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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/04/2024, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
LUCIA SEBASTIANI Presidente rel.
DI ROBERTO ETTORE Giudice
MAURIZIO DRIGANI Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 578/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: Separazione giudiziale e promossa
D A
, residente in [...]di Magra (SP) Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. SPERANDEO MARZIA per procura in atti -RICORRENTE-
C O N T R O
, residente in [...]di Magra (SP) Parte_2
c.f. C.F._2
Avv. VALENZA SONIA -CONVENUTA-
1 E
Con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data 30.3.2021 in calce al decreto di fissazione di udienza presidenziale e in data 24.6.2021 in calce all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti all'udienza del 23.11.2023:
PARTE RICORRENTE:
“1) dichiarare la separazione tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati sin da ora;
2) imporre alla di abbandonare la casa famigliare di proprietà della madre Pt_2
del sig. in quanto non sussiste titolo di assegnazione;
Pt_1
3) nulla prevedere a titolo di mantenimento della moglie, in quanto non sussistono
i presupposti;
4) in via subordinata, nella denegata e respinta ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al mantenimento in favore della moglie, voglia comunque l'Ill.Mo Giudice prevedere un contributo mensile non superiore alla cifra di € 500,00, quale contributo congruo tenendo conto delle disponibilità economiche del marito e delle sue capacità reddituali, e comunque per un periodo limitato di 12 mesi affinché la moglie abbia tutto il tempo per cercare un'occupazione lavorativa;
Con rigetto delle domande avverse.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari.”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis,
- dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito al marito;
2 - riconoscere il diritto della moglie di percepire l'assegno di mantenimento a carico del marito e, per l'effetto, condannare il sig. a versare alla signora Parte_1
la somma di Euro 1000,00 mensili, annualmente rivalutabili Parte_2
secondo gli indici rilevati dall'Istat (e/o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, all'esito dell'istruttoria);
- dichiarare che ciascun coniuge rimarrà intestatario dei rapporti bancari e/o postali al medesimo intestati;
- Nulla da stabilire sulle spese di lite stante l' ammissione della sig.ra al Pt_2
beneficio del Gratuito Patrocinio o, in subordine, nella denegata ipotesi in cui il beneficio venisse revocato, spese di lite tutte oltre accessori di Legge a carico di parte ricorrente.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pronunciata con sentenza n. 617/2021 del 5.11.2021 la separazione giudiziale tra i coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 27.8.2006 alla dal quale Pt_3
non sono nati figli (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 84 parte II serie A anno 2006), la causa è stata rimessa in istruttoria in relazione alle ulteriori domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta (domanda di addebito della separazione per abbandono del tetto coniugale da parte del marito e domanda di assegno di mantenimento).
All'esito dell'istruttoria, la causa giunge ora in decisione.
Quanto alla domanda di addebito della separazione, proposta da parte convenuta, va premesso che, al fine del suo accoglimento, è necessaria la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di
3 uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Conseguentemente, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito.
Per quanto più attiene all'abbandono del tetto coniugale, è principio consolidato quello secondo cui “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente
a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.”(così Cass. sez.
6-1 ord. n.
648 del 15.1.2020, ma anche Cass. sez.
6-1 ord. n. 25966 del 15.12.2016 e, più di recente, Cass. sez. 1 ord n. 11792 del 5.5.2021).
Nel caso di specie le risultanze istruttorie comprovano la fondatezza della domanda di addebito.
E' comprovato che il i è allontanato dalla ex casa coniugale nel febbraio Pt_1
2019.
Le allegazioni del ricorrente, che giustificherebbero il suo allontanamento a causa di crisi di coppia pregressa (iniziata addirittura nel 2016) e mai rientrata, non hanno trovato riscontro probatorio.
Certamente la coppia aveva avuto un periodo di seria difficoltà, presumibilmente dovuto anche al tortuoso percorso intrapreso per poter avere un bambino (come si riscontra dalla lettera scritta dal lla moglie ma in possesso ancora dello Pt_1 stesso datata 25.1.2017), tuttavia deve ritenersi che l'unione familiare non sia mai venuta meno: il percorso di coppia intrapreso con la psicologa d.ssa da CP_1 fine maggio a inizi dicembre del 2016 per superare la crisi insorta in quell'anno, in
4 parte attribuita alle difficoltà di procreare è stato volontariamente interrotto dalla coppia (cfr. dichiarazioni teste ); la convivenza si è protratta per altri tre CP_1 anni dopo l'interruzione del percorso terapeutico di coppia;
dal 2016 e fino a pochi mesi prima del febbraio 2019 il ha continuato a indirizzare alla Pt_1 Pt_2 messaggi e biglietti augurali, dal tenore più che affettuoso, dallo stesso vergati a mano e non disconosciuti in giudizio (cfr. in particolare biglietti datati 17.3.2016,
27.8.2016, 17.3.2018).
Ancora a Natale 2018, poco prima del suo allontanamento da casa, il Pt_1
esprimeva il suo grande amore per la convenuta in un biglietto augurale (cfr. biglietto di auguri in atti).
Il on ha provato che la scrittura di biglietti affettuosi sia stata imposta dalla Pt_1 moglie (circostanza di per sé inverosimile) né che siano stati i comportamenti della moglie dallo stesso allegati (ovvero il suo costante rifiuto di offerte di lavoro e la conduzione di uno stile di vita dedito ai lussi ed alle spese) a rendere intollerabile al prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Al contrario, i testi escussi hanno dichiarato che la coppia, nel periodo precedente all'abbandono del tetto coniugale da parte del marito, aveva preso in considerazione l'idea di comprare un immobile nella zona della Val di Vara, per avvicinarsi al luogo di lavoro del e che persino il giorno Persona_1 prima dell'allontanamento del marito dalla casa familiare la coppia si era recata insieme ad un agente immobiliare a vedere un rustico nei pressi di Brugnato.
Ed è del tutto inverosimile che tutto ciò sia stato fatto dal al solo fine di Pt_1
assecondare la moglie.
Gli elementi probatori acquisiti portano dunque a ritenere che il si è Pt_1 allontanato da casa senza motivazione e senza preavviso (solo il giorno successivo la ha ricevuto la missiva del legale del he annunciava Pt_2 Pt_1 la volontà di quest'ultimo di chiedere la separazione).
La separazione va pertanto addebitata al ricorrente.
5 Quanto alla domanda di un assegno di mantenimento da parte della convenuta, deve in via generale richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
12196/2017) secondo cui: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”.
Secondo Cass. n. 14840/2006, poi: “Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti”.
Deve dunque procedersi ad una preliminare analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti ed alla comparazione delle rispettive condizioni patrimoniali al fine di verificare l'esistenza di uno squilibrio tra le stesse.
Nel caso di specie si evidenzia quanto segue. laureato, è dipendente della società e ha dichiarato di guadagnare Pt_1 Org_1 circa 2400,00 euro mensili. Ma dall'unica documentazione reddituale presente agli atti di causa (Certificazione Unica 2020 relativa all'anno 2019) risulta che lo stesso
6 avesse un reddito da lavoro dipendente di euro 51.459,53, e quindi uno stipendio ben maggiore rispetto a quello dichiarato. inoltre, non ha ottemperato Pt_1 all'ordine di questo Giudice di depositare le ulteriori dichiarazioni dei redditi, rendendo quindi impossibile approfondire la situazione economico-reddituale dello stesso.
L'inottemperanza all'ordine di esibizione ben può costituire comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. da cui desumere che le condizioni economiche del non sono mutate in pejus negli anni successivi, ed anzi Pt_1
potrebbero essere addirittura migliorate (cfr. sul punto Cass. sez.
6-1 ord. n. 3709 del 15.2.2018 in motivazione).
Inoltre il da gennaio 2023, è rientrato nel possesso della ex casa coniugale, Pt_1 di proprietà della propria madre, e destinata dalla stessa proprio per ospitare il figlio e la di lui famiglia e quindi il sufruisce di un'abitazione senza alcun Pt_1 costo di locazione o di oneri condominiali.
La ha lavorato come commessa a tempo pieno presso il negozio della Pt_2
madre del ricorrente, sig.ra , senza percepire alcuna forma Persona_2 di retribuzione, già dall'epoca del fidanzamento, ossia dal 1998: tale circostanza è stata confermata da tutti i testimoni dalla stessa citati e, in particolare, dai genitori,
i quali hanno confermato che i nonni della le avevano regalato un'auto per Pt_2 permetterle di recarsi al lavoro.
Risulta altresì documentalmente che la sua posizione lavorativa all'interno dell'esercizio commerciale gestito dalla suocera è stata regolarizzata solo da gennaio 2007, quando è stata inquadrata come “coadiutore di impresa commerciale”, fino a maggio 2018 (agli atti l'estratto conto previdenziale).
Ciò smentisce l'assunto del ricorrente secondo cui solo quest'ultimo ed i suoi genitori avrebbero sostenuto i costi della gestione familiare, senza alcun contributo da parte della . Pt_2
7 Senza contare che nel corso della vita matrimoniale la , per scelta condivisa Pt_2
della coppia, si è sottoposta a numerosi tentativi di fecondazione assistita omologa
(subendo una grave infezione in seguito alla quale si è dovuta sottoporre ad interventi di asportazione di un ovaio, divenendo di conseguenza sterile) e di inseminazione artificiale eterologa mediante ovodonazione, sottoponendosi a pesantissime ulteriori cure ormonali che hanno aggravato le sue condizioni di salute.
Interrotta la collaborazione familiare nel 2018, la ha continuato a lavorare Pt_2
part-time con successivi contratti a termine, inizialmente come cassiera di un supermercato, come babysitter e poi come addetta alle pulizie e servizio alla ristorazione nelle mense scolastiche con ben modesti profitti (C.U. 2021 relativa all'anno 2020 attesta un reddito da lavoro dipendente di euro 465,54; dichiarazione dei redditi 2023 attesta un reddito complessivo per l'anno 2022 di euro 10.523,00; le buste paga ottobre-novembre 2021 e gennaio 2022 riportano uno stipendio medio non superiore ai 400,00 euro).
A tal proposito si aggiunga che lo stesso a riferito di essersi fatto carico di Pt_1
tutti i costi relativi ai corsi professionali frequentati dalla moglie durante la loro vita insieme, così comprovando l'impegno di quest'ultima a reperire attività lavorativa,
e ciononostante contraddittoriamente minimizzando la volontà della moglie di cercare un'occupazione.
Dalla documentazione agli atti si evince inoltre che la non è proprietaria di Pt_2
alcun bene immobile e da ottobre 2021 vive in un immobile in locazione sostenendo un onere mensile di € 480,00 per canoni di locazioni e di € 80,00 per spese condominiali.
La , nonostante la stipula del predetto contratto, ha lasciato la ex casa Pt_2 coniugale solo nel gennaio 2023, asseritamente a causa di problematiche psicologiche, in particolare attacchi di panico, conseguenti all'abbandono da parte del marito che hanno reso necessario l'ausilio terapeutico della d.ssa CP_2
8 (cfr. relazione d.ssa un suo percorso personale con la d.ssa in CP_2 CP_2
atti).
E' bene ribadire, che le allegazioni del ricorrente in merito al pessimo stato in cui la avrebbe lasciato la casa, asseritamente supportate da perizia di parte Pt_2 descrittiva e valutativa dei danni, sono tardive e inconferenti ai fini della decisione.
Tanto precisato, dalla comparazione delle rispettive condizioni economiche delle parti emerge evidente l'attuale persistente disparità reddituali tra i coniugi (cfr.
Cass. 14128/2014) di posizioni economiche tra i coniugi, e tale divario, per giurisprudenza consolidata, può essere di per sé anche elemento di valutazione del tenore di vita matrimoniale (cfr. Cass. sez. VI ord. n. 14128 del 14.6.2014).
Inoltre, altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che il marito si è laureato nel
2007 e ha concluso il proprio tirocinio formativo nel 2010, quindi successivamente al fidanzamento e al matrimonio con la , e ciò fa ritenere che la stessa lo Pt_2 abbia aiutato o sostenuto nel percorso di studi (magari proprio liberandolo da ogni altro impegno di tipo domestico, come dalla stessa allegato).
Concludendo, valutati gli elementi sopra sintetizzati, si ritiene giustificata la previsione di un assegno di mantenimento di euro 700,00 a carico del a Pt_1 corrispondere alla con decorrenza dalla pubblicazione della presente Pt_2 sentenza (tenuto conto che la stessa risulta comunque ad oggi espletare attività lavorativa sia pure non continuativa o a tempo parziale); l'assegno dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario sul conto corrente della moglie o altro mezzo di pagamento concordato tra le parti entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo ISTAT.
La natura della causa, l'interesse di entrambe le parti alla pronuncia sullo status e la riduzione dell'importo richiesto dalla convenuta a titolo di assegno di mantenimento, giustificano la compensazione delle spese processuali per 1/3.
La restante parte delle spese processuali sostenute dalla convenuta deve essere posta a carico del ricorrente, soccombente sia in relazione alla domanda di
9 addebito che in relazione alla domanda di assegno di mantenimento, e vanno liquidate come in dispositivo con applicazione della tab. 2 D.M. 55/2014, in riferimento al valore indeterminato della controversia ed all'attività processuale resasi necessaria.
Infine, deve darsi atto che la risulta essere stata ammessa al beneficio del Pt_2 patrocinio a spese dello Stato con decreto del locale Consiglio dell'Ordine Forense in data 14.6.2021.
Tuttavia, il legale della stessa ha dedotto il superamento da parte della , a Pt_2 partire dall'anno 2023, della soglia reddituale richiesta ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, che va pertanto revocato, come da separato provvedimento.
Tenuto conto che con separato provvedimento dovrà farsi luogo alla revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato a favore della a far data dal Pt_2
2022 le spese relative alle prime fasi di giudizio (fase di studio e fase introduttiva) devono essere liquidate a favore dell'Erario, mentre quelle successive (fase si trattazione/istruttoria e fase decisionale) devono essere liquidate a favore della parte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 578/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto:
Separazione giudiziale così provvede:
Dato atto della sentenza n. 617/2021 che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
DICHIARA che la separazione coniugale è addebitabile a;
Parte_1
PONE A CARICO di parte ricorrente il versamento dell'importo mensile di €
700,00, entro il giorno cinque di ogni mese, a favore di , a titolo di Parte_2 assegno di mantenimento, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
10 DICHIARA compensate per 1/3 le spese processuali del presente giudizio;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento della restante parte delle spese processuali, liquidate in € 5063,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge, di cui € 1930,00 a favore dell'Erario ed € 3133,00 a favore della convenuta.
Dispone con separato provvedimento in ordine alla revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato a far data dal gennaio 2022
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 14.3.2024
Il presidente est.
Dott.ssa Lucia Sebastiani
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