l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide
"ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge
n. 689 del 1981” (così, Cass. civ., 16/2007).
7. Quanto alla violazione contestata di cui all'art. 53, c. 5, D.P.R. 1124/1965, ovvero l'omesso invio all' della denuncia di malattia professionale da parte del datore di CP_2 lavoro, deve evidenziarsi come con pec del 6.6.2017 la parte opponente sia stata invitata a presentare il certificato di malattia (così, all. 4) al fascicolo dell' . A seguito del CP_2 mancato adempimento datoriale, l' di Pisa, in data 08/09/2017, ha emesso il CP_2
Verbale Unico di accertamento e notificazione dell'accertato illecito per violazione dell'art. 53, c.5, D.P.R. 1124/1965, che è stato notificato al trasgressore il 18/09/2017 Con (così, all. 1) al fascicolo del ).
7.1. Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Ancorché tale termine sia previsto letteralmente per la riscossione delle somme dovute per le violazioni, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato del giudice della nomofilachia, al quale deve farsi rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., esso trova applicazione anche ai fini dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione (così, Cass. civ.,
n. 21706/2018).
Deve inoltre evidenziarsi come secondo il giudice di legittimità “In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art.
Pag. 3 di 4 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (così, Cass. civ., n. 14886/2016).
Nella fattispecie in esame, il Verbale Unico di accertamento e notificazione è stato notificato al trasgressore il 18/09/2017, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 10.6.2022. In ragione dell'efficacia interruttiva della prescrizione riconducibile alla notifica del verbale, il termine quinquennale ex art. 28 L.689/1981 cit. risulta rispettato.
7.2. L'entità della sanzione irrogata non risulta violare i criteri di determinazioni stabiliti dall'art. 11 della L. n. 689/1981 di guisa che il quantum stabilito dall'amministrazione appare immune da vizi (così, Cass. civ., n. 19716/2024).
8. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (valore da 1.100,01
a 5.200,00), con applicazione dell'art. 9 del d.lgs. 149/2015 Cont relativamente all' .
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, e dell' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, delle spese processuali, liquidate per ciascuna parte in €
1.312,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
ER EL
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 651/2022
Il Giudice del lavoro, dott. ER EL, a seguito dell'udienza del 9/12/2025, svoltasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Corti, presso il cui studio sito in San Giuliano Terme (PI), Via
Carducci, 64/C, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalle dott.sse Valentina Pisano, Nicoletta
CC NA SC e SA ER, ed elettivamente domiciliato presso la propria sede, sita in Pisa, alla Via Cisanello n. 145/147
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso il quale in Pisa, alla
Via G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 di 4 1. Con ricorso depositato in data 7.7.2022, la ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 277 del 2022, emessa dall' Controparte_3
, Sede di Pisa, e notificata il 10.6.2022, con la quale si era ingiunto il pagamento
[...] della somma di € 2.558,25. Più in particolare, con l'atto impugnato è stata contestata “la violazione del disposto di cui agli artt. 53 c. 5 Dpr. 30/5/65 n. 1124, e 14 e 16 L.
689/81”.
Ha chiesto altresì la dichiarazione di nullità del Verbale Ispettivo 8-18/9/17 della DTL di Pisa.
2. Con memoria depositata in data 28.4.2023 si è costituito l'
[...]
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate, evidenziando in particolare l'infondatezza del ricorso.
3. Con memoria depositata in data 3.5.2023 si è costituito l' , in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, il quale preliminarmente ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva e nel merito si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
4. Il ricorso è infondato.
5. In via preliminare deve essere vagliata la censura relativa al difetto di legittimazione passiva dell' . CP_2
L'eccezione è fondata.
Costituisce principio consolidato che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della l. 24 novembre
1981, n. 689, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza medesima. Nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata emessa dall'
[...]
di , che deve ritenersi essere l'unico soggetto Controparte_1 CP_1 legittimato.
6. In via successiva deve procedersi allo scrutinio della questione afferente alla autonoma impugnabilità del Verbale ispettivo notificato al trasgressore il 18/09/2017.
Tale atto non è suscettibile di autonoma impugnazione.
Al riguardo, deve darsi continuità all'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di
Pag. 2 di 4 accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne
l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide
"ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge
n. 689 del 1981” (così, Cass. civ., 16/2007).
7. Quanto alla violazione contestata di cui all'art. 53, c. 5, D.P.R. 1124/1965, ovvero l'omesso invio all' della denuncia di malattia professionale da parte del datore di CP_2 lavoro, deve evidenziarsi come con pec del 6.6.2017 la parte opponente sia stata invitata a presentare il certificato di malattia (così, all. 4) al fascicolo dell' . A seguito del CP_2 mancato adempimento datoriale, l' di Pisa, in data 08/09/2017, ha emesso il CP_2
Verbale Unico di accertamento e notificazione dell'accertato illecito per violazione dell'art. 53, c.5, D.P.R. 1124/1965, che è stato notificato al trasgressore il 18/09/2017 Con (così, all. 1) al fascicolo del ).
7.1. Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Ancorché tale termine sia previsto letteralmente per la riscossione delle somme dovute per le violazioni, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato del giudice della nomofilachia, al quale deve farsi rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., esso trova applicazione anche ai fini dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione (così, Cass. civ.,
n. 21706/2018).
Deve inoltre evidenziarsi come secondo il giudice di legittimità “In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art.
Pag. 3 di 4 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (così, Cass. civ., n. 14886/2016).
Nella fattispecie in esame, il Verbale Unico di accertamento e notificazione è stato notificato al trasgressore il 18/09/2017, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 10.6.2022. In ragione dell'efficacia interruttiva della prescrizione riconducibile alla notifica del verbale, il termine quinquennale ex art. 28 L.689/1981 cit. risulta rispettato.
7.2. L'entità della sanzione irrogata non risulta violare i criteri di determinazioni stabiliti dall'art. 11 della L. n. 689/1981 di guisa che il quantum stabilito dall'amministrazione appare immune da vizi (così, Cass. civ., n. 19716/2024).
8. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (valore da 1.100,01
a 5.200,00), con applicazione dell'art. 9 del d.lgs. 149/2015 Cont relativamente all' .
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, e dell' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, delle spese processuali, liquidate per ciascuna parte in €
1.312,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
ER EL
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