Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 124
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del silenzio-rifiuto

    La Corte ha ritenuto che la questione del quantum fosse superata dalla circostanza che il rimborso non era dovuto per legge, in quanto la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'indeducibilità dell'IMU ai fini IRAP.

  • Rigettato
    Rimessione alla Corte Costituzionale

    La Corte ha ritenuto la richiesta di rimessione infondata e pretestuosa, poiché la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2025 ha fornito un'analisi esaustiva e conclusiva della questione, confermando l'infondatezza nel merito e la legittimità della disciplina transitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 124
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 124
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo