Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensiva
- del Provvedimento di divieto di detenzione di Armi Prot -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Avellino il 05.03.2025 prot uscita -OMISSIS- e notificato in data 19/03/2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. FA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 16 maggio 2025 e depositato il 9 giugno 2025, il ricorrente impugna il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato dal Prefetto di Avellino, in ragione del coinvolgimento in una lite condominiale.
Il provvedimento evidenzia il venir meno dell'affidabilità del ricorrente nell'uso delle armi in quanto deferito all’Autorità giudiziaria, in stato di libertà, per il reato di cui all'art. 582 c.p., proprio a seguito di tale alterco risalente al 22 giugno 2024.
2. Il ricorrente deduce la carenza dei presupposti nonché il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto:
- l'Amministrazione si è limitata al richiamo alla predetta vicenda, senza evidenziare elementi sintomatici dell'idoneità all'uso delle armi (facendosi questione di una condotta episodica che non costituisce indice di una indole violenta), senza precisare e valutare quale sia stata la condotta del ricorrente nell'ambito della medesima vicenda;
- il ricorrente è stato vittima e non autore di violenza, come si evince anche dagli atti del conseguente giudizio e dal medesimo provvedimento (da cui risulta che il ricorrente sarebbe stato aggredito sul pianerottolo condominiale, fisicamente e verbalmente, dal figlio dei suoi vicini di casa, senza alcun valido motivo);
- la mera denuncia all'Autorità giudiziaria risulta insufficiente a fondare un provvedimento della specie, senza alcuna valutazione della personalità del medesimo ricorrente nonché del contesto sociale e familiare in cui vive;
- non si tiene conto delle attività istruttorie compiute dall’Autorità giudiziaria né delle note procedimentali presentate dal ricorrente;
3. Si è costituita l'Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025 è stata rigettata la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora .
5. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione,
6. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza amministrativa che il possesso da parte di un cittadino di un’arma o l’utilizzo della medesima, non rientra nello “statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo”, ma costituisce un quid pluris accordato in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell’utilizzo dell’arma, l’Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 175; Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2024, n. 1453; Consiglio di Stato, Sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565).
Al riguardo, la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”, osservando, altresì, che “dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ”.
Ne discende che è assunto pacifico che le autorizzazioni di polizia possano essere negate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.) e alle persone ritenute capaci di abusarne (artt. 39 e 43, ultimo comma, T.U.L.P.S.).
In particolare l’art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, stabilisce che “il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.
Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi postula un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne. Tale valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia , atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della disponibilità di armi in capo a soggetti non pienamente affidabili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614).
Come affermato da Consiglio di Stato, Sez. III, 14 aprile 2025, n. 3213, “ il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. III, 12/06/2020; 25/08/2020, n. 5200; Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977; id. 7 marzo 2016, n. 922; id., 12 giugno 2014, n. 2987); costituiscono inoltre idonee ragioni per il divieto di detenzione di armi e munizioni le situazioni di conflittualità esistenti in ambito familiare o di vicinato, in quanto il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, nr. -OMISSIS-; id. 20 marzo 2019, n. 1843; id. 7 settembre 2018 n. 4260).
Pertanto, come condivisibilmente osservato dall’Amministrazione, la valutazione sul pericolo di abuso delle armi, che ai sensi dell’articolo 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, può fondare il divieto di detenzione delle stesse, non si concreta in un giudizio di pericolosità sociale implicante un’analisi della personalità dell’interessato (donde l’irrilevanza di quanto dedotto dall’istante circa il proprio passato), ma può ancorarsi anche a singoli episodi specifici che, alla stregua di un giudizio discrezionale non manifestamente irragionevole né illogico, faccia ritenere sussistente il rischio di abuso delle armi, finanche al di là dell’esistenza di condotte “rimproverabili” dell’interessato ”.
7. Alla luce di tali coordinate normative e interpretative, il compendio di elementi che emergono dagli atti consente di disattendere i rilievi formulati.
Il provvedimento evidenzia la lite in cui è risultato coinvolto il ricorrente e chiarisce, sulla base delle informazioni acquisite mediante le memorie depositate in sede procedimentale, che lo stesso non è stato autore ma vittima dell’aggressione; tuttavia il medesimo provvedimento precisa che “lo stato di conflittualità venutosi a creare tra le parti potrebbe comportare un abuso delle armi detenute”.
Occorre considerare che l’aggressione, fisica e verbale, perpetrata dal vicino ai danni del ricorrente è stata di tale rilevanza da indurre quest’ultimo alla presentazione di una querela; ne segue che il citato ricorrente risulta comunque parte di un contesto di grave conflittualità, connesso a rapporti di vicinato e pertanto a circostanze costantemente presenti alla sua quotidianità.
Tale conflittualità, al di là del ruolo assunto dal ricorrente, appare di per sé sufficiente, per la sua specificità, a fondare un provvedimento della specie, posto che la detenzione di armi ben potrebbe agevolare eventuali condotte reattive, con esiti imprevedibili.
L’accertata conflittualità in ambito extra familiare costituisce infatti valido motivo per legittimare il divieto di detenzione d'armi, in relazione al carattere preventivo del provvedimento, la cui funzione è appunto quella di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione nella disponibilità di armi; posto che i conflitti di vicinato tendono ad esasperarsi con il decorso del tempo, non appare né illogica né irragionevole la scelta dell’Amministrazione di non lasciare al ricorrente la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. sul punto anche TAR Campania - Napoli, Sez. V, 19 gennaio 2024, n. 501).
8. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA EZ, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
FA PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA PO | VA EZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.