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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa MAluisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa MA LA AR Consigliere rel.
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 125/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NE TR IL
APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Travaglini CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.05.2021, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il sig.
conveniva in giudizio la al fine di ottenere il riconoscimento, dal Parte_1 CP_1 mese di agosto 2016, della mansione superiore e, in particolare, del livello 4B Area Contr Conduzione del CCNL Fise Assoambiente, con condanna di al pagamento della somma pari ad euro 4.083,20, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive maturate da agosto 2016 e fino alla data di proposizione del ricorso, oltre interessi e rivalutazione. Contr In particolare, assumeva di lavorare alle dipendenze della dal 13.11.2013, con la qualifica di operaio, 3° livello del CCNL Fise Assoambiente, e di essere stato adibito, a partire da agosto 2016, in maniera continuativa a mansioni superiori rispetto al livello posseduto, avendo condotto gli autocompattatori con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, automezzi per condurre i quali è necessario l'inquadramento nel livello 4 dell'area conduzione.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento (IV livello, parametro B, a decorrere da agosto 2016, ex artt. 15 e 16 CCNL Fise-Assoambiente) e la condanna al pagamento delle connesse differenze retributive nonché al riconoscimento, per il futuro, della corretta anzianità di servizio ai fini del riconoscimento del parametro A (livello
IV) e del corretto importo degli scatti di anzianità nel luglio 2020 e nel luglio 2023.
Non si costituiva in giudizio la CP_1
Con sentenza n. 2050/2022, pubblicata in data 18.11.2022, il Tribunale di Reggio Calabria,
Sezione Lavoro, in persona del Dott. Francesco De Leo, rigettava il ricorso.
Il Giudice di prime cure osservava, in primo luogo, che il ricorrente non aveva adeguatamente precisato le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, né aveva chiarito in cosa consistesse l'autonomia operativa che egli assumeva quale elemento distintivo della propria attività.
Inoltre, dopo aver richiamato la declaratoria contenuta nell'art. 15 del CCNL di settore – al quale il lavoratore faceva riferimento per rivendicare il superiore inquadramento – il
Tribunale rilevava come il sig. non avesse fornito una descrizione puntuale e completa Pt_1 delle modalità di espletamento delle proprie mansioni, con particolare riferimento al requisito dell'autonomia operativa, sia pure limitata a istruzioni generali e non necessariamente dettagliate, che costituisce elemento qualificante della citata declaratoria contrattuale.
Il Giudice, infine, evidenziava che tali carenze sul piano assertivo si riflettevano inevitabilmente anche sul piano probatorio. Per tale ragione, le istanze istruttorie formulate dal ricorrente venivano rigettate, poiché finalizzate unicamente a dimostrare la conduzione di autocompattatori automatizzati — circostanza ritenuta, tuttavia, non idonea al riconoscimento del livello superiore di inquadramento richiesto.
Interponeva appello il sig. reiterando in questa sede le prospettazioni già Parte_1 svolte nel giudizio a quo.
Si costituiva, in data 01.06.2023, la contestando i motivi di gravame, ex adverso CP_1 formulati, e chiedendo il rigetto dell'appello.
Ricostituitosi in contraddittorio, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 9 ottobre 2025, fissato nel predetto decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, rubricato “errata indicazione dei requisiti necessari per
l'inquadramento alle mansioni superiori – errata applicazione degli artt. 15 e 16 del CCNL di settore” l'appellante deduce che il confronto tra le declaratorie relative, rispettivamente, al livello 3, dallo stesso formalmente posseduto, e il livello 4 oggetto di rivendicazione, dimostrerebbe che i lavoratori cui è attribuito il 3° livello non possono condurre l'autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “presenza dell'autonomia operativa richiesta dal livello 4” rileva, quanto allo specifico motivo di rigetto, ossia la mancata specificazione del tipo di autonomia, che la declaratoria relativa al livello 3 prevede un'attività di conduzione con un grado di: “ […] responsabilità e autonomia limitata alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.” mentre quella del livello 4: “[…] con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”.
Pertanto, prosegue l'appello, il livello 3 è caratterizzato dalla presenza di istruzioni dettagliate, nel livello 4 è previsto che tali istruzioni possono essere sia dettagliate che non dettagliate, con la conseguenza che il lavoratore che riceve istruzioni dettagliate può essere collocato sia al livello 3 che al livello 4, mentre quello che non riceve istruzioni dettagliate non può essere inquadrato al livello 3.
Alla luce, dunque, della circostanza che, nel caso di specie, il lavoratore risultava inquadrato al livello 3, presupponente un'attività dotata di autonomia operativa sufficiente anche ai fini del livello 4, il Tribunale avrebbe errato nel considerare come dato distintivo tra le due categorie quello dell'autonomia, dovendo piuttosto effettuare l'indagine sulla tipologia del mezzo che conduceva e, in ogni caso, avrebbe errato nel non riconoscere in capo all'appellante un'autonomia operativa tale da poter essere inquadrata al superiore livello.
Con il terzo motivo “infondatezza della supposta carenza e lacunosità delle prove a sostegno della domanda”, il sig. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1 afferma che “già in sede di allegazione, oltre a non essere state precisate le concrete modalità di espletamento della prestazione, non è stato specificato in cosa consiste
l'autonomia che egli rivendica come profilo caratterizzante la propria prestazione”.
L'appellante si duole del fatto che la circostanza che lo stesso abbia condotto gli autocompattatori con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, non sia stata nemmeno contestata da controparte, rimasta contumace nel giudizio di primo grado. Assume, in ogni caso, l'erroneità della sentenza impugnata relativamente al mancato accoglimento delle prove richieste che avrebbero potuto dimostrare la fondatezza della domanda proposta.
Con l'ultimo motivo di gravame, il sig. censura la sentenza di primo grado nella Pt_1 parte relativa alla condanna alle spese di giustizia, richiamando a tal fine l'art. 91 c.p.c.
Alla luce di tali motivi, l'appellante rassegna le seguenti conclusioni: accertati i fatti dedotti, dichiarare la tenutezza della al riconoscimento, in favore dell'appellante, CP_1 dal mese di agosto 2016 della mansione superiore e, in particolare, del livello 4 parametro B dell'area conduzione e, conseguentemente, condannare la al suddetto CP_1 inquadramento con effetto retroattivo, nonché al riconoscimento, per il futuro, dell'anzianità di servizio de livello 4 parametro B a decorrere dall'aprile 2018 ai fini del riconoscimento del parametro A e del corretto importo degli scatti di anzianità nel luglio 2020 e nel luglio
2023, nonché al pagamento in favore del sig. di una somma pari ad €. 4.083,20 lordi, Pt_1
a titolo di differenze retributive maturate dall'agosto 2016 alla data di deposito del ricorso di primo grado, oltre agli interessi legali e rivalutazione maturati dalla singola data di insorgenza del credito sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Voglia inoltre, in ogni caso, riformare la sentenza appellata quanto al capo relativo alla condanna alle spese di giudizio dichiarando che le stesse non possono essere liquidate in favore della parte contumace.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario costituito.
L'appello è fondato.
Non è condivisile l'assunto espresso nella sentenza impugnata, secondo cui l'appellante non avrebbe dimostrato il grado di autonomia che avrebbe caratterizzato la propria attività lavorativa, elemento ritenuto decisivo ai fini della distinzione tra il livello 3, formalmente attribuito al sig. e il livello 4, oggetto dell'odierna domanda. Pt_1
Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, giova preliminarmente richiamare le rispettive declaratorie contrattuali, il cui contenuto non è oggetto di contestazione tra le parti.
Al livello professionale 3 appartengono i “lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alta corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali;
autocompattattore; autolavacassonetti, autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino
a 6T, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10T”.
Al livello professionale 4 appartengono i “lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi
d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi utilizzati (es. autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.).” “Profili esemplificativi: conducente di autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, autolavacassonetti;
autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6T; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10T; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc. Appartiene, altresì, a questo livello d'inquadramento professionale, l'operatore autista di combinata responsabile della manovra dell'alta pressione, con intervento CP_2 personale e diretto, in fognature e in pozzi neri, in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere il coordinamento."
Il giudice di primo grado ha escluso lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello 4, sulla base dell'assunto secondo cui il ricorrente “… non abbia fornito alcuna compiuta descrizione delle concrete modalità di espletamento della propria prestazione lavorativa con riferimento alla “autonomia operativa, benché limitata ad istruzioni generali e non per forza dettagliate”. Pertanto, già in sede di allegazione, oltre a non essere state precisate le concrete modalità di espletamento della prestazione, non è stato specificato in cosa consista
l'autonomia che egli rivendica come profilo caratterizzante la propria prestazione. […]” Tali carenze sul piano assertivo appaiono riflettersi anche sul piano probatorio, al punto che, con ordinanza del 14.04.2021, sono state rigettate le istanze istruttorie articolate dal ricorrente finalizzate esclusivamente a provare la conduzione di autocompattatori automatizzati che – lo si ribadisce – non può essere considerata circostanza da sola sufficiente al riconoscimento del superiore inquadramento”.
Il Collegio ritiene che la sentenza de qua abbia attribuito eccessiva importanza al profilo dell'autonomia operativa, che invece riveste rilievo marginale rispetto a un dato oggettivo rappresentato dalla tipologia dei veicoli effettivamente condotti dal sig. Pt_1
L'analisi del Giudice di primo grado avrebbe dovuto, piuttosto, concentrarsi sulla differenza sostanziale delle mansioni desumibile dalle declaratorie contrattuale:
a) conduzione autocompattatore tradizionale (livello 3): si tratta di mansione a prevalente contenuto esecutivo, con limitata autonomia tecnica;
richiede la presenza e l'intervento manuale dell'operatore per le operazioni di caricamento e scarico dei rifiuti. La compattazione
è attivata tramite comandi meccanici;
b) conduzione autocompattatore automatizzato (livello 4): si tratta di mansione a contenuto tecnico più elevato, che richiede competenze operative specifiche e un maggior grado di responsabilità funzionale;
è un veicolo dotato di sistemi automatizzati di sollevamento e svuotamento dei cassonetti, azionati da un solo operatore dalla cabina di guida. L'attività implica il controllo e la gestione di dispositivi meccanico-elettronici, la verifica del corretto funzionamento del braccio di carico e la capacità di intervenire in caso di anomalie.
Ne consegue che la diversa tecnologia dei mezzi rappresenta il principale elemento di distinzione tra i due livelli, mentre il grado di autonomia operativa assume rilievo secondario poichè risulta in parte derivata proprio dal tipo di strumentazione utilizzata.
Infatti, considerata la natura ridondante e talvolta ambigua delle declaratorie contrattuali,
l'interpretazione deve orientarsi verso la ricerca di elementi concreti di differenziazione;
lo sforzo ermeneutico deve concentrarsi sull'individuazione di elementi di distinzione quanto più possibile concreti e netti, onde evitare il rischio di non riuscire a focalizzare il nucleo del differente bagaglio professionale, andando a soffermarsi su locuzioni spesso ripetitive e quasi sovrapponibili o prive di sufficiente concretezza.
Non v'è dubbio che, da un esame delle due declaratorie contrattuali (3° e 4° livello area conduzione), tra i dati maggiormente consistenti e significativi emerge quello vi sia quello della distinzione tra la guida di un autocompattatore “classico” e quella di un autocompattatore automatizzato senza ausilio manuale.
Pertanto, ritiene la Corte che, ai fini dell'accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili al livello 4, sia necessario e sufficiente verificare che il lavoratore abbia effettivamente condotto autocompattatori automatizzati, non potendosi ragionevolmente ipotizzare che la gestione di tali veicoli, dotati di complessi sistemi automatici, avvenga senza un adeguato grado di autonoma tecnico - operativa.
Passando all'esame della prova di tale fondamentale presupposto, va rilevato che, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il lavoratore ha puntualmente allegato di aver svolto mansioni superiori a decorrere dal mese di agosto 2016, riportando tutte le giornate in cui aveva condotto gli automezzi automatizzati nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018.
Aveva altresì richiesto che fosse ordinata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei libretti degli automezzi targati CR244JJ, EN710GC, EW852WJ ed EP835FM, nonché delle relazioni di servizio relative a tutti i turni effettuati dal dipendente dal mese di agosto 2016 al mese di marzo 2018 – documentazione già richiesta dal lavoratore con pec del 13/04/2021, rimasta priva di riscontro.
Segnatamente, il sig. afferma di aver condotto l'automezzo targato EZ974FE per n. Pt_1
26 giorni, l'automezzo targato EX649LN per n. 19 giorni, l'automezzo targato CR244JJ per n. 20 giorni, l'automezzo targato EN710GC per n. 11 giorni, l'automezzo targato EW852WJ per n. 49 giorni per un totale complessivo di 125 giornate.
La società – contumace in primo grado - nel costituirsi in appello, ha omesso qualsivoglia specifica contestazione in ordine alla conduzione, da parte del sig. dei suddetti Pt_1 automezzi nei periodi dettagliatamente indicati nel ricorso, limitandosi a contestare, in maniera oltremodo generica che: “il ricorrente non ha affatto condotto veicoli di cui ha depositato i libretti di circolazione in via continuativa ma solo sporadicamente e saltuariamente. Si contesta fermamente l'elencazione sia dei mezzi asseritamente condotti dall'appellante che delle giornate di conduzione degli stessi affermate (senza il conforto, come detto, del minimo riscontro documentale) dal lavoratore sia nell'atto introduttivo del giudizio che in quello di gravame”.
Si tratta di una contestazione evidentemente generica, a fronte di un'allegazione del lavoratore specifica e puntuale, nella quale si elencavano, dettagliatamente giorno per giorno, tutti i 125 turni (dal 22.08.2016 al 20.03.2018) nei quali il lavoratore aveva condotto gli autocompattatori automatizzati in questione, con indicazione della targa del veicolo.
La società appellata, peraltro, disponeva, di tutti gli strumenti necessari per dimostrare l'eventuale erroneità delle deduzioni del lavoratore, potendo agevolmente verificare tramite relazioni di servizio la corrispondenza tra i veicoli indicati dal lavoratore e quelli effettivamente utilizzati, mediante il confronto delle targhe e dei libretti di circolazione. Pertanto, in assenza di una specifica contestazione e sulla base delle puntuali allegazioni del sig. deve ritenersi provato che quest'ultimo abbia condotto, per complessive 124 Pt_1 giornate lavorative, autocompattatori automatizzati con caricamento automatico e senza ausilio manuale.
Sul punto, la Giurisprudenza è unanime nell'affermare che: “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo". (cfr. Cass. S.U. 17.6.2014 n. 11353,
Cass.
4.10.2013 n. 22738, Cass.
9.2.2012 n. 1878; Cass. n. 28221/2020).
Peraltro, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ab onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,
l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr. Cass.
7.2.2019 n. 3680, Cass. 28.10.2019 n. 27490).
In virtù di tale accertamento, risultano fondate entrambe le domande proposte dal lavoratore in primo grado e reiterate in appello, aventi ad oggetto la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate per l'espletamento di mansioni superiori, riconducibili al
4 ° livello Area conduzione, CCNL Fise Assoambiente e il riconoscimento della superiore qualifica.
Sotto il primo aspetto, non vi è dubbio che il lavoratore abbia diritto al riconoscimento delle differenze retributive commisurate alle mansioni superiori svolte, per il periodo della loro effettuazione, in forza sia del disposto dell'art. 2103 c.c., sia di quanto prevede l'art. 6 comma 8 de CCNL FISE ASSOMBIENTE.
Il fatto che lo svolgimento di mansioni superiori risulti provato in virtù della mancata efficace contestazione, solo per alcuni giorni e non per un periodo di tempo continuativo, non
è di ostacolo all'attribuzione del relativo trattamento economico, poiché è evidente che un numero di 124 giorni non può essere considerato sporadico o occasionale.
La commisurazione degli aumenti retributivi va effettuata attraverso una verifica di proporzionalità rispetto all'attività rientrante nella qualifica di ap-partenenza, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità che “…ove l'accertamento abbia per oggetto solo il più limitato diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni svolte. In questa ipotesi, anche se le mansioni sia-no astrattamente inquadrabili in una pluralità di livelli contrattuali, poiché il diritto in controversia non presuppone la necessaria unificazione delle man-sioni in un unitario livello, il giudizio di prevalenza non è necessario;
ben può il giudice limitarsi ad accertare la corrispondenza delle singole mansioni a singoli livelli contrattuali, e, sulla base di questa corrispondenza, accertare la retribuzione adeguata al complessivo lavoro svolto;
il livello delle singole mansioni, accertato attraverso questa corrispondenza, è un mero parametro di valutazione del lavoro, che resta il diretto fondamento della retribuzione.
Poiché questa deve essere adeguata non solo alla quantità bensì alla qualità del lavoro, il giudizio di adeguatezza (spazio del giudice del merito, che, adeguatamente motivato, resta esterno al giudizio di legittimità) esige che, nell'ambito della distribuzione quantitativa delle mansioni, si conferisca, poi, differenziato rilievo alla qualità del lavoro stesso.” (Sez. L,
Sentenza n. 6419 del 17/05/2000).
La pronuncia in esame si riferiva a mansioni promiscue esercitate nella stessa giornata, ma nulla toglie che i medesimi principi possano trovare applicazione nei casi nei quali la due tipologie di mansioni siano espletate in giorni differenti, purché quelle superiori in modo non occasionale o sporadico.
Quanto al calcolo delle differenze retributive, in assenza di specifiche contestazioni circa le differenze mensili spettanti tra i due livelli contrattuali per come riportate nei prospetti allegati dalla lavoratrice, sarà sufficiente estrapolare il dato relativo alla differenza spettante per la singola giornata e moltiplicarlo per i giorni di mansioni superiori.
Nello specifico, dividendo la differenza mensile indicata nei prospetti allegati al ricorso in appello, pari a € 60,31 da agosto 2016 e fino a dicembre 2016, € 60,97 fino al novembre 2017 ed € 61,79 fino a marzo 2018, per il numero di giornate lavorative indicate nelle buste, pari a 26 giorni mensili, si ottiene che, per le giornate in cui il lavoratore ebbe a svolgere mansioni superiori nel 2016, ha diritto a una differenza giornaliera pari a € 2,31, e per quelle svolte nel
2017, ha diritto a una differenza giornaliera di € 2,34 e per quelle svolte nel 2018 ha diritto a una differenza giornaliera di € 2,37.
Pertanto, avendo prestato mansioni superiori per 52 giorni nel 2016, per 69 giorni nel 2017,
e per 3 giorni nel 2018, il sig. ha diritto alla differenza di € 120,12 per il 2016, € Pt_1
161,46 per il 2017 e di € 7,11 per il 2018, per un totale € 288,69, su cui decorrono gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla maturazione al soddisfo.
È fondata, nei termini qui di seguito precisati, anche la domanda avente a oggetto il passaggio di qualifica, il cui presupposto, ai sensi dell'art. 16 commi 10 e 11 del contratto collettivo, su cui si fonda la pretesa dell'odierno appellante, è che egli abbia svolto quelle mansioni a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali”. Da quanto si è fin qui detto risulta provato che il sig. abbia condotto Pt_1 autocompattatori con caricamento automatizzato senza ausilio manuale per 124 giorni nel periodo di 575 giorni calendariali, dal 22/038/2016 al 20/03/2018, risultando quindi, ampiamente integrata la condizione fissata dall'art. 16 commi 10 e 11 del contratto collettivo.
Ciò comporta l'acquisizione del diritto alla in particolare, del livello 4 parametro B dell'area conduzione, e ciò non con la decorrenza indicata dall'appellante (agosto 2016) bensì, a mente della stessa previsione contrattuale, alla scadenza del periodo di 575 giorni e dunque, a partire dal 27 febbraio 2018 con tutte le connesse differenze retributive.
Infine, il motivo di appello relativo all'errata condanna alle spese di lite vista la contumacia del resistente è in astratto fondato ma concretamente irrilevante atteso il diverso esito del giudizio nel presente grado che giustifica una diversa regolamentazione per i due gradi di giudizio.
L'esito del giudizio, conclusosi con l'accoglimento prevalente delle domande avanzate dal lavoratore in primo grado (sia pure per una somma inferiore quanto alle differenze retributive e con una decorrenza diversa per la qualifica superiore), giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nella misura del 30%, con liquidazione dell'intero con riferimento alle tariffe del valore indeterminabile basso, restando il residuo 70% a carico della società appellata.
P.Q.M
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso Parte_1 CP_1 la sentenza n. 2050/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in
18/11/2022 ,in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma:
1) Dichiara il diritto di alla qualifica di livello 4 parametro B dell'area Parte_1 conduzione, CCNL FISSO AMBIENTE, con decorrenza del 27 febbraio 2018 , e alle Contr connesse differenze retributive, condannando la società alla corresponsione delle stesse, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione al soddisfo;
2) Condanna la società a corrispondere a , a titolo di differenze CP_3 Parte_1 retributive per svolgimento di mansioni superiori nel periodo dal 22.08.2016 al 20.03.2018, la complessiva somma di € 288,69 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla maturazione al soddisfo.
3) Dichiara compensate, per il 30%, le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, nell'intero, per il primo grado, in € 4.216,00, oltre accessori di legge, e per l'appello, in €
3.966,00, oltre accessori di legge, ponendo il residuo 70% a carico della società appellata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa MA LA AR
Il Presidente
Dott.ssa MA Luisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa MAluisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa MA LA AR Consigliere rel.
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 125/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NE TR IL
APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Travaglini CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.05.2021, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il sig.
conveniva in giudizio la al fine di ottenere il riconoscimento, dal Parte_1 CP_1 mese di agosto 2016, della mansione superiore e, in particolare, del livello 4B Area Contr Conduzione del CCNL Fise Assoambiente, con condanna di al pagamento della somma pari ad euro 4.083,20, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive maturate da agosto 2016 e fino alla data di proposizione del ricorso, oltre interessi e rivalutazione. Contr In particolare, assumeva di lavorare alle dipendenze della dal 13.11.2013, con la qualifica di operaio, 3° livello del CCNL Fise Assoambiente, e di essere stato adibito, a partire da agosto 2016, in maniera continuativa a mansioni superiori rispetto al livello posseduto, avendo condotto gli autocompattatori con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, automezzi per condurre i quali è necessario l'inquadramento nel livello 4 dell'area conduzione.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento (IV livello, parametro B, a decorrere da agosto 2016, ex artt. 15 e 16 CCNL Fise-Assoambiente) e la condanna al pagamento delle connesse differenze retributive nonché al riconoscimento, per il futuro, della corretta anzianità di servizio ai fini del riconoscimento del parametro A (livello
IV) e del corretto importo degli scatti di anzianità nel luglio 2020 e nel luglio 2023.
Non si costituiva in giudizio la CP_1
Con sentenza n. 2050/2022, pubblicata in data 18.11.2022, il Tribunale di Reggio Calabria,
Sezione Lavoro, in persona del Dott. Francesco De Leo, rigettava il ricorso.
Il Giudice di prime cure osservava, in primo luogo, che il ricorrente non aveva adeguatamente precisato le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, né aveva chiarito in cosa consistesse l'autonomia operativa che egli assumeva quale elemento distintivo della propria attività.
Inoltre, dopo aver richiamato la declaratoria contenuta nell'art. 15 del CCNL di settore – al quale il lavoratore faceva riferimento per rivendicare il superiore inquadramento – il
Tribunale rilevava come il sig. non avesse fornito una descrizione puntuale e completa Pt_1 delle modalità di espletamento delle proprie mansioni, con particolare riferimento al requisito dell'autonomia operativa, sia pure limitata a istruzioni generali e non necessariamente dettagliate, che costituisce elemento qualificante della citata declaratoria contrattuale.
Il Giudice, infine, evidenziava che tali carenze sul piano assertivo si riflettevano inevitabilmente anche sul piano probatorio. Per tale ragione, le istanze istruttorie formulate dal ricorrente venivano rigettate, poiché finalizzate unicamente a dimostrare la conduzione di autocompattatori automatizzati — circostanza ritenuta, tuttavia, non idonea al riconoscimento del livello superiore di inquadramento richiesto.
Interponeva appello il sig. reiterando in questa sede le prospettazioni già Parte_1 svolte nel giudizio a quo.
Si costituiva, in data 01.06.2023, la contestando i motivi di gravame, ex adverso CP_1 formulati, e chiedendo il rigetto dell'appello.
Ricostituitosi in contraddittorio, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 9 ottobre 2025, fissato nel predetto decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, rubricato “errata indicazione dei requisiti necessari per
l'inquadramento alle mansioni superiori – errata applicazione degli artt. 15 e 16 del CCNL di settore” l'appellante deduce che il confronto tra le declaratorie relative, rispettivamente, al livello 3, dallo stesso formalmente posseduto, e il livello 4 oggetto di rivendicazione, dimostrerebbe che i lavoratori cui è attribuito il 3° livello non possono condurre l'autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “presenza dell'autonomia operativa richiesta dal livello 4” rileva, quanto allo specifico motivo di rigetto, ossia la mancata specificazione del tipo di autonomia, che la declaratoria relativa al livello 3 prevede un'attività di conduzione con un grado di: “ […] responsabilità e autonomia limitata alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.” mentre quella del livello 4: “[…] con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”.
Pertanto, prosegue l'appello, il livello 3 è caratterizzato dalla presenza di istruzioni dettagliate, nel livello 4 è previsto che tali istruzioni possono essere sia dettagliate che non dettagliate, con la conseguenza che il lavoratore che riceve istruzioni dettagliate può essere collocato sia al livello 3 che al livello 4, mentre quello che non riceve istruzioni dettagliate non può essere inquadrato al livello 3.
Alla luce, dunque, della circostanza che, nel caso di specie, il lavoratore risultava inquadrato al livello 3, presupponente un'attività dotata di autonomia operativa sufficiente anche ai fini del livello 4, il Tribunale avrebbe errato nel considerare come dato distintivo tra le due categorie quello dell'autonomia, dovendo piuttosto effettuare l'indagine sulla tipologia del mezzo che conduceva e, in ogni caso, avrebbe errato nel non riconoscere in capo all'appellante un'autonomia operativa tale da poter essere inquadrata al superiore livello.
Con il terzo motivo “infondatezza della supposta carenza e lacunosità delle prove a sostegno della domanda”, il sig. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1 afferma che “già in sede di allegazione, oltre a non essere state precisate le concrete modalità di espletamento della prestazione, non è stato specificato in cosa consiste
l'autonomia che egli rivendica come profilo caratterizzante la propria prestazione”.
L'appellante si duole del fatto che la circostanza che lo stesso abbia condotto gli autocompattatori con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, non sia stata nemmeno contestata da controparte, rimasta contumace nel giudizio di primo grado. Assume, in ogni caso, l'erroneità della sentenza impugnata relativamente al mancato accoglimento delle prove richieste che avrebbero potuto dimostrare la fondatezza della domanda proposta.
Con l'ultimo motivo di gravame, il sig. censura la sentenza di primo grado nella Pt_1 parte relativa alla condanna alle spese di giustizia, richiamando a tal fine l'art. 91 c.p.c.
Alla luce di tali motivi, l'appellante rassegna le seguenti conclusioni: accertati i fatti dedotti, dichiarare la tenutezza della al riconoscimento, in favore dell'appellante, CP_1 dal mese di agosto 2016 della mansione superiore e, in particolare, del livello 4 parametro B dell'area conduzione e, conseguentemente, condannare la al suddetto CP_1 inquadramento con effetto retroattivo, nonché al riconoscimento, per il futuro, dell'anzianità di servizio de livello 4 parametro B a decorrere dall'aprile 2018 ai fini del riconoscimento del parametro A e del corretto importo degli scatti di anzianità nel luglio 2020 e nel luglio
2023, nonché al pagamento in favore del sig. di una somma pari ad €. 4.083,20 lordi, Pt_1
a titolo di differenze retributive maturate dall'agosto 2016 alla data di deposito del ricorso di primo grado, oltre agli interessi legali e rivalutazione maturati dalla singola data di insorgenza del credito sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Voglia inoltre, in ogni caso, riformare la sentenza appellata quanto al capo relativo alla condanna alle spese di giudizio dichiarando che le stesse non possono essere liquidate in favore della parte contumace.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario costituito.
L'appello è fondato.
Non è condivisile l'assunto espresso nella sentenza impugnata, secondo cui l'appellante non avrebbe dimostrato il grado di autonomia che avrebbe caratterizzato la propria attività lavorativa, elemento ritenuto decisivo ai fini della distinzione tra il livello 3, formalmente attribuito al sig. e il livello 4, oggetto dell'odierna domanda. Pt_1
Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, giova preliminarmente richiamare le rispettive declaratorie contrattuali, il cui contenuto non è oggetto di contestazione tra le parti.
Al livello professionale 3 appartengono i “lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alta corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali;
autocompattattore; autolavacassonetti, autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino
a 6T, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10T”.
Al livello professionale 4 appartengono i “lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi
d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi utilizzati (es. autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, autolavacassonetti ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.).” “Profili esemplificativi: conducente di autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, autolavacassonetti;
autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6T; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10T; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente;
autoarticolati; autotreni con rimorchio;
autosnodati; ecc. Appartiene, altresì, a questo livello d'inquadramento professionale, l'operatore autista di combinata responsabile della manovra dell'alta pressione, con intervento CP_2 personale e diretto, in fognature e in pozzi neri, in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere il coordinamento."
Il giudice di primo grado ha escluso lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello 4, sulla base dell'assunto secondo cui il ricorrente “… non abbia fornito alcuna compiuta descrizione delle concrete modalità di espletamento della propria prestazione lavorativa con riferimento alla “autonomia operativa, benché limitata ad istruzioni generali e non per forza dettagliate”. Pertanto, già in sede di allegazione, oltre a non essere state precisate le concrete modalità di espletamento della prestazione, non è stato specificato in cosa consista
l'autonomia che egli rivendica come profilo caratterizzante la propria prestazione. […]” Tali carenze sul piano assertivo appaiono riflettersi anche sul piano probatorio, al punto che, con ordinanza del 14.04.2021, sono state rigettate le istanze istruttorie articolate dal ricorrente finalizzate esclusivamente a provare la conduzione di autocompattatori automatizzati che – lo si ribadisce – non può essere considerata circostanza da sola sufficiente al riconoscimento del superiore inquadramento”.
Il Collegio ritiene che la sentenza de qua abbia attribuito eccessiva importanza al profilo dell'autonomia operativa, che invece riveste rilievo marginale rispetto a un dato oggettivo rappresentato dalla tipologia dei veicoli effettivamente condotti dal sig. Pt_1
L'analisi del Giudice di primo grado avrebbe dovuto, piuttosto, concentrarsi sulla differenza sostanziale delle mansioni desumibile dalle declaratorie contrattuale:
a) conduzione autocompattatore tradizionale (livello 3): si tratta di mansione a prevalente contenuto esecutivo, con limitata autonomia tecnica;
richiede la presenza e l'intervento manuale dell'operatore per le operazioni di caricamento e scarico dei rifiuti. La compattazione
è attivata tramite comandi meccanici;
b) conduzione autocompattatore automatizzato (livello 4): si tratta di mansione a contenuto tecnico più elevato, che richiede competenze operative specifiche e un maggior grado di responsabilità funzionale;
è un veicolo dotato di sistemi automatizzati di sollevamento e svuotamento dei cassonetti, azionati da un solo operatore dalla cabina di guida. L'attività implica il controllo e la gestione di dispositivi meccanico-elettronici, la verifica del corretto funzionamento del braccio di carico e la capacità di intervenire in caso di anomalie.
Ne consegue che la diversa tecnologia dei mezzi rappresenta il principale elemento di distinzione tra i due livelli, mentre il grado di autonomia operativa assume rilievo secondario poichè risulta in parte derivata proprio dal tipo di strumentazione utilizzata.
Infatti, considerata la natura ridondante e talvolta ambigua delle declaratorie contrattuali,
l'interpretazione deve orientarsi verso la ricerca di elementi concreti di differenziazione;
lo sforzo ermeneutico deve concentrarsi sull'individuazione di elementi di distinzione quanto più possibile concreti e netti, onde evitare il rischio di non riuscire a focalizzare il nucleo del differente bagaglio professionale, andando a soffermarsi su locuzioni spesso ripetitive e quasi sovrapponibili o prive di sufficiente concretezza.
Non v'è dubbio che, da un esame delle due declaratorie contrattuali (3° e 4° livello area conduzione), tra i dati maggiormente consistenti e significativi emerge quello vi sia quello della distinzione tra la guida di un autocompattatore “classico” e quella di un autocompattatore automatizzato senza ausilio manuale.
Pertanto, ritiene la Corte che, ai fini dell'accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili al livello 4, sia necessario e sufficiente verificare che il lavoratore abbia effettivamente condotto autocompattatori automatizzati, non potendosi ragionevolmente ipotizzare che la gestione di tali veicoli, dotati di complessi sistemi automatici, avvenga senza un adeguato grado di autonoma tecnico - operativa.
Passando all'esame della prova di tale fondamentale presupposto, va rilevato che, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il lavoratore ha puntualmente allegato di aver svolto mansioni superiori a decorrere dal mese di agosto 2016, riportando tutte le giornate in cui aveva condotto gli automezzi automatizzati nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018.
Aveva altresì richiesto che fosse ordinata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei libretti degli automezzi targati CR244JJ, EN710GC, EW852WJ ed EP835FM, nonché delle relazioni di servizio relative a tutti i turni effettuati dal dipendente dal mese di agosto 2016 al mese di marzo 2018 – documentazione già richiesta dal lavoratore con pec del 13/04/2021, rimasta priva di riscontro.
Segnatamente, il sig. afferma di aver condotto l'automezzo targato EZ974FE per n. Pt_1
26 giorni, l'automezzo targato EX649LN per n. 19 giorni, l'automezzo targato CR244JJ per n. 20 giorni, l'automezzo targato EN710GC per n. 11 giorni, l'automezzo targato EW852WJ per n. 49 giorni per un totale complessivo di 125 giornate.
La società – contumace in primo grado - nel costituirsi in appello, ha omesso qualsivoglia specifica contestazione in ordine alla conduzione, da parte del sig. dei suddetti Pt_1 automezzi nei periodi dettagliatamente indicati nel ricorso, limitandosi a contestare, in maniera oltremodo generica che: “il ricorrente non ha affatto condotto veicoli di cui ha depositato i libretti di circolazione in via continuativa ma solo sporadicamente e saltuariamente. Si contesta fermamente l'elencazione sia dei mezzi asseritamente condotti dall'appellante che delle giornate di conduzione degli stessi affermate (senza il conforto, come detto, del minimo riscontro documentale) dal lavoratore sia nell'atto introduttivo del giudizio che in quello di gravame”.
Si tratta di una contestazione evidentemente generica, a fronte di un'allegazione del lavoratore specifica e puntuale, nella quale si elencavano, dettagliatamente giorno per giorno, tutti i 125 turni (dal 22.08.2016 al 20.03.2018) nei quali il lavoratore aveva condotto gli autocompattatori automatizzati in questione, con indicazione della targa del veicolo.
La società appellata, peraltro, disponeva, di tutti gli strumenti necessari per dimostrare l'eventuale erroneità delle deduzioni del lavoratore, potendo agevolmente verificare tramite relazioni di servizio la corrispondenza tra i veicoli indicati dal lavoratore e quelli effettivamente utilizzati, mediante il confronto delle targhe e dei libretti di circolazione. Pertanto, in assenza di una specifica contestazione e sulla base delle puntuali allegazioni del sig. deve ritenersi provato che quest'ultimo abbia condotto, per complessive 124 Pt_1 giornate lavorative, autocompattatori automatizzati con caricamento automatico e senza ausilio manuale.
Sul punto, la Giurisprudenza è unanime nell'affermare che: “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo". (cfr. Cass. S.U. 17.6.2014 n. 11353,
Cass.
4.10.2013 n. 22738, Cass.
9.2.2012 n. 1878; Cass. n. 28221/2020).
Peraltro, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ab onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,
l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr. Cass.
7.2.2019 n. 3680, Cass. 28.10.2019 n. 27490).
In virtù di tale accertamento, risultano fondate entrambe le domande proposte dal lavoratore in primo grado e reiterate in appello, aventi ad oggetto la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate per l'espletamento di mansioni superiori, riconducibili al
4 ° livello Area conduzione, CCNL Fise Assoambiente e il riconoscimento della superiore qualifica.
Sotto il primo aspetto, non vi è dubbio che il lavoratore abbia diritto al riconoscimento delle differenze retributive commisurate alle mansioni superiori svolte, per il periodo della loro effettuazione, in forza sia del disposto dell'art. 2103 c.c., sia di quanto prevede l'art. 6 comma 8 de CCNL FISE ASSOMBIENTE.
Il fatto che lo svolgimento di mansioni superiori risulti provato in virtù della mancata efficace contestazione, solo per alcuni giorni e non per un periodo di tempo continuativo, non
è di ostacolo all'attribuzione del relativo trattamento economico, poiché è evidente che un numero di 124 giorni non può essere considerato sporadico o occasionale.
La commisurazione degli aumenti retributivi va effettuata attraverso una verifica di proporzionalità rispetto all'attività rientrante nella qualifica di ap-partenenza, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità che “…ove l'accertamento abbia per oggetto solo il più limitato diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni svolte. In questa ipotesi, anche se le mansioni sia-no astrattamente inquadrabili in una pluralità di livelli contrattuali, poiché il diritto in controversia non presuppone la necessaria unificazione delle man-sioni in un unitario livello, il giudizio di prevalenza non è necessario;
ben può il giudice limitarsi ad accertare la corrispondenza delle singole mansioni a singoli livelli contrattuali, e, sulla base di questa corrispondenza, accertare la retribuzione adeguata al complessivo lavoro svolto;
il livello delle singole mansioni, accertato attraverso questa corrispondenza, è un mero parametro di valutazione del lavoro, che resta il diretto fondamento della retribuzione.
Poiché questa deve essere adeguata non solo alla quantità bensì alla qualità del lavoro, il giudizio di adeguatezza (spazio del giudice del merito, che, adeguatamente motivato, resta esterno al giudizio di legittimità) esige che, nell'ambito della distribuzione quantitativa delle mansioni, si conferisca, poi, differenziato rilievo alla qualità del lavoro stesso.” (Sez. L,
Sentenza n. 6419 del 17/05/2000).
La pronuncia in esame si riferiva a mansioni promiscue esercitate nella stessa giornata, ma nulla toglie che i medesimi principi possano trovare applicazione nei casi nei quali la due tipologie di mansioni siano espletate in giorni differenti, purché quelle superiori in modo non occasionale o sporadico.
Quanto al calcolo delle differenze retributive, in assenza di specifiche contestazioni circa le differenze mensili spettanti tra i due livelli contrattuali per come riportate nei prospetti allegati dalla lavoratrice, sarà sufficiente estrapolare il dato relativo alla differenza spettante per la singola giornata e moltiplicarlo per i giorni di mansioni superiori.
Nello specifico, dividendo la differenza mensile indicata nei prospetti allegati al ricorso in appello, pari a € 60,31 da agosto 2016 e fino a dicembre 2016, € 60,97 fino al novembre 2017 ed € 61,79 fino a marzo 2018, per il numero di giornate lavorative indicate nelle buste, pari a 26 giorni mensili, si ottiene che, per le giornate in cui il lavoratore ebbe a svolgere mansioni superiori nel 2016, ha diritto a una differenza giornaliera pari a € 2,31, e per quelle svolte nel
2017, ha diritto a una differenza giornaliera di € 2,34 e per quelle svolte nel 2018 ha diritto a una differenza giornaliera di € 2,37.
Pertanto, avendo prestato mansioni superiori per 52 giorni nel 2016, per 69 giorni nel 2017,
e per 3 giorni nel 2018, il sig. ha diritto alla differenza di € 120,12 per il 2016, € Pt_1
161,46 per il 2017 e di € 7,11 per il 2018, per un totale € 288,69, su cui decorrono gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla maturazione al soddisfo.
È fondata, nei termini qui di seguito precisati, anche la domanda avente a oggetto il passaggio di qualifica, il cui presupposto, ai sensi dell'art. 16 commi 10 e 11 del contratto collettivo, su cui si fonda la pretesa dell'odierno appellante, è che egli abbia svolto quelle mansioni a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali”. Da quanto si è fin qui detto risulta provato che il sig. abbia condotto Pt_1 autocompattatori con caricamento automatizzato senza ausilio manuale per 124 giorni nel periodo di 575 giorni calendariali, dal 22/038/2016 al 20/03/2018, risultando quindi, ampiamente integrata la condizione fissata dall'art. 16 commi 10 e 11 del contratto collettivo.
Ciò comporta l'acquisizione del diritto alla in particolare, del livello 4 parametro B dell'area conduzione, e ciò non con la decorrenza indicata dall'appellante (agosto 2016) bensì, a mente della stessa previsione contrattuale, alla scadenza del periodo di 575 giorni e dunque, a partire dal 27 febbraio 2018 con tutte le connesse differenze retributive.
Infine, il motivo di appello relativo all'errata condanna alle spese di lite vista la contumacia del resistente è in astratto fondato ma concretamente irrilevante atteso il diverso esito del giudizio nel presente grado che giustifica una diversa regolamentazione per i due gradi di giudizio.
L'esito del giudizio, conclusosi con l'accoglimento prevalente delle domande avanzate dal lavoratore in primo grado (sia pure per una somma inferiore quanto alle differenze retributive e con una decorrenza diversa per la qualifica superiore), giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nella misura del 30%, con liquidazione dell'intero con riferimento alle tariffe del valore indeterminabile basso, restando il residuo 70% a carico della società appellata.
P.Q.M
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso Parte_1 CP_1 la sentenza n. 2050/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in
18/11/2022 ,in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma:
1) Dichiara il diritto di alla qualifica di livello 4 parametro B dell'area Parte_1 conduzione, CCNL FISSO AMBIENTE, con decorrenza del 27 febbraio 2018 , e alle Contr connesse differenze retributive, condannando la società alla corresponsione delle stesse, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione al soddisfo;
2) Condanna la società a corrispondere a , a titolo di differenze CP_3 Parte_1 retributive per svolgimento di mansioni superiori nel periodo dal 22.08.2016 al 20.03.2018, la complessiva somma di € 288,69 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla maturazione al soddisfo.
3) Dichiara compensate, per il 30%, le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, nell'intero, per il primo grado, in € 4.216,00, oltre accessori di legge, e per l'appello, in €
3.966,00, oltre accessori di legge, ponendo il residuo 70% a carico della società appellata, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa MA LA AR
Il Presidente
Dott.ssa MA Luisa Crucitti